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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 33 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Calò C.F._3
-APPELLANTI-
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Massignani e Domenico Massignani;
-APPELLATO-
NONCHE'
1
C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo
Massignani e Domenico Massignani;
-APPELLATO-
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 10.10.2022, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli istanti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1370/2017, emesso dal Tribunale di Lecce in data 21.04.2017, con il quale era stato loro intimato il pagamento, in favore della banca convenuta, della somma complessiva di euro
74.344,07, oltre interessi come da domanda e spese legali della fase monitoria, richiedendo di “accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del Decreto Ingiuntivo n. 1370/2017 emesso dal Tribunale di Lecce per violazione degli artt. 633 comma 1 e 634 c.p.c., nonché dell'art. 50 d.lgs.
385/1993 e, per l'effetto, revocarlo, dichiararlo nullo e inefficace;
revocare il decreto ingiuntivo opposto e in particolare: A) accertare e dichiarare la nullità per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697, 1418 comma 2 c.c. e dell'art. 8 della legge n. 64 del 1986, del contratto di conto corrente n. 1142723 in relazione alla determinazione degli interessi debitori … nonché in relazione alla determinazione degli interessi ultralegali;
A.1) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione, in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
B) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 comma 2 c.c. del contratto di conto corrente in relazione alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze spese e oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico della società correntista e/o accertare e dichiarare l'inammissibilità/illegittimità della suddetta capitalizzazione perché non pattuita per iscritto, priva di causa negoziale;
B.1) per l'effetto eliminare le relative partite annotate a debito della correntista, poiché
2 applicati in violazione dell'art. 25, D.Lgs n. 342/99, della delibera CICR 09.02.2000 e, di conseguenza, dell'art. 120 TUB;
C) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del contratto di conto corrente e dei contratti di apertura di credito relativamente alla determinazione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese …; C.1) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in c/c per commissioni sul massimo scoperto e per spese, con eliminazione delle relative partite annotate a debito della correntista …; C) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 coma 2 c.c. del contratto di conto corrente relativamente alla determinazione delle valute cd d'uso …; D.1) per l'effetto, accertare e dichiarare l per differenze di valuta, per tutte le operazioni di addebito, con eliminazione delle relative partite annotate a debito della correntista, per espressa violazione dell'art. 118 TUB … E) rideterminare il saldo scaturente dal rapporto contrattuale de quo alla chiusura del rapporto sulla base della classificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di nulle, inefficaci e/o non convenute commissioni di massimo scoperto, di spese di tenuta conto e di interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
E.1) per l'effetto condannare la alla ripetizione delle somme illegittimamente pagate dalla correntista che dovessero risultare a credito degli opponenti;
F) accertare e determinare il Tasso Effettivo Globale dei rapporti bancari oggetto di contestazione;
G) accertare e dichiarare … la nullità ed inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il tasso soglia …; H) accertare e dichiarare la nullità di tutte le variazioni in peius dei tassi, commissioni e spese rispetto alla misura originariamente convenuta nel contratto di conto corrente e nei contratti di apertura di credito …; I) accertare e dichiarare l'usura sopravvenuta nei periodi in cui si è verificato lo sforamento del tasso soglia
…; L) accertare e dichiarare la nullità dell'art. 8 della fideiussione … in quanto contenente clausole vessatorie …; …” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo].
La per az., costituitasi, ha concluso per il rigetto Controparte_2
dell'avverso dedotto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza, resa all'esito dell'udienza del 15.02.2018, il giudicante ha dichiarato “provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo in favore di parte opposta”.
3 La causa, istruita documentalmente nonché mediante l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 28.11.2019, è stata decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza resa all'esito della discussione orale”.
Con sentenza n. 3728 del 2019, pubblicata il 28.11.2019, il Tribunale di Lecce ha revocato il decreto ingiuntivo opposto;
condannato gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore della per az., della somma di euro 65.419,48, oltre Controparte_2
interessi dalla domanda al soddisfo;
condannato gli opponenti, in solido, alla refusione, in favore dell'Istituto di credito, delle spese del giudizio di primo grado liquidate complessivamente in € 6.715,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
poste a carico di parte opponente, in solido, le spese per la espletata ctu.
Con atto di citazione notificato in data 03.01.2020, , Parte_1 Parte_2
e , hanno interposto appello avverso la citata sentenza, notificata
[...] Parte_3
il 02.12.2019 – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma parziale della stessa, “in virtù della dichiarata nullità dell'art. 6 della fideiussione, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la è decaduta dal Controparte_2
diritto di agire nei confronti dei fideiussori appellanti;
2) accertare e dichiarare la nullità totale dei contratti di fideiussione sottoscritti dai sig.ri e Mele ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287/1990; Pt_1 Parte_2
3) accertare e dichiarare la violazione del principio della soccombenza e, per l'effetto, condannare la
[...]
al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio nella misura che la Ecc.ma Controparte_2
Corte d'Appello Vorrà ritenere di giustizia e/o porre a carico degli appellanti le spese di lite del giudizio di primo grado in misura ridotta;
4) accertare e dichiarare l'usura sopravvenuta nei periodi in cui si è verificato lo sforamento del tasso soglia, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
5) con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 29.04.2020, si è costituita la quale ha richiesto di Controparte_4
rigettare l'appello in quanto inammissibile, improponibile, nonché infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
4 Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 21.09.2020, si è costituita per az., la quale ha richiesto il rigetto dell'appello in Controparte_2
quanto infondato;
con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
All'udienza cartolare del 02.11.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo d'appello, rubricato “Errata interpretazione delle risultanze documentali – Errata applicazione della legge”, gli appellanti impugnano la statuizione con cui il Tribunale, pur avendo ritenuto nullo l'art. 6 della fideiussione
(unitamente agli artt. 2 e 8) per violazione della normativa antitrust, ha successivamente affermato che “…
stante il mancato esercizio da parte della banca delle facoltà contemplate dalle clausole in questione, la loro invalidità non assume, nella fattispecie in esame, alcuna concreta rilevanza” (così, a pag.7 sentenza gravata). Tale assunto, a parere degli appellanti, sarebbe erroneo in quanto la nullità dell'art. 6 della fideiussione, contenente deroga alle previsioni dell'art. 1957 c.c. comporta inevitabilmente il ripristino del termine semestrale previsto dall'art.1957 c.c., con la conseguenza che i garanti, avendo la banca omesso di proporre le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, devono ritenersi liberati dall'obbligazione di garanzia.
1.2. Il motivo è fondato.
1.3. Il primo giudice ha ritenuto la nullità dell'art. 6 della fideiussione, ma ha ritenuto che tale invalidità “non assume alcuna concreta rilevanza”. Ebbene, un tale assunto risulta inconferente rispetto agli effetti derivanti dalla nullità della clausola in esame.
1.3.1. Quest'ultima, infatti, prevede – in deroga all'art. 1957 c.c. – che “il fideiussore resta obbligato verso la Banca fino alla totale estinzione di ogni credito da essa vantato verso il debitore anche nel caso in cui essa non abbia proposto entro i termini previsti dal citato art. 1957 le sue istanze contro il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante”.
5 1.4. La dichiarata nullità della clausola fa venire meno tale deroga, con conseguente piena riespansione del disposto di cui all'art. 1957 c.c. il quale recita: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.. Pertanto, stante la nullità della clausola derogatoria nulla e tenuto conto del disposto dell'art. 1957 c.c., per conservare la garanzia fideiussoria, la banca avrebbe dovuto proporre le proprie istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
1.5. Ciò posto, osserva la Corte che le osservazioni svolte dalla banca nella propria comparsa – secondo cui, la circostanza che “alla data di costituzione in mora (17/03/2014) la debitrice principale fosse ad ogni effetto estinta ex art. 2495 c.c. da oltre un anno, e Controparte_5
che dunque contro la stessa non si potesse proporre nessuna istanza (…) avrebbe fatto sì che “ la deducente si …(trovasse)… nella non colpevole e assoluta impossibilità di adempiere l'onere previsto dall'art. 1957 c.c.” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta in appello di
[...]
) – non sono fondate e non giustificano l'inadempimento all'onere Controparte_2
previsto dall'art. 1957 c.c.
1.5.1. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, “qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali” (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., 6070/2013; Cass. Civ. n.11411/2024).
1.6. Sulla base di tale principio, la banca avrebbe potuto – e dovuto – proporre nei termini le sue istanze direttamente nei confronti degli ex soci della società cancellata, in quanto successori nei debiti sociali.
1.7. Ebbene, è riscontrata in atti la ricostruzione degli appellanti, secondo cui “la banca appellata ha provveduto a comunicare il recesso con effetto immediato dal contratto di conto corrente e la revoca degli affidamenti con missiva del 11.03.2014 ricevuta in data 17.03.2014, ma il ricorso monitorio
è stato depositato in data 12.04.2017, a distanza di ben tre anni dalla scadenza dell'obbligazione
6 principale e, comunque, oltre il termine di sei mesi decorrente dalla risoluzione dei rapporti, il quale deve considerarsi perento e scaduto in data 17.09.2014” (cfr. pag.5 atto di appello). Ne consegue che la banca è incorsa nella decadenza prevista dall'art.1957 c.c. e ha, perciò, definitivamente perso ogni diritto nei confronti dei fideiussori.
2. Conclusivamente l'appello, assorbita ogni altra questione, deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve accogliersi l'opposizione proposta dai fideiussori con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Quanto al regime delle spese, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico degli appellati, in solido, nella misura liquidata in dispositivo.
4. Va disposta la restituzione agli aventi diritto delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza qui riformata.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna e per az., in solido, Controparte_4 Controparte_2
al pagamento, in favore di , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido, delle spese processuali del doppio grado, che liquida - per il giudizio di primo grado
– in complessivi € 7.795 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del
15% e – per il giudizio d'appello - in complessivi € 7.160 oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; ponendo definitivamente a carico degli appellati, in solido, le spese di
C.T.U. nei termini in cui liquidate dal giudice di primo grado.
Condanna e az. alla Controparte_4 Controparte_2
restituzione, in favore di , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido, delle somme eventualmente ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Lecce, il 25.06.2025
Il Cons. est. Il Presidente
7 dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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