Note all' art. 84 :
- Per l' art. 117, quinto comma, della Costituzione , si vedano le note alle premesse.
- Gli articoli 16, comma 3 e 10 , comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cosi' recitano:
«Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome). - 1.-2. (Omissis).
3. Ai fini di cui all' art. 117, quinto comma, della Costituzione , le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
«Art. 10 (Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario). - 1.-2. (Omissis).
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma , e 120, secondo comma, della Costituzione , secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.».
- Per i riferimenti della direttiva 2006/123/CE si vedano le note alle premesse.