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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 742/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliata in VENEZIA, S. POLO n. 720, con il patrocinio degli avv.ti
SONINO RUGGERO e SILANOS ALDO,
contro
, CP_1
(C.F. C.F._2
- appellato -
pagina 1 di 5 elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, con il patrocinio degli avv.ti
VISCONTI MAURIZIO e VISCONTI MARIA LAURA,
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
elettivamente domiciliata in TREVISO, VIA CANOVA n. 6, con il patrocinio degli avv.ti GROSSO VINCENZO e COAN MARCELLO,
, Controparte_3
(C.F. ) P.IVA_2
- appellato -
elettivamente domiciliato in VENEZIA, SAN POLO n. 2237, con il patrocinio dell'avv.
MARCHI GIULIANO,
Controparte_4
(C.F. ) P.IVA_3
- appellata -
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, con il patrocinio degli avv.ti
VISCONTI MAURIZIO e VISCONTI MARIA LAURA,
quale assicuratrice di Controparte_5 [...]
Controparte_4
(C.F. ) P.IVA_4
- appellata -
2, con il patrocinio Controparte_6
dell'avv. GUIDONI MAURIZIO,
quale assicuratrice di Controparte_5 Controparte_2
[...]
pagina 2 di 5 (C.F. ) P.IVA_4
- appellata -
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgio Vianelli in CHIOGGIA,
BORGO SAN GIOVANNI n. 641, con il patrocinio dell'avv. CESARE ANDREA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 802/24, pubblicata in data
20.3.24.
Conclusioni congiunte delle parti:
come da verbale d'udienza del 19.3.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ha proposto gravame avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Venezia n. 802/24, pubblicata in data 20.3.24.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio l'ing. la CP_1 [...]
l' il CP_4 Controparte_2 Controparte_3
ed nella doppia veste di
[...] Controparte_7
assicuratrice sia dell' sia di Controparte_2 Controparte_4
Procedutosi alla trattazione del giudizio e formulata proposta transattiva da parte
[...]
del Consigliere Istruttore con ordinanza del 12.9.24, le parti l'hanno concordemente accolta e, comparse all'udienza del 19.3.25, hanno sottoscritto verbale di conciliazione chiedendo venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale richiesta può essere accolta dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo,
creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito pagina 3 di 5 dell'impugnazione (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 368 del 2000, Cass. Sezioni Unite n. 78
del 2003; Cass., n. 1205 e n. 17075 del 2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7239 del
16/04/2004, Sez. 1, Sentenza n. 14250 del 06/07/2005).
A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3122 del
03/03/2003, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1048 del 28/09/2000, Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4714 del 3/03/2006).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda,
hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. S.U. sent. n. 8980 del 2018)
In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tenuto inoltre conto dell'accordo delle parti sul punto, le spese vanno compensate.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.
pagina 4 di 5 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione,
non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (cfr. Sez. 3, Ordinanza
n. 34025 del 5/12/2023 e Cass. n. 23175 del 2015), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 802/24, pubblicata in data 20.3.24:
1) dichiara cessata fra le parti la materia del contendere;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 742/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliata in VENEZIA, S. POLO n. 720, con il patrocinio degli avv.ti
SONINO RUGGERO e SILANOS ALDO,
contro
, CP_1
(C.F. C.F._2
- appellato -
pagina 1 di 5 elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, con il patrocinio degli avv.ti
VISCONTI MAURIZIO e VISCONTI MARIA LAURA,
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
elettivamente domiciliata in TREVISO, VIA CANOVA n. 6, con il patrocinio degli avv.ti GROSSO VINCENZO e COAN MARCELLO,
, Controparte_3
(C.F. ) P.IVA_2
- appellato -
elettivamente domiciliato in VENEZIA, SAN POLO n. 2237, con il patrocinio dell'avv.
MARCHI GIULIANO,
Controparte_4
(C.F. ) P.IVA_3
- appellata -
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, con il patrocinio degli avv.ti
VISCONTI MAURIZIO e VISCONTI MARIA LAURA,
quale assicuratrice di Controparte_5 [...]
Controparte_4
(C.F. ) P.IVA_4
- appellata -
2, con il patrocinio Controparte_6
dell'avv. GUIDONI MAURIZIO,
quale assicuratrice di Controparte_5 Controparte_2
[...]
pagina 2 di 5 (C.F. ) P.IVA_4
- appellata -
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgio Vianelli in CHIOGGIA,
BORGO SAN GIOVANNI n. 641, con il patrocinio dell'avv. CESARE ANDREA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 802/24, pubblicata in data
20.3.24.
Conclusioni congiunte delle parti:
come da verbale d'udienza del 19.3.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ha proposto gravame avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Venezia n. 802/24, pubblicata in data 20.3.24.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio l'ing. la CP_1 [...]
l' il CP_4 Controparte_2 Controparte_3
ed nella doppia veste di
[...] Controparte_7
assicuratrice sia dell' sia di Controparte_2 Controparte_4
Procedutosi alla trattazione del giudizio e formulata proposta transattiva da parte
[...]
del Consigliere Istruttore con ordinanza del 12.9.24, le parti l'hanno concordemente accolta e, comparse all'udienza del 19.3.25, hanno sottoscritto verbale di conciliazione chiedendo venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale richiesta può essere accolta dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo,
creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito pagina 3 di 5 dell'impugnazione (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 368 del 2000, Cass. Sezioni Unite n. 78
del 2003; Cass., n. 1205 e n. 17075 del 2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7239 del
16/04/2004, Sez. 1, Sentenza n. 14250 del 06/07/2005).
A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3122 del
03/03/2003, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1048 del 28/09/2000, Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4714 del 3/03/2006).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda,
hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. S.U. sent. n. 8980 del 2018)
In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tenuto inoltre conto dell'accordo delle parti sul punto, le spese vanno compensate.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.
pagina 4 di 5 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione,
non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (cfr. Sez. 3, Ordinanza
n. 34025 del 5/12/2023 e Cass. n. 23175 del 2015), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 802/24, pubblicata in data 20.3.24:
1) dichiara cessata fra le parti la materia del contendere;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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