TRIB
Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/11/2024, n. 4850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4850 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 6125/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Christian Colombo Presidente dott. Andrea Giovanni Melani Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice relatore ed estensore all'esito della camera di consiglio del 29.10.2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6125/2023, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. , CUI 05Y99AS; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Alberto RAIMONDI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 26.7.2022, cittadino indiano (proveniente dal Punjab) nato il [...], ha Parte_1 presentato in via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 4.4.2023 (notificato all'istante in data CP_1
11.4.2023).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente sarebbe privo di una soluzione abitativa stabile (vivendo presso un connazionale) e di legami familiari o anche solo affettivi stabili in Italia (mentre in India avrebbe conservato rapporti con la famiglia di origine); inoltre, avrebbe lavorato solo in modo discontinuo, percependo redditi nettamente al di sotto della
Pag. 1 di 7 soglia di povertà fissata dall'ST (in particolare, l'ultimo rapporto di lavoro, in esecuzione da poco più di un anno, era a tempo parziale e determinato).
Infine, l'autorità amministrativa ha negato che ricorressero situazioni di vulnerabilità soggettiva meritevoli di tutela con il rilascio del titolo di soggiorno richiesto e ha evidenziato come l'area di provenienza del ricorrente non fosse oggetto, a livello internazionale, di indicazioni di non rimpatrio.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 11.5.2023 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale e lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione lavorativa del ricorrente nel Paese di accoglienza (nulla osta al lavoro per prima occupazione o visto di ingresso rilasciato dall'ANPAL il 4.6.2019; visto di ingresso in Italia;
contratto di soggiorno per lavoro subordinato del 3.9.2019 stipulato con la due CP_2 buste paga relative al rapporto di lavoro instaurato il 20.9.2019 con detta società; permesso di soggiorno per lavoro per casi particolari ex art. 27 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 rilasciato il 9.9.2019 e in scadenza al 14.8.2020; comunicazione di ospitalità presentata da in favore del ricorrente il 1.8.2020; Parte_2 domanda di emersione presentata il 3.8.2020 e contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato stipulato con il citato il 23.6.2021 con decorrenza dal 1.7.2021, unitamente a relative Parte_2 buste paga e CU 2022; lettera di assunzione a tempo parziale e determinato da parte della
[...] dal 15.12.2021 al 29.4.2022, con relativo modello UNILAV, proroga sino al Controparte_3
30.6.2022 e alcune buste paga;
contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato stipulato a far data dal 26.10.2022 con la Basra con modello UNILAV e prospetti paga;
Parte_3 ricevute di rimesse di denaro in patria;
attestato di partecipazione a un corso di formazione professionale il 16.11.2022).
La difesa del ricorrente – sulla scorta del percorso di inserimento avviato da quest'ultimo – ha, quindi, chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, il 9.8.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni compiute nel decreto questorile impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria. Unitamente alla comparsa di risposta, ha prodotto relazione stilata da personale della di sulla posizione soggettiva CP_1 CP_1 del ricorrente, nonché copia del provvedimento del 20.5.2022 con cui era stata rigettata una precedente istanza dello straniero, volta rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
4. In data 12.9.2024, il procuratore di parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione relativa alla situazione lavorativa del suo assistito: si tratta, in particolare, della CU 2024 e delle buste paga da giugno 2023 ad agosto 2024 emesse dal datore di lavoro (l'impresa individuale Basra Sweet Shop di Singh Narinder, di cui è tuttora dipendente). Parte_1
5. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti svoltasi il 13.9.2024, il Giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi degli artt. 281-terdecies e 275-bis c.p.c. – il 15.10.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali.
In data 23.9.2024 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni e in data 27.9.2024 ha articolato le proprie difese finali, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Lette le note scritte sostitutive della discussione orale depositate da parte ricorrente il 14.10.2024, la causa è stata, infine, decisa nella camera di consiglio del 29.10.2024.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non
Pag. 2 di 7 sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano
Pag. 3 di 7 socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda di protezione speciale è stata presentata in sede amministrativa nel 2022, essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili né all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
L'istante – proveniente dal Punjab indiano – non risulta, innanzitutto, appartenere alle categorie di persone classificate dalle fonti disponibili (cfr., per tutte, EUAA, India. Scheda Paese, ottobre 2023) come maggiormente vulnerabili alle violazioni dei diritti umani in India (donne, minoranze religiose, popolazioni indigene, detenuti, ecc.).
Quanto poi alla situazione in tema di sicurezza nello Stato indiano del Punjab, nel febbraio 2022 sono stati registrati degli attacchi nei confronti di decine di studenti a seguito della vittoria della Per_1 squadra di cricket pachistana su quella indiana in un torneo svoltosi negli Emirati Arabi Uniti (cfr. German Federal Office for Migration and Refugees, Briefing Notes Group 62 – Information Centre for Asylum and Migration, 21 February 2022, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/ BriefingNotes/2022/briefingnotes-kw08-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2).
Nello stesso mese, in occasione dello svolgimento delle elezioni per l'assemblea legislativa, si sono verificati molteplici scontri che hanno coinvolto sostenitori del Bharatyia Janata Party (BJP), dello
[...]
del del Lok e dell Persona_2 Controparte_4 Controparte_5 [...]
provocando almeno un morto (cfr. ACLED, Regional Overview: South Asia and Afghanistan, 19- CP_6
25 February 2022, https://acleddata.com/2022/03/03/regional-overview-south-asia-and-afghanistan-19-25-february- 2022/).
Il 29.4.2022, nella città di Patiala (Punjab), due gruppi si sono scontrati durante una marcia di protesta contro l'organizzazione terroristica bandita del “Khalistan” (Movimento separatista del Punjab). Il personale di polizia è intervenuto e ha sparato in aria per riportare la situazione sotto controllo;
sono stati Pt_ segnalati lanci di pietre e il leader dello è stato arrestato. Gli scontri sono scoppiati Parte_5 dopo che il corteo del gruppo, che si identifica come seguace dello , si è trovato faccia a faccia Per_3 con gruppi sikh, che si ritiene siano a favore del Khalistan. Almeno quattro persone sarebbero rimaste ferite durante le violenze (cfr. News18, Police Fire in Air as Clash Erupts During Anti- Controparte_7
Khalistan March, Curfew Imposed – Top Updates, 29 April 2022, https://www.news18.com
Pag. 4 di 7 /news/politics/groups-clash-in-patiala-during-march-against-khalistan-deeply-unfortunate-says-cm-mann-as-oppn-condemns- anarchy-in-state-5078149.html; The Tribune, 4 injured as two groups clash in Patiala, curfew clamped;
CM says CP_8 won't allow anyone to create disturbance in state, 29 April 2022, https://www.tribuneindia.com/news/punjab/2-injured- as-two-groups-clash%C2%A0in-patiala-cm-mann-says-wont-allow-anyone-to-create-disturbance-in-state-390402).
A fine maggio 2022, ignoti assalitori hanno sparato e ucciso un leader del Congresso e un cantante nel distretto di Mansa, contribuendo all'aumento del 100% della violenza in Punjab nell'ultima settimana rispetto al mese precedente (v. ACLED, Regional Overview: South Asia and Afghanistan, 28 May – 3 June 2022, https://acleddata.com/2022/06/09/regional-overview-south-asia-and-afghanistan-28-may-3-june-2022/). Nello stesso periodo sono state segnalate proteste ad opera di sindacati degli insegnanti e dei disoccupati contro le politiche del governo (cfr. The Times of India, Protests intensify, Punjab education minister's Barnala residence fortified by police, 30 May 2022, http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/91883359.cms?utm _source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst).
Il Governo, in data 14.6.2022, ha annunciato un nuovo schema di reclutamento di soldati con contratti a breve termine nel tentativo di ridurre lo stipendio e le pensioni che impegnano metà del budget della difesa, innescando manifestazioni in Bihar (nord est), (nord), (centro), Pradesh Per_4 Persona_5 Per_6
(nord), (nord), (nord), Telangana (sud), Bengala occidentale (est), (est), Persona_7 Per_8 Per_9
Punjab (nord) e (sud); i manifestanti si sono scontrati con la polizia, ferendo molti agenti, e hanno Per_10 bruciato proprietà del Governo, veicoli di trasporto pubblico, treni e stazioni ferroviarie nella maggior parte degli stati summenzionati (cfr. , . Tracking Conflict Worldwide, Controparte_9 CP_10
June 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/july-alerts-and-june-trends-2022).
Per quanto concerne la minaccia terroristica, dall'inizio dell'anno 2023 la fonte SATP (South Asia Terrorism Portal) ha registrato 15 incidenti ad essa correlativi nel Punjab indiano, di cui 10 solo nel mese di gennaio. Nell'arco dell'intero anno 2022 sono stati registrati 33 incidenti legati al terrorismo (cfr. SATP, Datasheet Punjab, 2022 – 2023, ultimo aggiornamento al 20.4.2023, https://www.satp.org/datasheet-terrorist- attack/fatalities/india-punjab).
La stessa fonte, nel valutare l'andamento delle violenze nella regione del Punjab, documenta un peggioramento negli ultimi sei anni. Per otto anni, tra il 2008 e il 2015, non c'è stata una sola vittima legata alle rivendicazioni separatiste del Khalistan. Da allora, tuttavia, ogni anno sono state registrate vittime: 3 nel 2016, 6 nel 2017, 3 nel 2018 e 2 in ogni anno tra il 2019 e il 2022. Tuttavia, ad eccezione dei 9 omicidi mirati tra il 2016 e il 2017, le indagini hanno rivelato che gli autori erano mercenari o gangster, e non khalistani con motivazioni ideologiche (cfr. ibidem).
Quanto alla capacità statale di contrastare la minaccia terroristica, solo tra marzo e dicembre 2022, la polizia del Punjab ha neutralizzato 140 nuclei criminali e arrestato 555 persone uccidendone due, rinvenendo 510 armi e 129 veicoli utilizzati per le attività criminali. Durante lo stesso arco di tempo, la polizia del Punjab ha neutralizzato 26 gruppi separatisti per il Khalistan, e arrestato 163 terroristi, dimostrando di possedere la capacità di intraprendere azioni effettive contro l'attività terroristica in Punjab (cfr. ibidem).
Non risultano, inoltre, sfollamenti legati a conflitti e violenze nel Punjab indiano (cfr. IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre, India, https://www.internal-displacement.org/countries/india).
I dati ACLED aggiornati confermano la capacità delle autorità statali di contrastare la minaccia terroristica e di mantenere con una certa efficacia l'ordine e la sicurezza nel Punjab. Nel 2020, sono stati segnalati 90 eventi rilevanti per la sicurezza, di cui 3 combattimenti, 68 sommosse e 19 atti di violenza contro civili, con un totale di 27 morti. L'anno successivo si è registrato un lieve incremento, con un totale di 120 eventi rilevanti per la sicurezza (catalogati come 3 combattimenti, 88 sommosse, 3 esplosioni, 26 episodi di violenza contro i civili) e ancora una volta 27 vittime. Stabile la situazione nel 2022, anno in cui si sono verificati un totale di 118 eventi di rilievo (catalogati come un combattimento, 2 esplosioni entrambe aventi come obiettivo le autorità, 24 episodi di violenza contro i civili e 91 rivolte), i quali hanno causato complessivamente sempre 27 vittime. Nel 2023 si sono registrati 122 eventi rilevanti, di cui 4 battaglie, 87
Pag. 5 di 7 rivolte, 3 esplosioni e 28 episodi di violenza contro i civili. Il numero di morti è, peraltro, sceso a 25. Infine, dal 1.1.2024 al 30.9.2024 si sono registrati 103 eventi rilevanti, di cui 73 rivolte e 30 episodi di violenza contro i civili, per un totale di 27 morti (dato sostanzialmente in linea con gli anni precedenti).
Come si vede, dalle informazioni acquisite – attestanti un numero tutto sommato modesto di incidenti mortali, o comunque violenti, che hanno interessato la zona di provenienza del ricorrente rispetto ad altre aree del Paese, nonché una generale capacità di controllo del territorio da parte delle autorità – emerge che il Punjab indiano non è particolarmente interessato da conflittualità o forme di violenza tali da determinare marcati fenomeni di instabilità o insicurezza.
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998, del resto neppure invocata – lo si ripete – dal difensore del ricorrente.
2.2. Ciò posto, ha, però, dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione Parte_1 in Italia, come affiora dalla copiosa documentazione lavorativa versata in atti dal suo difensore.
L'istante è giunto in Italia in data 14.8.2019, all'età di 21 anni, munito di visto per lavoro subordinato/spettacolo a séguito di nulla osta al lavoro presso il “Circo Darix Togni il Florilegio” (v. docc.
2-3 del fascicolo di parte ricorrente). Nel nostro Paese egli ha, quindi, sottoscritto il contratto di soggiorno il 3.9.2019, iniziando a lavorare il 20.9.2019 per la presso il citato circo (doc. 4) e CP_2 ottenendo il 9.9.2019 un permesso di soggiorno ex art. 27 d.lgs. 286/1998 valido sino al 14.8.2020 (doc. 5). Trasferitosi a Covo (BG) presso l'abitazione dello zio (v. la comunicazione di ospitalità Parte_2 del 1.8.2020 sub doc. 6), egli si è prestato ad aiutare quest'ultimo nelle faccende domestiche. In data 3.8.2020 lo zio ha, quindi, presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare in favore del IP (nell'àmbito della sanatoria 2020), assumendolo in data 23.6.2021 come collaboratore familiare (v. doc. 7). Il rapporto di lavoro domestico si è protratto fino al 27.10.2021, ma la domanda di emersione è stata respinta per mancanza di requisiti in capo al datore di lavoro. Il ricorrente si è, però, sùbito attivato per reperire un'altra occupazione, venendo assunto il 15.12.2021 come confezionatore di pietanze per la ristorazione collettiva dalla in forza di contratto a tempo Controparte_3 determinato part-time, in scadenza il 29.4.2022 e poi prorogato fino al 30.6.2022 (v. doc. 8). Da ultimo, in data 26.10.2022 egli è stato assunto a tempo parziale e indeterminato dalla ditta individuale Basra Sweet Shop, sempre di titolarità dello zio (doc. 10), di cui è tuttora dipendente. Parte_2
Lo svolgimento di tali attività lavorative ha consentito al richiedente di percepire retribuzioni modeste, ma comunque adeguate ad assicurargli un tenore di vita dignitoso in Italia, oltre che a sostenere economicamente i familiari rimasti in patria (v. le buste paga, le CU e le ricevute relative ai versamenti di denaro in favore della famiglia in India). L'ultima certificazione unica, relativa al periodo di imposta 2023, attesta – in particolare – la percezione di un reddito pari a 10.196,54 euro.
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. Le spese di lite sostenute dal ricorrente vittorioso debbono essere dichiarate irripetibili, alla luce della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
Pag. 6 di 7 , , il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, C.F._1 C.F._2
III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
dichiara irripetibili le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi Il Presidente
Dott. Christian Colombo
Pag. 7 di 7