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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 4359/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel./est.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4359 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 5 marzo
2025, avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla via C.F._1
Santa Teresa Degli Scalzi, 156-D, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
Coraggio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE
E nata a [...] il [...], (C.F. CP_1
), residente in [...]
Roma, 485
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.5.2024 il ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio in Napoli il 18 dicembre 2008, con CP_1
in regime di separazione dei beni;
evidenziava altresì che dalla loro unione non erano nati figli ed adiva il Tribunale di Napoli Nord – competente in ragione del luogo di residenza della convenuta – affinché, trascorso oltre un anno dalla comparsa dei coniugi di fronte al Giudice delegato in sede di separazione giudiziale, fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, il sig, si limitava a chiedere la pronuncia divorzile, Pt_1
senza alcuna istanza accessoria, in ragione della sentenza di separazione nr.
8080/2023 emessa dal Tribunale di Napoli il 21.08.2023, tenuto conto delle immutate condizioni economiche dei coniugi e del definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, escludendo qualsiasi margine di ricostituzione della convivenza e della comunione di vita e di affetti posta alla base del pag. 2/5 matrimonio, ed in considerazione del fatto che dall'unione non sono nati figli, non vi sono beni da dividere, né richieste economiche reciproche di alcun tipo.
All'udienza del 4.11.2024 il Giudice delegato, in virtù della tardiva notifica del ricorso – perfezionatasi ex art. 143 c.p.c. in data 5.9.2024, senza il rispetto del termine a comparire previsto dalla legge – ne disponeva la rinotifica rinviando la causa all'udienza del 5.3.2025
In tale data compariva solo il ricorrente ed il Giudcie delegato, rilevata la regolare instaurazione del contradditorio, dichiarava la contumacia della resistente;
quindi, sentito il sig. alla presenza del difensore, Pt_1
riservava la causa al Collegio per la decisione.
Veniva poi inviata comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di alla luce CP_1
del regolare perfezionamento delle notifiche e della mancata costituzione della resistente.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Segnatamente, nel caso di specie si configura l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorso oltre “un anno”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (avvenuta in data 10.2.2023) nel giudizio di separazione. conclusosi con sentenza n.
8080 del Tribunale di Napoli del 7/7/2023, pubblicata il 21.8.2023, senz'altro passata in giudicato poiché avverso la stessa, alla data del pag. 3/5 05.11.2024, non risultava proposta impugnazione (cfr. attestazione del
Tribunale di Napoli).
Inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente
è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va evidenziato infine che con la predetta sentenza il Tribunale di Napoli si limitava a pronunciare la separazione personale tra i coniugi, in assenza di richieste accessorie.
Pertanto, osserva il Collegio che, oltre alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nessun'altra determinazione debba essere adottata.
Tenuto conto della natura della causa e della contumacia della resistente, le spese di giudizio vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di nata a [...] il [...]. CP_1
b) Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 18 dicembre 2008
(atto n. 33, parte I, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2008) tra Pt_1
(nato a [...] - Bangladesh il 6.8.1982) e
[...] CP_1
(nata a [...] il [...])
c) Spese di giudizio non ripetibili;
d) Si provveda al compimento delle formalità previste dall'art. 10 L.
898/1970, come riformato. pag. 4/5 Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 15.04.2025
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Alessandra Tabarro
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 4359/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel./est.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4359 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 5 marzo
2025, avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla via C.F._1
Santa Teresa Degli Scalzi, 156-D, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
Coraggio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE
E nata a [...] il [...], (C.F. CP_1
), residente in [...]
Roma, 485
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.5.2024 il ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio in Napoli il 18 dicembre 2008, con CP_1
in regime di separazione dei beni;
evidenziava altresì che dalla loro unione non erano nati figli ed adiva il Tribunale di Napoli Nord – competente in ragione del luogo di residenza della convenuta – affinché, trascorso oltre un anno dalla comparsa dei coniugi di fronte al Giudice delegato in sede di separazione giudiziale, fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, il sig, si limitava a chiedere la pronuncia divorzile, Pt_1
senza alcuna istanza accessoria, in ragione della sentenza di separazione nr.
8080/2023 emessa dal Tribunale di Napoli il 21.08.2023, tenuto conto delle immutate condizioni economiche dei coniugi e del definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, escludendo qualsiasi margine di ricostituzione della convivenza e della comunione di vita e di affetti posta alla base del pag. 2/5 matrimonio, ed in considerazione del fatto che dall'unione non sono nati figli, non vi sono beni da dividere, né richieste economiche reciproche di alcun tipo.
All'udienza del 4.11.2024 il Giudice delegato, in virtù della tardiva notifica del ricorso – perfezionatasi ex art. 143 c.p.c. in data 5.9.2024, senza il rispetto del termine a comparire previsto dalla legge – ne disponeva la rinotifica rinviando la causa all'udienza del 5.3.2025
In tale data compariva solo il ricorrente ed il Giudcie delegato, rilevata la regolare instaurazione del contradditorio, dichiarava la contumacia della resistente;
quindi, sentito il sig. alla presenza del difensore, Pt_1
riservava la causa al Collegio per la decisione.
Veniva poi inviata comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di alla luce CP_1
del regolare perfezionamento delle notifiche e della mancata costituzione della resistente.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Segnatamente, nel caso di specie si configura l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorso oltre “un anno”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (avvenuta in data 10.2.2023) nel giudizio di separazione. conclusosi con sentenza n.
8080 del Tribunale di Napoli del 7/7/2023, pubblicata il 21.8.2023, senz'altro passata in giudicato poiché avverso la stessa, alla data del pag. 3/5 05.11.2024, non risultava proposta impugnazione (cfr. attestazione del
Tribunale di Napoli).
Inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente
è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va evidenziato infine che con la predetta sentenza il Tribunale di Napoli si limitava a pronunciare la separazione personale tra i coniugi, in assenza di richieste accessorie.
Pertanto, osserva il Collegio che, oltre alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nessun'altra determinazione debba essere adottata.
Tenuto conto della natura della causa e della contumacia della resistente, le spese di giudizio vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di nata a [...] il [...]. CP_1
b) Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 18 dicembre 2008
(atto n. 33, parte I, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2008) tra Pt_1
(nato a [...] - Bangladesh il 6.8.1982) e
[...] CP_1
(nata a [...] il [...])
c) Spese di giudizio non ripetibili;
d) Si provveda al compimento delle formalità previste dall'art. 10 L.
898/1970, come riformato. pag. 4/5 Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 15.04.2025
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Alessandra Tabarro
pag. 5/5