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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/05/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4955/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Stefania Monaldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4955/2022 promossa da:
(P.I. ), in persona DEAmministratore Unico e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Sig.ra elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza Parte_2
IV Novembre n. 36, presso lo studio DEavv. Alfonso Tordo Caprioli
ATTORE/I contro
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. codice fiscale e partita I.V.A. , R.E.A. MI- P.IVA_2
1888273, subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle società incorporate, tra cui la società non in proprio ma in qualità di mandataria di rappresentata CP_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. Giordano Balossi
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Il procuratore della società attrice l'avv. Tordo Caprioli ha concluso come da conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo in via principale, senza riproporre le conclusioni rassegnate in via subordinata, con vittoria di spese. Il procuratore della convenuta, come da foglio depositato in data 12.2.2024
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società indicata in epigrafe ha proposto opposizione – ex art. 615 comma II c.p.c. – lamentando che quale mandataria di aveva avviato, tramite notifica di pignoramento CP_1 Parte_3
immobiliare per la piena proprietà su tutta una serie di beni immobili, il procedimento esecutivo immobiliare iscritto al n. 86/2021 nonostante:
- mancasse la prova della legittimazione attiva, e comunque della titolarità, del credito che si assumeva, senza aver dato la prova e provveduto al deposito del contratto di cessione, acquistato “in blocco” nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, non essendo sufficiente la pubblicazione in G.U.;
- fosse pendente il giudizio di merito iscritto al n. R.G. 6306/2016, il quale aveva ad oggetto l'accertamento del quantum del credito per il quale era stato notificato il pignoramento nonché
l'accertamento della eccessività della ipoteca (in termini di eccessività del vincolo rispetto al valore degli immobili ipotecati) con richiesta DEattrice del risarcimento del danno derivante dall'eccesso di garanzia ipotecaria;
- il credito derivante dal mutuo dovesse essere compensato con il credito risarcitorio del quale
[...]
quale successore a titolo particolare in una posizione creditoria litigiosa e controversa, era CP_2
responsabile in via solidale;
Dopo aver dato atto che il giudice DEesecuzione aveva respinto l'istanza di sospensiva, ha introdotto il giudizio di merito chiedendo: “1) accertare e dichiarare che è carente di legittimazione CP_2
attiva per difetto di titolarità del credito azionato in via esecutiva. 2) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte creditrice ad agire in via esecutiva e dichiarare privo di efficacia il Controparte_2
pignoramento immobiliare oggetto di opposizione, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari .In subordine, 1)accertare e dichiarare che
[...]
quale avente causa della UO Banca DEIA risponde direttamente e/o in via solidale CP_2 del danno arrecato da UO Banca DEIA ( quale avente causa di Banca di Roma prima e Banca DEIA poi ) alla opponente per eccesso di garanzia ipotecaria di cui al mutuo a rogito Notaio
di Perugia di cui in atti, domandato nella causa di merito pendente innanzi al Tribunale di Per_1
Perugia n.r.g. 6306/2016 R.G. e che il credito in ipotesi acquisito è quello che sarà accertato anche a seguito pronuncia da parte dal Tribunale di Perugia nella causa n. 6306/2016 R.G. 2)Accertare e dichiarare che in forza di quanto stabilito dall' art. 4 della Legge 130/1999 e DEart. Controparte_2
58 T.U.B. è obbligata, quale avente causa di nuova Banca DEIA spa, a compensare l'importo riconosciuto a favore di a titolo di danno per le ragioni di cui al punto 1) con Parte_1
pagina 2 di 5 l'ammontare del credito di spettanza della UO Banca IA per il predetto contratto di mutuo, credito in ipotesi ceduto a 3) Con condanna di al rimborso di eventuali CP_2 CP_2
maggiori somme nelle more incassate a seguito della vendita del compendio immobiliare pignorato”.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la tardiva iscrizione della causa CP_2
a ruolo (eccezione rinunziata all'udienza del 16.2.2023 (e comunque non fondata in quanto la citazione era depositata tramite pct il 311.2022 e successivamente iscritta il 7.11.2022 da parte della Cancelleria)
e nel merito che fosse infondata.
Rigetta l'istanza di riunione con il giudizio iscritto al n. 6306/2016 R.G., è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e l'attore ha confermato le sole conclusioni rassegnate in via principale nella citazione introduttiva del merito e non ha riproposto le domande avanzate in via subordinata, così limitando il tema del giudizio alla questione attinente alla legittimazione della cessionaria (ed invero, la rinunzia a parte della domanda, o ad alcuni capi della stessa, costituisce esercizio delle ordinarie facoltà difensive conferite con il mandato difensivo e, trattandosi DEesercizio del diritto di delimitare e precisare le conclusioni già rassegnate, non richiede forme particolari o una procura “ad hoc”)..
Quanto al motivo di opposizione relativo alla carenza di prova della titolarità del credito precettato in capo alla cessionaria “in blocco”, lo stesso risulta infondato. Posto che l'opponente ha contestato la che mancasse la prova che la cessione comprendesse anche la specifica posizione attivata in via esecutiva, con consequenziale incertezza “in ordine alla perimetrazione” DEoperazione di cessione, occorre considerare come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato, da un lato, che è necessario distinguere – anche nelle ipotesi di cessione cd. in blocco – tra la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi DEart. 1264 c.c. (la quale rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente) e la prova del perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, cui la notificazione della cessione è del tutto estranea e che deve essere fornita autonomamente laddove - e solo se - sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore, con onere della prova gravante sul creditore cessionario.
Sotto altro aspetto, è stato affermato che, qualora, invece, l'esistenza DEoperazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé specificamente contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione – come nel caso in esame quando si contesta la “perimetrazione” DEoperazione di cessione rispetto al credito vantato verso gli opponenti - , le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale possono essere prese in considerazione al fine di verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria, che potrà essere affermata soltanto nelle ipotesi in pagina 3 di 5 cui il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre ove tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v.
Cass., sez. 3, ord. n. 17944 del 22 giugno 2023 e Cass., sez. 1, ord. n. 5478 del 29 febbraio 2024)[5].
Ciò posto, va rilevato come – alla luce DEorientamento appena riassunto - siano pienamente condivisibili le argomentazioni svolte dal G.E. nel provvedimento con il quale era rigetta l'istanza di sospensiva: per un verso, l'avviso pubblicato nella G.U. del 4.5.2017 indica che “La Società comunica inoltre che, ai sensi del Contratto di Cessione, ha acquistato pro soluto e in blocco da UO
Banca DEIA e del Lazio S.p.a. … tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamenti (chirografi e ipotecari)…che, alla data di valutazione , ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri:…”, criteri che identificano il credito vantato verso la società opponente. Sotto altro concorrente aspetto, è stato prodotto l'atto notarile che riporta il numero identificativo della posizione ceduta e la lista comprensiva dei codici rapporto, nella quale è ricompresa anche la predetta posizione (atti depositati presso il Notaio di Milano). Per_2
Quanto al rilievo secondo cui sarebbe incerta la titolarità del credito in quanto aveva CP_2
assunto di essere avente causa di UO Banca DEIA e del Lazio mentre, nella conclusionale, assume di essere avente causa di , lo stesso è privo di effettivo contenuto, Controparte_3
trattandosi di erronea menzione solo nominale, dal momento che – a prescindere dalla indicazione della banca menzionata nello scritto conclusionale – la documentazione prodotta è tutta relativa al credito acquistato da (il precetto era intimato su mutuo ai rogiti del Controparte_4
notaio concluso con;
l'avviso pubblicato nella G.U.
4.5.2017 era relativo a più cessioni, Per_1 CP_5
sia da ed anche da l'atto del notaio del 24.2.2017 è relativo alle Controparte_3 CP_5 Per_2
posizioni acquistate da oltre che da (nonché CP_5 CP_3 Controparte_6
CP_ ed ) e consiste nei 153 fogli presentati, ai fini del deposito agli atti del notaio, della lista dei codici rapporto identificativi dei crediti oggetto di cessione, tra i quali vi è a pag. 85 l'identificativo del rapporto in oggetto.
L'opposizione, pertanto, non può essere accolta.
Al rigetto della domanda, segue la condanna DEopponente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, secondo scaglioni prossimi ai minimi del d.m. 55/2014 (valore individuato sulla base del credito per cui si procede) per fasi svolte, ridotti di un terzo per l'assenza di questioni di fatto e di diritto pagina 4 di 5 P.-Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in € 7.126,00 per compensi ex DM 55/14, oltre rimborso forfettario del 15,00 %del compenso per spese generali ex art. 2 DM 55/14, cpa ed iva, se documentata con fattura e non detraibile dalla parte vittoriosa.
Perugia, 25 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Monaldi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Stefania Monaldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4955/2022 promossa da:
(P.I. ), in persona DEAmministratore Unico e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Sig.ra elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza Parte_2
IV Novembre n. 36, presso lo studio DEavv. Alfonso Tordo Caprioli
ATTORE/I contro
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. codice fiscale e partita I.V.A. , R.E.A. MI- P.IVA_2
1888273, subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle società incorporate, tra cui la società non in proprio ma in qualità di mandataria di rappresentata CP_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. Giordano Balossi
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Il procuratore della società attrice l'avv. Tordo Caprioli ha concluso come da conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo in via principale, senza riproporre le conclusioni rassegnate in via subordinata, con vittoria di spese. Il procuratore della convenuta, come da foglio depositato in data 12.2.2024
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società indicata in epigrafe ha proposto opposizione – ex art. 615 comma II c.p.c. – lamentando che quale mandataria di aveva avviato, tramite notifica di pignoramento CP_1 Parte_3
immobiliare per la piena proprietà su tutta una serie di beni immobili, il procedimento esecutivo immobiliare iscritto al n. 86/2021 nonostante:
- mancasse la prova della legittimazione attiva, e comunque della titolarità, del credito che si assumeva, senza aver dato la prova e provveduto al deposito del contratto di cessione, acquistato “in blocco” nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, non essendo sufficiente la pubblicazione in G.U.;
- fosse pendente il giudizio di merito iscritto al n. R.G. 6306/2016, il quale aveva ad oggetto l'accertamento del quantum del credito per il quale era stato notificato il pignoramento nonché
l'accertamento della eccessività della ipoteca (in termini di eccessività del vincolo rispetto al valore degli immobili ipotecati) con richiesta DEattrice del risarcimento del danno derivante dall'eccesso di garanzia ipotecaria;
- il credito derivante dal mutuo dovesse essere compensato con il credito risarcitorio del quale
[...]
quale successore a titolo particolare in una posizione creditoria litigiosa e controversa, era CP_2
responsabile in via solidale;
Dopo aver dato atto che il giudice DEesecuzione aveva respinto l'istanza di sospensiva, ha introdotto il giudizio di merito chiedendo: “1) accertare e dichiarare che è carente di legittimazione CP_2
attiva per difetto di titolarità del credito azionato in via esecutiva. 2) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte creditrice ad agire in via esecutiva e dichiarare privo di efficacia il Controparte_2
pignoramento immobiliare oggetto di opposizione, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari .In subordine, 1)accertare e dichiarare che
[...]
quale avente causa della UO Banca DEIA risponde direttamente e/o in via solidale CP_2 del danno arrecato da UO Banca DEIA ( quale avente causa di Banca di Roma prima e Banca DEIA poi ) alla opponente per eccesso di garanzia ipotecaria di cui al mutuo a rogito Notaio
di Perugia di cui in atti, domandato nella causa di merito pendente innanzi al Tribunale di Per_1
Perugia n.r.g. 6306/2016 R.G. e che il credito in ipotesi acquisito è quello che sarà accertato anche a seguito pronuncia da parte dal Tribunale di Perugia nella causa n. 6306/2016 R.G. 2)Accertare e dichiarare che in forza di quanto stabilito dall' art. 4 della Legge 130/1999 e DEart. Controparte_2
58 T.U.B. è obbligata, quale avente causa di nuova Banca DEIA spa, a compensare l'importo riconosciuto a favore di a titolo di danno per le ragioni di cui al punto 1) con Parte_1
pagina 2 di 5 l'ammontare del credito di spettanza della UO Banca IA per il predetto contratto di mutuo, credito in ipotesi ceduto a 3) Con condanna di al rimborso di eventuali CP_2 CP_2
maggiori somme nelle more incassate a seguito della vendita del compendio immobiliare pignorato”.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la tardiva iscrizione della causa CP_2
a ruolo (eccezione rinunziata all'udienza del 16.2.2023 (e comunque non fondata in quanto la citazione era depositata tramite pct il 311.2022 e successivamente iscritta il 7.11.2022 da parte della Cancelleria)
e nel merito che fosse infondata.
Rigetta l'istanza di riunione con il giudizio iscritto al n. 6306/2016 R.G., è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e l'attore ha confermato le sole conclusioni rassegnate in via principale nella citazione introduttiva del merito e non ha riproposto le domande avanzate in via subordinata, così limitando il tema del giudizio alla questione attinente alla legittimazione della cessionaria (ed invero, la rinunzia a parte della domanda, o ad alcuni capi della stessa, costituisce esercizio delle ordinarie facoltà difensive conferite con il mandato difensivo e, trattandosi DEesercizio del diritto di delimitare e precisare le conclusioni già rassegnate, non richiede forme particolari o una procura “ad hoc”)..
Quanto al motivo di opposizione relativo alla carenza di prova della titolarità del credito precettato in capo alla cessionaria “in blocco”, lo stesso risulta infondato. Posto che l'opponente ha contestato la che mancasse la prova che la cessione comprendesse anche la specifica posizione attivata in via esecutiva, con consequenziale incertezza “in ordine alla perimetrazione” DEoperazione di cessione, occorre considerare come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato, da un lato, che è necessario distinguere – anche nelle ipotesi di cessione cd. in blocco – tra la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi DEart. 1264 c.c. (la quale rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente) e la prova del perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, cui la notificazione della cessione è del tutto estranea e che deve essere fornita autonomamente laddove - e solo se - sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore, con onere della prova gravante sul creditore cessionario.
Sotto altro aspetto, è stato affermato che, qualora, invece, l'esistenza DEoperazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé specificamente contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione – come nel caso in esame quando si contesta la “perimetrazione” DEoperazione di cessione rispetto al credito vantato verso gli opponenti - , le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale possono essere prese in considerazione al fine di verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria, che potrà essere affermata soltanto nelle ipotesi in pagina 3 di 5 cui il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre ove tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v.
Cass., sez. 3, ord. n. 17944 del 22 giugno 2023 e Cass., sez. 1, ord. n. 5478 del 29 febbraio 2024)[5].
Ciò posto, va rilevato come – alla luce DEorientamento appena riassunto - siano pienamente condivisibili le argomentazioni svolte dal G.E. nel provvedimento con il quale era rigetta l'istanza di sospensiva: per un verso, l'avviso pubblicato nella G.U. del 4.5.2017 indica che “La Società comunica inoltre che, ai sensi del Contratto di Cessione, ha acquistato pro soluto e in blocco da UO
Banca DEIA e del Lazio S.p.a. … tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamenti (chirografi e ipotecari)…che, alla data di valutazione , ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri:…”, criteri che identificano il credito vantato verso la società opponente. Sotto altro concorrente aspetto, è stato prodotto l'atto notarile che riporta il numero identificativo della posizione ceduta e la lista comprensiva dei codici rapporto, nella quale è ricompresa anche la predetta posizione (atti depositati presso il Notaio di Milano). Per_2
Quanto al rilievo secondo cui sarebbe incerta la titolarità del credito in quanto aveva CP_2
assunto di essere avente causa di UO Banca DEIA e del Lazio mentre, nella conclusionale, assume di essere avente causa di , lo stesso è privo di effettivo contenuto, Controparte_3
trattandosi di erronea menzione solo nominale, dal momento che – a prescindere dalla indicazione della banca menzionata nello scritto conclusionale – la documentazione prodotta è tutta relativa al credito acquistato da (il precetto era intimato su mutuo ai rogiti del Controparte_4
notaio concluso con;
l'avviso pubblicato nella G.U.
4.5.2017 era relativo a più cessioni, Per_1 CP_5
sia da ed anche da l'atto del notaio del 24.2.2017 è relativo alle Controparte_3 CP_5 Per_2
posizioni acquistate da oltre che da (nonché CP_5 CP_3 Controparte_6
CP_ ed ) e consiste nei 153 fogli presentati, ai fini del deposito agli atti del notaio, della lista dei codici rapporto identificativi dei crediti oggetto di cessione, tra i quali vi è a pag. 85 l'identificativo del rapporto in oggetto.
L'opposizione, pertanto, non può essere accolta.
Al rigetto della domanda, segue la condanna DEopponente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, secondo scaglioni prossimi ai minimi del d.m. 55/2014 (valore individuato sulla base del credito per cui si procede) per fasi svolte, ridotti di un terzo per l'assenza di questioni di fatto e di diritto pagina 4 di 5 P.-Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in € 7.126,00 per compensi ex DM 55/14, oltre rimborso forfettario del 15,00 %del compenso per spese generali ex art. 2 DM 55/14, cpa ed iva, se documentata con fattura e non detraibile dalla parte vittoriosa.
Perugia, 25 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Monaldi
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