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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/07/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza e assistenza in grado di appello iscritta al N. 218 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021,
TRA
p. iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore e (c.f.: Parte_2 Parte_3
, entrambi elettivamente domiciliati in Martina Franca al C.F._1
viale Dei Lecci n. 56, presso lo studio dell'avv. Donato Antonio Muschio Schiavone, dal quale sono rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE - contro
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale procuratore di
, rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. Silvano Imbriaci, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell'Istituto,
- APPELLATO –
E in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore per la , rappresentato e difeso dall'avv. CP_4
Alessandra Vinci, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taranto alla Via Plinio angolo Salinella
- APPELLATO –
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore dott. che lo rappresenta e difende congiuntamente e Controparte_6
disgiuntamente ai funzionari dott. e dott. , in virtù Controparte_7 Controparte_8
dell'art. 6 , c. 9,D.Lgs. n. 149/2015
- APPELLATO –
Oggetto: accertamento negativo e opposizione a avviso di addebito
All'udienza del 9.7.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 3045/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunciando sui tre ricorsi, poi riuniti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, proposti da esercente l'attività di commercio Parte_1
all'ingrosso di casalinghi e articoli per la casa, e da allora legale Parte_3
CP_ rappresentante della predetta società, nei confronti di ITL di Taranto e avverso i CP_3
verbali unici di accertamento n. 000625127/DDL e n. 000625127/T01, entrambi del 23.6.2016 ed entrambi notificati il 28.6.2016, cui hanno fatto seguito l'avviso di addebito
CP_ n.40620160002540309000 per crediti e le ordinanze ingiunzione n. 456/2017 e
456bis/2017 per sanzioni amministrative comminate dall , Controparte_5
nonché avverso il verbale unico n. 201700050 del 27.9.2017 per crediti afferenti CP_3
all'omissione/evasione contributiva per: a) erroneo inquadramento delle lavoratrici e b) giornate registrate per assenze ingiustificate con correlativo Parte_4 Parte_5
minore versamento contributivo;
c) infedele registrazione su Libro Unico delle indennità di
2 trasferta e rimborsi;
d) differenze retributive per lavoro straordinario della lavoratrice;
Pt_6
e) revoca dei benefici contributivi per i contratti di inserimento stipulati, ha così provveduto:
“accoglie i ricorsi riuniti per quanto di ragione e per l'effetto annulla i verbali di accertamento n.000625127/DDL del 23.6.16 e n. 000625127/T01 del 23.6.16, notificati il 28.6.2018 con riferimento alle contestazioni sub c), d) e f); rigetta i ricorsi riuniti per il resto;
spese compensate” (incorrendo in evidente errore materiale laddove deve leggersi “sub a), c), d)).
Avverso tale decisione hanno proposto appello la e Parte_1 Parte_3
lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma limitatamente ai motivi di
[...]
opposizione relativi alla ritenuta omessa contribuzione per assenze ingiustificate e alla ritenuta legittima revoca delle agevolazioni di cui all'art. 8 comma 9 L. 407/1990.
Hanno sostenuto gli appellanti che il datore di lavoro è del tutto libero di decidere di avviare un procedimento disciplinare e/o scegliere la sanzione da irrogare, in considerazione della gravità del fatto e delle conseguenze in danno della società, e che nella specie i dipendenti, i quali, come dagli stessi ammesso in sede di prova testimoniale, erano stati pure rimproverati verbalmente per le loro assenze per motivi personali, non avevano neppure provveduto a fornire la richiesta giustificazione scritta nelle 48 ore successive, con conseguente esclusione per il datore di lavoro della retribuzione e dell'obbligazione contributiva dovuta alla mancata prestazione lavorativa determinata dall'assenza del lavoratore e non dalla illegittima interruzione e/o sospensione unilaterale del datore di lavoro.
Hanno resistito , e ITL, tutti concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, CP_1 CP_3
vinte le spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il primo giudice, rilevata preliminarmente la validità della notifica dell'avviso di addebito n.40620160002540309000, ha ritenuto, con diffuse argomentazioni, pur all'esito dell'espletata attività istruttoria giudiziale, fondate le contestazioni mosse dagli ispettori nei
3 verbali unici di accertamento, concernenti l'omesso versamento della contribuzione nelle giornate registrate come assenze non giustificate e non contestate disciplinarmente, evidenziando, in particolare e in conformità dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità, che l'autonomo obbligo minimale contributivo continua a permanere intatto, con conseguente legittimità della revoca delle agevolazioni di cui all'art. 8 comma 9 L. 407/1990.
Ha, invece, ritenuto fondati i motivi di opposizione avverso: l'inquadramento contrattuale delle lavoratrici e rilevando la correttezza del sesto livello loro Parte_4 Parte_5
assegnato in ragione della semplicità e ripetitività delle mansioni svolte;
l'indennità di trasferta ed i rimborsi, avendo i testi escussi confermato di aver ricevuto i rimborsi per le spese anticipate;
l'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice , in assenza di prova Testimone_1
del suo diverso orario lavorativo rispetto a quello osservato da tutti gli altri dipendenti.
I motivi di appello, innanzi sintetizzati nella parte in fatto, sono infondati.
Osserva la Corte che la sentenza gravata, vagliando l'intero corredo probatorio acquisito al processo, in modo accurato e con pertinenti riferimenti giurisprudenziali, ha ritenuto la inaccoglibilità delle doglianze fornite dagli opponenti relative al mancato pagamento della contribuzione per diverse ore/giorni, in quasi tutti i mesi e per diversi dipendenti, per assenze non retribuite e mai fruite, e ne ha tratto le conclusioni ritenute più opportune alla luce della rilevanza da accordare, in tutti i settori produttivi, alla regola del c.d. minimale retributivo fissato dal Ccnl con conseguente obbligo contributivo.
Invero, come esattamente rilevato dal primo giudice, l'art.1 del decreto-legge 9.10.1989 n.338, convertito in legge 7.12.1989 n.389, prevede che “... la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. L'orientamento giurisprudenziale formatosi in proposito chiarisce che il collegamento normativo dei contributi previdenziali alla retribuzione debba intendersi
4 nel senso che la base imponibile resti insensibile agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro all'obbligazione retributiva, dovendo in ogni caso farsi riferimento a tutta la retribuzione dovuta, a prescindere da quella materialmente erogata e, quindi, a tutta quella che il lavoratore ha diritto di ricevere (cfr., in tal senso, Cass. 12.8.1999 n. 8620; Cass. 4.3.1997
n. 1898). Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 15120 del 3.6.2019.
La regola del “minimale contributivo” deriva, infatti, dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro. Per la Cassazione, in particolare, tale principio opera sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore, con la conseguenza che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati.
Ciò posto, non può dubitarsi del fatto che, per derogare alla regola del minimale contributivo, il datore di lavoro abbia l'onere di allegare e provare la sussistenza delle ipotesi di esclusione espressamente previste dalla legge (“In tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 338 del 1989 (conv., con modif., L. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo”
Cass. n. 23360/2021 e precedenti conformi ivi richiamati).
E nella specie è mancata, in primo grado, da parte della società opponente, l'idonea dimostrazione del fatto che ricorressero specifiche ipotesi di esenzione da tale obbligo, considerata, peraltro, la sostanziale abitualità delle assenze ingiustificate dei diversi
5 dipendenti, spiegabile soltanto in funzione dell'abbattimento dell'imponibile contributivo, così da ritenere maggiormente affidabili, anche a giudizio della Corte, le dichiarazioni rese nell'immediatezza, in sede ispettiva, con la precisazione che, nella stessa sede ispettiva, era documentalmente emerso che le assenze erano senza annotazioni di specifiche causali e giammai formalmente comunicate ed autorizzate.
La soluzione adottata dal Tribunale è dunque conforme a diritto, considerato che l'esenzione dall'obbligo contributivo era (ed è) nel caso sostenuta dal datore di lavoro sulla base della necessità di adeguare la contribuzione alla prestazione effettivamente resa, nella ritenuta legittimità delle sospensioni concordate, ma senza alcuna specificazione della derivazione delle assenze da ipotesi legali o contrattuali di sospensione della prestazione.
Né le generiche dichiarazioni rese in giudizio dai testi citati da parte opponente, i quali si sono limitati ad asserire di aver chiesto permessi senza giustificazione alcuna, possono ritenersi rilevanti in quanto l'invocato elemento volontaristico, per le ragioni sopra esposte, non esclude l'applicazione del principio del minimale contributivo.
Ne consegue che le argomentazioni delle parti appellate, fondate sulle emergenze probatorie rappresentate dalle specifiche verifiche ispettive e, in particolare, proprio sulla consultazione della documentazione aziendale, devono ritenersi pienamente attendibili, in mancanza di querela di falso necessaria anche in relazione ad eventuali errori od omissioni di natura percettiva.
Del tutto appropriata è pure la motivazione della sentenza concernente la revoca degli sgravi contributivi conseguenti all'inadempimento.
Anche ad avviso della Corte, infatti, la fruizione delle agevolazioni contributive previste dall'ordinamento presuppone l'effettiva applicazione da parte dei datori di lavoro dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva ed è subordinata alla necessaria e costante regolarità contributiva.
Reputato, pertanto, che, una volta riscontrata l'irregolarità contributiva e decorso vanamente il termine per la regolarizzazione, legittimamente l' abbia richiesto, con l'avviso di CP_
6 addebito, le somme corrispondenti agli sgravi fruiti e non dovuti, risultano legittimamente applicate anche le sanzioni civili, avendo il datore di lavoro omesso il pagamento dei contributi.
In definitiva, l'appello proposto non contrappone al particolareggiato iter motivazionale seguito dal primo Giudice efficaci argomentazioni alternative e si risolve nella proposizione dell'assunto difensivo già rigettato con la puntuale motivazione della sentenza appellata che, pertanto, non viene scalfita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, in applicazione del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art.1, comma 17.
P.T.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascun appellato;
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n.
228/2012, art.1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto, 9.7.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza e assistenza in grado di appello iscritta al N. 218 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021,
TRA
p. iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore e (c.f.: Parte_2 Parte_3
, entrambi elettivamente domiciliati in Martina Franca al C.F._1
viale Dei Lecci n. 56, presso lo studio dell'avv. Donato Antonio Muschio Schiavone, dal quale sono rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE - contro
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale procuratore di
, rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. Silvano Imbriaci, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell'Istituto,
- APPELLATO –
E in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore per la , rappresentato e difeso dall'avv. CP_4
Alessandra Vinci, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taranto alla Via Plinio angolo Salinella
- APPELLATO –
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore dott. che lo rappresenta e difende congiuntamente e Controparte_6
disgiuntamente ai funzionari dott. e dott. , in virtù Controparte_7 Controparte_8
dell'art. 6 , c. 9,D.Lgs. n. 149/2015
- APPELLATO –
Oggetto: accertamento negativo e opposizione a avviso di addebito
All'udienza del 9.7.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 3045/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunciando sui tre ricorsi, poi riuniti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, proposti da esercente l'attività di commercio Parte_1
all'ingrosso di casalinghi e articoli per la casa, e da allora legale Parte_3
CP_ rappresentante della predetta società, nei confronti di ITL di Taranto e avverso i CP_3
verbali unici di accertamento n. 000625127/DDL e n. 000625127/T01, entrambi del 23.6.2016 ed entrambi notificati il 28.6.2016, cui hanno fatto seguito l'avviso di addebito
CP_ n.40620160002540309000 per crediti e le ordinanze ingiunzione n. 456/2017 e
456bis/2017 per sanzioni amministrative comminate dall , Controparte_5
nonché avverso il verbale unico n. 201700050 del 27.9.2017 per crediti afferenti CP_3
all'omissione/evasione contributiva per: a) erroneo inquadramento delle lavoratrici e b) giornate registrate per assenze ingiustificate con correlativo Parte_4 Parte_5
minore versamento contributivo;
c) infedele registrazione su Libro Unico delle indennità di
2 trasferta e rimborsi;
d) differenze retributive per lavoro straordinario della lavoratrice;
Pt_6
e) revoca dei benefici contributivi per i contratti di inserimento stipulati, ha così provveduto:
“accoglie i ricorsi riuniti per quanto di ragione e per l'effetto annulla i verbali di accertamento n.000625127/DDL del 23.6.16 e n. 000625127/T01 del 23.6.16, notificati il 28.6.2018 con riferimento alle contestazioni sub c), d) e f); rigetta i ricorsi riuniti per il resto;
spese compensate” (incorrendo in evidente errore materiale laddove deve leggersi “sub a), c), d)).
Avverso tale decisione hanno proposto appello la e Parte_1 Parte_3
lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma limitatamente ai motivi di
[...]
opposizione relativi alla ritenuta omessa contribuzione per assenze ingiustificate e alla ritenuta legittima revoca delle agevolazioni di cui all'art. 8 comma 9 L. 407/1990.
Hanno sostenuto gli appellanti che il datore di lavoro è del tutto libero di decidere di avviare un procedimento disciplinare e/o scegliere la sanzione da irrogare, in considerazione della gravità del fatto e delle conseguenze in danno della società, e che nella specie i dipendenti, i quali, come dagli stessi ammesso in sede di prova testimoniale, erano stati pure rimproverati verbalmente per le loro assenze per motivi personali, non avevano neppure provveduto a fornire la richiesta giustificazione scritta nelle 48 ore successive, con conseguente esclusione per il datore di lavoro della retribuzione e dell'obbligazione contributiva dovuta alla mancata prestazione lavorativa determinata dall'assenza del lavoratore e non dalla illegittima interruzione e/o sospensione unilaterale del datore di lavoro.
Hanno resistito , e ITL, tutti concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, CP_1 CP_3
vinte le spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il primo giudice, rilevata preliminarmente la validità della notifica dell'avviso di addebito n.40620160002540309000, ha ritenuto, con diffuse argomentazioni, pur all'esito dell'espletata attività istruttoria giudiziale, fondate le contestazioni mosse dagli ispettori nei
3 verbali unici di accertamento, concernenti l'omesso versamento della contribuzione nelle giornate registrate come assenze non giustificate e non contestate disciplinarmente, evidenziando, in particolare e in conformità dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità, che l'autonomo obbligo minimale contributivo continua a permanere intatto, con conseguente legittimità della revoca delle agevolazioni di cui all'art. 8 comma 9 L. 407/1990.
Ha, invece, ritenuto fondati i motivi di opposizione avverso: l'inquadramento contrattuale delle lavoratrici e rilevando la correttezza del sesto livello loro Parte_4 Parte_5
assegnato in ragione della semplicità e ripetitività delle mansioni svolte;
l'indennità di trasferta ed i rimborsi, avendo i testi escussi confermato di aver ricevuto i rimborsi per le spese anticipate;
l'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice , in assenza di prova Testimone_1
del suo diverso orario lavorativo rispetto a quello osservato da tutti gli altri dipendenti.
I motivi di appello, innanzi sintetizzati nella parte in fatto, sono infondati.
Osserva la Corte che la sentenza gravata, vagliando l'intero corredo probatorio acquisito al processo, in modo accurato e con pertinenti riferimenti giurisprudenziali, ha ritenuto la inaccoglibilità delle doglianze fornite dagli opponenti relative al mancato pagamento della contribuzione per diverse ore/giorni, in quasi tutti i mesi e per diversi dipendenti, per assenze non retribuite e mai fruite, e ne ha tratto le conclusioni ritenute più opportune alla luce della rilevanza da accordare, in tutti i settori produttivi, alla regola del c.d. minimale retributivo fissato dal Ccnl con conseguente obbligo contributivo.
Invero, come esattamente rilevato dal primo giudice, l'art.1 del decreto-legge 9.10.1989 n.338, convertito in legge 7.12.1989 n.389, prevede che “... la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. L'orientamento giurisprudenziale formatosi in proposito chiarisce che il collegamento normativo dei contributi previdenziali alla retribuzione debba intendersi
4 nel senso che la base imponibile resti insensibile agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro all'obbligazione retributiva, dovendo in ogni caso farsi riferimento a tutta la retribuzione dovuta, a prescindere da quella materialmente erogata e, quindi, a tutta quella che il lavoratore ha diritto di ricevere (cfr., in tal senso, Cass. 12.8.1999 n. 8620; Cass. 4.3.1997
n. 1898). Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 15120 del 3.6.2019.
La regola del “minimale contributivo” deriva, infatti, dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro. Per la Cassazione, in particolare, tale principio opera sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore, con la conseguenza che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati.
Ciò posto, non può dubitarsi del fatto che, per derogare alla regola del minimale contributivo, il datore di lavoro abbia l'onere di allegare e provare la sussistenza delle ipotesi di esclusione espressamente previste dalla legge (“In tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 338 del 1989 (conv., con modif., L. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo”
Cass. n. 23360/2021 e precedenti conformi ivi richiamati).
E nella specie è mancata, in primo grado, da parte della società opponente, l'idonea dimostrazione del fatto che ricorressero specifiche ipotesi di esenzione da tale obbligo, considerata, peraltro, la sostanziale abitualità delle assenze ingiustificate dei diversi
5 dipendenti, spiegabile soltanto in funzione dell'abbattimento dell'imponibile contributivo, così da ritenere maggiormente affidabili, anche a giudizio della Corte, le dichiarazioni rese nell'immediatezza, in sede ispettiva, con la precisazione che, nella stessa sede ispettiva, era documentalmente emerso che le assenze erano senza annotazioni di specifiche causali e giammai formalmente comunicate ed autorizzate.
La soluzione adottata dal Tribunale è dunque conforme a diritto, considerato che l'esenzione dall'obbligo contributivo era (ed è) nel caso sostenuta dal datore di lavoro sulla base della necessità di adeguare la contribuzione alla prestazione effettivamente resa, nella ritenuta legittimità delle sospensioni concordate, ma senza alcuna specificazione della derivazione delle assenze da ipotesi legali o contrattuali di sospensione della prestazione.
Né le generiche dichiarazioni rese in giudizio dai testi citati da parte opponente, i quali si sono limitati ad asserire di aver chiesto permessi senza giustificazione alcuna, possono ritenersi rilevanti in quanto l'invocato elemento volontaristico, per le ragioni sopra esposte, non esclude l'applicazione del principio del minimale contributivo.
Ne consegue che le argomentazioni delle parti appellate, fondate sulle emergenze probatorie rappresentate dalle specifiche verifiche ispettive e, in particolare, proprio sulla consultazione della documentazione aziendale, devono ritenersi pienamente attendibili, in mancanza di querela di falso necessaria anche in relazione ad eventuali errori od omissioni di natura percettiva.
Del tutto appropriata è pure la motivazione della sentenza concernente la revoca degli sgravi contributivi conseguenti all'inadempimento.
Anche ad avviso della Corte, infatti, la fruizione delle agevolazioni contributive previste dall'ordinamento presuppone l'effettiva applicazione da parte dei datori di lavoro dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva ed è subordinata alla necessaria e costante regolarità contributiva.
Reputato, pertanto, che, una volta riscontrata l'irregolarità contributiva e decorso vanamente il termine per la regolarizzazione, legittimamente l' abbia richiesto, con l'avviso di CP_
6 addebito, le somme corrispondenti agli sgravi fruiti e non dovuti, risultano legittimamente applicate anche le sanzioni civili, avendo il datore di lavoro omesso il pagamento dei contributi.
In definitiva, l'appello proposto non contrappone al particolareggiato iter motivazionale seguito dal primo Giudice efficaci argomentazioni alternative e si risolve nella proposizione dell'assunto difensivo già rigettato con la puntuale motivazione della sentenza appellata che, pertanto, non viene scalfita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, in applicazione del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art.1, comma 17.
P.T.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascun appellato;
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n.
228/2012, art.1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto, 9.7.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
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