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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/12/2024, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di OR Annunziata
Il Tribunale di OR Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6269/2021 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili EL matrimonio e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F._1
Annunziata Puca (C.F. presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in NTNT (NA) alla Via Spagna n. 39
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._3
Pasqualina Di Donna (C.F. ), presso il cui studio C.F._4 elettivamente domicilia in OR EL CO (NA) alla Via Nazionale n. 163
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di OR Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni: con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione ELl'udienza EL 05.06.2024, parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste mentre la resistente chiedeva la conferma EL mantenimento previsto in favore dei figli. Il P.M., in data 06.12.2023, aveva già espresso parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili EL matrimonio con affido condiviso EL minore e residenza privilegiata presso la madre nonché con la previsione di congruo assegno di mantenimento a carico EL padre e regolamentazione EL diritto di visita secondo il regime ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.11.2021, chiedeva a Parte_1 questo Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto con e celebrato in OR Controparte_1 EL CO (NA) il 14.12.2002 (atto n. 691, parte II, serie A, anno 2002) e dal quale sono nati due figli, il 27.10.2003 e il 30.12.2010. Per_1 Persona_2
A sostegno ELla domanda deduceva che il Tribunale di OR Annunziata con decreto cronologico n. 7074 EL 2018 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale EL 05.07.2018. In particolare, il decreto di omologazione prevedeva l'affido condiviso dei minori con residenza previlegiata presso la madre cui veniva assegnata la casa coniugale e l'obbligo di di corrispondere l'assegno mensile di euro 1.000,00 per il Parte_1 mantenimento ELla prole oltre il 50% ELle spese straordinarie. Essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione per oltre 6 mesi dalla prima udienza EL giudizio di separazione e, dunque, essendo venuta irreversibilmente meno l'unione materiale e spirituale tra i coniugi, il ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio, di confermare le condizioni di affido e visita ELla prole stabilite in sede di separazione, di ridurre l'assegno di mantenimento previsto in favore dei figli fissandolo in misura non superiore ad euro 400,00 mensili stante il mutamento in peius ELla propria condizione economica e lavorativa e la nascita di un'altra figlia, , il 30.08.2021 Persona_3
Si costituiva in giudizio, in data 05.05.2022, chiedendo Controparte_2 anch'ella la pronuncia di cessazione degli effetti civili EL matrimonio nonchè spiegando domanda riconvenzionale di affido esclusivo EL figlio minore Per_2
, atteso il disinteresse EL padre, nonché di aumento EL mantenimento in
[...] favore dei figli ad euro 1.500,00 avendo il ricorrente migliorato la propria posizione economica e lavorativa diventando amministratore unico società C. Gold S.R.L. e titolare EL 50% ELla quota di detta società la quale opera nel settore ELla ristorazione. All'esito ELl'udienza presidenziale EL 26.05.2022, il Presidente, dato atto ELl'infruttuoso tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti di cui alla separazione consensuale omologata il 25.09.2018 e nominava il giudice istruttore per il prosieguo EL giudizio. , dunque, proponeva reclamo ex art. 708 c.p.c. e art. 4 legge Parte_1
n. 54\2006 insistendo per la riduzione EL mantenimento in favore dei figli. La Corte D'appello rigettava il reclamo in quanto “l'incidenza effettiva dei cambiamenti lavorativi che hanno interessato il reclamante negli ultimi anni dovrà essere oggetto di approfondimento nel corso EL giudizio di divorzio”. Con ordinanza EL 26.10.2023 il giudice istruttore, rilevato che le parti si erano riportate alle proprie richieste e deduzioni nonchè accertata l'inammissibilità ELle richieste istruttorie formulate dal ricorrente, rinviava per la precisazione ELle conclusioni mandando alla Cancelleria per l'acquisizione ELle conclusioni EL P.M. Quest'ultimo, in data 06.12.2023 concludeva affinchè fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio disponendo l'affido condiviso EL minore con residenza privilegiata presso la madre e ponendo a carico EL padre un congruo assegno di mantenimento. Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione ELl'udienza EL 05.06.2024, parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste mentre la resistente chiedeva la conferma EL mantenimento previsto in favore dei figli. Dunque, il giudice istruttore, con ordinanza EL 12.06.2024, riservava la causa in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto in OR EL CO (NA) in data 14.12.2002 da Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a
[...] Controparte_1
OR EL CO il 13.08.1979) risultando incontrovertibile provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti cui si fonda il rapporto coniugale. In primo luogo, infatti, ha chiesto la cessazione degli Parte_1 effetti civili EL matrimonio e parte resistente non si è mai opposta, così confermando per facta concludentia l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione. In secondo luogo, risulta realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 ELla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente EL Tribunale di OR Annunziata (05.07.2018) nell'ambito EL procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n. cronol. 7074 EL 2018. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione ELla separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi ELl'art. 5 L. n. 74/87. Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti abbiano stabilito i loro rispettivi domicili in città differenti, la loro condotta processuale, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonchè la ferma e comune volontà di mettere fine alla loro unione costantemente manifestata dalle parti tramite le dichiarazioni rese e gli atti depositati durante tutto l'iter giudiziario. A ciò si aggiunge il fatto che il intrattiene da tempo una Pt_1 stabile relazione con un'altra donna dalla cui unione è nata, il 30.08.2021, la piccola . Persona_3
Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi EL rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio ed ordinato all'ufficiale ELlo stato civile EL comune di OR EL CO (NA) di procedere all'annotazione ELla presente sentenza. Quanto agli ulteriori provvedimenti, attesa la necessita di chiedere informazioni ai Servizi Sociali di Milano, luogo di residenza EL , e di Pt_1
OR EL CO, luogo di residenza EL minore unitamente alla madre, tenuto conto ELla richiesta di affido esclusivo formulata dalla sul presupposto CP_1 EL disinteresse EL padre nei confronti EL minore , la causa deve Persona_2 essere rimessa sul ruolo EL giudice istruttore per l'emissione dei provvedimenti accessori EL divorzio. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. La decisione sulle spese è rimessa alla definizione EL giudizio.
PQM
Il Tribunale di OR Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) in data 14.12.2002 a OR EL CO (atto n. 961, C.F._3 parte II, serie A, anno 2002 EL Comune di OR EL CO);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile EL Comune di OR EL CO per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) dispone con separata ordinanza per il prosieguo EL giudizio, riservando all'esito la pronuncia sulle spese di lite.
Così deciso in OR Annunziata, nella camera di consiglio EL 18.12.2024
Il giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano
Il Tribunale di OR Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6269/2021 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili EL matrimonio e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F._1
Annunziata Puca (C.F. presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in NTNT (NA) alla Via Spagna n. 39
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._3
Pasqualina Di Donna (C.F. ), presso il cui studio C.F._4 elettivamente domicilia in OR EL CO (NA) alla Via Nazionale n. 163
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di OR Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni: con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione ELl'udienza EL 05.06.2024, parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste mentre la resistente chiedeva la conferma EL mantenimento previsto in favore dei figli. Il P.M., in data 06.12.2023, aveva già espresso parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili EL matrimonio con affido condiviso EL minore e residenza privilegiata presso la madre nonché con la previsione di congruo assegno di mantenimento a carico EL padre e regolamentazione EL diritto di visita secondo il regime ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.11.2021, chiedeva a Parte_1 questo Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto con e celebrato in OR Controparte_1 EL CO (NA) il 14.12.2002 (atto n. 691, parte II, serie A, anno 2002) e dal quale sono nati due figli, il 27.10.2003 e il 30.12.2010. Per_1 Persona_2
A sostegno ELla domanda deduceva che il Tribunale di OR Annunziata con decreto cronologico n. 7074 EL 2018 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale EL 05.07.2018. In particolare, il decreto di omologazione prevedeva l'affido condiviso dei minori con residenza previlegiata presso la madre cui veniva assegnata la casa coniugale e l'obbligo di di corrispondere l'assegno mensile di euro 1.000,00 per il Parte_1 mantenimento ELla prole oltre il 50% ELle spese straordinarie. Essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione per oltre 6 mesi dalla prima udienza EL giudizio di separazione e, dunque, essendo venuta irreversibilmente meno l'unione materiale e spirituale tra i coniugi, il ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio, di confermare le condizioni di affido e visita ELla prole stabilite in sede di separazione, di ridurre l'assegno di mantenimento previsto in favore dei figli fissandolo in misura non superiore ad euro 400,00 mensili stante il mutamento in peius ELla propria condizione economica e lavorativa e la nascita di un'altra figlia, , il 30.08.2021 Persona_3
Si costituiva in giudizio, in data 05.05.2022, chiedendo Controparte_2 anch'ella la pronuncia di cessazione degli effetti civili EL matrimonio nonchè spiegando domanda riconvenzionale di affido esclusivo EL figlio minore Per_2
, atteso il disinteresse EL padre, nonché di aumento EL mantenimento in
[...] favore dei figli ad euro 1.500,00 avendo il ricorrente migliorato la propria posizione economica e lavorativa diventando amministratore unico società C. Gold S.R.L. e titolare EL 50% ELla quota di detta società la quale opera nel settore ELla ristorazione. All'esito ELl'udienza presidenziale EL 26.05.2022, il Presidente, dato atto ELl'infruttuoso tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti di cui alla separazione consensuale omologata il 25.09.2018 e nominava il giudice istruttore per il prosieguo EL giudizio. , dunque, proponeva reclamo ex art. 708 c.p.c. e art. 4 legge Parte_1
n. 54\2006 insistendo per la riduzione EL mantenimento in favore dei figli. La Corte D'appello rigettava il reclamo in quanto “l'incidenza effettiva dei cambiamenti lavorativi che hanno interessato il reclamante negli ultimi anni dovrà essere oggetto di approfondimento nel corso EL giudizio di divorzio”. Con ordinanza EL 26.10.2023 il giudice istruttore, rilevato che le parti si erano riportate alle proprie richieste e deduzioni nonchè accertata l'inammissibilità ELle richieste istruttorie formulate dal ricorrente, rinviava per la precisazione ELle conclusioni mandando alla Cancelleria per l'acquisizione ELle conclusioni EL P.M. Quest'ultimo, in data 06.12.2023 concludeva affinchè fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio disponendo l'affido condiviso EL minore con residenza privilegiata presso la madre e ponendo a carico EL padre un congruo assegno di mantenimento. Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione ELl'udienza EL 05.06.2024, parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste mentre la resistente chiedeva la conferma EL mantenimento previsto in favore dei figli. Dunque, il giudice istruttore, con ordinanza EL 12.06.2024, riservava la causa in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto in OR EL CO (NA) in data 14.12.2002 da Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a
[...] Controparte_1
OR EL CO il 13.08.1979) risultando incontrovertibile provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti cui si fonda il rapporto coniugale. In primo luogo, infatti, ha chiesto la cessazione degli Parte_1 effetti civili EL matrimonio e parte resistente non si è mai opposta, così confermando per facta concludentia l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione. In secondo luogo, risulta realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 ELla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente EL Tribunale di OR Annunziata (05.07.2018) nell'ambito EL procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n. cronol. 7074 EL 2018. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione ELla separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi ELl'art. 5 L. n. 74/87. Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti abbiano stabilito i loro rispettivi domicili in città differenti, la loro condotta processuale, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonchè la ferma e comune volontà di mettere fine alla loro unione costantemente manifestata dalle parti tramite le dichiarazioni rese e gli atti depositati durante tutto l'iter giudiziario. A ciò si aggiunge il fatto che il intrattiene da tempo una Pt_1 stabile relazione con un'altra donna dalla cui unione è nata, il 30.08.2021, la piccola . Persona_3
Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi EL rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio ed ordinato all'ufficiale ELlo stato civile EL comune di OR EL CO (NA) di procedere all'annotazione ELla presente sentenza. Quanto agli ulteriori provvedimenti, attesa la necessita di chiedere informazioni ai Servizi Sociali di Milano, luogo di residenza EL , e di Pt_1
OR EL CO, luogo di residenza EL minore unitamente alla madre, tenuto conto ELla richiesta di affido esclusivo formulata dalla sul presupposto CP_1 EL disinteresse EL padre nei confronti EL minore , la causa deve Persona_2 essere rimessa sul ruolo EL giudice istruttore per l'emissione dei provvedimenti accessori EL divorzio. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. La decisione sulle spese è rimessa alla definizione EL giudizio.
PQM
Il Tribunale di OR Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) in data 14.12.2002 a OR EL CO (atto n. 961, C.F._3 parte II, serie A, anno 2002 EL Comune di OR EL CO);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile EL Comune di OR EL CO per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) dispone con separata ordinanza per il prosieguo EL giudizio, riservando all'esito la pronuncia sulle spese di lite.
Così deciso in OR Annunziata, nella camera di consiglio EL 18.12.2024
Il giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano