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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21/11/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
MA TE PA Presidente
TE RU Consigliere relatore
Emanuela Cugusi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: contratto bancario nella causa iscritta al n. 27 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Macomer, c.f. , elettivamente domiciliato in Cagliari C.F._1 nella Via Cugia n. 1 presso lo studio dell'avv. Massimo Fenza che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione;
APPELLANTE
CONTRO
, con sede in Torino, capitale sociale Controparte_1
(interamente versato) di euro 10.084.445.147,92 numero di iscrizione al registro delle Imprese di Torino e Codice fiscale – iscritto P.IVA_1 all'albo dei Gruppi Bancari aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'albo delle banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario , in persona del Controparte_1 procuratore nato a [...] il [...] in CP_2 Controparte_3 virtu' di procura conferita dal Consigliere Delegato e come tale legale rappresentante per atto a rogito notaio Dott.ssa di Milano Persona_1 rep. 42433 racc 13755 in data 20.02.2019 registrata all'agenzia delle Entrate di Milano 1 il 26.2.2019 al n. 6530 Serie IT, elettivamente domiciliata in Oristano alla P.zza Papa Giovanni Paolo II n. 4 presso lo studio dell'Avv.
MA AN IA del foro di Oristano che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in grado di appello;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 26 settembre 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa:
- in riforma della sentenza di primo grado, previo ricalcolo del saldo del conto corrente n. 1000/11064 (ex 27/1206) e ferma restando la dichiarazione di nullità delle pattuizioni negoziali in base a cui è regolato il rapporto di conto corrente, condannare la banca oltre al pagamento della somma già riconosciuta dal Tribunale nella misura di euro 11.046,33, all'ulteriore somma da quantificare in corso di causa ed a seguito della nuova ctu oltre interessi a far data dal di' del dovuto;
- con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri di legge da distrarre in favore dell'avvocato Fenza che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.”
Nell'interesse dell'appellata e appellante incidentale (come da comparsa di costituzione e da comparsa conclusionale del 9 giugno 2025):
“Voglia la Corte d'Appello Adita: rigettare ogni domanda svolta da nei confronti di Parte_1 [...]
con ogni pronuncia consequenziale;
CP_1 nel merito e in ogni caso
- rigettare l'appello proposto da Parte_1 in accoglimento dell'APPELLO INCIDENTALE proposto con la presente comparsa in riforma della sentenza n. 483/2020 pronunciata dal Tribunale di Oristano pubblicata in data 11.11.2020, non notificata, dichiarare che nulla è dovuto a Parte_1 per l'effetto condannare l'appellante nato a [...] il Parte_1
26.12.1945 residente in [...] C.F. , in qualità di erede testamentario del signor C.F._2
deceduto il 5.12.2013 e titolare della omonima ditta Persona_2 individuale con sede in Oristano alla Via Cagliari n. 371, al pagamento in favore della convenuta per le causali di cui in Controparte_1 espositiva della somma complessiva di euro 64.173,26 oltre interessi, spese ed accessori contrattualmente dovuti sino al saldo, ovvero al pagamento di quella somma, maggiore o minore, che in dipendenza del rapporto contrattuale, di cui in parte espositiva, dovesse risultare dovuta per capitale, interessi ed accessori;
Nel caso in cui l'On.le Corte non dovesse accogliere le richieste principali, si chiede di voler comunque in via subordinata.
Accogliere l'eccezione di prescrizione per il periodo antecedente al 3 maggio 1996, ritenendo integralmente prescritto tutto l'arco temporale ultradecennale, avendo il CTU rilevato la presenza di rimesse solutorie sino a tale data;
Invitare il CTU a rettificare l'indagine, provvedendo a ricalcolare il rapporto dedotto in giudizio a far data dal 3 maggio 1996, partendo dal saldo esposto negli estratti conto bancari a tale data;
Sviluppare un ulteriore calcolo della prescrizione, assumendo il rapporto privo di affidamento dall'accensione al 22 marzo 2004, ed affidato per euro
52.000,00 dal 23 aprile 2004 in poi, giusta contratto di apertura di credito versato agli atti del processo.
In estremo subordine:
Applicare il criterio del saldo banca per l'individuazione delle rimesse solutorie, in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte d'Appello di Venezia;
Escludere l'utilizzo del criterio del conto rettificato, in quanto contrario ai principi sulla prescrizione e alla funzione dell'istituto prescrizionale;
Riconoscere la validità dell'eccezione di prescrizione formulata da
[...]
in quanto conforme ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite Controparte_1 con la sentenza n. 15895/2019; in tutti i casi con il rimborso degli oneri delle spese processuali del doppio grado del giudizio. in subordine e in via istruttoria disporsi supplemento di CTU contabile o la rinnovazione della CTU espletata volta a rideterminare il dare – avere tra e l' Parte_1 [...] nei limiti proposti con l'appello incidentale;
CP_1 in tutti i casi con il rimborso degli oneri delle spese processuali del doppio grado del giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 2 novembre 2015 Parte_1 in qualità di erede testamentario di deceduto il 5 dicembre Persona_2
2013, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Oristano
[...] domandando che venisse accertata, in relazione al Controparte_4 rapporto di c/c n. 1000/11064 (prima ancora n.1000/131 ed originariamente n.27/1206) intrattenuto dall'impresa individuale di cui era titolare il suo dante causa con l'allora e, prima ancora con il Controparte_5
l'invalidità delle clausole che prevedevano gli Controparte_6 interessi ultra legali e le commissioni di massimo scoperto nonché
l'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c. e di interessi in misura superiore al tasso soglia di cui alla legge n.
108/1996 e, per l'effetto, che la banca convenuta venisse condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite nonché al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale dei
Rischi della Banca d'Italia.
La convenuta, costituitasi in giudizio:
- ha eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziale, stante il mancato preventivo esperimento della mediazione obbligatoria come stabilito dall'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. n.28/2010 nonché la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
- ha domandato il rigetto delle domande attrici in quanto infondate e, comunque, prescritte;
- in via riconvenzionale, ha chiesto che l'attore, quale erede testamentario di fosse condannato al pagamento della somma complessiva di Persona_2 euro 64.173,26 oltre interessi, spese ed accessori contrattualmente dovuti sino al saldo ovvero al pagamento di quella somma, maggiore o minore, di cui fosse accertata la debenza.
Successivamente, dopo che la causa era stata trattenuta a decisione, si è costituita in giudizio la società (e per essa la Controparte_7 CP_8
) ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c. in qualità di successore a
[...] titolo particolare di facendo proprie tutte le Controparte_4 domande, deduzioni, eccezioni e conclusioni formulate in atti, chiedendo che il giudizio proseguisse nei propri confronti e con estromissione dell'originaria convenuta.
Il Tribunale di Oristano con sentenza n. 483/2020 pubblicata l'11 novembre 2020 ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) dichiara l'inammissibilità dell'intervento spiegato in giudizio dalla
in quanto avvenuto tardivamente, dopo l'udienza di Controparte_7 precisazione delle conclusioni;
2) rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
3) accerta e dichiara l'illegittima applicazione da parte della banca convenuta in relazione al contratto di conto Controparte_1 corrente affidato n. 1000/11064, stipulato con in qualità di Persona_2 titolare dell'omonima impresa individuale, dell'importo di complessivi euro
140.966,83, a titoli di interessi ultralegali, illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e altri oneri, commissioni e spese non pattuiti;
4) in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta, accerta e dichiara che le somme non più ripetibili, perché prescritte, ammontano a complessivi euro 60.076,02;
5) accerta e dichiara che il saldo finale del conto corrente per cui è causa, alla data del 21.01.2015, espunte le somme illegittimamente addebitate di cui al capo 1) del dispositivo e al netto delle somme non più ripetibili perché prescritte indicate al capo 2) del dispositivo, ammonta a euro
11.046,33 a credito per la correntista e, per l'effetto,
6) rigetta la domanda riconvenzionale di condanna formulata da
[...]
Controparte_1 7) rigetta la domanda di risarcimento del danno spiegata in giudizio dall'attore ; Parte_1
8) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore di Pt_1
, nella misura di 1/2, che liquida (già al netto della dimidiazione) in
[...] complessivi euro 6.987,50, di cui euro 6.715,00 a titolo di compensi professionali ed euro 272,50 per esborsi, oltre C.p.a. e I.v.a. come per legge
e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Massimo Fenza;
9) compensa per la restante parte (1/2) le spese processuali tra le parti;
10) pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni, definitivamente a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà, fatto salvo il vincolo di solidarietà nei rapporti con l'Ausiliario.
Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2021, Parte_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
costituitasi in giudizio, ha concluso per il Controparte_4 rigetto dell'appello ed ha proposto appello incidentale.
All'udienza del 13 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta a decisione con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali.
Con sentenza non definitiva n. 229/2023 pubblicata il 26 giugno
2023, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Corte, accogliendo il primo ed il secondo motivo di appello del e rigettando l'appello Pt_1 incidentale della banca, ha così statuito:
“1) dichiara che le rimesse solutorie prescritte devono essere quantificate sul saldo conto rettificato;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.”
Si legge in particolare nella sentenza: “Al rigetto dell'appello incidentale consegue che rimane ferma la decisione del primo grado secondo cui:
a) gli interessi passivi devono essere calcolati senza alcuna capitalizzazione per tutta la durata del rapporto contrattuale bancario per cui è causa;
b) devono essere esclusi dal ricalcolo del saldo gli importi a titolo di
C.M.S.(pari ad euro 11.818,12) nonché gli altri oneri e spese addebitati dalla banca a vario titolo nel corso del rapporto (commissioni per disponibilità fondi addebitate trimestralmente;
commissioni/commissioni bonifici;
spese per operazione addebitate trimestralmente;
spese liquidazione per A.P.C., addebitate trimestralmente;
spese di chiusura addebitate trimestralmente;
spese distruttore gestione fido) per un importo complessivo di euro 18.186,53. Si evidenzia che rispetto a tale ultima voce non è stato proposto appello da nessuna delle due parti.”
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza dell'11 aprile
2025 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali.
Rimessa in istruttoria con ordinanza del 10 settembre 2025 per un approfondimento istruttorio poi ritenuto non necessario, all'udienza del 26 settembre 2025 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con rinuncia dei difensori ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., essendo già stati depositati gli atti difensivi finali.
Con il primo motivo di appello ha censurato la Parte_1 sentenza laddove il Tribunale, seguendo l'orientamento giurisprudenziale alla data della decisione ed aderendo alle risultanze dell'accertamento peritale, ha quantificato l'ammontare dell'indebito in suo favore in euro
11.046,33 in quanto l'individuazione delle rimesse solutorie da ritenersi prescritte era stata dal consulente tecnico d'ufficio effettuata sul saldo banca e non sul saldo rettificato, ovvero previa decurtazione degli importi indebitamente addebitati dalla banca.
Accolto con la sentenza non definitiva il primo motivo di impugnazione, la Corte ha rimesso la causa in istruttoria, disponendo consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il credito del correntista a seguito della quantificazione delle rimesse solutorie operata sul saldo conto rettificato.
Al riguardo devono ritenersi assolutamente inconferenti le deduzioni della banca di cui alla comparsa conclusionale ancora volte a contestare, ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie, la tesi dell'applicabilità del saldo rettificato in quanto, in disparte che tale principio è oramai assolutamente consolidato (cfr. da ultimo Cass., n. 9203/2025), la sentenza non definitiva vincola il Collegio che da essa non può prescindere. Si richiama Cass., n. 19145/2024: “Nel caso di sentenza d'appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (pure in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata”.
Il consulente ha individuato le rimesse solutorie sulla base del saldo rettificato, attribuendo natura solutoria esclusivamente ai versamenti che hanno ridotto un saldo extrafido e ha determinato la quota di ciascuna rimessa destinata a coprire le competenze illegittime, distinguendo tra somme ripetibili e non ripetibili per intervenuta prescrizione.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che l'ausiliario abbia correttamente applicato i criteri giuridici indicati nei quesiti e abbia fornito una ricostruzione attendibile e condivisibile del saldo del conto corrente.
Atteso che il saldo conto corrente era stato (ri)determinato (all'esito della consulenza di primo grado) in euro 77.122,35, l'ulteriore accertamento, volto alla nuova quantificazione delle rimesse solutorie non ripetibili perché prescritte, ha condotto ad accertare che le stesse sono pari ad euro 14.558,80.
In conclusione, il saldo del conto corrente, in ragione dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, corrisponde alla differenza tra il saldo avere del conto corrente ricalcolato (euro 77.122,35) e le somme non ripetibili perché prescritte (euro 14.558,80) ovverosia a euro 62.563,55, così quantificata la somma a credito del correntista Persona_2
Nella comparsa conclusionale la banca contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in quanto dagli atti del procedimento emergeva che non risultava alcun contratto di affidamento prima del 23 marzo 2004 per l'importo di euro 52.000,00, dovendosi peraltro rilevare che l'onere della prova relativamente all'esistenza di un affidamento incombeva al cliente e non alla banca e che secondo la giurisprudenza di legittimità non poteva ritenersi sufficiente la mera affermazione dell'esistenza di un fido di fatto, in assenza di prova della stipulazione, anche per fatti concludenti, di un vero e proprio contratto di apertura di credito.
Pare in primo luogo opportuno fare il punto dello stato dell'arte in materia di fido di fatto.
Nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 34997/2023 si legge:
“Nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. integra ― poi ― una nullità di protezione, potendo essa operare «soltanto
a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2, t.u.b.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio. Non merita inoltre condivisione l'affermazione della
Corte di appello secondo cui sarebbe preclusa la dimostrazione per presunzioni del contratto di apertura di credito. Le presunzioni semplici sono sicuramente delle prove: esse sono disciplinate nel titolo II del libro VI del codice civile, dedicato appunto alle prove;
significativamente le presunzioni sono alternativamente definite come «prove indirette» o «prove critiche». L'art. 2725 c.c. (norma che rientra tra quelle richiamate dall'art.
2729, comma 2, c.c., dettato in tema di presunzioni) è evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità. Ma non lo è nemmeno nei confronti di quei contratti conclusi nel vigore del testo unico bancario in una forma diversa da quella scritta, ove il cliente della banca decida di non opporre la nullità: poiché, come sopra accennato, la nullità opera «soltanto a vantaggio del cliente», l'obbligo di forma posto dal cit. art. 117, comma 1, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio. Né rileva che a norma dell'art. 127, comma 2,
t.u.b. la nullità di protezione possa essere rilevata d'ufficio dal giudice. Infatti, se la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata «ragione più liquida», la loro «dichiarazione», ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento: sempre che, però, non vengano in questione ― come nel caso in esame ― nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte
(Cass. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243; in senso conforme, di recente,
Cass. 13 dicembre 2021, n. 39437). Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art.
2724, n. 3), c.c., cui rinvia l'art. 2725. 2.3. ― E' vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n.
8160) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista
e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947). Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: significa, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni….. 2.4. ― L'inutilizzabilità della prova per presunzioni non trova fondamento nemmeno del rilievo per cui nella fattispecie occorreva aver certezza quanto al limite dell'affidamento.
Poiché ― nella prospettiva sopra indicata (avendo cioè riguardo alla disciplina anteriore alla l. n. 154/1992 e al regime della nullità di protezione) ― la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive può emergere dallo stesso contegno della stessa nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr. Cass.
23 aprile 1996, n. 3842). A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario.” Negli stessi termini Cass., n. 2338/2024. Più recentemente in motivazione Cass., n. 259/2025: “Quanto al tema della forma scritta merita precisare che il giudice è tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927, cit.; cfr. pure Cass. 17 luglio 2023, n. 20455). A tal fine, la Corte territoriale ben poteva reputare rilevanti elementi di prova diversi dalla documentazione dell'apertura di credito: infatti, in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del
1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (Cass. 14 dicembre 2023, n. 34997”). Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, alla luce delle esposte argomentazioni, il correntista, che ne era onerato, ben poteva pertanto provare in via presuntiva l'esistenza di un fido di fatto, pur in difetto della prova scritta del contratto di apertura di credito, prova esistente solo dal 23 marzo 2004.
Ad avviso della Corte, tale onere di prova è stato assolto considerato che nella consulenza tecnica d'ufficio redatta in primo grado si dà atto della sussistenza di indici sintomatici che, secondo la giurisprudenza, possono essere considerati idonei a dimostrare in via presuntiva l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte del correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto.
L'ausiliario officiato dal Tribunale ha infatti accertato che “dagli scalari e dai prospetti di conteggio delle competenze si evince senza alcun dubbio che la ditta correntista godesse di affidamenti precedenti al contratto prodotto in giudizio. Da questi ultimi si evince, infatti, che già a decorrere dal 06.06.1990 ovvero dal giorno di apertura del conto corrente alla ditta correntista veniva concessa un'apertura di credito per complessive Lire 20.000.000.
Le verifiche eseguite hanno consentito di accertare che la banca ha concesso alla ditta correntista i seguenti affidamenti:
Lire 20.000.000 - periodo dal 06/06/1990 al 15/07/1992;
Lire 50.000.000 periodo dal 16/07/1992 al 15/11/1992;
Lire 80.000.000 - periodo dal 16/11/1992 al 11/05/1995;
Lire 100.000.000 (Euro 51.646,00) periodo dal 12/05/1992 al 22/03/2004;
Euro 52.000,00 - periodo dal 23/03/2004 al 04/12/2014;
Data quest'ultima di degli affidamenti concessi”. CP_9
Occorre altresì considerare che, sempre nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nel primo grado del giudizio, si legge che negli estratti conto le commissioni di massimo scoperto sono state applicate dal 30 giugno 1991 e che sono state addebitate spese di istruttoria fido dal 31 dicembre 1992.
Altro elemento in favore della concessione di un fido di fatto in data anteriore alla stipula del contratto scritto é poi l'assenza di azioni di recupero dell'esposizione debitoria da parte della banca. A tale riguardo, si sottolinea la mancanza di intimazioni di rientro, di rifiuti nell'esecuzione di ordini su saldo debitore o di diffide rivolte al correntista a non disporre ulteriormente sul conto passivo.
Deve pertanto condividersi l'operato dell'ausiliario laddove ha quantificato le rimesse solutorie non ripetibili in quanto prescritte, considerando il conto affidato di fatto fin dall'origine.
Alla luce delle esposte considerazioni deve rigettarsi la richiesta della banca di ritenere il conto corrente n. 1000/11.064 non affidato.
L'esame approfondito dell'allegato 1) alla consulenza tecnica d'ufficio consente poi di affermare che l'imputazione alle competenze illegittime è avvenuto in concomitanza con l'atto di pagamento della rimessa solutoria, rendendo superfluo l'ulteriore accertamento disposto con ordinanza del 10 settembre 2025 in quanto i criteri in essa dettati, peraltro già indicati esaustivamente nel quesito formulato dal Tribunale, sono stati quelli applicati dall'ausiliario.
Altra questione sollevata dal consulente di parte della banca, e riproposta nella comparsa conclusionale dal difensore, è quella secondo cui l'eccezione di prescrizione dovrebbe essere accolta per tutto il periodo antecedente al 3 maggio 1996, avendo il CTU rilevato la presenza di rimesse solutorie sino a tale data. Si richiama la chiara risposta del consulente tecnico d'ufficio: “Applicando il parametro del saldo rettificato richiesto dal Sig. Giudice è stato accertato che successivamente alla rimessa solutoria del 03/05/1996, a fronte di interessi e competenze indebitamente addebitate sul conto corrente, non vi sono state ulteriori rimesse solutorie. Ciò detto, è evidente che la data del 03/05/1996 emerge unicamente a seguito dei calcoli eseguiti applicando il criterio del saldo rettificato disposto nel quesito oggetto di consulenza. È fuori di dubbio che tale data (03/05/1996) subirebbe inevitabilmente una variazione, qualora successivamente al ricalcolo effettuato dal CTU in risposta al quesito a), per la quantificazione del saldo del conto corrente [b) Quantifichi il saldo del conto corrente al netto delle somme non ripetibili in quanto prescritte] si operasse secondo le indicazioni del consulente di parte.”
Il rigetto delle osservazioni sollevate alla consulenza tecnica d'ufficio comporta il rigetto anche delle richieste formulate dalla banca in via subordinata nella comparsa conclusionale depositata il 9 giugno 2025 e sopra trascritte.
In conclusione, il saldo del conto corrente a credito del correntista risulta alla data del 21 gennaio 2015 pari a ad euro 62.563,55.
Accolto con la sentenza non definitiva il secondo motivo di appello da esso proposto, deve essere condannata alla Controparte_4 restituzione ad della somma di euro 62.563,55 oltre gli Parte_1 interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Al riguardo si osserva che con la sentenza non definitiva, che come sopra già detto é vincolante per il Collegio, questa Corte ha accolto il secondo motivo di appello con il quale il ha censurato la sentenza Pt_1 laddove nulla aveva deciso sulla domanda di ripetizione ritualmente formulata nelle conclusioni rassegnate, omettendo di pronunciare la condanna della banca alla restituzione della somma di euro 11.046,33, accertata in suo favore quale saldo finale del conto corrente. Sono pertanto inconferenti le difese sviluppate al riguardo nella memoria di replica depositata il 30 giugno 2025 nell'interesse della banca
La valutazione dell'esito complessivo della lite conduce a liquidare le spese di entrambi i gradi del giudizio in favore del spese che si Pt_1 liquidano utilizzando quale scaglione di riferimento quello da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00 di cui al DM. n.147/2022, applicando per il primo grado del giudizio i valori medi per le quattro fasi e per il presente giudizio i valori minimi per la fase studio, introduttiva e istruttoria, stante la semplicità delle questioni oggetto dell'impugnazione, e il valore medio per la fase decisionale, stante la pronuncia della sentenza non definitiva.
Solo per completezza si osserva che lo scaglione è il medesimo in relazione ai differenti parametri indicati da ciascuna delle parti negli atti difensivi finali.
Si dispone la distrazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
A carico della banca si pongono altresì le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado liquidate come in atti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto conferma:
1. In accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, accerta e dichiara che le somme non più ripetibili perché prescritte ammontano ad euro 14.558,80;
2. Accerta e dichiara che il saldo finale del conto corrente per cui è causa alla data del 21.01.2015 ammonta ad euro 62.563,55 a credito del correntista e condanna a corrispondere ad detta Controparte_4 Parte_1 somma oltre gli interessi dalla data della domanda al saldo;
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_4 favore di che liquida per il primo grado in euro 14.103,00 Parte_1 oltre spese vive, spese generali Iva e cpa e per il secondo grado in euro
9.711,00 oltre spese vive, spese generali Iva e cpa, con distrazione delle spese di entrambi i gradi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4. Pone definitivamente a carico di le spese della Controparte_4 consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado del giudizio
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 14 ottobre 2025
Il Presidente
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Il consigliere relatore
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