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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/03/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 13665/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
Francesca Zanini che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...]- Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2024 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 6.3.2015 in CI
(Fi) con A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che, in Controparte_1
assenza di figli, i coniugi si erano separati con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il
26-30.1.23, e da allora non si erano più riconciliati.
In contumacia del resistente, all'udienza del 4.3.2025, previa discussione orale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia richiesta.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente,
l'udienza presidenziale del procedimento di separazione fu celebrata in data 1.6.2022, sicché, alla data del deposito del ricorso (26.11.2024) erano già trascorsi ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Mentre la sentenza di separazione risulta passata in giudicato con attestazione in data 2.10.23-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita. Tanto più che il resistente è ormai irreperibile.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Nulla per le spese, stante la natura necessitata della pronuncia e la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
pagina 2 di 3 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a CI (Fi) il 6.3.2015 tra Pt_1
nata a [...] il [...], e nato a [...]
[...] Controparte_1
il 10.4.1991, iscritto nei Registri del Comune di CI (FI), atto n. 2, parte I, anno
2015;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
nulla per le spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898-
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 5 marzo 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 13665/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
Francesca Zanini che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...]- Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2024 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 6.3.2015 in CI
(Fi) con A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che, in Controparte_1
assenza di figli, i coniugi si erano separati con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il
26-30.1.23, e da allora non si erano più riconciliati.
In contumacia del resistente, all'udienza del 4.3.2025, previa discussione orale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia richiesta.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente,
l'udienza presidenziale del procedimento di separazione fu celebrata in data 1.6.2022, sicché, alla data del deposito del ricorso (26.11.2024) erano già trascorsi ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Mentre la sentenza di separazione risulta passata in giudicato con attestazione in data 2.10.23-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita. Tanto più che il resistente è ormai irreperibile.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Nulla per le spese, stante la natura necessitata della pronuncia e la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
pagina 2 di 3 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a CI (Fi) il 6.3.2015 tra Pt_1
nata a [...] il [...], e nato a [...]
[...] Controparte_1
il 10.4.1991, iscritto nei Registri del Comune di CI (FI), atto n. 2, parte I, anno
2015;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
nulla per le spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898-
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 5 marzo 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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