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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/12/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1578/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1578/2025
Oggi 9 dicembre 2025, alle ore 11.20, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. MASTROPIETRO GABRIELE Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Parte attrice si riporta ai propri atti;
dà atto che la morosità persiste per come quantificata nella memoria integrativa depositate che le spese vive sono pari ad euro 585,88 , comprese le spese di mediazione.
Il difensore si allontana dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1578/2025 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. MASTROPIETRO GABRIELE (C.F. Parte_1 C.F._1
) e l'avv. BUONAGUIDI MARA ( ) ; C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
( .IVA ), contumace Controparte_1 C.F._4 C.F._5
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ha esposto che, con contratto Parte_1 stipulato in data 24.9.2024 e registrato il 19.12.2024 al n. 004638-serie 3T presso Agenzia delle Entrate,
Ufficio territoriale di Pistoia, ha concesso in locazione, ad uso abitativo, a unità Controparte_1 immobiliare per civile abitazione, completamente arredata, sita in Massa e Cozzile (PT), Via Roma n. 27
(piano primo e secondo, più cantina), censito al Catasto Fabbricati del Comune di Massa e Cozzile al foglio 8, particella 174, categoria A/4, classe 1, rendita catastale € 119,30, classe energetica E, per un canone annuo di € 5.208,00 da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 434,00 da pagarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 del mese;
che il conduttore si è reso inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione per i mesi a decorrere da ottobre 2024; che, nonostante le richieste dell'odierno attore e della persona dallo stesso incaricata della gestione dell'immobile, l'ex coniuge Controparte_2 intestataria delle relative utenze, il conduttore non ha pagato altresì le bollette delle utenze inerenti l'immobile per € 670,49; che, oltretutto, il conduttore e la di lui compagni convivente hanno tenuto delle condotte incresciose e rilevanti dal punto di vista della responsabilità penale, avendo questi danneggiato gravemente la casa e tutta la mobilia, lasciando le bombole di gas aperte con rischio di rovina totale dell'edificio (trovandosi in un contesto condominiale). Tanto premesso, parte ricorrente ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Pistoia, , al fine di sentire convalidare lo sfratto per Controparte_1 morosità intimato nei confronti del detto convenuto, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 29.7.2025, all'esito di rinnovazione della notifica disposta dal Giudice della fase sommaria,
l'intimato non è comparso. Il Giudice, preso atto che la notificazione dell'atto introduttivo era avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e ritenuta non compatibile una simile modalità di notifica con la funzione dell'atto di intimazione, non ha convalidato lo sfratto ed ha disposto il mutamento del rito assegnando a parte attrice termine fino a trenta giorni prima dell'udienza fissata per il giorno 9.12.2025 per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti in Cancelleria.
La causa è passata in decisione all'udienza odierna ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
1. Preliminarmente si osserva che, a seguito di mutamento del rito, la speciale procedura di sfratto si è trasformata in un giudizio ordinario di risoluzione contrattuale per inadempimento.
In tale ambito, occorre previamente accertare l'eventuale sussistenza della lamentata morosità ed il suo preciso ammontare al fine di stabilire se, in conformità del disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. e dell'art. 5 L. 392/1978, sussistono gli estremi della risoluzione contrattuale per inadempimento.
2. Nel merito, va premesso che: a) la stipulazione del contratto di locazione, ad uso abitativo, per cui è causa in data in data 24.9.2024, rappresenta una circostanza documentalmente provata (cfr. doc. 1 fascicolo attrice); b) ugualmente documentato è che il contratto de quo risulta regolarmente registrato il
19.12.2024 al n. 004638-serie 3T presso Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Pistoia (doc. 1 fascicolo attrice).
Tenuto conto, pertanto, che l'importo non pagato supera quello di due mensilità del canone (si v. in tal senso le dichiarazioni rese all'udienza dal difensore di parte attrice), va dichiarata ex artt. 1453 e 1455 c.c.
e art. 5 L. 392/1978 la risoluzione del contratto di cui è causa per inadempimento della parte convenuta;
la quale, di conseguenza, dovrà rilasciare, in favore di controparte, l'immobile condotto in locazione libero e vuote da persone e da cose, fissandosi, per l'esecuzione, ex art. 56, comma 1, L. 392/1978, la data del
23.12.2025 ore 9.00.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014, aggiornato con DM 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (da euro 5.200 ad euro 26.000) e all'attività processuale compiuta, con applicazione di compensi inferiori ai valori medi per tutte le fasi tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto:
2. dichiara risolto, per le causali di cui in motivazione, il contratto di locazione ad uso abitativo intercorso tra – parte locatrice- e -parte conduttrice- avente ad oggetto l'immobile posto Parte_1 Controparte_1 in Massa e Cozzile (PT), Via Roma n. 27, meglio descritto in parte motiva;
3. ordina alla parte convenuta di rilasciare immediatamente libero e vuoto di persone e cose ed in favore della parte attrice l'immobile indicato al capo n. 2 che precede, fissando per l'esecuzione, in mancanza di rilascio spontaneo, il 23.12.2025 ore 9.00;
4. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, euro 585,88 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 9 dicembre 2025
Il Giudice Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1578/2025
Oggi 9 dicembre 2025, alle ore 11.20, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. MASTROPIETRO GABRIELE Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Parte attrice si riporta ai propri atti;
dà atto che la morosità persiste per come quantificata nella memoria integrativa depositate che le spese vive sono pari ad euro 585,88 , comprese le spese di mediazione.
Il difensore si allontana dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1578/2025 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. MASTROPIETRO GABRIELE (C.F. Parte_1 C.F._1
) e l'avv. BUONAGUIDI MARA ( ) ; C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
( .IVA ), contumace Controparte_1 C.F._4 C.F._5
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ha esposto che, con contratto Parte_1 stipulato in data 24.9.2024 e registrato il 19.12.2024 al n. 004638-serie 3T presso Agenzia delle Entrate,
Ufficio territoriale di Pistoia, ha concesso in locazione, ad uso abitativo, a unità Controparte_1 immobiliare per civile abitazione, completamente arredata, sita in Massa e Cozzile (PT), Via Roma n. 27
(piano primo e secondo, più cantina), censito al Catasto Fabbricati del Comune di Massa e Cozzile al foglio 8, particella 174, categoria A/4, classe 1, rendita catastale € 119,30, classe energetica E, per un canone annuo di € 5.208,00 da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 434,00 da pagarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 del mese;
che il conduttore si è reso inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione per i mesi a decorrere da ottobre 2024; che, nonostante le richieste dell'odierno attore e della persona dallo stesso incaricata della gestione dell'immobile, l'ex coniuge Controparte_2 intestataria delle relative utenze, il conduttore non ha pagato altresì le bollette delle utenze inerenti l'immobile per € 670,49; che, oltretutto, il conduttore e la di lui compagni convivente hanno tenuto delle condotte incresciose e rilevanti dal punto di vista della responsabilità penale, avendo questi danneggiato gravemente la casa e tutta la mobilia, lasciando le bombole di gas aperte con rischio di rovina totale dell'edificio (trovandosi in un contesto condominiale). Tanto premesso, parte ricorrente ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Pistoia, , al fine di sentire convalidare lo sfratto per Controparte_1 morosità intimato nei confronti del detto convenuto, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 29.7.2025, all'esito di rinnovazione della notifica disposta dal Giudice della fase sommaria,
l'intimato non è comparso. Il Giudice, preso atto che la notificazione dell'atto introduttivo era avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e ritenuta non compatibile una simile modalità di notifica con la funzione dell'atto di intimazione, non ha convalidato lo sfratto ed ha disposto il mutamento del rito assegnando a parte attrice termine fino a trenta giorni prima dell'udienza fissata per il giorno 9.12.2025 per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti in Cancelleria.
La causa è passata in decisione all'udienza odierna ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
1. Preliminarmente si osserva che, a seguito di mutamento del rito, la speciale procedura di sfratto si è trasformata in un giudizio ordinario di risoluzione contrattuale per inadempimento.
In tale ambito, occorre previamente accertare l'eventuale sussistenza della lamentata morosità ed il suo preciso ammontare al fine di stabilire se, in conformità del disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. e dell'art. 5 L. 392/1978, sussistono gli estremi della risoluzione contrattuale per inadempimento.
2. Nel merito, va premesso che: a) la stipulazione del contratto di locazione, ad uso abitativo, per cui è causa in data in data 24.9.2024, rappresenta una circostanza documentalmente provata (cfr. doc. 1 fascicolo attrice); b) ugualmente documentato è che il contratto de quo risulta regolarmente registrato il
19.12.2024 al n. 004638-serie 3T presso Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Pistoia (doc. 1 fascicolo attrice).
Tenuto conto, pertanto, che l'importo non pagato supera quello di due mensilità del canone (si v. in tal senso le dichiarazioni rese all'udienza dal difensore di parte attrice), va dichiarata ex artt. 1453 e 1455 c.c.
e art. 5 L. 392/1978 la risoluzione del contratto di cui è causa per inadempimento della parte convenuta;
la quale, di conseguenza, dovrà rilasciare, in favore di controparte, l'immobile condotto in locazione libero e vuote da persone e da cose, fissandosi, per l'esecuzione, ex art. 56, comma 1, L. 392/1978, la data del
23.12.2025 ore 9.00.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014, aggiornato con DM 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (da euro 5.200 ad euro 26.000) e all'attività processuale compiuta, con applicazione di compensi inferiori ai valori medi per tutte le fasi tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto:
2. dichiara risolto, per le causali di cui in motivazione, il contratto di locazione ad uso abitativo intercorso tra – parte locatrice- e -parte conduttrice- avente ad oggetto l'immobile posto Parte_1 Controparte_1 in Massa e Cozzile (PT), Via Roma n. 27, meglio descritto in parte motiva;
3. ordina alla parte convenuta di rilasciare immediatamente libero e vuoto di persone e cose ed in favore della parte attrice l'immobile indicato al capo n. 2 che precede, fissando per l'esecuzione, in mancanza di rilascio spontaneo, il 23.12.2025 ore 9.00;
4. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, euro 585,88 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 9 dicembre 2025
Il Giudice Emanuele Venzo