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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/12/2024, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G./C. n. 1847/2021
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composto dai Magistrati:
dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr.ssa Francescamaria Piruzza Giudice rel.ed est. dr.ssa Francesca Bellafiore Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1847/2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Grimaudo, giusta mandato Parte_1 allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore del 20/10/2023 (PEC:
); Email_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come note in sostituzione di udienza del 13 giugno 2024;
FATTO
Con ricorso, depositato in data 07/08/2021, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Trapani in data 19/07/1990, iscritto Controparte_1
presso l'Ufficio di Stato Civile di Trapani, atto n. 218, Parte II, Serie A, Ufficio 1; che da tale unione nascevano due figli, (nato il [...]) e (nata il [...]); che Per_1 Per_2
1 con decreto n. 938/2006, reso in data 03.02.2006, il Tribunale di Marsala omologava la loro separazione personale;
che dalla data dell'udienza presidenziale ad oggi, i coniugi hanno vissuto separati, senza alcuna riconciliazione, ed in tale situazione vivono anche attualmente dopo aver dato alle loro vite indirizzi separati ed autonomi;
che non vi è alcuna possibilità, reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e appare pertanto manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trapani il 19 luglio 1990, di accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte di e di dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi Controparte_1
in suo favore;
di accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della figlia in quanto ormai facente parte di un proprio nucleo familiare autonomo, di accertare Per_2
che nessun assegno di mantenimento è dovuto al figlio ultratrentenne, in quanto Per_1
privo di autonomia economica a causa solo ed esclusivamente di una propria condotta negligente, che lo ha indotto nel tempo e senza motivo a rifiutare diverse offerte di lavoro.
All'udienza del 12/09/2022, verificata la regolarità della notifica eseguita nei confronti della resistente, ritualmente chiamata e non comparsa, ne veniva dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva il Collegio che il ricorrente ha prodotto il Decreto di Omologa del Tribunale di
Marsala n. 938/2006 reso in data 03.02.2006.
Risulta inoltre prodotto in atti l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con decreto di omologa n. 938/2006, reso in data
03.02.2006, nell'ambito del procedimento n. R.G. 544/2005.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione unitamente al fatto che il tentativo di conciliazione delle parti è rimasto senza esito a causa della mancata comparizione della parte resistente che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2 2. Con memoria integrativa del 25/07/2022 il ricorrente ha dedotto che Controparte_1
intrattiene da tempo una relazione stabile con altro soggetto, che cui convive stabilmente pressa la residenza di questo e che lavora stabilmente in Marsala presso un negozio.
Ha pertanto chiesto la revoca del contributo al mantenimento della resistente per mancanza dei requisiti di legge per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Osserva il Collegio che la resistente, pur convenuta in giudizio, non si è costituita e non ha avanzato alcuna domanda in via riconvenzionale di riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore che ha presupposti diversi da quello di mantenimento previsto in sede di separazione.
La domanda di divorzio, infatti, dà luogo ad un autonomo giudizio in cui vengono esaminati e rivalutati in via autonoma gli aspetti patrimoniali delle parti discendenti dal nuovo assetto conseguente alla definitiva disgregazione del rapporto coniugale, sicchè non può ragionarsi in termini di modifica delle condizioni di separazione, occorrendo la specifica proposizione di domande di riconoscimento di assegno divorzile da parte del coniuge eventualmente avente diritto.
Ciò posto, nessun assegno divorzile può essere disposto in assenza di domanda giudiziale avanzata da parte della resistente, gravando su di essa, richiedente l'assegno, non già sul ricorrente, che ne ha chiesto l'eliminazione, l'onere di provare i presupposti per la corresponsione di un assegno in suo favore.
Inoltre, deve evidenziarsi che all'udienza del 04/12/2023 il teste ha Testimone_1 confermato che la resistente ha una relazione stabile con altra persona: “conosco la sig.ra
da tempo;
non so se l'altra persona si chiama , ma per Controparte_1 Persona_3
quello che ho visto posso dire che la ha una relazione stabile con questo signore, che CP_1 presumo sia ”. Persona_3
A domanda del Giudice il teste ha riferito: “ho visto diverse volte nel centro di Mazara del
Vallo, nel periodo estivo più che altro, che loro cioè la ed il , camminavano CP_1 Per_3 insieme, una volta mano nella mano, un'altra volta abbracciati, solo questo ho visto, che si baciassero o altro cose no, non ho visto altro, anche perché in mezzo alla strada…ma parecchie volte li ho visti in atteggiamento confidenziale, abbracciati, mano nella mano, da innamorati per capirci”.
A domanda a chiarimento di parte ricorrente ha riferito: “Fra loro l'atteggiamento era abbastanza confidenziale, questo che ho riferito l'ho visto diverse volte, perché è da diversi anni che li vedo insieme”.
3 3. Del pari, nessuna domanda di contribuzione è stata avanzata dalla resistente con riferimento al mantenimento riconosciutole in sede di separazione in favore dei figli al momento della separazione con lei conviventi.
Del resto, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che non sussistono più i presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento in favore della figlia , di anni Per_2
33, che risulta traferita all'estero, nella città di Granada, come da certificato di residenza
AIRE prodotto dal ricorrente (allegato alla memoria del 25/07/2022).
3.1. Del pari, nessuna domanda di contribuzione è stata avanzata dalla resistente con riferimento al mantenimento del figlio , anch'egli maggiorenne da tempo. Per_1
Secondo l'orientamento espresso di recente dalla Suprema Corte “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 20/09/2023, n. 26875, conf. anche Cass. civ. Sez. I Ord., 14/08/2020, n. 17183).
Giova osservare, altresì, come da certificato di residenza del figlio prodotto dal Per_1
ricorrente in allegato alla memoria del 25.07.2022 non risulta essere più convivente con la madre. Lo stesso non viene più indicato nello stato di famiglia della resistente (cfr. stato di famiglia di prodotto in allegato alla memoria del 25.07.2022). Controparte_1
Alla luce di quanto sopra argomentato, pertanto, nessun assegno va disposto in favore dei figli maggiorenni in mancanza, peraltro, di domanda giudiziale da parte dell'avente diritto.
4. L'esito del presente giudizio e la mancata costituzione della resistente giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19/07/1990 a
Trapani tra , nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
4 (Belgio) il 25.08.1967, regolarmente trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
Trapani al n. 218, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1990;
- nessun assegno divorzile in favore della resistente;
- nessun assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trapani di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della sezione civile, il 10.12.2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo
5
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composto dai Magistrati:
dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr.ssa Francescamaria Piruzza Giudice rel.ed est. dr.ssa Francesca Bellafiore Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1847/2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Grimaudo, giusta mandato Parte_1 allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore del 20/10/2023 (PEC:
); Email_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come note in sostituzione di udienza del 13 giugno 2024;
FATTO
Con ricorso, depositato in data 07/08/2021, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Trapani in data 19/07/1990, iscritto Controparte_1
presso l'Ufficio di Stato Civile di Trapani, atto n. 218, Parte II, Serie A, Ufficio 1; che da tale unione nascevano due figli, (nato il [...]) e (nata il [...]); che Per_1 Per_2
1 con decreto n. 938/2006, reso in data 03.02.2006, il Tribunale di Marsala omologava la loro separazione personale;
che dalla data dell'udienza presidenziale ad oggi, i coniugi hanno vissuto separati, senza alcuna riconciliazione, ed in tale situazione vivono anche attualmente dopo aver dato alle loro vite indirizzi separati ed autonomi;
che non vi è alcuna possibilità, reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e appare pertanto manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trapani il 19 luglio 1990, di accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte di e di dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi Controparte_1
in suo favore;
di accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della figlia in quanto ormai facente parte di un proprio nucleo familiare autonomo, di accertare Per_2
che nessun assegno di mantenimento è dovuto al figlio ultratrentenne, in quanto Per_1
privo di autonomia economica a causa solo ed esclusivamente di una propria condotta negligente, che lo ha indotto nel tempo e senza motivo a rifiutare diverse offerte di lavoro.
All'udienza del 12/09/2022, verificata la regolarità della notifica eseguita nei confronti della resistente, ritualmente chiamata e non comparsa, ne veniva dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva il Collegio che il ricorrente ha prodotto il Decreto di Omologa del Tribunale di
Marsala n. 938/2006 reso in data 03.02.2006.
Risulta inoltre prodotto in atti l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con decreto di omologa n. 938/2006, reso in data
03.02.2006, nell'ambito del procedimento n. R.G. 544/2005.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione unitamente al fatto che il tentativo di conciliazione delle parti è rimasto senza esito a causa della mancata comparizione della parte resistente che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2 2. Con memoria integrativa del 25/07/2022 il ricorrente ha dedotto che Controparte_1
intrattiene da tempo una relazione stabile con altro soggetto, che cui convive stabilmente pressa la residenza di questo e che lavora stabilmente in Marsala presso un negozio.
Ha pertanto chiesto la revoca del contributo al mantenimento della resistente per mancanza dei requisiti di legge per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Osserva il Collegio che la resistente, pur convenuta in giudizio, non si è costituita e non ha avanzato alcuna domanda in via riconvenzionale di riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore che ha presupposti diversi da quello di mantenimento previsto in sede di separazione.
La domanda di divorzio, infatti, dà luogo ad un autonomo giudizio in cui vengono esaminati e rivalutati in via autonoma gli aspetti patrimoniali delle parti discendenti dal nuovo assetto conseguente alla definitiva disgregazione del rapporto coniugale, sicchè non può ragionarsi in termini di modifica delle condizioni di separazione, occorrendo la specifica proposizione di domande di riconoscimento di assegno divorzile da parte del coniuge eventualmente avente diritto.
Ciò posto, nessun assegno divorzile può essere disposto in assenza di domanda giudiziale avanzata da parte della resistente, gravando su di essa, richiedente l'assegno, non già sul ricorrente, che ne ha chiesto l'eliminazione, l'onere di provare i presupposti per la corresponsione di un assegno in suo favore.
Inoltre, deve evidenziarsi che all'udienza del 04/12/2023 il teste ha Testimone_1 confermato che la resistente ha una relazione stabile con altra persona: “conosco la sig.ra
da tempo;
non so se l'altra persona si chiama , ma per Controparte_1 Persona_3
quello che ho visto posso dire che la ha una relazione stabile con questo signore, che CP_1 presumo sia ”. Persona_3
A domanda del Giudice il teste ha riferito: “ho visto diverse volte nel centro di Mazara del
Vallo, nel periodo estivo più che altro, che loro cioè la ed il , camminavano CP_1 Per_3 insieme, una volta mano nella mano, un'altra volta abbracciati, solo questo ho visto, che si baciassero o altro cose no, non ho visto altro, anche perché in mezzo alla strada…ma parecchie volte li ho visti in atteggiamento confidenziale, abbracciati, mano nella mano, da innamorati per capirci”.
A domanda a chiarimento di parte ricorrente ha riferito: “Fra loro l'atteggiamento era abbastanza confidenziale, questo che ho riferito l'ho visto diverse volte, perché è da diversi anni che li vedo insieme”.
3 3. Del pari, nessuna domanda di contribuzione è stata avanzata dalla resistente con riferimento al mantenimento riconosciutole in sede di separazione in favore dei figli al momento della separazione con lei conviventi.
Del resto, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che non sussistono più i presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento in favore della figlia , di anni Per_2
33, che risulta traferita all'estero, nella città di Granada, come da certificato di residenza
AIRE prodotto dal ricorrente (allegato alla memoria del 25/07/2022).
3.1. Del pari, nessuna domanda di contribuzione è stata avanzata dalla resistente con riferimento al mantenimento del figlio , anch'egli maggiorenne da tempo. Per_1
Secondo l'orientamento espresso di recente dalla Suprema Corte “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 20/09/2023, n. 26875, conf. anche Cass. civ. Sez. I Ord., 14/08/2020, n. 17183).
Giova osservare, altresì, come da certificato di residenza del figlio prodotto dal Per_1
ricorrente in allegato alla memoria del 25.07.2022 non risulta essere più convivente con la madre. Lo stesso non viene più indicato nello stato di famiglia della resistente (cfr. stato di famiglia di prodotto in allegato alla memoria del 25.07.2022). Controparte_1
Alla luce di quanto sopra argomentato, pertanto, nessun assegno va disposto in favore dei figli maggiorenni in mancanza, peraltro, di domanda giudiziale da parte dell'avente diritto.
4. L'esito del presente giudizio e la mancata costituzione della resistente giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19/07/1990 a
Trapani tra , nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
4 (Belgio) il 25.08.1967, regolarmente trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
Trapani al n. 218, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1990;
- nessun assegno divorzile in favore della resistente;
- nessun assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trapani di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della sezione civile, il 10.12.2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo
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