CA
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/09/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Oronzo Putignano - Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 827/2025 promossa da:
società (p. i. ) in persona dell'amministratore unico e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante sig. (c. f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._1
Antonio Totaro (c. f. in virtù del mandato versato in atti, elettivamente C.F._2 domiciliata presso e nel suo studio sito in Bari alla via Nicolò Putignani, 141. RICORRENTE
Avverso la sentenza n. 100 / 2025 reg. sent. pubblicata in data 08.04.2025, emessa dal Tribunale di Bari sez. Crisi di Impresa e dell'insolvenza, con riferimento al procedimento civile n. 398 / 2024 RG, con la quale viene dichiarata la Liquidazione Giudiziale incardinata al n. 53 / 2025, nei confronti della società reclamante contro
Curatela Liquidazione Giudiziale società CP_1
RESISTENTE contumace
Procuratore Generale - intervenuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 17.10.2024 ai sensi dell'art. 37 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti Parte_1 di (C.F. ) con sede in VIA Controparte_3 P.IVA_1 BELLUNO 29 ALTAMURA, vantando un credito nei confronti della prima pari a € 34.901,19; portato da Decreto Ingiuntivo n. 1019/2024. CP_ La non si costituiva il Tribunale di Bari, con sentenza n. 100 / 2025 reg. sent. pubblicata in data 08.04.2025, accoglieva il ricorso, dichiarando l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società. La pronuncia aveva accertato, in via preliminare, l'assoggettabilità della società debitrice alla disciplina delle procedure concorsuali, ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 del CCII, e la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della procedura, rilevando in particolare:
“- il credito del ricorrente risulta da titolo giudiziario definitivo;
- il debitore è imprenditore commerciale;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: la parte resistente – non costituendosi non ha minimamente documentato detti requisiti e neppure ha allegato di esserne in possesso;
- -che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, tenuto conto dei debiti scaduti nei confronti dell'Erario, emersi dalle Informazioni acquisite tramite la Guardia di Finanza”;
Con la decisione il Tribunale valorizzava, a sostegno del giudizio di insolvenza della parte resistente, che la stessa non fosse in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, tenuto conto della consistenza dei debiti scaduti e dell'esito negativo dell'azione esecutiva.
La in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto reclamo avverso la Parte_2 sentenza, censurandola con due principali motivi di doglianza.
1. la lesione del diritto di difesa, atteso che la reclamante non è stata in alcun modo notiziata della proposizione della istanza di apertura della procedura dichiarativa della Liquidazione Giudiziale, ovvero della reclamata sentenza della quale sarebbe venuti a conoscenza esclusivamente a seguito della ricezione di una raccomandata del 15.04 u. s., da parte del Curatore designato.
2. rispetto dei requisiti “dimensionali”, che la normativa di riferimento individua per definire il concetto di impresa minore in cui deve essere collocata la società reclamante e che avrebbero determinato la sua non assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale. Pur ritualmente citata la Curatela della liquidazione non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia. All'udienza del 16.09.25, depositate le note scritte, la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione Il reclamo non può essere accolto. A giudizio della Corte le doglianze sono destituite di fondamento.
In atti infatti risulta l'avvenuta notifica del ricorso presso la sede della società e successivamente presso la Casa Comunale ai sensi dell'art. 40 comma 8 CCII che così recita:
“8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero della residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento”. In ogni caso in questa sede, totalmente devolutiva Anche il secondo motivo è infondato. Premesso infatti che costituisce principio consolidato in giurisprudenza che spetta al debitore dimostrare di possedere congiuntamente tutti i requisiti per essere qualificato come 'impresa minore' e, quindi, esentato dalla liquidazione giudiziale e che tali requisiti, definiti dall'art. 2 del CCII, riguardano soglie massime di attivo patrimoniale, ricavi e debiti, nella specie è la stessa ricorrente che, col reclamo e gli allegati bilanci relativi tuttavia solo agli anni in cui i bilanci era stati depositati (2019 – 2020 -2021) ha ammesso che:
“ dalla documentazione contabile allegata in atti, afferente gli esercizi per i quali è stato depositato il bilancio, (anni 2019 – 2020 – 2021), tutti i parametri evidenziati risultano nei limiti ex lege ad esclusione dei ricavi afferenti alle annualità 2020 e 2021. Il tutto come da tabella esplicativa che segue, dalla quale si ricava quanto rappresentato in premessa:
2019 2020 2021 Limite ex lege Attivo € 194.761,00 € 291.736,00 € 289.708,00 € 300.000,00 Ricavi Lordi € 131.265,00 € 280.386,00 € 450.932,00 € 200.000,00 Debiti € 127.957,00 € 266.179,00 € 339.510,00 € 500.000,00”
Ne deriva che, pur mancando riscontri relativamente agli anni 2022 e 2023 in assenza di bilanci depositati, la situazione contabile al 2021 esclude da sola la possibile sussistenza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2 lett. d CCII.
Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, neppure contestato dalla reclamante non può che richiamarsi il condivisibile principio di legittimità secondo cui “Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento.” (Cfr. Cass. Sez. 6-1, n. 23437/2017). L'insolvenza consiste pertanto nell'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività – cfr. anche Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32280 del 02/11/2022 (Rv. 666226 - 01).
Nel caso di specie la stessa reclamante non è oggettivamente più attiva come dimostrato dal mancato deposito dei bilanci relativi agli anni 2022 e 2023. Ne consegue il rigetto del reclamo. Nulla va disposto in ordine alle spese stante la contumacia della Curatela Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione, l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
Dichiara la contumacia della Controparte_4 CP_1
Rigetta il reclamo. Nulla per le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.09.25
Il Presidente rel.
dott. Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Oronzo Putignano - Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 827/2025 promossa da:
società (p. i. ) in persona dell'amministratore unico e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante sig. (c. f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._1
Antonio Totaro (c. f. in virtù del mandato versato in atti, elettivamente C.F._2 domiciliata presso e nel suo studio sito in Bari alla via Nicolò Putignani, 141. RICORRENTE
Avverso la sentenza n. 100 / 2025 reg. sent. pubblicata in data 08.04.2025, emessa dal Tribunale di Bari sez. Crisi di Impresa e dell'insolvenza, con riferimento al procedimento civile n. 398 / 2024 RG, con la quale viene dichiarata la Liquidazione Giudiziale incardinata al n. 53 / 2025, nei confronti della società reclamante contro
Curatela Liquidazione Giudiziale società CP_1
RESISTENTE contumace
Procuratore Generale - intervenuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 17.10.2024 ai sensi dell'art. 37 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti Parte_1 di (C.F. ) con sede in VIA Controparte_3 P.IVA_1 BELLUNO 29 ALTAMURA, vantando un credito nei confronti della prima pari a € 34.901,19; portato da Decreto Ingiuntivo n. 1019/2024. CP_ La non si costituiva il Tribunale di Bari, con sentenza n. 100 / 2025 reg. sent. pubblicata in data 08.04.2025, accoglieva il ricorso, dichiarando l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società. La pronuncia aveva accertato, in via preliminare, l'assoggettabilità della società debitrice alla disciplina delle procedure concorsuali, ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 del CCII, e la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della procedura, rilevando in particolare:
“- il credito del ricorrente risulta da titolo giudiziario definitivo;
- il debitore è imprenditore commerciale;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: la parte resistente – non costituendosi non ha minimamente documentato detti requisiti e neppure ha allegato di esserne in possesso;
- -che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, tenuto conto dei debiti scaduti nei confronti dell'Erario, emersi dalle Informazioni acquisite tramite la Guardia di Finanza”;
Con la decisione il Tribunale valorizzava, a sostegno del giudizio di insolvenza della parte resistente, che la stessa non fosse in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, tenuto conto della consistenza dei debiti scaduti e dell'esito negativo dell'azione esecutiva.
La in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto reclamo avverso la Parte_2 sentenza, censurandola con due principali motivi di doglianza.
1. la lesione del diritto di difesa, atteso che la reclamante non è stata in alcun modo notiziata della proposizione della istanza di apertura della procedura dichiarativa della Liquidazione Giudiziale, ovvero della reclamata sentenza della quale sarebbe venuti a conoscenza esclusivamente a seguito della ricezione di una raccomandata del 15.04 u. s., da parte del Curatore designato.
2. rispetto dei requisiti “dimensionali”, che la normativa di riferimento individua per definire il concetto di impresa minore in cui deve essere collocata la società reclamante e che avrebbero determinato la sua non assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale. Pur ritualmente citata la Curatela della liquidazione non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia. All'udienza del 16.09.25, depositate le note scritte, la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione Il reclamo non può essere accolto. A giudizio della Corte le doglianze sono destituite di fondamento.
In atti infatti risulta l'avvenuta notifica del ricorso presso la sede della società e successivamente presso la Casa Comunale ai sensi dell'art. 40 comma 8 CCII che così recita:
“8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero della residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento”. In ogni caso in questa sede, totalmente devolutiva Anche il secondo motivo è infondato. Premesso infatti che costituisce principio consolidato in giurisprudenza che spetta al debitore dimostrare di possedere congiuntamente tutti i requisiti per essere qualificato come 'impresa minore' e, quindi, esentato dalla liquidazione giudiziale e che tali requisiti, definiti dall'art. 2 del CCII, riguardano soglie massime di attivo patrimoniale, ricavi e debiti, nella specie è la stessa ricorrente che, col reclamo e gli allegati bilanci relativi tuttavia solo agli anni in cui i bilanci era stati depositati (2019 – 2020 -2021) ha ammesso che:
“ dalla documentazione contabile allegata in atti, afferente gli esercizi per i quali è stato depositato il bilancio, (anni 2019 – 2020 – 2021), tutti i parametri evidenziati risultano nei limiti ex lege ad esclusione dei ricavi afferenti alle annualità 2020 e 2021. Il tutto come da tabella esplicativa che segue, dalla quale si ricava quanto rappresentato in premessa:
2019 2020 2021 Limite ex lege Attivo € 194.761,00 € 291.736,00 € 289.708,00 € 300.000,00 Ricavi Lordi € 131.265,00 € 280.386,00 € 450.932,00 € 200.000,00 Debiti € 127.957,00 € 266.179,00 € 339.510,00 € 500.000,00”
Ne deriva che, pur mancando riscontri relativamente agli anni 2022 e 2023 in assenza di bilanci depositati, la situazione contabile al 2021 esclude da sola la possibile sussistenza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2 lett. d CCII.
Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, neppure contestato dalla reclamante non può che richiamarsi il condivisibile principio di legittimità secondo cui “Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento.” (Cfr. Cass. Sez. 6-1, n. 23437/2017). L'insolvenza consiste pertanto nell'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività – cfr. anche Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32280 del 02/11/2022 (Rv. 666226 - 01).
Nel caso di specie la stessa reclamante non è oggettivamente più attiva come dimostrato dal mancato deposito dei bilanci relativi agli anni 2022 e 2023. Ne consegue il rigetto del reclamo. Nulla va disposto in ordine alle spese stante la contumacia della Curatela Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione, l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
Dichiara la contumacia della Controparte_4 CP_1
Rigetta il reclamo. Nulla per le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.09.25
Il Presidente rel.
dott. Maria Mitola