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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2024, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9691 del ruolo generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: responsabilità sanitaria, promosso da
, e , nonché e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui Controparte_1
figli minori e , tutti rappresentati e difesi Persona_1 Persona_2
dall'avv. Dario Malinconico;
- attori – contro
rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Selletti, Controparte_4
Francesca Di Marco e VI Giorgio Tommasi;
- convenuta – nonché contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Conte;
Controparte_5
- terzo chiamato in causa -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria promossa da
, , , nonché Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
e , quali congiunti (figli e nipoti) di deceduta il Persona_2 Persona_3
19.10.2015 a causa di uno shock settico in mediastinite, intervenuto nel decorso post operatorio presso la Citta di Lecce Hospital s.r.l., struttura in cui la era stata Per_3
dapprima ricoverata – in data 15.6.2015 – e ove aveva subito due interventi chirurgici, il primo in data 19.6.2015 per coronaropatia ostruttiva trivasale, e il secondo per deiescenza della ferita sternotomica e diastasi sternale;
i figli ed i nipoti, addebitando ai sanitari l'inadempimento delle obbligazioni professionali dovute, così come accertate in sede di ATP nel procedimento celebrato tra le medesime parti, hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, sofferti iure proprio e iure hereditatis.
Costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in Controparte_4
diritto le pretese attoree tanto nell'an tanto nel quantum debeatur, replicando che la consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP ha condotto ad escludere la colpa della struttura convenuta con riguardo all'intervento cardiochirurgico eseguito e chiamando in causa , responsabile dell'unità operativa di Controparte_5
cardiochirurgia riabilitativa, quale medico di riferimento della paziente per il periodo di degenza, al fine di esercitare azione di rivalsa in caso di condanna.
Costituitosi a sua volta in giudizio, ha eccepito, in via Controparte_5
preliminare, la prescrizione dell'azione esercitata nei suoi confronti, contestando qualsivoglia addebito di responsabilità e chiedendo il rigetto di ogni pretesa svolta nei suoi confronti.
Rimesse le parti all'udienza dell'art. 183 c.p.c. data l'inidoneità del rito sommario alla cognizione della presente controversia, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e prove per testi;
all'udienza dell'11.6.2024 è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
Panorama giurisprudenziale
Occorre in primo luogo precisare che è ormai consolidato, in dottrina e in giurisprudenza, l'inquadramento della responsabilità gravante sulla struttura sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, comporta la conclusione di un contratto (Cass., SS.UU., n 577/2008). Ne consegue che la fonte del rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero sia un atipico contratto di spedalità con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della struttura una serie di obblighi, primi fra tutti quelli di tipo lato sensu alberghieri, oltre che l'ineludibile obbligo di messa a disposizione del personale medico e paramedico ed infine quelli di apprestare tutte le necessarie obbligazioni di assistenza e protezione destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto.
La giurisprudenza e la dottrina, poi, sono concordi nel ritenere che, per quanto concerne le obbligazioni mediche in senso stretto poste in essere da sanitari, personale paramedico e lato sensu ausiliario della struttura sanitaria, l'ente ospedaliero risponda ex art. 1228 c.c. a titolo di responsabilità indiretta (ciò sebbene in tema di responsabilità civile l'art. 7 della l. n. 24/2017 introduce una diversa qualificazione delle responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario, ritenendo di natura contrattuale la prima ed extracontrattuale la seconda, salvo l'obbligazione contrattuale assunta direttamente dal medico con il paziente).
Così ricostruito il rapporto, ne discende che, ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, il paziente debba provare innanzitutto l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli vi si trovi inserito;
spetta sempre al paziente l'onus di allegare (oltreché le fasi del ricovero e del trattamento) anche l'inadempimento rappresentato dalla lesione subita, mentre la struttura dovrà dimostrare il corretto o impossibile adempimento della prestazione, dunque la sopravvenienza del caso fortuito.
L'ente ospedaliero risulta quindi esonerato dal rimprovero di responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. soltanto nel caso in cui il fatto dannoso occorso al paziente in degenza si realizzi per l'insorgenza di un fattore imprevedibile e inevitabile, ovverosia dalla causazione dell'evento lesivo da parte di un fattore umano o naturale, imprevedibile ed inevitabile, riconducibile quindi al concetto di fatalità.
Spetta quindi al debitore l'onere di provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c.,
l'impossibilità della prestazione (con la specifica indicazione della causa che l'ha determinata) e la non imputabilità della specifica scaturigine dell'evento lesivo occorso al paziente, perché appunto imprevedibile e inevitabile.
Per quanto da ultimo attiene all'eventuale responsabilità della struttura ospedaliera ex art. 1228 c.c., questa si configura allorché tra le incombenze affidate al personale medico o paramedico (da considerarsi ausiliari in senso lato) e l'illecito, ricorra un rapporto di stretta derivazione causale, dovendosi ritenere tale forma di responsabilità in capo all'ente che utilizza e dispone del lavoro altrui per propri fini sussista ogni qualvolta si manifesti un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta del soggetto agente e l'evento lesivo per il paziente– e restando, dunque, irrilevante la tipologia contrattuale che regola il rapporto tra casa di cura e sanitario che vi opera, se da dipendente o libero-professionista; le incombenze svolte dal preposto devono aver reso possibile quindi, o comunque agevolato, la produzione dell'evento dannoso perché dello stesso possa essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità ex art. 1228 c.c. l'ente ospedaliero che si serve dell'attività del preposto. Fattispecie concreta e profili di responsabilità
Fatte tali generali premesse, la consulenza tecnica d'ufficio espletata dai dott.ri ed ha consentito, in primo luogo, di Persona_4 Persona_5
ripercorrere la storia clinica della paziente, e dunque: “ in data Persona_3
15/06/2015 si ricoverò presso la per cardiopatia Controparte_6
ischemica da coronaropatia trivasale, ed il 19/06 sottoposta ad intervento di rivascolarizzazione miocardica con triplice by-pass. L'intervento cardochirurgico risulta essere stato esente da complicanze nell'immediato decorso post-chirurgico, e lo stesso fu espletato con somministrazione di profilassi antibiotica, quale prevista dalle linee guida”; “già due giorni dopo, in data 21/06, nel diario infermieristico è registrato un rialzo febbrile oltre 38° (Tc 38,5°) trattato solo con antipiretico, ma per il quale richiesti esami ematochimici. Ancora iperpiressia il giorno successivo 22/06
(Tc 38°) e conseguente richiesta di emocoltura, senza che peraltro fosse intrapresa alcuna terapia antibiotica, anche ad ampio spettro. Già questo lascerebbe ipotizzare un comportamento omissivo nell'assistenza in Cardiochirurgia, poiché, seppur in minima percentuale, la mediastinite è contemplata quale complicanza della stereotomia, e per il rialzo febbrile oltre 38°, come nel caso specifico, è indicata antibioticoterapia. Difformemente, la paziente fu dimessa per trasferimento in riabilitazione cardiologica già in data 22/06, senza che nella lettera di dimissione si facesse menzione alcuna all'accertato rialzo febbrile, anzi specificando : “il decorso post-operatorio è stato privo di complicanze” (pag. 18 relazione ctu).
Ancora, scrivono gli ausiliari incaricati: “ma nella lettera di dimissione vengono riportati i risultati degli esami ematochimici, che già deponevano per una infezione in atto, per il conteggio dei globuli bianchi (WBC 15.000), come altresì riscontrato dal CTU infettivologo, che scrive: “Gli esami del 20 e del 21 giugno hanno evidenziato una leucocitosi neutrofila con globuli bianchi ( GB) 13,300 e neutrofili
80.6% ( 20 giugno) e 15.300 GB con neutrofili pari al 74.2% ( 21 giugno). In data 21.
06 (in terza giornata) è stato registrato un picco febbrile di 38,5 °c trattato con
Non sono stati eseguiti Emocoltura o esami colturali su urine. Controparte_7
La sintomatologia febbrile è stata registrata anche in data 22 06 2015 al rientro presso il reparto di Cardiochirurgia alle ore 8.00 ( 37.9°c) ed alle ore 14,00 ( 38,4°c).
Anche in queste occasioni non sono state eseguite emocolture né è stata impostata terapia antibiotica. Alle ore 16.00 dello stesso giorno la signora è stata Per_3
trasferita presso il reparto di riabilitazione cardiologica dello stesso nosocomio. In lettera di trasferimento non è stata indicata la presenza di febbre né è stata data indicazione ad effettuare terapia antibiotica o esami colturali. Gli esami biochimici mostravano 11.700 globuli bianchi e 68,4% di granulociti neutrofili,Procalcitonina
(PCT) pari a 0.5 ,Creatininemia pari a 2,2 e Radiografia del torace negativa per focolai flogistici” (pag. 19 relazione peritale).
In pratica, sino al 7 luglio, data in cui fu trasmesso il risultato dell'emocoltura, fu somministrata una terapia antibiotica che non avrebbe sortito alcun effetto sul batterio isolato, in quanto resistente alla stessa.
(pag. 19 relazione ctu); tuttavia, scrivono i tecnici incaricati, nonostante la terapia antibiotica specifica fosse stata iniziata solo da cinque giorni, in data 13.7.2015 la fu dimessa senza alcuna indicazione ad antibioticoterapia e senza Per_3
menzione del rialzo febbrile registrato durante la degenza (in data 11.5.2015) e nonostante il referto della TAC torace del 6.7.2025 riportasse “esiti di sterotomia mediana”, del tutto sottovalutati.
I profili di responsabilità sono evidenti e ben evidenziati nell'elaborato peritale agli atti, in cui, sulla base degli approfondimenti a cura dello specialista infettivologo, debitamente analizzati, (pag. 20), si legge: “vengono quindi a configurarsi tutti i criteri atti a stabilire un nesso causale tra la complicanza infettiva ed il decesso della paziente, che non può ritenersi inficiato dalle preesistenza patologiche dalle quali la stessa era affetta (ipertensione, diabete, insufficienza renale in monorene chirurgico, cardiopatia ischemica), anzi le medesime avrebbero dovuto indurre una maggiore attenzione nel prevenirne l'insorgenza, proprio per quanto affermato dai consulenti delle parti convenute in merito alla deiscenza delle ferite chirurgiche per ritardo di cicatrizzazione e colonizzazione batterica correlate alla patologia diabetica”.
In altre parole, alla fu somministrata la giusta terapia antibiotica Per_3
solo per sei giorni invece che per dieci, scelta terapeutica colposamente erronea che deve essere altresì posta in collegamento causale con l'evento settico – e dunque con il decesso – dal momento che già dai primi giorni di agosto si erano presentate delle complicanze caratterizzate da gravi insufficienze multiorgano a cascata ed innescate dall'evento settico.
Quanto alle censure mosse dalle parti alle risultanze peritali, devono condividersi le argomentazioni svolte dai cc.tt.uu. in quanto coerenti e prive di vizi logici: in particolare, circa l'origine dell'infezione per cui è giudizio, “l'infezione della ferita sternale da enterobatteri è abbastanza rara e l'origine dei batteri può essere sia di tipo esterno /ambientale che da infezione endogena. In questo caso
l'infezione manifestatasi dopo 48 ore dall'intervento è da considerarsi in ogni caso una infezione del sito chirurgico correlata all'assistenza e come tale di origine nosocomiale indipendentemente dai profili di resistenza o dall'origine endogena o esogena” (pag. 21 relazione ctu).
Conclusivamente:
a) Per il quadro nosologico del paziente esistevano all'epoca protocolli diagnosticoterapeutici, linee guida e pratiche elaborate dalla comunità scientifica;
b) Il percorso diagnostico non è stato corretto laddove, se dal punto di vista della profilassi delle infezioni non si ravvisano irregolarità censurabili da parte dei sanitari del presidio , si segnalano tuttavia comportamenti omissivi per CP_4
quel che concerne la diagnosi e la gestione clinica dell'infezione nella prima parte della lunga degenza ospedaliera, in particolare quella compresa tra il 21 giugno il 13 luglio 2015;
c) In questo periodo di più di 20 giorni di degenza in due diversi reparti si segnala a carico dei sanitari dell'Unità di Cardiochirurgia, ed a seguire dell'unità di
Riabilitazione Cardiologica dell , un comportamento colposo CP_8 CP_4
per ritardo diagnostico ed omessa diagnosi di dimissione di infezione del sito chirurgico, oltre che per la somministrazione durante la degenza di terapia antibiotica impropria per quel che concerne la durata della terapia stessa ed il controllo di efficacia;
d) Non eseguire esami colturali espose la paziente ad un grave ritardo diagnostico ( >48 ore) che in caso di sepsi è correlato ad un netto aumento del rischio di mortalità secondo la comune letteratura scientifica dell'epoca. Lo stesso trasferimento presso il reparto cardioriabilitativo , avvenuto dopo meno di 24 ore di apiressia ( Temperatura cutanea pari a 38 °c alle ore 22 del giorno precedente il trasferimento ) e la mancata comunicazione in lettera di trasferimento della presenza di un sospetto stato settico costituirono un fattore di ulteriore ritardo nella diagnosi di infezione del sito chirurgico e della successiva terapia antibiotica mirata.
Nonostante i sanitari dell'UO di riabilitazione cardiologica avessero comunque intrapreso, sin dal giorno del trasferimento, una terapia antibiotica empirica ad ampio spettro, non modificarono la stessa né eseguirono esami colturali fino al 29
06 2015 ( ovvero per quasi una settimana ) nonostante il perdurare dello stato febbrile ben oltre le 48- 72 ore di osservazione necessarie secondo pratica clinica per verificare
l'efficacia della terapia antiinfettiva:
e) Dal 22 giugno al 7 luglio 2015 , data nella quale fu disponibile l'esito dell'emocoltura e dell'antibiogramma, la signora fu pertanto sottoposta Per_3
ad una terapia antibiotica inefficace in quanto il batterio isolato era resistente sia ai chinolonici che alla piperacillina/tazobactam che alla LA , tutti antibiotici utilizzati fino al 7 luglio in maniera empirica poiché in assenza di disponibilità di dati colturali e di resistenza. Solo dal 7 al 13 luglio la signora fu sottoposta Per_3
aduna terapia antibiotica mirata con Imipenem che, seppur corretta sulla base dell'emocoltura, risultò inefficace sulla LE identificata successivamente sul tampone della ferita e fu somministrata per troppo breve tempo ( circa 6 giorni invece dei dieci giorni necessari in caso di emocolture positive). La stessa terapia è stata sospesa troppo presto in assenza di esami colturali ( emocoltura di controllo ) che ne accertassero l'efficacia ed in assenza di uno sfebbramento sostenuto ( fu dimessa in data 13 luglio ma fino alle ore 22.30 dell' 11 luglio era presente febbre fino a 38 °c) pur con normalizzazione degli indici di flogosi. La dimissione al domicilio avvenne omettendo di riferire in lettera di dimissioni che durante la degenza era stata accertata una infezione della ferita sternale documentata da esami colturali e che era stata presente una sintomatologia febbrile riferibile ad uno stato settico già documentato da emocoltura, i cui risultati furono disponibili durante la degenza;
f) Non furono eseguiti esami atti ad escludere una osteomielite dello sterno come ad esempio uno studio scintigrafico o una biopsia dell'osso, soprattutto in considerazione dell'esito della TAC eseguita proprio per studio della regione sternale che documentava una sospetta diffusione dell'infezione in profondità. In caso di documentata osteomielite la terapia antibiotica avrebbe dovuto essere modificata utilizzando farmaci con una diffusione maggiore all'osso e la durata avrebbe dovuto essere, secondo linee guida, di molte settimane ( non meno di 4) anche eventualmente dopo la dimissione.
g) Si ritiene che sussista nesso causale fra l'esito infausto e l'infezione iniziale della ferita chirurgica pur in presenza incostante di chiari segni biochimicomicrobiologici di sepsi associati allo shock cardiovascolare osservato nelle fasi terminali.
h) Alcune comorbidità della Signora quali obesità e diabete mellito Per_3
hanno costituito specifici fattori di rischio per le infezioni della ferita sternale, ma le medesime avrebbero dovuto indurre una maggiore attenzione nel prevenirne
l'insorgenza, proprio per quanto affermato dai consulenti delle parti convenute in merito alla deiscenza delle ferite chirurgiche per ritardo di cicatrizzazione e colonizzazione batterica correlate alla patologia diabetica. Altre, quali la cardiopatia ischemica e l'insufficienza renale in monorene hanno inciso sulla prognosi infausta della insufficienza multiorgano.
Diversamente, “le cure poste in essere dall'epoca del 2° ricovero presso l'Unità di Cardiochirurgia prima e Unità di Rianimazione poi appaiono adeguate benché non abbiano sortito il risultato sperato ed evitato il decesso della paziente”.
Le motivazioni per le quali gli ausiliari incaricati giungono a tale convincimento – che si condivide in toto – sono lungamente ed esaustivamente espresse nella dettagliata relazione peritale di cui questo paragrafo costituisce esegesi quasi letterale e a cui si può integralmente rinviare per quanto non espressamente riportato, comprese le pagine finali dell'elaborato peritale, ove vengono analiticamente fornite le risposte alle osservazioni dei ccttpp, le quali non riescono a inficiare la portata delle conclusioni in ordine alla sussistenza di responsabilità delle parti convenute (con particolare riferimento alla presenza di febbre e non di “febbricola”, all'assenza di indagini specifiche innanzi alla resistenza dei batteri all'antibiotico inizialmente somministrato, alla riconduzione eziologica dell'evento all'infezione nosocomiale, alla sussistenza di comorbilità che avrebbero dovuto indurre i sanitari ad un più alto grado di perizia).
Profili risarcitori
Appurata, dunque, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la responsabilità della convenuta e del dott. , Controparte_4 CP_5
occorre procedere alla quantificazione dei danni al cui risarcimento hanno diritto gli attori, precisando, quanto al titolo, che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, mentre non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, (fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione), trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (Cass. n. 11320/2022 e n. 14615/2020).
Ancora, come già chiarito, si ribadisce come non possa discorrersi di perdita di chance di sopravvivenza, dovendosi ritenersi accertato il nesso causale tra condotta dell'ente convenuto e del medico chiamato in causa e l'evento nefasto, avendo infatti superato il vaglio del criterio probabilistico del più probabile che non, come sopra ampiamente argomentato, e non rimanendo, l'ipotesi di sopravvivenza del paziente, nell'ambito di una mera possibilità (Cass. n.
5641/2018).
Occorre, dunque, quantificare i danni.
Il danno non patrimoniale della . Danno terminale. Per_3
Occorre, in primo luogo, premettere che, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene
"salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di
"lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso” (Cass. n. 23153/2019); ancora, “in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Dai pregiudizi risarcibili "iure hereditatis" si differenzia radicalmente il danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto e che è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza” (Cass. n. 21837/2019).
Ancora più di recente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5448/2020, ha avuto modo di argomentare che le espressioni “danno biologico terminale”, “danno tanatologico”, “danno catastrofale” non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo, e cioè possono essere utilizzate come
“mera sintesi descrittiva” (Cass. 18056/2019 e Cass. S.U. 15350/2015) e che vada, inoltre, ribadita l'irrilevanza della qualificazione dell'obbligo risarcitorio quale sanzione civilistica per il reato, atteso la progressiva autonomia della disciplina della responsabilità civile dalla responsabilità penale e la “obliterazione della funzione sanzionatoria e di deterrenza… e l'affermarsi della funzione reintegratoria e riparatoria (oltreché consolatoria)” (Cass. S.U. 15350/2015).
Secondo i giudici di legittimità, la perdita della vita, di per sé non risarcibile quale danno subito in proprio dalla persona deceduta in caso di decesso immediato o dopo pochissimo tempo dalle lesioni riportate (Cass. S.U. 15350/2015, Cass. n. 14940/2016), va risarcita, nel caso di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni
(ipotesi in questione), sotto il duplice profilo del danno biologico c.d. terminale e del danno morale terminale. Il danno biologico c.d. terminale, e cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene “salute”) subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso,
è, invero, configurabile, e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea), essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (Cass. 1856/2019); siffatto danno, infatti, proprio perché consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza, e la sua liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, da personalizzare in relazione al caso concreto (conf., da ultimo, Cass. 16592/2019).
Nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, tuttavia, può talora aggiungersi a siffatto “danno biologico terminale” anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire (c.d. “danno morale terminale” o “danno da lucida agonia” o “danno catastrofale o catastrofico”).
Conclusivamente, per la citata pronuncia, “detto “danno morale terminale”, si risolve nella “paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali” ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicchè, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (conf. Cass.
13547/2014); in tal caso, infatti, il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, sicchè, al contrario del danno alla salute, l'esistenza stessa del pregiudizio in esame presuppone che la vittima sia cosciente, atteso che se la vittima non è consapevole della fine imminente non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela ed addolorarsi per essa (Cass. n. 5448/2020).
Quanto alle modalità liquidatorie di tale voce di danno, secondo la giurisprudenza di legittimità occorre procedere in via equitativa alla quantificazione del “danno biologico terminale” parametrandolo ai valori base concernenti l'invalidità temporanea e personalizzando tali valori in base al caso concreto.
Orbene, appare utile a questo punto evidenziare che secondo le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale redatte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano – che rappresentano un utile strumento per garantire standard omogenei di liquidazione – “onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita”.
E ancora, come si legge nella relazione dell'osservatorio milanese, “la stessa definizione
(terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario. Tale indicazione non pare sconveniente, anche in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi trattati dalle Corti i danni risulterebbero contenuti in pochi giorni. Posto il limite massimo, si osserva come di danno terminale non possa parlarsi, secondo gli insegnamenti della Cassazione, se la morte sia stata immediata o sia avvenuta a brevissima distanza di tempo. Occorre dunque che tra lesioni e decesso intercorra comunque un lasso temporale minimo – non convenzionalmente individuabile – ma comunque apprezzabile e tale da consentire la prova di una sofferenza psicologica (non istantanea né immediatamente consumatasi)”; in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza.
Tanto premesso, venendo alla modalità concreta attraverso cui giungere alla quantificazione del danno terminale, le tabelle di Milano pongono quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Si propone dunque un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario. Ferma la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza. Nulla impedisce, naturalmente, che a fronte di un decorso particolarmente lungo, la percezione della fine intervenga in un momento successivo, e solo da quel momento, dunque, potrà sorgere il danno terminale (con relativa decorrenza della tabella giornaliera di seguito proposta).
L'Osservatorio propone inoltre l'introduzione di un correttivo volto a consentire un'adeguata valorizzazione delle situazioni di eccezionale gravità, correlate dallo straordinario sconvolgimento emotivo che sarebbe derivato dall'evento dannoso (come, ad esempio, nei casi in cui lo stesso presenti condizioni di particolare crudezza). Tali situazioni accadono, normalmente, nell'immediatezza dell'evento (o, comunque, subito dopo la prima –scioccante- percezione del pericolo di vita). Per tale motivo si è ritenuto di prevedere che nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 35.247,00 euro, non ulteriormente personalizzabile;
a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato. Si propone che tale personalizzazione non superi il limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella di base.
Nel caso di specie, , dal secondo accesso alla Persona_3 Controparte_9
avvenuto il 21.07.2015 al 10.08.2015 fu sempre vigile.
[...]
Pertanto, ai fini della liquidazione equitativa del danno, facendo applicazione delle richiamate tabelle milanesi, tenuto conto che “dal 10 agosto e fino alla data decesso la signora è stata ricoverata in reparto di rianimazione per insufficienza Per_3
respiratoria, shock cardiovascolare refrattario alla terapia con farmaci vasoattivi e stato di coma” si può riconoscere la somma di € 20.444,01 come da valore indicato dalle tabelle a titolo di danno non patrimoniale cd. terminale subito dalla , trasmissibile iure Per_3
hereditatis ai suoi eredi, odierni attori.
Pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento del suddetto importo determinato in moneta attuale in favore degli attori, cui occorre aggiungere gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata fino al dì dell'effettivo saldo.
Danno da perdita del rapporto parentale
Con riguardo al danno non patrimoniale subito iure proprio dagli attori – figli e nipoti della – occorre ricordare che il pregiudizio che si subisce a seguito del decesso Per_3 di una persona cara può, invero, essere astrattamente individuato non solo nel dolore soggettivo conseguente alla perdita del congiunto, ma anche nella lesione della sfera dei propri affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt.
2, 29 e 30 Cost. (Cass. n. 13546/2006). Un pregiudizio, dunque, derivante dalla disgregazione del nucleo familiare, tale da comportare una consistente alterazione delle proprie abitudini di vita, un danno "diretto", subito dagli stretti congiunti del defunto iure proprio, dunque non "riflesso", né "di rimbalzo": la morte costituisce infatti un evento plurioffensivo, che, accanto alla lesione massima consistente nella privazione della vita della vittima primaria dell'illecito, determina l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti, a loro volta lesi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (cfr., ancora, Cass., 31/05/2003, nn. 8827 e 8828).
Si deve rammentare, tuttavia, che laddove si intenda rivendicare un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale derivante dalla rottura del rapporto parentale, il pregiudizio non potrà ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma richiederà la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non essendo sufficiente il richiamo a mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. n. 10527/11; v. anche Cass. n. 19402/2013; Cass. n.
16992/2015); e ancora, il danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione (Cass. n. 21837/2019), dovendosi escludere qualsivoglia automatismo risarcitorio.
Costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui “l'interesse al risarcimento del danni non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost. Esso si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della Costituzione” (ex plurimis, Cass. n. 12124/2003).
In proposito vanno in primo luogo richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 26972/2008.
In essa la Suprema Corte, dopo aver sancito la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale, ha chiarito come la sua liquidazione debba tenere conto di tutte le possibili manifestazioni di tale danno, evitando, però, di incorrere nella artificiosa duplicazione di poste risarcitorie. Muovendo da tali premesse i giudici di legittimità hanno in particolare affermato che, nell'ipotesi di morte del congiunto, costituisce una duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione sia del danno morale che di pregiudizi definiti
“esistenziali” o da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Va poi rilevato che nella determinazione delle somme da attribuire agli attori per ristorarli del predetto pregiudizio si ritiene di utilizzare le nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, che sono state adeguate al cd. sistema del valore punto, pari a pari a 3.911,00 euro nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati e pari a
1.698,00 euro nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti.
Per quanto riguarda la distribuzione dei punti, occorre considerare 5 parametri:
a) l'età della vittima primaria,
b) l'età della vittima secondaria,
c) la convivenza tra le due,
d) la sopravvivenza di altri congiunti,
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Inoltre, a quanto si legge nella relazione illustrativa, la distribuzione dei punti avviene
“tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame” “e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali”.
Ebbene, nel caso di specie va tenuto conto che la vittima è deceduta all'età di sessantaquattro anni, che i tre figli , ed avevano al tempo del CP_1 CP_2 Pt_1
suo decesso, rispettivamente l'età di 39, 33 e 42 anni e che fossero del tutto adulti ed emancipati e ormai fuoriusciti dal nucleo familiare di origine.
Si ritiene dunque equo liquidare, la somma pari ad € 215.105,00 in favore del figlio superstite non convivente di € 215,105,00 in favore del figlio superstite CP_1 CP_2
non convivente e € 207,283,00 in favore di , superstite non convivente e padre di Pt_1
due figli.
A e , in assenza di specifiche contestazioni in Persona_1 Persona_2
ordine al legame con la nonna e delle (ordinarie) abitudini e frequentazioni descritte da parte attrice e riscontrate nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, che contraddistinguevano il rapporto, sostanzialmente quotidiano, tra nonna e nipoti, rispettivamente di 11 e di 7 anni, si può riconoscere la somma di € 62.826,00 per ciascuno.
A tali somme occorre aggiungere gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata fino al dì dell'effettivo saldo.
Azione di rivalsa
Occorre preliminarmente soffermassi sull' applicabilità, nel caso di specie, della disciplina dell'azione di rivalsa introdotta con la L. 24/2017 c.d. Legge Gelli -
Bianco.
È ormai orientamento consolidato della giurisprudenza contabile (Sez. I, n.
536/2017 e n. 14/2019; Sez. II, n. 224/2021, n. 388/2021, Sez. Piemonte, n. 15/2023 e n. 20/2023) che la legge n. 24/2017 “disegna compiutamente un nuovo sistema di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e ha, pertanto, natura sostanziale, di talché le disposizioni di natura processuale, pure in essa contenute, non possono che leggersi in stretta ed indispensabile connessione con il complesso del nuovo regime sostanziale di responsabilità, del quale rappresentano mero corollario non essendone ipotizzabile un'applicazione avulsa dall'intera vigenza del nuovo sistema”. Inoltre, anche la Cassazione ha dimostrato di condividere il medesimo convincimento valorizzando il dato letterale della L.
24/2017 che non contiene alcuna declaratoria di retroattività espressa nel testo legislativo, pertanto, escludendone l'applicabilità a fatti dannosi verificatisi antecedentemente alla sua entrata in vigore.
Applicando il richiamato orientamento giurisprudenziale alla vicenda oggetto del presente giudizio, riferita a fatti accaduti nel 2015, ovvero anteriormente all' entrata in vigore della L. 24/2017, deve escludersi l'applicabilità della disciplina dell'azione di rivalsa introdotta dalla L. 24/2017 all'azione esercitata dalla struttura sanitaria, mediante la chiamata in causa del medico, che trova, invece, compiuta regolamentazione nella disciplina generale dell'azione di regresso prevista dagli artt. 1298 e 2055 c.c..
Tale conclusione trova conforto nella giurisprudenza di legittimità che, pronunciandosi in merito ad un'ipotesi di responsabilità sanitaria verificatasi antecedentemente all'entrata in vigore della L. 24/2017, ha escluso che l'azione della struttura sanitaria nei confronti del medico integri un'ipotesi di azione di inadempimento contrattuale ed ha precisato che i criteri generali della relativa quantificazione non possono che essere ricondotti al portato degli artt. 1298 e 2055
c.c., a mente dei quali il condebitore in solido che sia tenuto ad adempiere all'intera obbligazione, vanta il diritto di rivalersi, sugli altri corresponsabili, secondo la misura della relativa responsabilità. Infatti, in presenza di un unico evento dannoso astrattamente imputabile a più soggetti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extra contrattuale, per ritenere tutti i soggetti tenuti ad adempiere all'obbligo risarcitorio è sufficiente che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno (vedi Cass. Civ III se, n. 2887/2019).
Tanto chiarito in merito all'inquadramento dell'azione esperita, non merita accoglimento l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto all'azione di regresso di nei confronti del Dott. , sollevata dal Controparte_4 CP_5
terzo chiamato in causa sul presupposto della natura extracontrattuale nella responsabilità invocata.
Al fine di verificare l'avvenuta prescrizione occorre individuarne il dies a quo ovvero il momento da cui il termine prescrizionale inizia a decorrere: poiché il presupposto della prescrizione estintiva è costituito dall'inerzia del titolare del diritto soggettivo, essa inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato (Cass. n. 25698/2019).
Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione deve essere disattesa poiché
l'interesse della struttura sanitaria ad agire in regresso nei confronti del medico è sorto nel momento in cui è stata convenuta per l'accertamento della sua responsabilità nella causazione del decesso della paziente e, soltanto l'eventuale accertamento di un concorso causale delle condotte della struttura e del medico nella determinazione dell'evento, giustifica l'esercizio del diritto di regresso nei confronti del sanitario da parte della struttura ospedaliera.
Pertanto, a prescindere dalla natura giuridica, contrattuale o extracontrattuale, attribuibile all'azione di regresso, esercitabile nei rapporti tra responsabili solidali, il termine prescrizionale dell'azione esercitata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico non può considerarsi spirato, dal momento che il dies a quo non coincide con la verificazione dell'evento lesivo, bensì con l'eventuale condanna della struttura al risarcimento (Cass. n. 25698/2019).
Individuato il quadro normativo ed esclusa nei termini su detti la prescrizione dell'azione di regresso, è possibile procedere all'esame della condotta posta in essere dal dott. . CP_5
I profili di responsabilità del dott. sono ben evidenziati nell'elaborato CP_5
peritale agli atti, in cui a pag. 19, si legge: “Nonostante la terapia antibiotica specifica fosse stata iniziata da soli 5 giorni, la paziente fu dimessa il 13/07/2015 con prescrizione farmacologica per le patologie dalle quali era già affetta (ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, diabete mellito) ma senza alcuna indicazione ad antibioticoterapia, e senza alcuna menzione del rialzo febbrile registrato durante la degenza. Viene però riportato il referto della TAC torace del 06/07/2015 :“esiti di stereotomia mediana. Imbizione dematosa dei tessuti molli pre e retro sternali.
Polmone ds e polmone sin. : falda di versamento pleurico posterobasale bilaterale specie a sinistra con associate strie di disventilazione parenchimale”,che già di per sé consentiva di sospettare l'instaurarsi di una mediastinite, quale altresì supportata dall'aumento degli indici di flogosi ( 02-07 VES 60, 04-07 VES 95, 06/07 VES 130, 10-
07 VES 130) , non citati nella relazione di dimissione, ove si legge ad
[...]
: “Si segnala anemia post operatoria con HB 8,8 g/dl, HCT 26,2%, Parte_2
Azotemia 94, Creatinina 2,3)”, che sottende ancora una volta una sottovalutazione del quadro clinico alla dimissione”.
Da ciò risulta che al momento delle dimissioni del 13.07.2015, sottoscritte dal dott. , fosse già possibile sospettare l'instaurarsi di una mediastinite. CP_5
Inoltre, il collegio peritale ha evidenziato che la paziente venne dimessa in data 13.07.2015 nonostante fino alle ore 22:30 del 11 luglio fosse presente febbre fino a 38° (pag. 23 relazione peritale). Orbene, dal tenore delle dichiarazioni dei consulenti nominati si può desumere agevolmente che, stante le condizioni febbricitanti dell' , le sue dimissioni sono da considerarsi premature e Per_3
sarebbe stato più appropriato al caso di specie un approccio più prudente.
Pertanto, risulta censurabile la condotta del dott. il quale il 13.07.2015 CP_5
ha sottoscritto le dimissioni della sig. senza indicare la terapia Per_3
antibiotica e senza considerare e menzionare i sintomi febbrili registrati nelle ore antecedenti le dimissioni.
Considerata, dunque, l'incidenza causale delle condotte tenute dal dott.
, nel caso di specie la responsabilità del decesso della sig. deve CP_5 Per_3
essere ripartita tra la struttura ospedaliera e il medico terzo chiamato in causa in pari misura, come di seguito esposto.
Spese di lite
Le spese di lite – comprese quelle relative al giudizio di ATP - seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con riguardo alle parti principali;
possono trovare compensazione quelle tra la convenuta ed il terzo chiamato in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore contraria istanza disattesa,
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la al Controparte_4
pagamento, in favore degli attori, della somma pari ad € 783.589,00 per le causali di cui in motivazione, cui occorre aggiungere gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata fino al dì dell'effettivo saldo;
- in parziale accoglimento della domanda di regresso avanzata dalla struttura sanitaria convenuta, condanna il terzo chiamato Dott. a pagare alla Controparte_5 [...]
la metà della somma complessiva pagata dalla società convenuta agli Controparte_4
attori in base al capo che precede;
- condanna la alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_4
parte attrice, liquidate in € 870,00 per spese vive ed € 15.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
- compensa le spese tra il terzo chiamato in causa e la struttura convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 28.10.2024
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9691 del ruolo generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: responsabilità sanitaria, promosso da
, e , nonché e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui Controparte_1
figli minori e , tutti rappresentati e difesi Persona_1 Persona_2
dall'avv. Dario Malinconico;
- attori – contro
rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Selletti, Controparte_4
Francesca Di Marco e VI Giorgio Tommasi;
- convenuta – nonché contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Conte;
Controparte_5
- terzo chiamato in causa -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria promossa da
, , , nonché Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
e , quali congiunti (figli e nipoti) di deceduta il Persona_2 Persona_3
19.10.2015 a causa di uno shock settico in mediastinite, intervenuto nel decorso post operatorio presso la Citta di Lecce Hospital s.r.l., struttura in cui la era stata Per_3
dapprima ricoverata – in data 15.6.2015 – e ove aveva subito due interventi chirurgici, il primo in data 19.6.2015 per coronaropatia ostruttiva trivasale, e il secondo per deiescenza della ferita sternotomica e diastasi sternale;
i figli ed i nipoti, addebitando ai sanitari l'inadempimento delle obbligazioni professionali dovute, così come accertate in sede di ATP nel procedimento celebrato tra le medesime parti, hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, sofferti iure proprio e iure hereditatis.
Costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in Controparte_4
diritto le pretese attoree tanto nell'an tanto nel quantum debeatur, replicando che la consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP ha condotto ad escludere la colpa della struttura convenuta con riguardo all'intervento cardiochirurgico eseguito e chiamando in causa , responsabile dell'unità operativa di Controparte_5
cardiochirurgia riabilitativa, quale medico di riferimento della paziente per il periodo di degenza, al fine di esercitare azione di rivalsa in caso di condanna.
Costituitosi a sua volta in giudizio, ha eccepito, in via Controparte_5
preliminare, la prescrizione dell'azione esercitata nei suoi confronti, contestando qualsivoglia addebito di responsabilità e chiedendo il rigetto di ogni pretesa svolta nei suoi confronti.
Rimesse le parti all'udienza dell'art. 183 c.p.c. data l'inidoneità del rito sommario alla cognizione della presente controversia, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e prove per testi;
all'udienza dell'11.6.2024 è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
Panorama giurisprudenziale
Occorre in primo luogo precisare che è ormai consolidato, in dottrina e in giurisprudenza, l'inquadramento della responsabilità gravante sulla struttura sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, comporta la conclusione di un contratto (Cass., SS.UU., n 577/2008). Ne consegue che la fonte del rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero sia un atipico contratto di spedalità con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della struttura una serie di obblighi, primi fra tutti quelli di tipo lato sensu alberghieri, oltre che l'ineludibile obbligo di messa a disposizione del personale medico e paramedico ed infine quelli di apprestare tutte le necessarie obbligazioni di assistenza e protezione destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto.
La giurisprudenza e la dottrina, poi, sono concordi nel ritenere che, per quanto concerne le obbligazioni mediche in senso stretto poste in essere da sanitari, personale paramedico e lato sensu ausiliario della struttura sanitaria, l'ente ospedaliero risponda ex art. 1228 c.c. a titolo di responsabilità indiretta (ciò sebbene in tema di responsabilità civile l'art. 7 della l. n. 24/2017 introduce una diversa qualificazione delle responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario, ritenendo di natura contrattuale la prima ed extracontrattuale la seconda, salvo l'obbligazione contrattuale assunta direttamente dal medico con il paziente).
Così ricostruito il rapporto, ne discende che, ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, il paziente debba provare innanzitutto l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli vi si trovi inserito;
spetta sempre al paziente l'onus di allegare (oltreché le fasi del ricovero e del trattamento) anche l'inadempimento rappresentato dalla lesione subita, mentre la struttura dovrà dimostrare il corretto o impossibile adempimento della prestazione, dunque la sopravvenienza del caso fortuito.
L'ente ospedaliero risulta quindi esonerato dal rimprovero di responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. soltanto nel caso in cui il fatto dannoso occorso al paziente in degenza si realizzi per l'insorgenza di un fattore imprevedibile e inevitabile, ovverosia dalla causazione dell'evento lesivo da parte di un fattore umano o naturale, imprevedibile ed inevitabile, riconducibile quindi al concetto di fatalità.
Spetta quindi al debitore l'onere di provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c.,
l'impossibilità della prestazione (con la specifica indicazione della causa che l'ha determinata) e la non imputabilità della specifica scaturigine dell'evento lesivo occorso al paziente, perché appunto imprevedibile e inevitabile.
Per quanto da ultimo attiene all'eventuale responsabilità della struttura ospedaliera ex art. 1228 c.c., questa si configura allorché tra le incombenze affidate al personale medico o paramedico (da considerarsi ausiliari in senso lato) e l'illecito, ricorra un rapporto di stretta derivazione causale, dovendosi ritenere tale forma di responsabilità in capo all'ente che utilizza e dispone del lavoro altrui per propri fini sussista ogni qualvolta si manifesti un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta del soggetto agente e l'evento lesivo per il paziente– e restando, dunque, irrilevante la tipologia contrattuale che regola il rapporto tra casa di cura e sanitario che vi opera, se da dipendente o libero-professionista; le incombenze svolte dal preposto devono aver reso possibile quindi, o comunque agevolato, la produzione dell'evento dannoso perché dello stesso possa essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità ex art. 1228 c.c. l'ente ospedaliero che si serve dell'attività del preposto. Fattispecie concreta e profili di responsabilità
Fatte tali generali premesse, la consulenza tecnica d'ufficio espletata dai dott.ri ed ha consentito, in primo luogo, di Persona_4 Persona_5
ripercorrere la storia clinica della paziente, e dunque: “ in data Persona_3
15/06/2015 si ricoverò presso la per cardiopatia Controparte_6
ischemica da coronaropatia trivasale, ed il 19/06 sottoposta ad intervento di rivascolarizzazione miocardica con triplice by-pass. L'intervento cardochirurgico risulta essere stato esente da complicanze nell'immediato decorso post-chirurgico, e lo stesso fu espletato con somministrazione di profilassi antibiotica, quale prevista dalle linee guida”; “già due giorni dopo, in data 21/06, nel diario infermieristico è registrato un rialzo febbrile oltre 38° (Tc 38,5°) trattato solo con antipiretico, ma per il quale richiesti esami ematochimici. Ancora iperpiressia il giorno successivo 22/06
(Tc 38°) e conseguente richiesta di emocoltura, senza che peraltro fosse intrapresa alcuna terapia antibiotica, anche ad ampio spettro. Già questo lascerebbe ipotizzare un comportamento omissivo nell'assistenza in Cardiochirurgia, poiché, seppur in minima percentuale, la mediastinite è contemplata quale complicanza della stereotomia, e per il rialzo febbrile oltre 38°, come nel caso specifico, è indicata antibioticoterapia. Difformemente, la paziente fu dimessa per trasferimento in riabilitazione cardiologica già in data 22/06, senza che nella lettera di dimissione si facesse menzione alcuna all'accertato rialzo febbrile, anzi specificando : “il decorso post-operatorio è stato privo di complicanze” (pag. 18 relazione ctu).
Ancora, scrivono gli ausiliari incaricati: “ma nella lettera di dimissione vengono riportati i risultati degli esami ematochimici, che già deponevano per una infezione in atto, per il conteggio dei globuli bianchi (WBC 15.000), come altresì riscontrato dal CTU infettivologo, che scrive: “Gli esami del 20 e del 21 giugno hanno evidenziato una leucocitosi neutrofila con globuli bianchi ( GB) 13,300 e neutrofili
80.6% ( 20 giugno) e 15.300 GB con neutrofili pari al 74.2% ( 21 giugno). In data 21.
06 (in terza giornata) è stato registrato un picco febbrile di 38,5 °c trattato con
Non sono stati eseguiti Emocoltura o esami colturali su urine. Controparte_7
La sintomatologia febbrile è stata registrata anche in data 22 06 2015 al rientro presso il reparto di Cardiochirurgia alle ore 8.00 ( 37.9°c) ed alle ore 14,00 ( 38,4°c).
Anche in queste occasioni non sono state eseguite emocolture né è stata impostata terapia antibiotica. Alle ore 16.00 dello stesso giorno la signora è stata Per_3
trasferita presso il reparto di riabilitazione cardiologica dello stesso nosocomio. In lettera di trasferimento non è stata indicata la presenza di febbre né è stata data indicazione ad effettuare terapia antibiotica o esami colturali. Gli esami biochimici mostravano 11.700 globuli bianchi e 68,4% di granulociti neutrofili,Procalcitonina
(PCT) pari a 0.5 ,Creatininemia pari a 2,2 e Radiografia del torace negativa per focolai flogistici” (pag. 19 relazione peritale).
In pratica, sino al 7 luglio, data in cui fu trasmesso il risultato dell'emocoltura, fu somministrata una terapia antibiotica che non avrebbe sortito alcun effetto sul batterio isolato, in quanto resistente alla stessa.
(pag. 19 relazione ctu); tuttavia, scrivono i tecnici incaricati, nonostante la terapia antibiotica specifica fosse stata iniziata solo da cinque giorni, in data 13.7.2015 la fu dimessa senza alcuna indicazione ad antibioticoterapia e senza Per_3
menzione del rialzo febbrile registrato durante la degenza (in data 11.5.2015) e nonostante il referto della TAC torace del 6.7.2025 riportasse “esiti di sterotomia mediana”, del tutto sottovalutati.
I profili di responsabilità sono evidenti e ben evidenziati nell'elaborato peritale agli atti, in cui, sulla base degli approfondimenti a cura dello specialista infettivologo, debitamente analizzati, (pag. 20), si legge: “vengono quindi a configurarsi tutti i criteri atti a stabilire un nesso causale tra la complicanza infettiva ed il decesso della paziente, che non può ritenersi inficiato dalle preesistenza patologiche dalle quali la stessa era affetta (ipertensione, diabete, insufficienza renale in monorene chirurgico, cardiopatia ischemica), anzi le medesime avrebbero dovuto indurre una maggiore attenzione nel prevenirne l'insorgenza, proprio per quanto affermato dai consulenti delle parti convenute in merito alla deiscenza delle ferite chirurgiche per ritardo di cicatrizzazione e colonizzazione batterica correlate alla patologia diabetica”.
In altre parole, alla fu somministrata la giusta terapia antibiotica Per_3
solo per sei giorni invece che per dieci, scelta terapeutica colposamente erronea che deve essere altresì posta in collegamento causale con l'evento settico – e dunque con il decesso – dal momento che già dai primi giorni di agosto si erano presentate delle complicanze caratterizzate da gravi insufficienze multiorgano a cascata ed innescate dall'evento settico.
Quanto alle censure mosse dalle parti alle risultanze peritali, devono condividersi le argomentazioni svolte dai cc.tt.uu. in quanto coerenti e prive di vizi logici: in particolare, circa l'origine dell'infezione per cui è giudizio, “l'infezione della ferita sternale da enterobatteri è abbastanza rara e l'origine dei batteri può essere sia di tipo esterno /ambientale che da infezione endogena. In questo caso
l'infezione manifestatasi dopo 48 ore dall'intervento è da considerarsi in ogni caso una infezione del sito chirurgico correlata all'assistenza e come tale di origine nosocomiale indipendentemente dai profili di resistenza o dall'origine endogena o esogena” (pag. 21 relazione ctu).
Conclusivamente:
a) Per il quadro nosologico del paziente esistevano all'epoca protocolli diagnosticoterapeutici, linee guida e pratiche elaborate dalla comunità scientifica;
b) Il percorso diagnostico non è stato corretto laddove, se dal punto di vista della profilassi delle infezioni non si ravvisano irregolarità censurabili da parte dei sanitari del presidio , si segnalano tuttavia comportamenti omissivi per CP_4
quel che concerne la diagnosi e la gestione clinica dell'infezione nella prima parte della lunga degenza ospedaliera, in particolare quella compresa tra il 21 giugno il 13 luglio 2015;
c) In questo periodo di più di 20 giorni di degenza in due diversi reparti si segnala a carico dei sanitari dell'Unità di Cardiochirurgia, ed a seguire dell'unità di
Riabilitazione Cardiologica dell , un comportamento colposo CP_8 CP_4
per ritardo diagnostico ed omessa diagnosi di dimissione di infezione del sito chirurgico, oltre che per la somministrazione durante la degenza di terapia antibiotica impropria per quel che concerne la durata della terapia stessa ed il controllo di efficacia;
d) Non eseguire esami colturali espose la paziente ad un grave ritardo diagnostico ( >48 ore) che in caso di sepsi è correlato ad un netto aumento del rischio di mortalità secondo la comune letteratura scientifica dell'epoca. Lo stesso trasferimento presso il reparto cardioriabilitativo , avvenuto dopo meno di 24 ore di apiressia ( Temperatura cutanea pari a 38 °c alle ore 22 del giorno precedente il trasferimento ) e la mancata comunicazione in lettera di trasferimento della presenza di un sospetto stato settico costituirono un fattore di ulteriore ritardo nella diagnosi di infezione del sito chirurgico e della successiva terapia antibiotica mirata.
Nonostante i sanitari dell'UO di riabilitazione cardiologica avessero comunque intrapreso, sin dal giorno del trasferimento, una terapia antibiotica empirica ad ampio spettro, non modificarono la stessa né eseguirono esami colturali fino al 29
06 2015 ( ovvero per quasi una settimana ) nonostante il perdurare dello stato febbrile ben oltre le 48- 72 ore di osservazione necessarie secondo pratica clinica per verificare
l'efficacia della terapia antiinfettiva:
e) Dal 22 giugno al 7 luglio 2015 , data nella quale fu disponibile l'esito dell'emocoltura e dell'antibiogramma, la signora fu pertanto sottoposta Per_3
ad una terapia antibiotica inefficace in quanto il batterio isolato era resistente sia ai chinolonici che alla piperacillina/tazobactam che alla LA , tutti antibiotici utilizzati fino al 7 luglio in maniera empirica poiché in assenza di disponibilità di dati colturali e di resistenza. Solo dal 7 al 13 luglio la signora fu sottoposta Per_3
aduna terapia antibiotica mirata con Imipenem che, seppur corretta sulla base dell'emocoltura, risultò inefficace sulla LE identificata successivamente sul tampone della ferita e fu somministrata per troppo breve tempo ( circa 6 giorni invece dei dieci giorni necessari in caso di emocolture positive). La stessa terapia è stata sospesa troppo presto in assenza di esami colturali ( emocoltura di controllo ) che ne accertassero l'efficacia ed in assenza di uno sfebbramento sostenuto ( fu dimessa in data 13 luglio ma fino alle ore 22.30 dell' 11 luglio era presente febbre fino a 38 °c) pur con normalizzazione degli indici di flogosi. La dimissione al domicilio avvenne omettendo di riferire in lettera di dimissioni che durante la degenza era stata accertata una infezione della ferita sternale documentata da esami colturali e che era stata presente una sintomatologia febbrile riferibile ad uno stato settico già documentato da emocoltura, i cui risultati furono disponibili durante la degenza;
f) Non furono eseguiti esami atti ad escludere una osteomielite dello sterno come ad esempio uno studio scintigrafico o una biopsia dell'osso, soprattutto in considerazione dell'esito della TAC eseguita proprio per studio della regione sternale che documentava una sospetta diffusione dell'infezione in profondità. In caso di documentata osteomielite la terapia antibiotica avrebbe dovuto essere modificata utilizzando farmaci con una diffusione maggiore all'osso e la durata avrebbe dovuto essere, secondo linee guida, di molte settimane ( non meno di 4) anche eventualmente dopo la dimissione.
g) Si ritiene che sussista nesso causale fra l'esito infausto e l'infezione iniziale della ferita chirurgica pur in presenza incostante di chiari segni biochimicomicrobiologici di sepsi associati allo shock cardiovascolare osservato nelle fasi terminali.
h) Alcune comorbidità della Signora quali obesità e diabete mellito Per_3
hanno costituito specifici fattori di rischio per le infezioni della ferita sternale, ma le medesime avrebbero dovuto indurre una maggiore attenzione nel prevenirne
l'insorgenza, proprio per quanto affermato dai consulenti delle parti convenute in merito alla deiscenza delle ferite chirurgiche per ritardo di cicatrizzazione e colonizzazione batterica correlate alla patologia diabetica. Altre, quali la cardiopatia ischemica e l'insufficienza renale in monorene hanno inciso sulla prognosi infausta della insufficienza multiorgano.
Diversamente, “le cure poste in essere dall'epoca del 2° ricovero presso l'Unità di Cardiochirurgia prima e Unità di Rianimazione poi appaiono adeguate benché non abbiano sortito il risultato sperato ed evitato il decesso della paziente”.
Le motivazioni per le quali gli ausiliari incaricati giungono a tale convincimento – che si condivide in toto – sono lungamente ed esaustivamente espresse nella dettagliata relazione peritale di cui questo paragrafo costituisce esegesi quasi letterale e a cui si può integralmente rinviare per quanto non espressamente riportato, comprese le pagine finali dell'elaborato peritale, ove vengono analiticamente fornite le risposte alle osservazioni dei ccttpp, le quali non riescono a inficiare la portata delle conclusioni in ordine alla sussistenza di responsabilità delle parti convenute (con particolare riferimento alla presenza di febbre e non di “febbricola”, all'assenza di indagini specifiche innanzi alla resistenza dei batteri all'antibiotico inizialmente somministrato, alla riconduzione eziologica dell'evento all'infezione nosocomiale, alla sussistenza di comorbilità che avrebbero dovuto indurre i sanitari ad un più alto grado di perizia).
Profili risarcitori
Appurata, dunque, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la responsabilità della convenuta e del dott. , Controparte_4 CP_5
occorre procedere alla quantificazione dei danni al cui risarcimento hanno diritto gli attori, precisando, quanto al titolo, che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, mentre non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, (fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione), trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (Cass. n. 11320/2022 e n. 14615/2020).
Ancora, come già chiarito, si ribadisce come non possa discorrersi di perdita di chance di sopravvivenza, dovendosi ritenersi accertato il nesso causale tra condotta dell'ente convenuto e del medico chiamato in causa e l'evento nefasto, avendo infatti superato il vaglio del criterio probabilistico del più probabile che non, come sopra ampiamente argomentato, e non rimanendo, l'ipotesi di sopravvivenza del paziente, nell'ambito di una mera possibilità (Cass. n.
5641/2018).
Occorre, dunque, quantificare i danni.
Il danno non patrimoniale della . Danno terminale. Per_3
Occorre, in primo luogo, premettere che, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene
"salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di
"lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso” (Cass. n. 23153/2019); ancora, “in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Dai pregiudizi risarcibili "iure hereditatis" si differenzia radicalmente il danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto e che è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza” (Cass. n. 21837/2019).
Ancora più di recente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5448/2020, ha avuto modo di argomentare che le espressioni “danno biologico terminale”, “danno tanatologico”, “danno catastrofale” non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo, e cioè possono essere utilizzate come
“mera sintesi descrittiva” (Cass. 18056/2019 e Cass. S.U. 15350/2015) e che vada, inoltre, ribadita l'irrilevanza della qualificazione dell'obbligo risarcitorio quale sanzione civilistica per il reato, atteso la progressiva autonomia della disciplina della responsabilità civile dalla responsabilità penale e la “obliterazione della funzione sanzionatoria e di deterrenza… e l'affermarsi della funzione reintegratoria e riparatoria (oltreché consolatoria)” (Cass. S.U. 15350/2015).
Secondo i giudici di legittimità, la perdita della vita, di per sé non risarcibile quale danno subito in proprio dalla persona deceduta in caso di decesso immediato o dopo pochissimo tempo dalle lesioni riportate (Cass. S.U. 15350/2015, Cass. n. 14940/2016), va risarcita, nel caso di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni
(ipotesi in questione), sotto il duplice profilo del danno biologico c.d. terminale e del danno morale terminale. Il danno biologico c.d. terminale, e cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene “salute”) subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso,
è, invero, configurabile, e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea), essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (Cass. 1856/2019); siffatto danno, infatti, proprio perché consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza, e la sua liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, da personalizzare in relazione al caso concreto (conf., da ultimo, Cass. 16592/2019).
Nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, tuttavia, può talora aggiungersi a siffatto “danno biologico terminale” anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire (c.d. “danno morale terminale” o “danno da lucida agonia” o “danno catastrofale o catastrofico”).
Conclusivamente, per la citata pronuncia, “detto “danno morale terminale”, si risolve nella “paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali” ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicchè, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (conf. Cass.
13547/2014); in tal caso, infatti, il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, sicchè, al contrario del danno alla salute, l'esistenza stessa del pregiudizio in esame presuppone che la vittima sia cosciente, atteso che se la vittima non è consapevole della fine imminente non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela ed addolorarsi per essa (Cass. n. 5448/2020).
Quanto alle modalità liquidatorie di tale voce di danno, secondo la giurisprudenza di legittimità occorre procedere in via equitativa alla quantificazione del “danno biologico terminale” parametrandolo ai valori base concernenti l'invalidità temporanea e personalizzando tali valori in base al caso concreto.
Orbene, appare utile a questo punto evidenziare che secondo le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale redatte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano – che rappresentano un utile strumento per garantire standard omogenei di liquidazione – “onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita”.
E ancora, come si legge nella relazione dell'osservatorio milanese, “la stessa definizione
(terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario. Tale indicazione non pare sconveniente, anche in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi trattati dalle Corti i danni risulterebbero contenuti in pochi giorni. Posto il limite massimo, si osserva come di danno terminale non possa parlarsi, secondo gli insegnamenti della Cassazione, se la morte sia stata immediata o sia avvenuta a brevissima distanza di tempo. Occorre dunque che tra lesioni e decesso intercorra comunque un lasso temporale minimo – non convenzionalmente individuabile – ma comunque apprezzabile e tale da consentire la prova di una sofferenza psicologica (non istantanea né immediatamente consumatasi)”; in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza.
Tanto premesso, venendo alla modalità concreta attraverso cui giungere alla quantificazione del danno terminale, le tabelle di Milano pongono quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Si propone dunque un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario. Ferma la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza. Nulla impedisce, naturalmente, che a fronte di un decorso particolarmente lungo, la percezione della fine intervenga in un momento successivo, e solo da quel momento, dunque, potrà sorgere il danno terminale (con relativa decorrenza della tabella giornaliera di seguito proposta).
L'Osservatorio propone inoltre l'introduzione di un correttivo volto a consentire un'adeguata valorizzazione delle situazioni di eccezionale gravità, correlate dallo straordinario sconvolgimento emotivo che sarebbe derivato dall'evento dannoso (come, ad esempio, nei casi in cui lo stesso presenti condizioni di particolare crudezza). Tali situazioni accadono, normalmente, nell'immediatezza dell'evento (o, comunque, subito dopo la prima –scioccante- percezione del pericolo di vita). Per tale motivo si è ritenuto di prevedere che nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 35.247,00 euro, non ulteriormente personalizzabile;
a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato. Si propone che tale personalizzazione non superi il limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella di base.
Nel caso di specie, , dal secondo accesso alla Persona_3 Controparte_9
avvenuto il 21.07.2015 al 10.08.2015 fu sempre vigile.
[...]
Pertanto, ai fini della liquidazione equitativa del danno, facendo applicazione delle richiamate tabelle milanesi, tenuto conto che “dal 10 agosto e fino alla data decesso la signora è stata ricoverata in reparto di rianimazione per insufficienza Per_3
respiratoria, shock cardiovascolare refrattario alla terapia con farmaci vasoattivi e stato di coma” si può riconoscere la somma di € 20.444,01 come da valore indicato dalle tabelle a titolo di danno non patrimoniale cd. terminale subito dalla , trasmissibile iure Per_3
hereditatis ai suoi eredi, odierni attori.
Pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento del suddetto importo determinato in moneta attuale in favore degli attori, cui occorre aggiungere gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata fino al dì dell'effettivo saldo.
Danno da perdita del rapporto parentale
Con riguardo al danno non patrimoniale subito iure proprio dagli attori – figli e nipoti della – occorre ricordare che il pregiudizio che si subisce a seguito del decesso Per_3 di una persona cara può, invero, essere astrattamente individuato non solo nel dolore soggettivo conseguente alla perdita del congiunto, ma anche nella lesione della sfera dei propri affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt.
2, 29 e 30 Cost. (Cass. n. 13546/2006). Un pregiudizio, dunque, derivante dalla disgregazione del nucleo familiare, tale da comportare una consistente alterazione delle proprie abitudini di vita, un danno "diretto", subito dagli stretti congiunti del defunto iure proprio, dunque non "riflesso", né "di rimbalzo": la morte costituisce infatti un evento plurioffensivo, che, accanto alla lesione massima consistente nella privazione della vita della vittima primaria dell'illecito, determina l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti, a loro volta lesi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (cfr., ancora, Cass., 31/05/2003, nn. 8827 e 8828).
Si deve rammentare, tuttavia, che laddove si intenda rivendicare un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale derivante dalla rottura del rapporto parentale, il pregiudizio non potrà ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma richiederà la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non essendo sufficiente il richiamo a mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. n. 10527/11; v. anche Cass. n. 19402/2013; Cass. n.
16992/2015); e ancora, il danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione (Cass. n. 21837/2019), dovendosi escludere qualsivoglia automatismo risarcitorio.
Costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui “l'interesse al risarcimento del danni non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost. Esso si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della Costituzione” (ex plurimis, Cass. n. 12124/2003).
In proposito vanno in primo luogo richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 26972/2008.
In essa la Suprema Corte, dopo aver sancito la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale, ha chiarito come la sua liquidazione debba tenere conto di tutte le possibili manifestazioni di tale danno, evitando, però, di incorrere nella artificiosa duplicazione di poste risarcitorie. Muovendo da tali premesse i giudici di legittimità hanno in particolare affermato che, nell'ipotesi di morte del congiunto, costituisce una duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione sia del danno morale che di pregiudizi definiti
“esistenziali” o da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Va poi rilevato che nella determinazione delle somme da attribuire agli attori per ristorarli del predetto pregiudizio si ritiene di utilizzare le nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, che sono state adeguate al cd. sistema del valore punto, pari a pari a 3.911,00 euro nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati e pari a
1.698,00 euro nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti.
Per quanto riguarda la distribuzione dei punti, occorre considerare 5 parametri:
a) l'età della vittima primaria,
b) l'età della vittima secondaria,
c) la convivenza tra le due,
d) la sopravvivenza di altri congiunti,
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Inoltre, a quanto si legge nella relazione illustrativa, la distribuzione dei punti avviene
“tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame” “e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali”.
Ebbene, nel caso di specie va tenuto conto che la vittima è deceduta all'età di sessantaquattro anni, che i tre figli , ed avevano al tempo del CP_1 CP_2 Pt_1
suo decesso, rispettivamente l'età di 39, 33 e 42 anni e che fossero del tutto adulti ed emancipati e ormai fuoriusciti dal nucleo familiare di origine.
Si ritiene dunque equo liquidare, la somma pari ad € 215.105,00 in favore del figlio superstite non convivente di € 215,105,00 in favore del figlio superstite CP_1 CP_2
non convivente e € 207,283,00 in favore di , superstite non convivente e padre di Pt_1
due figli.
A e , in assenza di specifiche contestazioni in Persona_1 Persona_2
ordine al legame con la nonna e delle (ordinarie) abitudini e frequentazioni descritte da parte attrice e riscontrate nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, che contraddistinguevano il rapporto, sostanzialmente quotidiano, tra nonna e nipoti, rispettivamente di 11 e di 7 anni, si può riconoscere la somma di € 62.826,00 per ciascuno.
A tali somme occorre aggiungere gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata fino al dì dell'effettivo saldo.
Azione di rivalsa
Occorre preliminarmente soffermassi sull' applicabilità, nel caso di specie, della disciplina dell'azione di rivalsa introdotta con la L. 24/2017 c.d. Legge Gelli -
Bianco.
È ormai orientamento consolidato della giurisprudenza contabile (Sez. I, n.
536/2017 e n. 14/2019; Sez. II, n. 224/2021, n. 388/2021, Sez. Piemonte, n. 15/2023 e n. 20/2023) che la legge n. 24/2017 “disegna compiutamente un nuovo sistema di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e ha, pertanto, natura sostanziale, di talché le disposizioni di natura processuale, pure in essa contenute, non possono che leggersi in stretta ed indispensabile connessione con il complesso del nuovo regime sostanziale di responsabilità, del quale rappresentano mero corollario non essendone ipotizzabile un'applicazione avulsa dall'intera vigenza del nuovo sistema”. Inoltre, anche la Cassazione ha dimostrato di condividere il medesimo convincimento valorizzando il dato letterale della L.
24/2017 che non contiene alcuna declaratoria di retroattività espressa nel testo legislativo, pertanto, escludendone l'applicabilità a fatti dannosi verificatisi antecedentemente alla sua entrata in vigore.
Applicando il richiamato orientamento giurisprudenziale alla vicenda oggetto del presente giudizio, riferita a fatti accaduti nel 2015, ovvero anteriormente all' entrata in vigore della L. 24/2017, deve escludersi l'applicabilità della disciplina dell'azione di rivalsa introdotta dalla L. 24/2017 all'azione esercitata dalla struttura sanitaria, mediante la chiamata in causa del medico, che trova, invece, compiuta regolamentazione nella disciplina generale dell'azione di regresso prevista dagli artt. 1298 e 2055 c.c..
Tale conclusione trova conforto nella giurisprudenza di legittimità che, pronunciandosi in merito ad un'ipotesi di responsabilità sanitaria verificatasi antecedentemente all'entrata in vigore della L. 24/2017, ha escluso che l'azione della struttura sanitaria nei confronti del medico integri un'ipotesi di azione di inadempimento contrattuale ed ha precisato che i criteri generali della relativa quantificazione non possono che essere ricondotti al portato degli artt. 1298 e 2055
c.c., a mente dei quali il condebitore in solido che sia tenuto ad adempiere all'intera obbligazione, vanta il diritto di rivalersi, sugli altri corresponsabili, secondo la misura della relativa responsabilità. Infatti, in presenza di un unico evento dannoso astrattamente imputabile a più soggetti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extra contrattuale, per ritenere tutti i soggetti tenuti ad adempiere all'obbligo risarcitorio è sufficiente che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno (vedi Cass. Civ III se, n. 2887/2019).
Tanto chiarito in merito all'inquadramento dell'azione esperita, non merita accoglimento l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto all'azione di regresso di nei confronti del Dott. , sollevata dal Controparte_4 CP_5
terzo chiamato in causa sul presupposto della natura extracontrattuale nella responsabilità invocata.
Al fine di verificare l'avvenuta prescrizione occorre individuarne il dies a quo ovvero il momento da cui il termine prescrizionale inizia a decorrere: poiché il presupposto della prescrizione estintiva è costituito dall'inerzia del titolare del diritto soggettivo, essa inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato (Cass. n. 25698/2019).
Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione deve essere disattesa poiché
l'interesse della struttura sanitaria ad agire in regresso nei confronti del medico è sorto nel momento in cui è stata convenuta per l'accertamento della sua responsabilità nella causazione del decesso della paziente e, soltanto l'eventuale accertamento di un concorso causale delle condotte della struttura e del medico nella determinazione dell'evento, giustifica l'esercizio del diritto di regresso nei confronti del sanitario da parte della struttura ospedaliera.
Pertanto, a prescindere dalla natura giuridica, contrattuale o extracontrattuale, attribuibile all'azione di regresso, esercitabile nei rapporti tra responsabili solidali, il termine prescrizionale dell'azione esercitata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico non può considerarsi spirato, dal momento che il dies a quo non coincide con la verificazione dell'evento lesivo, bensì con l'eventuale condanna della struttura al risarcimento (Cass. n. 25698/2019).
Individuato il quadro normativo ed esclusa nei termini su detti la prescrizione dell'azione di regresso, è possibile procedere all'esame della condotta posta in essere dal dott. . CP_5
I profili di responsabilità del dott. sono ben evidenziati nell'elaborato CP_5
peritale agli atti, in cui a pag. 19, si legge: “Nonostante la terapia antibiotica specifica fosse stata iniziata da soli 5 giorni, la paziente fu dimessa il 13/07/2015 con prescrizione farmacologica per le patologie dalle quali era già affetta (ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, diabete mellito) ma senza alcuna indicazione ad antibioticoterapia, e senza alcuna menzione del rialzo febbrile registrato durante la degenza. Viene però riportato il referto della TAC torace del 06/07/2015 :“esiti di stereotomia mediana. Imbizione dematosa dei tessuti molli pre e retro sternali.
Polmone ds e polmone sin. : falda di versamento pleurico posterobasale bilaterale specie a sinistra con associate strie di disventilazione parenchimale”,che già di per sé consentiva di sospettare l'instaurarsi di una mediastinite, quale altresì supportata dall'aumento degli indici di flogosi ( 02-07 VES 60, 04-07 VES 95, 06/07 VES 130, 10-
07 VES 130) , non citati nella relazione di dimissione, ove si legge ad
[...]
: “Si segnala anemia post operatoria con HB 8,8 g/dl, HCT 26,2%, Parte_2
Azotemia 94, Creatinina 2,3)”, che sottende ancora una volta una sottovalutazione del quadro clinico alla dimissione”.
Da ciò risulta che al momento delle dimissioni del 13.07.2015, sottoscritte dal dott. , fosse già possibile sospettare l'instaurarsi di una mediastinite. CP_5
Inoltre, il collegio peritale ha evidenziato che la paziente venne dimessa in data 13.07.2015 nonostante fino alle ore 22:30 del 11 luglio fosse presente febbre fino a 38° (pag. 23 relazione peritale). Orbene, dal tenore delle dichiarazioni dei consulenti nominati si può desumere agevolmente che, stante le condizioni febbricitanti dell' , le sue dimissioni sono da considerarsi premature e Per_3
sarebbe stato più appropriato al caso di specie un approccio più prudente.
Pertanto, risulta censurabile la condotta del dott. il quale il 13.07.2015 CP_5
ha sottoscritto le dimissioni della sig. senza indicare la terapia Per_3
antibiotica e senza considerare e menzionare i sintomi febbrili registrati nelle ore antecedenti le dimissioni.
Considerata, dunque, l'incidenza causale delle condotte tenute dal dott.
, nel caso di specie la responsabilità del decesso della sig. deve CP_5 Per_3
essere ripartita tra la struttura ospedaliera e il medico terzo chiamato in causa in pari misura, come di seguito esposto.
Spese di lite
Le spese di lite – comprese quelle relative al giudizio di ATP - seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con riguardo alle parti principali;
possono trovare compensazione quelle tra la convenuta ed il terzo chiamato in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore contraria istanza disattesa,
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la al Controparte_4
pagamento, in favore degli attori, della somma pari ad € 783.589,00 per le causali di cui in motivazione, cui occorre aggiungere gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata fino al dì dell'effettivo saldo;
- in parziale accoglimento della domanda di regresso avanzata dalla struttura sanitaria convenuta, condanna il terzo chiamato Dott. a pagare alla Controparte_5 [...]
la metà della somma complessiva pagata dalla società convenuta agli Controparte_4
attori in base al capo che precede;
- condanna la alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_4
parte attrice, liquidate in € 870,00 per spese vive ed € 15.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
- compensa le spese tra il terzo chiamato in causa e la struttura convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 28.10.2024
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi