Articolo 143 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 142Articolo 144
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18 dicembre 1942
Art. 143.

L'autorita' giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennita' a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento.

L'autorita' giudiziaria puo' anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della scadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.

Se l'indennita' non e' pagata nel termine fissato dall'autorita' giudiziaria cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza.

La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'autorita' giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera, e' soggetto alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto di autore.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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