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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 25/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 635/2024 V.G., vertente
TRA
n. a Castel San Giovanni il 22.12.1978, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Giuseppina Del Pizzo C.F._1
E
, n. a Milano il 6.7.1969, CF , Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Stefania Cornacchia
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il
4.12.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 24.3.2025, tenutasi in forma scritta, le parti si riportavano alle richieste formulate nel ricorso depositato il 4.12.2024, rinunciando ad ogni ulteriore, reciproca pretesa;
tali condizioni possono essere integralmente recepite nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge.
P.Q.M.
pagina 1 di 3 Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 635/2024 V.G., così decide:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti in
Chignolo Po (PV) il 14.6.2010 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (Anno
2010 n.
3 - Parte I);
i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e ciascuno di essi sarà libero sia di portare la propria residenza ove ritenga opportuno e sia successivamente di trasferirla ove riterrà opportuno, salvo comunicazione da effettuare con congruo anticipo all'altro coniuge;
la sig.ra vivrà in Casalanguida (CH) alla Via San Rocco, Parte_1
3, in appartamento condotto in locazione;
entrambe i figli minori, e manterranno la Persona_1 Persona_2 loro residenza assieme a quella della madre, nel cui stato di famiglia sono inseriti;
il diritto di visita del genitore non collocatario sarà regolato sulla base del piano genitoriale già approvato nell'ambito del procedimento per separazione n. 580/2023 R.G. del Tribunale di Lanciano;
il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
l'assegno mensile per il mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 (di cui: € 200,00 mensili per la figlia ed € 200,00 mensili per il Persona_1 figlio ); detta somma verrà rivalutata annualmente in dipendenza Persona_2 delle variazioni accertate dell'indice ISTAT;
nulla, invece, sarà dovuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia in quanto Persona_3 economicamente autosufficiente;
le spese straordinarie per i figli (individuate secondo il Protocollo elaborato dal Tribunale di Pescara, sub doc. 15), sono a carico di entrambi i genitori al 50%;
ricorrenti concordano che le detrazioni per i figli a carico saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi;
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
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Così deciso in Lanciano il 25.3.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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