Articolo 334 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 333Articolo 335
Versione
12 maggio 1963
Art. 334. Le spese ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'Amministrazione predetta, accerta-
te nell'esercizio finanziario 1944-45, quali
risultano dalla deliberazione della Corte dei
conti per la competenza propria dell'esercizio
medesimo, sono stabilite in .................. L. 583.712.157,79
delle quali furono pagate .................... " 329.321.251,88
------------------ e rimasero da pagare ......................... L. 254.392.205,91
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963