Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 871 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
FRANCESCHETTI RAFFAELE presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. QUINTILIANO Controparte_1
DOMENICO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2024 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 27.05.2010 in S. Maria C.V. (CE); - che dallo stesso è nata una figlia: (27.06.2011); - che, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale Per_1
impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Si costituiva il resistente e con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 15/11/2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Previo rinvio per consentire alle parti di modificare le condizioni dell'accordo, all'udienza cartolare del 15.04.2025 la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
- Dichiarare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
- Affidare la figlia minore ad entrambi i coniugi in maniera condivisa con Per_1
collocazione prevalente presso la madre SI.ra ; Parte_1
- I genitori limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle aspirazioni, inclinazioni naturali e capacità della bambina;
- Disporre a carico del SI. il versamento dell'assegno di Controparte_1
mantenimento di euro 440.00 mensili per la figlia minore o per quella somma Per_1 che l'lll.re Presidente del Tribunale ritenga di voler determinare a carico del SI.
e che lo stesso assegno venga versato alla madre della minore Sig.ra Controparte_1
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma così versata Parte_1
sarà soggetta annualmente a rivalutazione monetaria secondo gli indici istat;
- La SI.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per se stessa Parte_1
dichiarandosi economicamente indipendente;
- Resterà a carico della SI.ra il pagamento del canone di locazione Parte_1
dell'appartamento condotto in fitto e sito in S Maria C.V. alla via Firenze 17;
- Lasciare la figlia minore , collocata presso la madre SI.ra la Per_1 Parte_1
quale continuerà a vivere presso la casa coniugale sita in S Maria C.V. (CE) alla via 3
Firenze 17 comprensiva di ogni arredo e pertinenza, mentre il SI. si Controparte_1
sposterà, definitivamente, a vivere in altra abitazione prelevando i propri effetti personali;
- La IG trascorrerà con il padre due giorni a settimana, il martedì e il Per_1
giovedì, dalle 16:00 alle 20:00, salvo impedimenti in funzione delle attività lavorative di entrambi i coniugi e previo congruo preavviso;
- la piccola trascorrerà con il padre nel fine settimana il giorno del sabato o Per_1
della domenica a settimane alterne dalle 9 del mattino alle 20:00 della Sera
- per ciò che concerne l'organizzazione delle festività, per i l primo Novembre e la festa di ogni Santi: la figlia trascorrerà le suddette festività ad anni alterni una volta con il padre e l'anno successivo con la madre;
l'8 dicembre: la figlia trascorrerà la festività con la madre gli anni pari e con il padre gli anni dispari. Le Vacanze di Natale verranno trascorse ogni anno dalla bambina una settimana con la madre ed una settimana con il padre, in modo da festeggiare con il minore alternativamente il Natale ed il Capodanno. Le feste di Pasqua e Pasquetta verranno trascorse dalla bambina con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari, in maniera alternata, in modo da trascorrere un giorno di festa con la madre ed un giorno con il padre;
la festività del
25 Aprile sarà trascorsa dalla bambina con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
il 1 Maggio: la bambina starà con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari lo stesso per la festività del 2 Giugno;
in occasione del compleanno della madre e del padre la bambina trascorrerà la festa rispettivamente con il padre e con la madre a seconda di chi sia il festeggiato. Il compleanno della bambina verrà trascorso dalla stessa con entrambi i genitori, che saranno presenti nel caso di eventuali festeggiamenti a casa, in ludoteca o in altro luogo;
- Per quanto riguarda le vacanze estive che iniziano con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finiscono con l'inizio del primo giorno di scuola in generale, i genitori manterranno l'attuale piano di frequentazione durante la pausa estiva anche se, di comune accordo e, comunque, entro il 30 Maggio potranno provvedere a calendarizzare il periodo estivo (minimo una settimana massimo 15 giorni) da trascorrere consecutivamente con il minore per andare in vacanza;
- le bollette e tutte le utenze oltre al pagamento dell'affitto relativo alla casa sita in S.
Maria C.V. alla via Firenze 17 rimarranno a carico della SI.ra , la Parte_1
quale continuerà a vivere ivi con la figlia minore;
Per_1 4
- le spese straordinarie e le spese mediche per la minore e per la ricorrente saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
- approvare il piano genitoriale depositato in atti;
- ordinare alla cancelleria la trasmissione di copia autentica dell'omologa di separazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di S. Maria C.V. (CE);
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 15.04.2025, a parziale modifica delle condizioni dell'accordo, le parti hanno previsto che: “la IG pernotterà Per_1
presso il padre, a settimane alterne, nel giorno del venerdì, venendo prelevata dal SI.
[...]
alle ore 18.00 del venerdì e riaccompagnata presso l'abitazione materna alle ore 18.00 CP_1 del sabato”.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...]_1
(CE) e nato il [...] in [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di S. MA C.V. di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 25, parte II, serie A, anno 2010);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di conSIlio del 15/04/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese