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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 13/01/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LI SALVATORE, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2924/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2. EL OL - 80004250611
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500055784 CONTR BONIFICA 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5126/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 26/06/2025 Ricorrente_1 proponeva, contro il Consorzio Bonifica del bacino inferiore del Basso OL (hinc Consorzio) nonché contro “Resistente_1 S.P.A.”, il ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 202500055784, notificato in data 08/04/2025, con cui il Consorzio ha richiesto alla ricorrente il pagamento per contributi consortili di bonifica di totali € 336,06 di cui € 118,53 relativamente all'annualità
2019, e € 106,49 relativamente all'annualità 2021 oltre interessi e oneri accessori per contributi consortili.
La ricorrente insieme ad altri marginali motivi - su cui in applicazione del principio della ragione più liquida, assorbente tutti gli altri motivi, qui non si interviene - lamenta la illegittimità solo in relazione alla pretesa contributiva per l'annualità 2019, nulla eccependo per l'annualità 2021. Conclude chiedendo che venga accolto il ricorso per illegittimità dell'atto impugnato a motivo della asserita mancata notifica di alcun atto prodromico.
Si sono costituite le parti resistenti per ribadire la fondatezza della loro pretesa e chiedere il rigetto del ricorso.
In data odierna, si è proceduto alla trattazione della controversia, all'esito della quale questo Giudice ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato inammissibile.
Come detto parti resistenti si sono costituite in giudizio versando in atti - insieme ad altri avvisi notificati per richiedere il pagamento del contributo consortile relativo all'annualità 2019 - copia della Ingiunzione di pagamento n. 459205969 riferita sempre all'anno 2019 la quale risulta notificata con raccomandata n.
6883274400546 la cui relata risulta sottoscritta personalmente dalla ricorrente in data 04/10/2021.
Orbene la mancata contestazione degli stessi, entro i 60 giorni della notifica con relativo regolare ricorso poi depositato entro i 30 giorni successivi, rende inammissibile ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs 546/92 il ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 202500055784 oggi impugnato che ne sollecita il pagamento.
Alla luce di quanto sopra il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
questo Giudice dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 300,00 comprensive di CUT e spese generali di cui € 150,00 a favore del
Consorzio_1 Consorzio_1 e € 150,00 a favore di Resistente_1 Spa con distrazione, per quest'ultima, al suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LI SALVATORE, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2924/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2. EL OL - 80004250611
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500055784 CONTR BONIFICA 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5126/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 26/06/2025 Ricorrente_1 proponeva, contro il Consorzio Bonifica del bacino inferiore del Basso OL (hinc Consorzio) nonché contro “Resistente_1 S.P.A.”, il ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 202500055784, notificato in data 08/04/2025, con cui il Consorzio ha richiesto alla ricorrente il pagamento per contributi consortili di bonifica di totali € 336,06 di cui € 118,53 relativamente all'annualità
2019, e € 106,49 relativamente all'annualità 2021 oltre interessi e oneri accessori per contributi consortili.
La ricorrente insieme ad altri marginali motivi - su cui in applicazione del principio della ragione più liquida, assorbente tutti gli altri motivi, qui non si interviene - lamenta la illegittimità solo in relazione alla pretesa contributiva per l'annualità 2019, nulla eccependo per l'annualità 2021. Conclude chiedendo che venga accolto il ricorso per illegittimità dell'atto impugnato a motivo della asserita mancata notifica di alcun atto prodromico.
Si sono costituite le parti resistenti per ribadire la fondatezza della loro pretesa e chiedere il rigetto del ricorso.
In data odierna, si è proceduto alla trattazione della controversia, all'esito della quale questo Giudice ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato inammissibile.
Come detto parti resistenti si sono costituite in giudizio versando in atti - insieme ad altri avvisi notificati per richiedere il pagamento del contributo consortile relativo all'annualità 2019 - copia della Ingiunzione di pagamento n. 459205969 riferita sempre all'anno 2019 la quale risulta notificata con raccomandata n.
6883274400546 la cui relata risulta sottoscritta personalmente dalla ricorrente in data 04/10/2021.
Orbene la mancata contestazione degli stessi, entro i 60 giorni della notifica con relativo regolare ricorso poi depositato entro i 30 giorni successivi, rende inammissibile ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs 546/92 il ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 202500055784 oggi impugnato che ne sollecita il pagamento.
Alla luce di quanto sopra il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
questo Giudice dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 300,00 comprensive di CUT e spese generali di cui € 150,00 a favore del
Consorzio_1 Consorzio_1 e € 150,00 a favore di Resistente_1 Spa con distrazione, per quest'ultima, al suo procuratore dichiaratosi antistatario.