Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01668/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06752/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6752 del 2025, proposto da
ST CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza alla della sentenza del Tribunale di Napoli n. 164/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 10.01.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 10644/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.03.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.11.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. FA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso all'odierno esame, ST CO ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 164/2024, pubblicata il 10 gennaio 2024. Con tale pronuncia, il giudice del lavoro ha dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla relativa attivazione con l'accredito dell'importo complessivo di € 1.000,00.
La ricorrente ha rappresentato che la sentenza è stata notificata al Ministero in data 29 marzo 2024 e che, con attestazione della cancelleria del 27 novembre 2025, ne è stato certificato il passaggio in giudicato. Lamentando la perdurante inerzia dell'Amministrazione, con ricorso depositato in data 3 dicembre 2025, la CO ha adito questo Tribunale per ottenere l'esecuzione del giudicato, chiedendo che venisse ordinato al Ministero di provvedere, con la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di stile, senza svolgere specifiche difese.
2.- In via preliminare, il Collegio deve statuire sull'ammissibilità e procedibilità del ricorso. Il ricorso è ammissibile. Ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 114, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario presuppone che la stessa sia passata in giudicato e che la parte ricorrente fornisca la relativa prova. Nel caso di specie, la ricorrente ha ritualmente depositato copia autentica della sentenza azionata unitamente al certificato di passaggio in giudicato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Napoli. La dimostrazione della definitività del provvedimento giurisdizionale, quale presupposto processuale dell'azione, è stata quindi correttamente assolta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6905; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 28 gennaio 2022, n. 596).
Il ricorso è altresì procedibile. L'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997, stabilisce che le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, prima del quale il creditore non può procedere ad esecuzione forzata. La giurisprudenza è costante nel ritenere che tale termine dilatorio si applichi anche al giudizio di ottemperanza, configurandosi come una condizione di procedibilità dell'azione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 2015, n. 2257; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 5 luglio 2023, n. 1046). Nella fattispecie, la sentenza è stata notificata all'Amministrazione in data 29 marzo 2024. Il termine di centoventi giorni è pertanto scaduto in data 27 luglio 2024. Il presente ricorso è stato depositato il 3 dicembre 2025, e quindi successivamente alla scadenza del predetto termine. La condizione di procedibilità risulta, di conseguenza, pienamente soddisfatta.
3.- Nel merito, il ricorso è fondato. L'inerzia dell'Amministrazione resistente a fronte di un comando giudiziale chiaro, preciso e passato in giudicato costituisce una palese violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato, sancito dall'art. 112 c.p.a.. Deve, pertanto, essere ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale e puntuale esecuzione alla sentenza n. 164/2024 del Tribunale di Napoli, provvedendo all'accredito sulla carta elettronica della ricorrente della somma complessiva di € 1.000,00, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia, deve essere nominato, sin da ora, un commissario ad acta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.. Si individua quale commissario il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio. Il commissario si insedierà su istanza della parte ricorrente, decorso inutilmente il termine assegnato all'Amministrazione, e provvederà, entro i successivi trenta giorni, a compiere tutti gli atti necessari per la piena esecuzione del giudicato.
Va altresì accolta la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora (c.d. astreinte) ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Tale misura coercitiva è volta a stimolare il debitore all'adempimento e a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria. La penalità di mora è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta (€ 1.000,00), misura che la legge stessa considera "non manifestamente iniqua". Essa decorrerà dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza e sarà dovuta sino al giorno dell'effettivo adempimento da parte dell'Amministrazione.
4.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Sesta), lo accoglie e, per l'effetto:
1. Ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale e puntuale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 164/2024, provvedendo all'erogazione in favore della ricorrente della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" per un valore complessivo di € 1.000,00, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
2. Nomina, per il caso di perdurante inerzia, quale commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, il quale provvederà, su istanza della parte ricorrente e nei successivi trenta giorni, al compimento degli atti necessari all'esecuzione della predetta sentenza.
3. Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente di una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza e fino al termine indicati in motivazione.
4. Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali), con distrazione in favore dell'avv. Guido Marone, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN DE, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
FA MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA MA | IN DE |
IL SEGRETARIO