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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
D'ORAZIO LUIGI, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 254/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 352/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2016
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: dichiara di rinunciare al ricorso in appello
Resistente/Appellato: Accetta la rinuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 presentava l'11/3/2020 domanda di restituzione della imposta indebitamente versata per ritenute Irpef, per addizionale regionale e per addizionale comunale.
In particolare, deduceva che alla data del sisma era residente in [...]al Vomano, uno dei comuni di cui all'allegato n. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016.
L'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123 del 2019 aveva previsto che i pagamenti delle ritenute fiscali sospese erano effettuati nel limite del 40% degli importi dovuti.
Il ricorrente rilevava che, con riferimento al periodo 24/8/2016 - 31/12/2017 , aveva iniziato a versare l'imposta per il tramite del sostituto, decidendo solo successivamente di accedere al beneficio della sospensione per la parte ancora dovuta, sicché il sostituto di imposta ometteva di operare le ritenute ancora dovute, come da documentazione contabile e conteggio.
2. A fronte del silenzio dell'agenzia delle entrate, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CGT di primo grado di Teramo, deducendo “sul diritto al rimborso dell'imposta indebitamente versata”.
3. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate depositando controdeduzioni.
L'Agenzia deduceva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli articoli 18, comma 2, lettere d) ed e) del comma 4,19, comma 1, lettera g) e 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Ciò in quanto l'istanza di rimborso presentata “risultava mancante dei suoi elementi essenziali e, in particolare, degli importi relativi all'ammontare delle Ritenute Irpef, add. regionale e comunale (e la dimostrazione della spettanza del rimborso) nonché della indicazione degli importi richiesti in restituzione”.
Inoltre, per l'Agenzia la sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente era stata originariamente esclusa dalla generalizzata sospensione di cui al D.M. dell'1/9/2016, ma era intervenuta solo a seguito dell'art. 11 del decreto-legge n. 8 del 9/2/2017, che aveva introdotto il comma 1-bis di cui all'art. 48 del decreto-legge n. 189 del 15/12/2016.
Le ritenute operate nel 2016, dunque, non sarebbero state mai oggetto di provvedimenti di sospensione.
Non erano dovute le ritenute per addizionale regionale, in quanto le stesse venivano operate dal sostituto d'imposta nell'anno successivo, in sede di conguaglio.
Neppure erano dovute le ritenute per addizionale comunale.
4. La CGT di primo grado di Teramo, con sentenza n. 352 del 15/10/2024 rigettava il ricorso, reputando fondata l'eccezione preliminare dell'agenzia delle entrate, fondata sul rilievo che l'istanza di rimborso non conteneva alcuna specificazione degli importi che si domandavano al rimborso.
Tale lacuna non poteva ritenersi colmata dalla circostanza che l'istanza contenesse “oltre al richiamo delle norme e delle percentuali rilevanti - testuale indicazione che il rimborso richiesto concernesse gli importi pagati in eccedenza rispetto alla misura agevolata e che fossero allegati i CUD delle annualità interessate con evidenza delle ritenute subite, sicché l'importo preteso fosse desumibile da un semplice calcolo matematico”.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente.
6. Ha resistito con controdeduzioni l'Agenzia delle entrate. In particolare, l'agenzia delle entrate rilevava che la domanda di rimborso era carente dell'indicazione degli importi richiesti in restituzione.
Ribadiva che le ritenute operate nel 2016, pure chieste al rimborso, non erano mai state oggetto di provvedimenti che ne avessero previsto la sospensione.
Solo a far data dal 1/1/2017 e fino al 31/12/2017 era stata data la possibilità di chiedere al proprio datore di lavoro la sospensione delle ritenute.
Non era poi dovuto il rimborso delle ritenute sulle addizionali comunali e regionali. L'istanza di rimborso aveva ad oggetto anche l'addizionale regionale ed addizionale comunale, ma tali ritenute non erano ricomprese tra i pagamenti sospesi di cui al comma 1-bis dell'art. 48 del decreto-legge n. 189 del 17/10/2016.
Inoltre, quanto all'addizionale regionale, la ritenuta veniva operata solo nel 2018, e non nell'anno 2017. La normativa, invece, si riferiva alle ritenute operate nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 31/12/2017, non potendo riguardare ritenute non operate in questo periodo.
Tra l'altro, poiché le ritenute Irpef per il 2017, dal CU ammontavano ad euro 4787,96, di cui però euro 4485,62 erano sospese, l'importo rimborsabile era pari al 60% della parte di ritenute non sospese, su cui puoi decurtare quanto già rimborsato dal sostituto fruito in compensazione: euro 4787,96 meno Euro 4485,62 uguale euro
302,34; doveva poi calcolarsi il 60% di euro 302,34, quindi euro 181,40.
Poiché il contribuente aveva già percepito in dichiarazione un rimborso pari ad euro 105,00, poteva essere riconosciuto il rimborso solo per euro 76,40.
Poiché il contribuente, per l'anno 2017, aveva chiesto la sospensione dell'intero importo delle ritenute addizionali comunale, l'istanza di rimborso doveva essere rigettata.
7. All'udienza del 18 febbraio 2026 la CGT di 2° grado dell'Aquila tratteneva la causa in decisione, provvedendo successivamente al deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la “violazione ed erronea interpretazione degli articoli 18, comma 2, lettera d), 19, comma 1, lettera g) e 21 comma 1 d.lgs. N. 546 del 1992”.
2. Con il secondo motivo d'appello il contribuente deduce “diritto al rimborso dell'imposta indebitamente versata”.
3. Deve essere pronunciata l'estinzione del giudizio.
3.1. Invero, il contribuente ha rinunciato all'appello con atto del 22/12/2025 e l'Agenzia delle entrate ha accettato la rinuncia, con coompensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio d'appello.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026
Il Consigliere Estensore
UI D'IO
Il PresidenteMauro De Luc
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
D'ORAZIO LUIGI, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 254/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 352/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2016
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: dichiara di rinunciare al ricorso in appello
Resistente/Appellato: Accetta la rinuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 presentava l'11/3/2020 domanda di restituzione della imposta indebitamente versata per ritenute Irpef, per addizionale regionale e per addizionale comunale.
In particolare, deduceva che alla data del sisma era residente in [...]al Vomano, uno dei comuni di cui all'allegato n. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016.
L'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123 del 2019 aveva previsto che i pagamenti delle ritenute fiscali sospese erano effettuati nel limite del 40% degli importi dovuti.
Il ricorrente rilevava che, con riferimento al periodo 24/8/2016 - 31/12/2017 , aveva iniziato a versare l'imposta per il tramite del sostituto, decidendo solo successivamente di accedere al beneficio della sospensione per la parte ancora dovuta, sicché il sostituto di imposta ometteva di operare le ritenute ancora dovute, come da documentazione contabile e conteggio.
2. A fronte del silenzio dell'agenzia delle entrate, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CGT di primo grado di Teramo, deducendo “sul diritto al rimborso dell'imposta indebitamente versata”.
3. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate depositando controdeduzioni.
L'Agenzia deduceva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli articoli 18, comma 2, lettere d) ed e) del comma 4,19, comma 1, lettera g) e 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Ciò in quanto l'istanza di rimborso presentata “risultava mancante dei suoi elementi essenziali e, in particolare, degli importi relativi all'ammontare delle Ritenute Irpef, add. regionale e comunale (e la dimostrazione della spettanza del rimborso) nonché della indicazione degli importi richiesti in restituzione”.
Inoltre, per l'Agenzia la sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente era stata originariamente esclusa dalla generalizzata sospensione di cui al D.M. dell'1/9/2016, ma era intervenuta solo a seguito dell'art. 11 del decreto-legge n. 8 del 9/2/2017, che aveva introdotto il comma 1-bis di cui all'art. 48 del decreto-legge n. 189 del 15/12/2016.
Le ritenute operate nel 2016, dunque, non sarebbero state mai oggetto di provvedimenti di sospensione.
Non erano dovute le ritenute per addizionale regionale, in quanto le stesse venivano operate dal sostituto d'imposta nell'anno successivo, in sede di conguaglio.
Neppure erano dovute le ritenute per addizionale comunale.
4. La CGT di primo grado di Teramo, con sentenza n. 352 del 15/10/2024 rigettava il ricorso, reputando fondata l'eccezione preliminare dell'agenzia delle entrate, fondata sul rilievo che l'istanza di rimborso non conteneva alcuna specificazione degli importi che si domandavano al rimborso.
Tale lacuna non poteva ritenersi colmata dalla circostanza che l'istanza contenesse “oltre al richiamo delle norme e delle percentuali rilevanti - testuale indicazione che il rimborso richiesto concernesse gli importi pagati in eccedenza rispetto alla misura agevolata e che fossero allegati i CUD delle annualità interessate con evidenza delle ritenute subite, sicché l'importo preteso fosse desumibile da un semplice calcolo matematico”.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente.
6. Ha resistito con controdeduzioni l'Agenzia delle entrate. In particolare, l'agenzia delle entrate rilevava che la domanda di rimborso era carente dell'indicazione degli importi richiesti in restituzione.
Ribadiva che le ritenute operate nel 2016, pure chieste al rimborso, non erano mai state oggetto di provvedimenti che ne avessero previsto la sospensione.
Solo a far data dal 1/1/2017 e fino al 31/12/2017 era stata data la possibilità di chiedere al proprio datore di lavoro la sospensione delle ritenute.
Non era poi dovuto il rimborso delle ritenute sulle addizionali comunali e regionali. L'istanza di rimborso aveva ad oggetto anche l'addizionale regionale ed addizionale comunale, ma tali ritenute non erano ricomprese tra i pagamenti sospesi di cui al comma 1-bis dell'art. 48 del decreto-legge n. 189 del 17/10/2016.
Inoltre, quanto all'addizionale regionale, la ritenuta veniva operata solo nel 2018, e non nell'anno 2017. La normativa, invece, si riferiva alle ritenute operate nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 31/12/2017, non potendo riguardare ritenute non operate in questo periodo.
Tra l'altro, poiché le ritenute Irpef per il 2017, dal CU ammontavano ad euro 4787,96, di cui però euro 4485,62 erano sospese, l'importo rimborsabile era pari al 60% della parte di ritenute non sospese, su cui puoi decurtare quanto già rimborsato dal sostituto fruito in compensazione: euro 4787,96 meno Euro 4485,62 uguale euro
302,34; doveva poi calcolarsi il 60% di euro 302,34, quindi euro 181,40.
Poiché il contribuente aveva già percepito in dichiarazione un rimborso pari ad euro 105,00, poteva essere riconosciuto il rimborso solo per euro 76,40.
Poiché il contribuente, per l'anno 2017, aveva chiesto la sospensione dell'intero importo delle ritenute addizionali comunale, l'istanza di rimborso doveva essere rigettata.
7. All'udienza del 18 febbraio 2026 la CGT di 2° grado dell'Aquila tratteneva la causa in decisione, provvedendo successivamente al deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la “violazione ed erronea interpretazione degli articoli 18, comma 2, lettera d), 19, comma 1, lettera g) e 21 comma 1 d.lgs. N. 546 del 1992”.
2. Con il secondo motivo d'appello il contribuente deduce “diritto al rimborso dell'imposta indebitamente versata”.
3. Deve essere pronunciata l'estinzione del giudizio.
3.1. Invero, il contribuente ha rinunciato all'appello con atto del 22/12/2025 e l'Agenzia delle entrate ha accettato la rinuncia, con coompensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio d'appello.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026
Il Consigliere Estensore
UI D'IO
Il PresidenteMauro De Luc