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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 439/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 439 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Alghero Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Luciano Sechi che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado.
- appellante -
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Alghero presso lo CP_1 C.F._2
studio dell'Avv. Antonio Siffu dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta.
- appellato -
Oggetto: risarcimento danni tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta 1) in accoglimento del presente atto di appello, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza impugnata, far proprie le conclusioni come rassegnate nel foglio di precisazione datato 9.1.2018 e nelle comparse conclusionali depositate in primo (grado) dalla difesa della;
2) con vittoria di spese, diritti ed Controparte_2
onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato:
“Adversis reiectis 1) dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l'appello proposto da CP_2
avverso la sentenza n.865/2022 del Tribunale di Sassari, pronunciata e pubblicata in data
[...]
23.8.2022; 2) con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 10.2.2015 ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Sassari CP_1
esponendo che 1) con atto di compravendita 25.2.2010 aveva acquistato da Controparte_2
quest'ultima l'immobile in agro di Alghero composto da un fabbricato unifamiliare su due liveLL, con annessa corte, fabbricato e corte (censiti nel catasto fabbricati di quel Comune al F.26, mapp.697) e con annesso terreno agricolo (distinto in C.T. al F.26, mapp.696); 2) l'immobile era stato costruito dalla venditrice che ne aveva affidato la direzione dei lavori al proprio fratello, Arch. CP_3
; 3) il 16.5.2011 nel piano seminterrato del fabbricato unifamiliare si era verificato il
[...]
“traboccamento dei pozzetti interni e infiltrazioni dalle pareti con conseguenti segni di umidità; nel
piano terra – si erano manifestati - infiltrazioni nelle pareti esterne in corrispondenza del piano doccia;
all'esterno, segni evidenti di cedimenti tra i marciapiedi e le pareti della casa”; 4) con racc.
19.5.2011 aveva denunziato tali vizi alla venditrice, chiedendole di adottare i necessari rimedi;
5)
essendosi rivelata inutile ogni richiesta di intervento, aveva introdotto nanti il Tribunale di Sassari –
Sez. di Alghero procedimento ex art.696 cpc, con ricorso notificato il 14.10.2011; 6) la CTU resa in quella sede aveva acclarato a) la totale mancanza di intercapedine tra il terreno e il muro perimetrale del seminterrato;
b) la totale assenza di isolamento delle fondazioni e dei vespai sotto pavimento;
c)
la totale fessurazione presente nei quattro lati della casa tra il marciapiede e i muri portanti della
stessa; d) la totale difformità del pozzetto di raccolta sia delle acque nere, bianche che delle acque
meteoriche, posto sul piano di campagna;
e) la presenza di una roccia [.] affiorante in un tratto della cantina che contribuiva all'apporto di umidità del vano”; 7) l'Ausiliare aveva quantificato i costi per
2 gli interventi di risanamento dell'immobile in € 92.440,50 oltre a € 11.500,00 a titolo di ulteriori danni;
8) a mezzo di legale, con raccomandate 13.10.2012 e 30.10.2012 (ricevute, rispettivamente, il
17.10.2012 e il 2.11.2012), aveva trasmesso alla la relazione di CTU con contestuale messa in CP_2
mora per la somma di € 103.940,50, chiedendone il risarcimento.
Dedotta la responsabilità ex art.1669 c.c. e/o dell'art.2043 c.c., ha concluso per la condanna della al pagamento della somma di € 106.046,49, oltre rivalutazione e interessi, spese rifuse. CP_2
All'atto della sua costituzione in giudizio la convenuta ha replicato che 1) il aveva già CP_1
introdotto nei suoi confronti una precedente azione giudiziaria con cui, per i medesimi (presunti) vizi e difetti, aveva chiesto che venisse dichiarata la riduzione del prezzo ex art.1492 c.c., “nonché anche ai sensi dell'art.1669 c.c.”; 2) il Tribunale di Sassari, con sentenza n.1594/2014 aveva rigettato la domanda ex art.1492 cit. (“ per decadenza e prescrizione della medesima”) e dichiarato inammissibile, siccome introdotta tardivamente, la domanda ex art.1669 c.c.
Ha, pertanto, dedotto 1) l'inammissibilità della domanda “non essendo ammissibile riproporre il
medesimo petitum considerato che il , seppur tardivamente, aveva già cercato di introdurre CP_1
l'azione ex art.1669 c.c. nel precedente giudizio”; 2) la genericità e indeterminatezza della domanda e delle relative conclusioni avendo l'attore invocato la condanna “ex art.1669 e/o ex art.2043 c.c., per l'effetto cumulando inammissibilmente due azioni geneticamente differenti”; 3) la decadenza e la prescrizione dell'azione; 4) il suo difetto di legittimazione passiva in relazione alla intrapresa azione non rivestendo ella la qualità di “appaltatrice”; 5) l'impossibilità di ricondurre i vizi dedotti a queLL di cui all'art.1669 c.c. siccome non integranti gravi difetti dell'opera.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
Assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, cpc e disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al disposto A.T.P., la causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con sentenza n.865/2022, pubblicata il 23.8.2022, il Giudice di Sassari ha 1) disatteso l'eccezione di giudicato posto che l'azione ex art.1492 c.c. e quella ex art.1669 c.c. erano differenti sia per causa
petendi che per petitum; 2) disatteso le eccezioni di decadenza e prescrizione individuandosi il dies ad quem “di cui all'art.1669, co 1°, c.c., alla data del deposito, nel dicembre 2011, della relazione del consulente nominato in sede di A.T.P.” e ed avendo il “interrotto il termine prescrizionale CP_1
annuale di cui all'art.1669, II co, c.c. con la proposizione del giudizio di merito, avvenuta con ricorso
3 depositato nel marzo 2013, procedimento nel cui ambito era stata proposta anche la domanda ex art.1669 c.c., dichiarata inammissibile”; 3) ritenuto sussistere la legittimazione passiva della venditrice avendo ella (anche) provveduto alla costruzione del manufatto;
4) condannato la CP_2
convenuta al risarcimento del danni in favore dell'acquirente della somma di € 92.440,50, oltre rivalutazione e interesse;
5) condannato la alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore CP_2
. CP_1
Avverso tale decisione, di cui ha invocato la integrale riforma, ha proposto appello la la quale CP_2
ha lamentato:
1) la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva disatteso l'eccezione di giudicato;
2) la erroneità della decisione laddove aveva ritenuto infondate l'eccezione di decadenza e quella di prescrizione dell'azione ex art.1669 c.c.;
3) l'inammissibilità della intrapresa azione ex art.1669 c.c. difettando sia il presupposto oggettivo (la appellante non era in alcun modo qualificabile quale “appaltatrice” e l'acquirente del bene non poteva essere assimilato al “committente”) che quello oggettivo (non potendo i vizi lamentati dal CP_1
qualificarsi come “gravi difetti dell'opera” poiché non incidenti in misura rilevante sull'efficienza e sulla durata della stessa).
Ha concluso come in epigrafe.
Regolarmente costituito in giudizio, l'appellato ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 20.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, deve essere disposta la rimessione in termini invocata dall'appellante unitamente al deposito dell'atto di appello in data 8.11.2022.
A norma dell'art.153, II co, c.p.c. il soggetto che dimostra di essere incorso in decadenza per causa ad esso non imputabile, può chiedere di essere rimesso in termini: la descritta situazione si è verificata nella specie ove è comprovato che la difesa dell'appellante non è riuscita a formalizzare CP_2
l'iscrizione a ruolo del gravame nel termine di 10 gg dalla notificazione - v. art.347 cpc – a causa
4 della impossibilità, verificatasi nel frangente, di procedere all'aggiornamento tecnico della carta CNS
(che non consentiva di procedere ai depositi telematici).
Il difensore della si è anche attivato prontamente per risolvere le difficoltà riscontrate (senza CP_2
strumentalmente attendere un certo lasso di tempo) e ha provveduto a curare l'iscrizione della causa a ruolo non appena risolta la criticità, immediatamente depositando la richiesta di rimessione in termine (sulla quale questa Corte ha omesso, sino ad ora, di provvedere).
Deve, pertanto, pronunciarsi in conformità.
II
In secundis, deve rilevarsi che non risultano presenti agli atti di causa (e nonostante le differenti affermazioni dei Procuratori delle parti in lite come trasfuse nell'atto di appello e nella comparsa di costituzione 5.1.2023) le produzioni documentali curate dalle stesse unitamente all'atto di citazione e alla comparsa di risposta nanti il Tribunale di Sassari (evidenziandosi che all'interno dell'acquisito fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado n.638/2015 R.G., oltre ai verbali di causa, è presente il solo fascicolo relativo al precedente n.423/2011 R.G. in uno alla relazione del CTU a firma CP_4
Geom. ). Persona_1
È appena il caso di osservare che è onere specifico della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di parte (nel quale siano contenuti documenti in formato cartaceo) del precedente grado (posto che il fascicolo d'ufficio formato dal canceLLere assolve ad una distinta funzione ed una propria autonomia rispetto a quello di parte: v. Cass. 2129/2022).
Nondimeno, questa Corte ben potrà porre a fondamento della propria decisione il contenuto dei documenti in formato cartaceo (seppur) non rinvenuti, apprezzandone il contenuto ove trascritto nella sentenza o in altro provvedimento o atto del processo (così v. Cass. 4835/2023).
III
Fermo quanto precede, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione.
Va, senz'altro disatteso, il motivo di gravame di cui al superiore punto 1).
Risulta per tabulas che con sentenza n.1594/2014 del 4.12.2014 il Tribunale di Sassari ha rigettato la domanda ex art.1492 c.c. introdotta dal e dichiarato inammissibile, siccome tardiva, la CP_1
domanda ex art.1669 c.c. (introdotta solo con la memoria ex art.183, VI co, cpc n.1: v. pag.3, sent.
cit.).
5 È dato fattuale pacifico che avverso detta sentenza non sia stato proposto gravame alcuno.
Nondimeno, per principio di diritto (dal quale non si rinviene ragione per discostarsi) la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre, né sul piano oggettivo né su quello soggettivo, gli effetti del giudicato in senso sostanziale ex art.2909 c.c. (v. Cass. 23130/2020; più di recente v. Cass.
20636/2024).
A buon diritto, pertanto, l'acquirente ha introdotto il giudizio per far valere la responsabilità CP_1
ex art.1669 c.c.
Ai fini di completezza espositiva, valgono altresì i rilievi di cui in appresso.
Il principio del ne bis in idem osta a che il giudice possa (nuovamente) statuire su un rapporto giuridico già definito da una pronuncia avente efficacia di giudicato.
Il provvedimento con efficacia di giudicato (v. art. 2909 c.c.) è regola per il caso concreto e copre tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, ed in primis la situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio e il fatto concreto, premessa e fondamento logico-giuridico della pronuncia.
Al fine di valutare la ricorrenza o meno di detto presupposto occorre, pertanto, verificare l'identità
della causa petendi e del petitum dal punto di vista sostanziale, valutando se la domanda già azionata sia stata o meno fondata sulla narrazione di identici fatti e posti a base dell'accertamento anche nel nuovo giudizio, indipendentemente dalla qualificazione giuridica della pretesa.
Nella riscontrata sussistenza di detto accertamento, deve correlativamente inferirsi che il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto di una domanda preclude la proposizione, in un nuovo giudizio,
di altra domanda diversamente qualificata in iure ma volta all'ottenimento del medesimo diritto:
pertanto, allorquando siano identici i fatti materiali e il bene della vita preteso, non è sufficiente a far ritenere la diversità della domanda il solo mutamento della qualificazione giuridica della pretesa.
Sennonché, nella specie, con la domanda introduttiva del procedimento n.1520/2013 R.G. il CP_1
ha fatto valere una responsabilità contrattuale come finalizzata alla riduzione del prezzo di acquisto:
nel presente giudizio, adducendo la responsabilità extracontrattuale ex art.1669 c.c., ha chiesto condannarsi la venditrice-costruttrice al risarcimento del danno.
Trattasi all'evidenza di procedimenti aventi causa petendi e petitum diversi.
6 A ciò consegue il rigetto del motivo di gravame di cui si è detto.
IV
Né miglior sorte merita neppure il motivo di gravame di cui al superiore punto 3, prima parte.
È pacifico (per averlo riportato nei propri atti processuali ambo le parti in lite: v. anche memoria di replica di parte appellante 9.12.2024, pag.4) che nell'atto di compravendita risulti indicato che l'immobile alienato “è stato – sino a quella data – di assoluta ed esclusiva proprietà della per CP_2
averlo edificato in proprio”.
Per insegnamento della Suprema Corte è responsabile ex art. 1669 c.c. il costruttore/venditore che ha mantenuto il potere di impartire direttive o sorvegliare l'attività di costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati (appaltatori, progettisti, direttori dei lavori), gravando a suo carico, per l'esonero da responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatore, anche all'esito di una concatenazione di appalti, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva
(così v. da ultimo Cass. 17955/2024).
Nella specie non è contestato che la appellante abbia commissionato l'esecuzione della edificazione alla RE ED F.LL AN NC (già chiamata in garanzia nel giudizio n.1520/2013) e che la D.L.
sia stata rivestita dal di lei fratello Arch. ). Controparte_3
Per l'effetto, non avendo la appellante neppure fornito la prova liberatoria di cui si è detto sopra, deve correlativamente ritenersi la possibilità di agire a suo carico ex art.1669 cit. (e ciò anche da parte dell'acquirente: v. Cass.20877/2020).
V
Quanto al motivo di gravame di cui superiore punto 2, si osserva che per l'affermazione della responsabilità ex art.1669 c.c. è necessario che la denunzia sia fatta entro un anno dalla scoperta: detto termine decorre dal giorno in cui l'acquirente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno (tali dovendosi intendere queLL di cui alla missiva 19.5.2011) ovvero l'esistenza di semplici sospetti (v. da ultimo Cass.13707/2023).
Nella specie – avuto riguardo alla natura del vizi riscontrati in sede di CTU: totale assenza di
7 intercapedine tra il terreno e il muro perimetrale del seminterrato;
assenza di isolamento delle fondazioni e dei vespai sotto pavimento;
fessurazione presente nei quattro lati della casa tra il marciapiede e i muri portanti della stessa;
presenza di una roccia affiorante in un tratto della cantina che contribuisce all'apporto di umidità -
- non può seriamente contestarsi che il abbia avuto piena e completa conoscenza dei vizi e delle CP_1
loro cause (solo) con il deposito dell'elaborato peritale a firma del Geom. come Persona_1
reso nel giudizio per ATP (iscritto al n.423/2011 R.G.).
È, pertanto, (solo) dal 27 dicembre 2011 (ovvero dalla data del deposito dell'elaborato tecnico) che il ha avuto conoscenza dei vizi e della loro derivazione eziologica. CP_1
Per_ Ed allora, posto che è pacifico che questi abbia reso edotta la degli esiti del disposto ATP con comunicazioni in data 13.10.2012 (ricevuta il 17.10.2012) e 30.10.2012 (ricevuta il 2.11.2012), deve correlativamente escludersi che alcuna decadenza dalla denunzia dei vizi possa intendersi verificata.
È, invece, fondata, l'eccezione di prescrizione.
Dispone l'art.1669 c.c. che il diritto dell'acquirente (v. sopra) si prescrive in un anno dalla denunzia.
Nella vicenda in scrutinio, dovendosi individuare l'iniziale decorrenza del termine prescrizionale annuale nel giorno 2.11.2012 (v. sopra), deve correlativamente apprezzarsi che il dies a quo è venuto a scadere il 2.11.2013.
Sennonché, deve anche escludersi che, nelle more, siano stati effettuati validi atti di interruzione della prescrizione.
Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, tale non può essere ritenuta la notifica del ricorso ex art.702 bis cpc in data 17.4.2013 (e ricevuta dalla il 19.4.2013) con cui è stata CP_2
fatta valere la responsabilità della venditrice ex art.1492 c.c.
Se è, infatti, vero che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, è parimenti vero che l'efficacia interruttiva della prescrizione richiede (e presuppone) la ricorrenza del requisito della pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta (questo da identificarsi in base al petitum e alla causa petendi).
Portato di quanto precede è che non costituisca idoneo atto interruttivo della prescrizione (dell'azione ex art.1669 c.c.) la notifica del ricorso ex art.702 bis cpc con cui venga invocata la responsabilità di cui all'art.1492 c.c. (trattandosi di azioni tra loro divergenti tanto sul piano genetico che su quello
8 funzionale: v. anche sentenza del Tribunale di Sassari n.1594/2014).
Né vale, poi, a interrompere la prescrizione (come pure invocato dalla difesa dell'appellato) il (mero) riferimento alla responsabilità ex art.1669 c.c. come contenuta nel verbale dell'udienza 31.10.2013
(doc.18 di parte attrice, giudizio di primo grado).
Ed infatti, è (pacifico) principio di diritto quello per cui perché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, lo stesso deve contenere anche la esplicitazione della pretesa (ovvero deve presentare il requisito proprio della costituzione in mora): per contro, non producono alcun effetto interruttivo gli atti successivi, le deduzioni difensive e/o le istanze di merito (così Cass.
25171/2024; Cass. 27352/2024).
Deve allora ritenersi (v. sentenza Tribunale Sassari n.1594/2014) che la domanda ex art.1669 c.c. è
stata introdotta solo con la memoria ex art.183, VI co, cpc n.1 e, pertanto, tardivamente (posto che l'udienza di prima comparizione e trattazione ex art.183 cpc si è tenuta il 31.10.2013 e non vi è
dimostrazione del fatto – il cui onere incombeva a carico del - che la detta memoria ex art.183, CP_1
VI co, cpc n.1 sia stata depositata prima del 2.11.2013 e, pertanto, prima della scadenza del termine annuale di cui all'art.1669, II co, c.c.
In assenza di siffatta dimostrazione, deve, pertanto, ritenersi prescritta l'azione ex art.1669 c.c.
introdotta da . CP_1
Rimane assorbito il motivo di gravame di cui al superiore punto 3, seconda parte, pur non potendo omettersi di rilevare che integra il vizio ex art.1669 c.c. ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo, tanto la funzionalità, quanto la normale utilizzazione e/o il godimento dell'opera: tali difetti possono consistere in qualsiasi alterazione che incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile (come nella specie).
*
Né può valere all'accoglimento della pretesa del il riferimento all'art.2043 c.c. CP_1
A tale proposito è sufficiente replicare che “poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale
rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione di quest'ultima
può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non
già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica,
9 ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale” (v. Cass. 31301/2023).
Anche sotto questo profilo, pertanto, le pretese del si rivelano insuscettibili di positivo CP_1
apprezzamento.
*
In definitiva, l'appello deve essere accolto dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione e la controvertibilità delle questioni trattate (anche alla luce dei non univoci insegnamenti giurisprudenziali) sussistono i presupposti di legge ex art.92 cpc per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di ambo i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari n.865/2022,
pubblicata in data 23.8.2022,
- dichiara prescritta l'azione ex art.1669 c.c.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di ambo i gradi del giudizio
Così deciso in Sassari in data 13.3.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 439 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Alghero Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Luciano Sechi che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado.
- appellante -
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Alghero presso lo CP_1 C.F._2
studio dell'Avv. Antonio Siffu dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta.
- appellato -
Oggetto: risarcimento danni tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta 1) in accoglimento del presente atto di appello, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza impugnata, far proprie le conclusioni come rassegnate nel foglio di precisazione datato 9.1.2018 e nelle comparse conclusionali depositate in primo (grado) dalla difesa della;
2) con vittoria di spese, diritti ed Controparte_2
onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato:
“Adversis reiectis 1) dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l'appello proposto da CP_2
avverso la sentenza n.865/2022 del Tribunale di Sassari, pronunciata e pubblicata in data
[...]
23.8.2022; 2) con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 10.2.2015 ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Sassari CP_1
esponendo che 1) con atto di compravendita 25.2.2010 aveva acquistato da Controparte_2
quest'ultima l'immobile in agro di Alghero composto da un fabbricato unifamiliare su due liveLL, con annessa corte, fabbricato e corte (censiti nel catasto fabbricati di quel Comune al F.26, mapp.697) e con annesso terreno agricolo (distinto in C.T. al F.26, mapp.696); 2) l'immobile era stato costruito dalla venditrice che ne aveva affidato la direzione dei lavori al proprio fratello, Arch. CP_3
; 3) il 16.5.2011 nel piano seminterrato del fabbricato unifamiliare si era verificato il
[...]
“traboccamento dei pozzetti interni e infiltrazioni dalle pareti con conseguenti segni di umidità; nel
piano terra – si erano manifestati - infiltrazioni nelle pareti esterne in corrispondenza del piano doccia;
all'esterno, segni evidenti di cedimenti tra i marciapiedi e le pareti della casa”; 4) con racc.
19.5.2011 aveva denunziato tali vizi alla venditrice, chiedendole di adottare i necessari rimedi;
5)
essendosi rivelata inutile ogni richiesta di intervento, aveva introdotto nanti il Tribunale di Sassari –
Sez. di Alghero procedimento ex art.696 cpc, con ricorso notificato il 14.10.2011; 6) la CTU resa in quella sede aveva acclarato a) la totale mancanza di intercapedine tra il terreno e il muro perimetrale del seminterrato;
b) la totale assenza di isolamento delle fondazioni e dei vespai sotto pavimento;
c)
la totale fessurazione presente nei quattro lati della casa tra il marciapiede e i muri portanti della
stessa; d) la totale difformità del pozzetto di raccolta sia delle acque nere, bianche che delle acque
meteoriche, posto sul piano di campagna;
e) la presenza di una roccia [.] affiorante in un tratto della cantina che contribuiva all'apporto di umidità del vano”; 7) l'Ausiliare aveva quantificato i costi per
2 gli interventi di risanamento dell'immobile in € 92.440,50 oltre a € 11.500,00 a titolo di ulteriori danni;
8) a mezzo di legale, con raccomandate 13.10.2012 e 30.10.2012 (ricevute, rispettivamente, il
17.10.2012 e il 2.11.2012), aveva trasmesso alla la relazione di CTU con contestuale messa in CP_2
mora per la somma di € 103.940,50, chiedendone il risarcimento.
Dedotta la responsabilità ex art.1669 c.c. e/o dell'art.2043 c.c., ha concluso per la condanna della al pagamento della somma di € 106.046,49, oltre rivalutazione e interessi, spese rifuse. CP_2
All'atto della sua costituzione in giudizio la convenuta ha replicato che 1) il aveva già CP_1
introdotto nei suoi confronti una precedente azione giudiziaria con cui, per i medesimi (presunti) vizi e difetti, aveva chiesto che venisse dichiarata la riduzione del prezzo ex art.1492 c.c., “nonché anche ai sensi dell'art.1669 c.c.”; 2) il Tribunale di Sassari, con sentenza n.1594/2014 aveva rigettato la domanda ex art.1492 cit. (“ per decadenza e prescrizione della medesima”) e dichiarato inammissibile, siccome introdotta tardivamente, la domanda ex art.1669 c.c.
Ha, pertanto, dedotto 1) l'inammissibilità della domanda “non essendo ammissibile riproporre il
medesimo petitum considerato che il , seppur tardivamente, aveva già cercato di introdurre CP_1
l'azione ex art.1669 c.c. nel precedente giudizio”; 2) la genericità e indeterminatezza della domanda e delle relative conclusioni avendo l'attore invocato la condanna “ex art.1669 e/o ex art.2043 c.c., per l'effetto cumulando inammissibilmente due azioni geneticamente differenti”; 3) la decadenza e la prescrizione dell'azione; 4) il suo difetto di legittimazione passiva in relazione alla intrapresa azione non rivestendo ella la qualità di “appaltatrice”; 5) l'impossibilità di ricondurre i vizi dedotti a queLL di cui all'art.1669 c.c. siccome non integranti gravi difetti dell'opera.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
Assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, cpc e disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al disposto A.T.P., la causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con sentenza n.865/2022, pubblicata il 23.8.2022, il Giudice di Sassari ha 1) disatteso l'eccezione di giudicato posto che l'azione ex art.1492 c.c. e quella ex art.1669 c.c. erano differenti sia per causa
petendi che per petitum; 2) disatteso le eccezioni di decadenza e prescrizione individuandosi il dies ad quem “di cui all'art.1669, co 1°, c.c., alla data del deposito, nel dicembre 2011, della relazione del consulente nominato in sede di A.T.P.” e ed avendo il “interrotto il termine prescrizionale CP_1
annuale di cui all'art.1669, II co, c.c. con la proposizione del giudizio di merito, avvenuta con ricorso
3 depositato nel marzo 2013, procedimento nel cui ambito era stata proposta anche la domanda ex art.1669 c.c., dichiarata inammissibile”; 3) ritenuto sussistere la legittimazione passiva della venditrice avendo ella (anche) provveduto alla costruzione del manufatto;
4) condannato la CP_2
convenuta al risarcimento del danni in favore dell'acquirente della somma di € 92.440,50, oltre rivalutazione e interesse;
5) condannato la alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore CP_2
. CP_1
Avverso tale decisione, di cui ha invocato la integrale riforma, ha proposto appello la la quale CP_2
ha lamentato:
1) la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva disatteso l'eccezione di giudicato;
2) la erroneità della decisione laddove aveva ritenuto infondate l'eccezione di decadenza e quella di prescrizione dell'azione ex art.1669 c.c.;
3) l'inammissibilità della intrapresa azione ex art.1669 c.c. difettando sia il presupposto oggettivo (la appellante non era in alcun modo qualificabile quale “appaltatrice” e l'acquirente del bene non poteva essere assimilato al “committente”) che quello oggettivo (non potendo i vizi lamentati dal CP_1
qualificarsi come “gravi difetti dell'opera” poiché non incidenti in misura rilevante sull'efficienza e sulla durata della stessa).
Ha concluso come in epigrafe.
Regolarmente costituito in giudizio, l'appellato ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 20.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, deve essere disposta la rimessione in termini invocata dall'appellante unitamente al deposito dell'atto di appello in data 8.11.2022.
A norma dell'art.153, II co, c.p.c. il soggetto che dimostra di essere incorso in decadenza per causa ad esso non imputabile, può chiedere di essere rimesso in termini: la descritta situazione si è verificata nella specie ove è comprovato che la difesa dell'appellante non è riuscita a formalizzare CP_2
l'iscrizione a ruolo del gravame nel termine di 10 gg dalla notificazione - v. art.347 cpc – a causa
4 della impossibilità, verificatasi nel frangente, di procedere all'aggiornamento tecnico della carta CNS
(che non consentiva di procedere ai depositi telematici).
Il difensore della si è anche attivato prontamente per risolvere le difficoltà riscontrate (senza CP_2
strumentalmente attendere un certo lasso di tempo) e ha provveduto a curare l'iscrizione della causa a ruolo non appena risolta la criticità, immediatamente depositando la richiesta di rimessione in termine (sulla quale questa Corte ha omesso, sino ad ora, di provvedere).
Deve, pertanto, pronunciarsi in conformità.
II
In secundis, deve rilevarsi che non risultano presenti agli atti di causa (e nonostante le differenti affermazioni dei Procuratori delle parti in lite come trasfuse nell'atto di appello e nella comparsa di costituzione 5.1.2023) le produzioni documentali curate dalle stesse unitamente all'atto di citazione e alla comparsa di risposta nanti il Tribunale di Sassari (evidenziandosi che all'interno dell'acquisito fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado n.638/2015 R.G., oltre ai verbali di causa, è presente il solo fascicolo relativo al precedente n.423/2011 R.G. in uno alla relazione del CTU a firma CP_4
Geom. ). Persona_1
È appena il caso di osservare che è onere specifico della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di parte (nel quale siano contenuti documenti in formato cartaceo) del precedente grado (posto che il fascicolo d'ufficio formato dal canceLLere assolve ad una distinta funzione ed una propria autonomia rispetto a quello di parte: v. Cass. 2129/2022).
Nondimeno, questa Corte ben potrà porre a fondamento della propria decisione il contenuto dei documenti in formato cartaceo (seppur) non rinvenuti, apprezzandone il contenuto ove trascritto nella sentenza o in altro provvedimento o atto del processo (così v. Cass. 4835/2023).
III
Fermo quanto precede, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione.
Va, senz'altro disatteso, il motivo di gravame di cui al superiore punto 1).
Risulta per tabulas che con sentenza n.1594/2014 del 4.12.2014 il Tribunale di Sassari ha rigettato la domanda ex art.1492 c.c. introdotta dal e dichiarato inammissibile, siccome tardiva, la CP_1
domanda ex art.1669 c.c. (introdotta solo con la memoria ex art.183, VI co, cpc n.1: v. pag.3, sent.
cit.).
5 È dato fattuale pacifico che avverso detta sentenza non sia stato proposto gravame alcuno.
Nondimeno, per principio di diritto (dal quale non si rinviene ragione per discostarsi) la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre, né sul piano oggettivo né su quello soggettivo, gli effetti del giudicato in senso sostanziale ex art.2909 c.c. (v. Cass. 23130/2020; più di recente v. Cass.
20636/2024).
A buon diritto, pertanto, l'acquirente ha introdotto il giudizio per far valere la responsabilità CP_1
ex art.1669 c.c.
Ai fini di completezza espositiva, valgono altresì i rilievi di cui in appresso.
Il principio del ne bis in idem osta a che il giudice possa (nuovamente) statuire su un rapporto giuridico già definito da una pronuncia avente efficacia di giudicato.
Il provvedimento con efficacia di giudicato (v. art. 2909 c.c.) è regola per il caso concreto e copre tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, ed in primis la situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio e il fatto concreto, premessa e fondamento logico-giuridico della pronuncia.
Al fine di valutare la ricorrenza o meno di detto presupposto occorre, pertanto, verificare l'identità
della causa petendi e del petitum dal punto di vista sostanziale, valutando se la domanda già azionata sia stata o meno fondata sulla narrazione di identici fatti e posti a base dell'accertamento anche nel nuovo giudizio, indipendentemente dalla qualificazione giuridica della pretesa.
Nella riscontrata sussistenza di detto accertamento, deve correlativamente inferirsi che il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto di una domanda preclude la proposizione, in un nuovo giudizio,
di altra domanda diversamente qualificata in iure ma volta all'ottenimento del medesimo diritto:
pertanto, allorquando siano identici i fatti materiali e il bene della vita preteso, non è sufficiente a far ritenere la diversità della domanda il solo mutamento della qualificazione giuridica della pretesa.
Sennonché, nella specie, con la domanda introduttiva del procedimento n.1520/2013 R.G. il CP_1
ha fatto valere una responsabilità contrattuale come finalizzata alla riduzione del prezzo di acquisto:
nel presente giudizio, adducendo la responsabilità extracontrattuale ex art.1669 c.c., ha chiesto condannarsi la venditrice-costruttrice al risarcimento del danno.
Trattasi all'evidenza di procedimenti aventi causa petendi e petitum diversi.
6 A ciò consegue il rigetto del motivo di gravame di cui si è detto.
IV
Né miglior sorte merita neppure il motivo di gravame di cui al superiore punto 3, prima parte.
È pacifico (per averlo riportato nei propri atti processuali ambo le parti in lite: v. anche memoria di replica di parte appellante 9.12.2024, pag.4) che nell'atto di compravendita risulti indicato che l'immobile alienato “è stato – sino a quella data – di assoluta ed esclusiva proprietà della per CP_2
averlo edificato in proprio”.
Per insegnamento della Suprema Corte è responsabile ex art. 1669 c.c. il costruttore/venditore che ha mantenuto il potere di impartire direttive o sorvegliare l'attività di costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati (appaltatori, progettisti, direttori dei lavori), gravando a suo carico, per l'esonero da responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatore, anche all'esito di una concatenazione di appalti, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva
(così v. da ultimo Cass. 17955/2024).
Nella specie non è contestato che la appellante abbia commissionato l'esecuzione della edificazione alla RE ED F.LL AN NC (già chiamata in garanzia nel giudizio n.1520/2013) e che la D.L.
sia stata rivestita dal di lei fratello Arch. ). Controparte_3
Per l'effetto, non avendo la appellante neppure fornito la prova liberatoria di cui si è detto sopra, deve correlativamente ritenersi la possibilità di agire a suo carico ex art.1669 cit. (e ciò anche da parte dell'acquirente: v. Cass.20877/2020).
V
Quanto al motivo di gravame di cui superiore punto 2, si osserva che per l'affermazione della responsabilità ex art.1669 c.c. è necessario che la denunzia sia fatta entro un anno dalla scoperta: detto termine decorre dal giorno in cui l'acquirente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno (tali dovendosi intendere queLL di cui alla missiva 19.5.2011) ovvero l'esistenza di semplici sospetti (v. da ultimo Cass.13707/2023).
Nella specie – avuto riguardo alla natura del vizi riscontrati in sede di CTU: totale assenza di
7 intercapedine tra il terreno e il muro perimetrale del seminterrato;
assenza di isolamento delle fondazioni e dei vespai sotto pavimento;
fessurazione presente nei quattro lati della casa tra il marciapiede e i muri portanti della stessa;
presenza di una roccia affiorante in un tratto della cantina che contribuisce all'apporto di umidità -
- non può seriamente contestarsi che il abbia avuto piena e completa conoscenza dei vizi e delle CP_1
loro cause (solo) con il deposito dell'elaborato peritale a firma del Geom. come Persona_1
reso nel giudizio per ATP (iscritto al n.423/2011 R.G.).
È, pertanto, (solo) dal 27 dicembre 2011 (ovvero dalla data del deposito dell'elaborato tecnico) che il ha avuto conoscenza dei vizi e della loro derivazione eziologica. CP_1
Per_ Ed allora, posto che è pacifico che questi abbia reso edotta la degli esiti del disposto ATP con comunicazioni in data 13.10.2012 (ricevuta il 17.10.2012) e 30.10.2012 (ricevuta il 2.11.2012), deve correlativamente escludersi che alcuna decadenza dalla denunzia dei vizi possa intendersi verificata.
È, invece, fondata, l'eccezione di prescrizione.
Dispone l'art.1669 c.c. che il diritto dell'acquirente (v. sopra) si prescrive in un anno dalla denunzia.
Nella vicenda in scrutinio, dovendosi individuare l'iniziale decorrenza del termine prescrizionale annuale nel giorno 2.11.2012 (v. sopra), deve correlativamente apprezzarsi che il dies a quo è venuto a scadere il 2.11.2013.
Sennonché, deve anche escludersi che, nelle more, siano stati effettuati validi atti di interruzione della prescrizione.
Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, tale non può essere ritenuta la notifica del ricorso ex art.702 bis cpc in data 17.4.2013 (e ricevuta dalla il 19.4.2013) con cui è stata CP_2
fatta valere la responsabilità della venditrice ex art.1492 c.c.
Se è, infatti, vero che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, è parimenti vero che l'efficacia interruttiva della prescrizione richiede (e presuppone) la ricorrenza del requisito della pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta (questo da identificarsi in base al petitum e alla causa petendi).
Portato di quanto precede è che non costituisca idoneo atto interruttivo della prescrizione (dell'azione ex art.1669 c.c.) la notifica del ricorso ex art.702 bis cpc con cui venga invocata la responsabilità di cui all'art.1492 c.c. (trattandosi di azioni tra loro divergenti tanto sul piano genetico che su quello
8 funzionale: v. anche sentenza del Tribunale di Sassari n.1594/2014).
Né vale, poi, a interrompere la prescrizione (come pure invocato dalla difesa dell'appellato) il (mero) riferimento alla responsabilità ex art.1669 c.c. come contenuta nel verbale dell'udienza 31.10.2013
(doc.18 di parte attrice, giudizio di primo grado).
Ed infatti, è (pacifico) principio di diritto quello per cui perché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, lo stesso deve contenere anche la esplicitazione della pretesa (ovvero deve presentare il requisito proprio della costituzione in mora): per contro, non producono alcun effetto interruttivo gli atti successivi, le deduzioni difensive e/o le istanze di merito (così Cass.
25171/2024; Cass. 27352/2024).
Deve allora ritenersi (v. sentenza Tribunale Sassari n.1594/2014) che la domanda ex art.1669 c.c. è
stata introdotta solo con la memoria ex art.183, VI co, cpc n.1 e, pertanto, tardivamente (posto che l'udienza di prima comparizione e trattazione ex art.183 cpc si è tenuta il 31.10.2013 e non vi è
dimostrazione del fatto – il cui onere incombeva a carico del - che la detta memoria ex art.183, CP_1
VI co, cpc n.1 sia stata depositata prima del 2.11.2013 e, pertanto, prima della scadenza del termine annuale di cui all'art.1669, II co, c.c.
In assenza di siffatta dimostrazione, deve, pertanto, ritenersi prescritta l'azione ex art.1669 c.c.
introdotta da . CP_1
Rimane assorbito il motivo di gravame di cui al superiore punto 3, seconda parte, pur non potendo omettersi di rilevare che integra il vizio ex art.1669 c.c. ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo, tanto la funzionalità, quanto la normale utilizzazione e/o il godimento dell'opera: tali difetti possono consistere in qualsiasi alterazione che incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile (come nella specie).
*
Né può valere all'accoglimento della pretesa del il riferimento all'art.2043 c.c. CP_1
A tale proposito è sufficiente replicare che “poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale
rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione di quest'ultima
può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non
già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica,
9 ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale” (v. Cass. 31301/2023).
Anche sotto questo profilo, pertanto, le pretese del si rivelano insuscettibili di positivo CP_1
apprezzamento.
*
In definitiva, l'appello deve essere accolto dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione e la controvertibilità delle questioni trattate (anche alla luce dei non univoci insegnamenti giurisprudenziali) sussistono i presupposti di legge ex art.92 cpc per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di ambo i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari n.865/2022,
pubblicata in data 23.8.2022,
- dichiara prescritta l'azione ex art.1669 c.c.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di ambo i gradi del giudizio
Così deciso in Sassari in data 13.3.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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