Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 21/04/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
AR TONOLO Presidente Innocenza ZAFFINA Consigliere SA BORELLI Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32626 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 66130 reso dall’agente contabile LUONGO LD, consegnatario di beni mobili/provveditore della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Padova, per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, depositato il 19.06.2020.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Paola Franchini, data per letta la relazione, l’avv.
CC AR per l’Amministrazione e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Garlisi.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 317/2025 del 19 giugno 2025, il Magistrato istruttore del
conto n. 66130, reso dall’agente contabile LUONGO LD, consegnatario di beni mobili/provveditore della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Padova, per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, depositato il 19.06.2020, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
- il conto, sottoscritto dall’agente contabile e parificato con provvedimento del Dirigente dell’Area Finanziaria n. 51 del 27.05.2020, si componeva di tre pagine ed era articolato in sette colonne, disposte da sinistra a destra, nelle quali erano riportati, per ciascuna riga, i seguenti elementi: la descrizione del bene, gli estremi di inventario (categoria, numero, unità di misura), la consistenza iniziale al 1° gennaio, gli incrementi (carico), i decrementi
(scarico), la consistenza finale al 31 dicembre – espresse sia in quantità che in valore – e, infine, una colonna dedicata alle annotazioni;
- nel conto, suddiviso in sei sezioni, corrispondenti alle categorie di beni inventariati, con relative movimentazioni, erano riportati una consistenza iniziale pari a zero (corrispondente alla giacenza finale della gestione precedente di cui al conto n. 61923) e un totale in carico pari a € 85.511,40
(costituito dalla somma degli acquisti di beni mobili effettuati nell’anno 2019, per un valore di € 70.346,42, e dei beni presi in carico ai fini della rottamazione o dell’alienazione, per un importo pari a € 15.164,98);
- a seguito di richiesta di chiarimenti del 16.06.2025, il responsabile del procedimento, dott.ssa Tonellato, aveva prodotto una relazione descrittiva delle modalità di gestione e la documentazione inerente alle dismissioni e alle diminuzioni di valore, con particolare riferimento al furto di un bene riportato nella sezione “note” del conto.
2. Il Magistrato Istruttore, alla luce delle precisazioni fornite dall’Ente sull’organizzazione del servizio, sottoponeva il conto alla valutazione del Collegio ritenendolo, conclusivamente, inammissibile sul presupposto che la gestione di cui trattasi non configurasse un debito di custodia coerentemente ai principi espressi dalla giurisprudenza contabile in fattispecie analoghe
(cfr. Sez. Piemonte n. 326/2021 e Sez. Veneto n. 191 del 2016).
3. In data 20 gennaio 2026, l’agente contabile depositava una memoria difensiva, con la quale, richiamato il quadro normativo di riferimento (d.P.R.
n. 254/2005) e le indicazioni del Ministero e di NC (nota 28097/2024) circa l’obbligo di trasmissione dei conti dei consegnatari di beni mobili, chiariva che l’assenza di un magazzino di stoccaggio destinato alla conservazione a lungo termine delle scorte con funzione statica non escludeva, comunque, una presa in carico dei beni in custodia.
Al riguardo, precisava che la Camera di commercio operava secondo un modello di “magazzino in transito” in cui i beni erano presi in carico dal provveditore, sottoposti a lavorazioni successive (inventariazione, collaudo, configurazione IT) e poi rapidamente smistati agli uffici, con una tempistica variabile tra un minimo di poche ore ad un massimo di alcuni giorni o settimane (nei casi di assenza del dipendente o di prestazione del servizio a distanza). Rappresentava, poi, la sussistenza di un’ulteriore attività di gestione materiale, e cioè quella concernente la c.d. fase di dismissione/alienazione consistente nel ritiro presso gli uffici del bene destinato alla radiazione e nella presa in carico dal provveditore per il tempo strettamente necessario al suo conferimento alla ditta di smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
L’agente evidenziava, infine, come anche nel caso del furto di un pc (inv.
9694) fosse stata svolta un’attività compatibile con l’assunzione di un debito di custodia, avendo il provveditore, in veste di “garante” dell’integrità del patrimonio dell’Ente, attivato la procedura assicurativa (ottenendo il rimborso di euro 570,00 superiore al valore del bene), effettuato sia lo scarico del bene dal conto giudiziale con specifica causale sia la radiazione dall’inventario, regolarizzando la relativa partita contabile, unitamente alla procedura di verifica per il data-breach.
Concludeva, quindi, chiedendo, in via principale, che fosse accertata l’ammissibilità del conto, con il conseguente suo discarico, e, in via subordinata, in caso di declaratoria di inammissibilità del conto, che la Camera di Commercio di Padova potesse per il futuro attenersi alle indicazioni fornite dalla Sezione.
4. All’udienza odierna, presente il consegnatario, il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. La Sezione è chiamata a definire la questione di carattere preliminare, posta dal Magistrato istruttore, concernente l’ammissibilità del conto giudiziale reso dal consegnatario di beni mobili, oggetto di descrizione, presso la Camera di Commercio di Padova, in relazione alle modalità della relativa gestione (con debito di custodia o con debito di vigilanza).
Ad avviso del Collegio, il giudizio è inammissibile, in quanto il rendiconto in esame non è stato reso da un consegnatario per debito di custodia, qualificabile come agente contabile.
5.1. La distinzione tra consegnatari per “debito di custodia” e consegnatari per “debito di vigilanza” discende, in primo luogo, dall’articolo 32 del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827 del 1924), in forza del quale “non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’uffizio cui il consegnatario è addetto”.
Tale distinzione è stata, poi, recepita e sviluppata dal Regolamento di cui al d.P.R. n. 254 del 2002 (relativo ai consegnatari e ai cassieri dello Stato), nel quale si menzionano, nel dettaglio, le figure dei consegnatari per debito di custodia (“agente contabile”) e per debito di vigilanza (“agente amministrativo”), nonché dell’utilizzatore finale (“fruitore delle utilità cedute dal bene o consumatore di materiali destinati dal consegnatario all’ufficio per l’uso, per l’impiego o per il consumo”).
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a) del predetto Regolamento, per “beni mobili” si intendono “oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici, ossia arredi, libri, collezioni di leggi e decreti, materiale di cancelleria ed informatico, registri, stampati, nonché autoveicoli, natanti, materiale scientifico e di laboratorio, oggetti d’arte non considerati immobili ai fini inventariali, attrezzi e beni diversi, con esclusione degli oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato e dei titoli ed azioni di partecipazione al capitale di rischio”.
Il successivo art. 6, comma 1, dispone, poi, per quanto d’interesse in questa sede, che “gli agenti che ricevono in consegna beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia”.
Ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 254 del 2002 ai consegnatari sono affidati compiti diversi, tra i quali sono contemplati, in particolare, “la conservazione e la gestione dei beni dello Stato e dei magazzini in cui gli stessi beni sono ricoverati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali o per essere distribuiti ad altri agenti responsabili, nonché la distribuzione degli oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile consumo” (lett. a); “la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine di trasmissione documenti in dotazione agli uffici” (lett. c); “la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro regolare e corretto uso, da esercitarsi a mezzo di apposite direttive emanate dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi”
(lett. d).
A sua volta, l’art. 12 del d.P.R. n. 254 del 2002 stabilisce chiaramente che i consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, ma assumono in carico i beni ad essi affidati e ne dimostrano la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture all’uopo previste, a differenza di quelli con debito di custodia, tenuti, invece, a rendere il conto della gestione ai sensi dell’art. 11 dello stesso regolamento.
Quanto alle Camere di Commercio, in particolare, l’art. 4 della L. 30 luglio 1998, n. 274, ha esteso agli agenti contabili le disposizioni concernenti l’invio alle Sezioni giurisdizionali della documentazione relativa ai conti
(art. 10 legge n. 127 del 1997, poi trasfuso nell’art. 93 del d.lgs n. 267 del 2000) e il d.P.R. n. 254 del 2005 (“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”), all’art. 37, in ottemperanza a quanto previsto dalla predetta disposizione, ha prescritto, per l’istituto cassiere e il responsabile del servizio di cassa interno, l’obbligo di rendere il conto secondo i modelli E ed F, allegati allo stesso regolamento.
5.2. Nel descritto quadro normativo, il Collegio concorda con le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Sez. II, sent. n. 963/2017; Sez. Marche, sentt. n. 35 e n. 36/2023 e Sez. Abruzzo n.
102/2015 relative a conti del consegnatario di beni mobili resi da Camere di Commercio; Sez. Campania, sentt. n. 402/2024 e n. 469/2024; Sez. Veneto, sent. n. 191/2016), secondo cui l’obbligo della resa del conto giudiziale non può prescindere dall’identificazione di un vero e proprio “debito di custodia”, del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un deposito o un magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte funzionali operative delle varie articolazioni dell’amministrazione.
Per converso, il debito di “vigilanza” si configura in capo al consegnatario competente, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, per la sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori, nonché per la “gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso”, intesa – quest’ultima – come acquisizione, conservazione e somministrazione di beni, nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento.
La denominazione di “consegnatario” in capo ad un soggetto agente non è, quindi, di per sé indicativa dell’obbligo di resa del conto giudiziale, posto che in capo a tale figura “possono intestarsi compiti, funzioni e responsabilità che si atteggiano diversamente a seconda che i beni dati in consegna siano destinati all’uso ed al consumo (consegnatari per debito di vigilanza), ovvero alla custodia e, successivamente, al rifornimento ed alla distribuzione a favore degli utilizzatori finali (consegnatari per debito di custodia)” (Corte conti, sez. giur. Abruzzo, n. 89/2015).
5.3. Ciò posto, dall’esame del conto in esame si osserva che esso contiene un elenco di beni iscritti nell’inventario (“materiale audio video, P.C., monitor, stampanti, informatica varie, fotocopiatrici, calcolatrici, telefonia, fax”;
“arredamento e complementi”; “armadi, scrivanie, sedie, mobili varie, macchinari d’ufficio”; “opere d’arte”; “autoveicoli ad uso promiscuo”;
“macchinari, apparecchi, attrezzature varie, condizionatori”), per i quali non si configura una “gestione di magazzino” e, quindi, un debito di custodia del consegnatario, trattandosi, piuttosto, di beni mobili in uso, assoggettati a mero “debito di vigilanza”.
Tanto si evince, in particolare, dalla relazione, a firma del responsabile del procedimento, acquisita in fase istruttoria, nella quale sono descritte le modalità della gestione e si evidenzia, nel dettaglio, che:
- le attività di approvvigionamento dei beni o di sostituzione periodica di attrezzature obsolete sono avviate dall’Area contabile sulla base delle richieste pervenute dai vari uffici;
- i beni acquisiti sono tempestivamente inventariati e assegnati all’ufficio richiedente (ogni locale dell’Ente è dotato di una scheda, sottoscritta dal provveditore o suo sostituto e dall’assegnatario, contenente il numero distintivo del locale e l’elenco dei beni, con l’indicazione del numero di inventario, in conformità all’art. 39, comma 9, del d.P.R. n. 254/2005);
- l’Ente non dispone di un magazzino centralizzato per lo stoccaggio di materiale inventariato destinato a scorta, effettuando acquisti basati sulle necessità concrete per evitare costi di magazzinaggio e obsolescenza;
- per i beni informatici, l’assegnazione all’ufficio informatico è limitata al tempo strettamente necessario per le operazioni di inizializzazione degli stessi, all’esito delle quali sono assegnati all’ufficio fruitore;
- nel caso di apparecchiature a elevata mobilità (es. PC portatili, smartphone, tablet), assegnate ai singoli funzionari ad uso ufficio, viene redatto specifico verbale di consegna, sottoscritto dal provveditore e dal funzionario che le detiene (l’assegnazione di tali dispositivi, a seguito dell’emergenza pandemica, è stata estesa progressivamente a tutto il personale camerale per consentire lo smart working, con la conseguente redazione dei relativi verbali di consegna);
- il materiale destinato alla radiazione dall’inventario (a causa di obsolescenza, rottura o impossibilità di riparazione) viene ritirato dagli uffici e preso in carico dal provveditore per il tempo strettamente indispensabile all’organizzazione del ritiro per la rottamazione.
5.4. Tale assetto ha trovato, peraltro, conferma nelle deduzioni difensive dello stesso consegnatario, il quale evidenzia come la Camera di Commercio, nel rispetto dei principi di sana gestione e in ossequio alle indicazioni ricevute da questa Corte con la sentenza n. 202/2013, che aveva segnalato l’eccessiva giacenza statica (stock) in magazzino, ha riorganizzato la propria attività logistica, sostituendo al modello del “magazzino di stoccaggio”, che comportava la formazione di grandi scorte e di lunghe giacenze, un modello dinamico, caratterizzato da acquisiti collegati al fabbisogno, brevi giacenze motivate da ragioni di natura tecnica e rapida assegnazione dei beni. Ne discende che appare superata, allo stato, proprio in ragione della nuova organizzazione del servizio adottata dall’Ente, la situazione di “forte incremento dei beni in custodia, cioè attrezzature informatiche acquistate o giacenti, non ancora assegnati agli Uffici” rilevata da questa Sezione in occasione dell’esame dei conti resi dal provveditore di beni mobili presso la Camera di Commercio di Padova per l’esercizio 2010.
Nemmeno assume rilievo, ai fini di una diversa conclusione, il richiamo, operato dall’agente, al parere n. 3/2014 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede consultiva (secondo cui “in attesa di una compiuta disciplina in materia di resa del conto giudiziale da parte delle Camere di commercio, i soggetti che maneggiano denaro pubblico o siano incaricati della gestione dei beni delle Camere di commercio sono sottoposti all'obbligo di resa del conto giudiziale, in applicazione del combinato disposto dell'art. 37 del d.P.R. n. 254/2005 e degli articoli 93 e 233 del decreto legislativo n.
267/2000…”), posto che, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. Abruzzo, sent. n. 102/2015), il conto giudiziale dei consegnatari degli enti locali (e, per riflesso, delle Camere di Commercio), al pari di quanto previsto per i consegnatari dello Stato, riguarda solo i beni presi in consegna con “debito di custodia” e non anche quelli per i quali il consegnatario è gravato solo del “debito di vigilanza”.
Né tantomeno la regolamentazione richiamata dal consegnatario (v. le Direttive del Ministero dello Sviluppo Economico e la nota di NC, allegate alla memoria del consegnatario) potrebbe introdurre nozioni di
“agente contabile” o di “custodia” e “vigilanza” difformi da quelle proprie della contabilità generale dello Stato, con l’effetto di assoggettare o sottrarre un soggetto rispetto all’obbligo di resa del conto giudiziale o amministrativo.
5.5. Nel caso di specie, dunque, come correttamente rilevato anche dal Magistrato istruttore, previa verifica dell’organizzazione della gestione dei beni mobili presso l’Ente camerale, non si ravvisa una gestione di magazzino, in quanto i beni acquistati vengono tempestivamente immessi in uso e direttamente assegnati alle varie strutture operative, non assumendo rilevanza, ai fini di una diversa qualificazione del debito, il tempo, seppur variabile ma sempre entro limiti ragionevoli e incomprimibili, strettamente necessario all’espletamento delle operazioni di inventariazione, collaudo, inizializzazione e configurazione (a seconda della tipologia dei beni),
propedeutiche al loro rapido smistamento agli uffici.
In sostanza, l’Ente non si è dotato di un magazzino, non avendo una effettiva giacenza “a custodia” di beni mobili, oltre a quelli già in uso, e limitando i nuovi approvvigionamenti al soddisfacimento delle esigenze di funzionamento, di volta in volta segnalate dai singoli uffici, per l’immediata destinazione o messa in uso. Il percorso inverso riguarda, poi, i beni fuori uso o da dismettere, che rimangono nella disponibilità e, quindi, nella responsabilità dell’agente amministrativo fino alla definitiva cessione o distruzione del bene.
Né può deporre a sostegno della configurabilità di una gestione propria del consegnatario con debito di custodia la circostanza che il provveditore, in occasione del furto di un pc portatile nel 2019, assegnato in comodato d’uso ad un dipendente dell’Ente per necessità di servizio (cfr. verbale di consegna del bene e denuncia sporta ai carabinieri in atti), abbia posto in essere una serie di attività volte alla reintegrazione del patrimonio, rientranti, comunque, nelle competenze proprie del Provveditorato preposto, tra l’altro, alla gestione amministrativa dei beni mobili e immobili dell’Ente, all’acquisto delle forniture, dei beni e dei servizi necessari al funzionamento degli uffici, con la tenuta dei relativi registri di carico e scarico, e alla tenuta dei libri degli inventari (v. art. 38 del d.P.R. n. 254/2005).
5.6. Ritiene, infatti, il Collegio, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. Abruzzo, sent. n. 89/2015; Sez. Veneto, sent. n. 191/2016), che debba essere riconosciuto rilievo preponderante, in linea di principio, alle modalità di concreto svolgimento delle operazioni in parola, evitando di dar luogo ad un adempimento contabile solo formale (cioè alla fittizia entrata e contestuale uscita da un magazzino soggetto a debito di custodia solo
“virtuale”). Diversamente, il conto giudiziale dell’esercizio registrerebbe le medesime operazioni contestualmente sia in carico sia in scarico e, per tale via, verrebbe sostanzialmente a coincidere con il “prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili” (con esistenze iniziali e rimanenze finali pari a zero, registrando solo il “passaggio”, a livello giuridico, dei beni acquistati o dismessi dall’ente).
Va da sé, evidentemente, che qualora la giacenza presso i singoli uffici si rivelasse, invece, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare “funzionamento” dell’unità interessata (situazione che, allo stato, non appare ricorrere nella fattispecie in esame), la stessa trasmoderebbe dall’esigenza di “funzionamento” a quella di “rifornimento”
e, per tal via, configurerebbe una vera e propria gestione contabile connotata da debito di custodia e perciò soggetta al giudizio di conto.
6. Per quanto finora evidenziato, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non sia configurabile una gestione per debito di custodia e che il consegnatario che ha reso il conto di cui è causa non possa essere qualificato come “agente contabile” ai sensi di legge in quanto il documento dallo stesso depositato non è configurabile come un conto giudiziale.
Va, dunque, pronunciata l’inammissibilità del conto per l’assenza di un elemento essenziale per l’incardinazione del giudizio di conto davanti a questa Corte.
Il Collegio rileva che, anche nell’ambito del giudizio di conto, trovano applicazione gli istituti dell’inammissibilità e dell’improcedibilità del giudizio, i quali implicano una valutazione, nel primo caso, sulla sussistenza ab origine dei necessari presupposti processuali per l’incardinarsi del giudizio e, nel secondo, sulla permanenza – una volta instaurato validamente il processo - dell’insieme delle condizioni per una legittima ed efficace prosecuzione del rapporto processuale che consenta al giudice di esaminare il conto e di pronunciarsi sul merito della gestione contabile sottostante.
È causa di inammissibilità del conto e del relativo giudizio, infatti, la presenza di vizi genetici o carenze non sanabili quali, per esempio, la mancanza della qualifica di agente contabile o altro difetto di legittimazione ad agire in giudizio o giurisdizione (cfr. Sez. Veneto, sent. n. 97/2025),
mentre rappresenta una causa di improcedibilità l’omesso compimento – una volta validamente instaurato il giudizio - di un atto procedurale necessario per lo svolgersi dello stesso, quale può essere la parificazione del conto giudiziale (cfr., in tal senso, di recente, Sez. Veneto, sent. n. 235/2025) o circostanze sopravvenute che impediscano il proseguimento del processo
(sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia).
Seppur il codice di giustizia contabile sembri limitare le tipologie delle pronunce del Collegio alla: 1) regolarità della gestione con discarico dell’agente; 2) liquidazione del debito dell’agente disponendo, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo; 3) irregolarità della gestione contabile; 4) condanna dell’agente - in caso d’ammanco o di perdita accertata - con restituzione delle somme mancanti ed alienazione della cauzione versata dal contabile (art. 149 c.g.c.), ciò non esclude l’adozione di provvedimenti giurisdizionali in rito per la mancanza di presupposti formali o sostanziali richiesti dalla legge che impediscono al Collegio di esaminare il merito della gestione contabile.
Tale assunto trova pacifica conferma nel riferimento ai principi generali e nel rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile contenuti all’art. 7, comma 2, c.g.c. nonché nello stesso art. 145, comma 4, c.g.c. laddove prevede espressamente che il magistrato designato possa concludere la propria relazione chiedendo al Collegio– oltre alle pronunce sopra elencate -
l’adozione di “altri provvedimenti interlocutori o definitivi” che giudichi opportuni.
7. Conclusivamente il conto in esame dev’essere dichiarato inammissibile e, data l’assunzione di una pronuncia in rito, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32626 del registro di Segreteria, dichiara inammissibile il conto giudiziale n. 66130 reso da LD Luongo, quale consegnatario dei beni mobili/provveditore della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Padova, per il periodo 01.01.201931.12.2019, depositato il 19.06.2020.
Nulla sulle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
SA RE AR LO
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(f.to digitalmente)