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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente dr. Paola Agresti Consigliere relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3363 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all'udienza del 13.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Gaeta (Lt), Piazza Mattei Gall. , presso CP_1 lo studio dell'avv. Gerardo Pecchia (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello;
– APPELLANTE – E
(C.F. Controparte_2
), in persona dell'amministratore p.t., P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Formia, via Ferdinando Lavanga n.101, presso lo studio dell'avv. Amelia Aprea (C.F. , che lo C.F._3 rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 – APPELLATO –
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 440/2019 resa in data 01.04.2019 dal Tribunale Ordinario di Cassino, notificata il 12.4.2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, in data 8.5.2019, ha proposto appello avverso la sentenza n. 440/2019, Parte_1 pubblicata in data 1.4.2019, resa dal Tribunale Ordinario di Cassino nel giudizio di primo grado recante n° R.G.: 4308/2014 promosso dalla medesima appellante nei confronti del Controparte_3
in Gaeta.
[...]
I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione del 22/10/2014 la sig.ra citava in Parte_1 giudizio il convenuto condominio al fine di ottenere “previa sospensione, ex art. 1137 c.c., III comma, della esecuzione della deliberazione impugnata, l'accertamento della illegittimità e invalidità della deliberazione con la quale l'assemblea del convenuto CP_2 ratificava, con efficacia ex tunc, le spese sostenute per i lavori urgenti di impermeabilizzazione ed approvava il bilancio consuntivo degli stessi in uno al relativo stato di riparto della complessiva spesa sostenuta pari ad € 6.320,64, il tutto così come previsto al punto 3 dell'o.d.g. e, per l'effetto, dichiarare la loro nullità o procedere al loro annullamento[…] Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. In data 21/02/2015 si costituiva il convenuto, che concludeva nel senso di “accertare la legittimità della deliberazione condominiale impugnata nella parte in cui, nel 3° punto all'o.d.g., l'assemblea del convenuto ratificava le CP_2 spese sostenute dall'amministratore per i lavori urgenti di impermeabilizzazione della terrazza a livello di copertura sia all'ultimo piano, approvava i relativi bilancio consuntivo e stato di riparto, per la complessiva spesa pari ad €. 6.320,64; previa reiezione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della medesima deliberazione, rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. All'esito del giudizio il Tribunale adito ha così deciso:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del .G. Bosco, Parte_1 Controparte_4
Gaeta, così provvede: 1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.835,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.”. Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha posto le seguenti r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 considerazioni:
“La domanda è infondata. La vicenda trae origine dalla richiesta dell'attrice di ottenere la sospensione e il successivo annullamento della deliberazione assembleare con cui i condomini dello stabile sito in
[...]
avevano, all'unanimità dei presenti, ratificato, con CP_4 CP_2 efficacia ex tunc, le spese sostenute per lavori urgenti di impermeabilizzazione di una terrazza di proprietà della sig.ra Parte_2
che interessa tre unità immobiliari, una dell'odierna attrice e due
[...] della L'attrice lamentava l'illegittimità della delibera in Pt_2 oggetto, in quanto non adottata in conformità delle disposizioni sul c.d.
“condominio minimo” che stabilisce la necessaria adozione all'unanimità dei proprietari di decisioni inerenti la manutenzione dell'immobile. La stessa, difatti, non era presente il giorno dell'assemblea, per cui era impossibilitata a verificare la natura e l'entità dei lavori svolti e, di conseguenza, la spesa complessiva sostenuta. Di converso, il convenuto faceva valere la legittimità della deliberazione, perché conforme alle prescrizioni legislative, ritenendo che, nel caso di specie, non ricorresse il condominio minimo perché, anche se i lavori avevano interessato gli spazi di due condomini, in realtà lo stabile era abitato da quattro partecipanti. Secondo il principio che si condivide, l'art. 1135 ultimo comma abilita l'amministratore ad ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza imponendogli l'obbligo di riferire all'assemblea; obbligo che rientra nel dovere generale che incombe all'amministratore di rendere conto della sua gestione ai condomini e che, pertanto, non può essere confuso con la necessità di ratifica di un atto esorbitante dal mandato. L'inosservanza di tale obbligo non preclude il diritto dell'amministratore al rimborso delle spese riconosciute urgenti, nei limiti in cui il giudice le ritenga giustificate (Cass. 10144 del 19/11/1996). Ciò determina la carenza di interesse all'annullamento del deliberato assembleare, posto che le spese autorizzate dall'amministratore dovevano considerarsi urgenti, in quanto le infiltrazioni all'immobile sottostante il lastrico solare, nonostante precedenti interventi, continuavano a riproporsi, per cui i lavori de quo furono necessari per risolvere in modo definitivo il problema, che riveste sicuramente carattere di urgenza, per i danni che può comportare tanto per l'immobile interessato dalle infiltrazioni che per gli occupanti del medesimo. A prescindere dal carattere dell'urgenza, la Suprema Corte ha ritenuto che “l'assemblea di condominio può ratificare le spese ordinarie e straordinarie effettuate dall'amministratore senza preventiva autorizzazione, anche se prive dei connotati di indifferibilità e urgenza, purché non voluttuarie e gravose, e, di conseguenza, approvarle, surrogando in tal modo la mancanza di una preventiva delibera di esecuzione” (Cass. Civ., sez. II, 10/08/2009, n. 18192) riconoscendo, dunque, piena validità alle deliberazioni anche nell'ipotesi in cui, difettando il requisito dell'urgenza, queste siano
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 ratificate dai membri dell'assemblea. Ciò premesso, è da riconoscersi la validità dell'assemblea svoltasi il 20/9/2014 perché conforme all'art. 1136 comma 2°, c.c.: la norma richiede, in seconda convocazione, l'intervento di un numero di condomini che rappresentino almeno un terzo dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al , mentre, per il quorum CP_2 deliberativo, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. In tema di condominio minimo le SS.UU. n. 2046 del 2006 non hanno affermato che sia sempre necessaria l'unanimità ma solo che “se non si raggiunge l'unanimità e non si decide, poiché la maggioranza non può formarsi in concreto diventa necessario ricorrere all'autorità giudiziaria” riconoscendo, infatti, che “L'ipotesi del condominio minimo è del tutto simile ad altre, nelle quali la maggioranza in concreto non si forma. Si pensi al caso del composto da più partecipanti, in cui gli CP_2 schieramenti opposti si equivalgono e non si determinano maggioranza e minoranza”. Pertanto, possedendo la due dei tre appartamenti Pt_2 sulla verticale in questione, aveva la titolarità dei millesimi necessari all'approvazione della delibera. In ordine alla quantificazione dei lavori, il
ha allegato anche relazione di parte circa i lavori necessari CP_2 ma, in ogni caso, l'opponente non ha dimostrato trattarsi di somme eccedenti quelle necessarie per intervento di tal guisa. In conclusione, l'impugnativa va integralmente respinta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata”. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , per i Parte_1 motivi che verranno di seguito esaminati, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adita Corte, contrariis reiectis, ritenere fondati gli esposti motivi di gravame e, conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare l'illegittimità e l'invalidità, con conseguente declaratoria di nullità e/o di annullamento, delle deliberazioni assembleari rese il 20.09.2014 con le quali venivano ratificate, con efficacia ex tunc, le spese sostenute per i lavori già eseguiti, in virtù della loro dedotta urgenza, di impermeabilizzazione di una terrazza a livello di proprietà della condomina ed approvato il bilancio Parte_2 consuntivo degli stessi in uno allo stato di riparto della spesa di complessivi € 6.320,64, imputando ad essa attrice una spesa pari ad € 943,87. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, ovvero riformare in subordine il solo capo dell'impugnata sentenza relativo alla regolamentazione delle spese processuali, riconoscendo la minor somma di € 630,00 o comunque quella risultante dall'applicazione dei parametri DM 55/2014 di cui allo scaglione di valore fino ad € 1.100,00”. Si è costituito l'appellato , con comparsa di costituzione CP_2 depositata in data 16 ottobre 2019, che, a sua volta, ha rassegnato le r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 seguenti conclusioni: “chiede che l'Ecc.ma Corte adita Voglia, in accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI rigettare integralmente l'appello promosso dalla sig.ra in quanto inammissibile ed Parte_1 infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. All'esito dell'udienza del 13.11.2024, la causa, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di entrambe le parti costituite, con concessione di giorni 50 per il deposito di comparse conclusionali, e ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. Passando all'esame del merito ha proposto quattro motivi di Parte_1 appello. Con il primo motivo rubricato: “1) Erronea applicazione delle disposizioni inerenti l'individuazione del quorum costitutivo e deliberativo in tema di c.d. condominio minimo” l'appellante lamenta il vizio di inadeguata ed insufficiente motivazione della sentenza, nella parte in cui si sostiene che la deliberazione impugnata sia stata validamente approvata con le maggioranze previste dalla legge. Deduce, in contrario che nella specie si verteva in una ipotesi di c.d. condominio minimo, dal momento che la terrazza a livello, ove erano stati eseguiti i lavori urgenti sovrasta solo tre unità immobiliari di cui due di proprietà della condomina ed Pt_2 uno della stessa che non aveva partecipato alla assemblea Pt_1 benché regolarmente avvisata. Il voto unanime dei due condomini presenti, e (rappresentato per delega dalla ) Pt_2 Parte_3 Pt_2 proprietario della unità immobiliare contraddistinta con il numero interno 2 bis, non sarebbe stato quindi sufficiente per la validità della delibera che avrebbe invece richiesto il voto unanime dei due partecipanti al Condominio minimo ed, in difetto, il ricorso all'autorità giudiziaria previsto dagli artt. 1105 e 1139 cod. civ., doveva considerarsi necessario poiché la delibera di fatto era stata assunta con la partecipazione di uno solo dei partecipanti. Il motivo è infondato e va disatteso.
In primo luogo deve rilevarsi che la condomina ha impugnato la Pt_1 delibera assembleare con cui è stato “ratificato” il lavoro di impermeabilizzazione della terrazza a livello, di copertura dell'ultimo piano dell'immobile, costituente lastrico solare, già eseguito su autonoma iniziativa dell'amministratore in quanto considerato urgente e indifferibile. Il Giudice di prime cure, correttamente, rilevata l'effettiva urgenza del lavoro in questione, ha ritenuto la carenza di interesse ad impugnare tale delibera sulla base del chiaro disposto dell'art. 1135 comma 2 cc ( ultimo comma, prima delle modifiche operate dalla L. 220/12) che abilita l'amministratore a ordinare interventi di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza, imponendogli solo l'obbligo di riferire alla prima assemblea dei condomini. Pertanto, il compimento dei lavori suddetti non costituisce eccesso di mandato, né l'obbligo di riferirne all'assemblea r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 può confondersi con la necessità di ratifica di un atto esorbitante del mandato, rientrando invece, sia pure con carattere particolare, nell'obbligo generale che incombe all'amministratore di rendere conto della sua gestione ai condomini. Sulla base di quanto sopra argomentato la Suprema Corte ha tratto la conseguenza che “L'inosservanza dell'obbligo, di cui all'ultimo comma dell'art 1135 cod civ, per quanto attiene alla comunicazione alla prima assemblea dell'avvenuta esecuzione di lavori urgenti, non preclude il diritto dell'amministratore … al rimborso delle spese riconosciute urgenti nei limiti in cui il giudice le ritenga giustificate” (Cass. n. 1481/1970; n. 10144/1996).Ed ancora in proposito si è ribadito che “In materia di lavori di straordinaria amministrazione disposti dall'amministratore di condominio in assenza di previa delibera assembleare non è (…) configurabile alcun diritto di rivalsa o di regresso del condominio, atteso che i rispettivi poteri dell'amministratore e dell'assemblea sono delineati con precisione dalle disposizioni del codice civile (artt. 1130 e 1135) che limitano le attribuzioni dell'amministratore all'ordinaria amministrazione e riservano all'assemblea dei condomini le decisioni in materia di amministrazione straordinaria, con la sola eccezione dei lavori di carattere urgente.Di conseguenza, nel caso in cui l'amministratore […] abbia assunto l'iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall'urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del , CP_2 quest'ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l'obbligazione è direttamente riferibile al .( cfr Cass. n. CP_2
2807/2017 ). Dunque, ove l'amministratore faccia eseguire lavori qualificabili come
“urgenti”, anche se di carattere straordinario, egli non è tenuto a chiederne la ratifica. Nel caso di specie, quindi, la delibera ,anche se l'assemblea gli ha attribuito il nome di “ratifica”, si è risolta in una presa d'atto dell'iniziativa adottata dall'amministratore, rientrante nei suoi poteri, e dunque nell'esercizio di una forma di controllo sull'operato dell'amministratore stesso, non trattandosi di decidere l'esecuzione di tali interventi che erano già stati eseguiti. L'urgenza di detti lavori, è stata correttamente accertata dal primo Giudice, e trova riscontro nella stessa finalità cui dovevano assolvere: il ripristino della impermeabilizzazione di un terrazzo costituente lastrico solare a fronte di infiltrazioni già verificatesi e ripetutamente ripropostesi nonostante un precedente intervento. L'affidamento di tali opere con procedure ordinarie avrebbe potuto ritardarne l'esecuzione, con pregiudizio alla salubrità degli ambienti interessati dalle infiltrazioni e possibili ripercussioni anche risarcitorie a carico del Condominio. D'altro canto,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 l'appellante non ha contestato in alcun modo l'urgenza dei lavori neanche nella presente sede di appello. Il Giudice di prime cure ha quindi ritenuto la carenza dell'interesse ad impugnare la delibera che, non costituendo “ratifica” di lavori eseguiti dall'amministratore al di fuori dei suoi poteri, ma una mera presa d'atto di quanto legittimamente effettuato dall'amministratore, non doveva neanche essere adottata con maggioranze qualificate. Tale ratio decidendi, sotto tale profilo non è stata in alcun modo incisa dal motivo di appello e deve dunque essere confermata e ritenuta assorbente dal momento che la stessa Suprema Corte ha riconosciuto che, anche in presenza di un condominio minimo ( sussistente secondo la prospettazione dell'appellante ) “ il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino viene ad essere regolato dalla norma stabilita dall'art. 1134 cod. civ., da cui il diritto al rimborso è riconosciuto soltanto per le spese urgenti: ovverosia, soltanto per le spese impellenti, che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere differita senza danno” (Cassazione SS.UU. Civili, n.2046/2006) e tale principio vale a maggior ragione allorquando l'iniziativa di lavori urgenti viene adottata dall'amministratore del Condominio, ai sensi dell'art. 1135 comma 2 cc , cui è demandato l'onere di custodia e conservazione delle parti comuni, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c. Nel caso di specie poi il appellato si compone di quattro CP_2 condomini ( Parte_2 Parte_1 Controparte_5
), titolari di quote che rappresentano la
[...] Controparte_6 proprietà comune per un totale complessivo di 1000 millesimi e il primo Giudice ha ritenuto la delibera validamente assunta “perché conforme all'art. 1136 comma 2°, c.c.” in quanto è stata adottata con decisione unanime, presenti due condomini di persona e Parte_2 per delega) su quattro condomini totali, in Parte_4 rappresentanza di complessivi 904,211 m/m. Né si condivide quanto allegato dall'appellante secondo cui si sarebbe concretizzata la violazione del quorum costitutivo e deliberativo sul presupposto che sussista, nel caso di specie, il cd. “condominio minimo” in quanto i lavori urgenti hanno interessato solo l'ala del fabbricato ove sono ubicati gli immobili della e della che, benché Pt_2 Pt_1 regolarmente convocata, non ha neanche partecipato all'assemblea. Ciò in quanto la terrazza, posta alla sommità del fabbricato ed a copertura dello stesso, forma parte integrante, strutturalmente e funzionalmente, dell'intero edificio condominiale, di cui fanno parte più condomini, e pertanto la relativa utilitas non può ritenersi limitata al solo spazio verticale sottostante il lastrico solare danneggiato ed interessato dai lavori in questione, in quanto detta terrazza, anche se accessibile unicamente da un appartamento in proprietà esclusiva, rientra tra le parti r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 comuni dell' intero edificio ex art. 1117 n.1 c.c.(cfr. Cass. Civile
n.22339/2019; n. 516 /2022 n. 19779/2017 ). Con il secondo motivo di gravame rubricato: “2) Omessa pronuncia in ordine al dedotto profilo di illegittimità delle deliberazioni impugnate per violazione dei principi di intelligibilità e formalità attenuata del rendiconto e per elusione del potere di controllo sullo stato di riparto riconosciuto ai condomini” l'appellante lamenta la omessa valutazione da parte del Tribunale delle censure afferenti la delibera che non aveva specificato la natura delle spese sostenute, delle singole voci ed il loro ammontare, né avrebbe indicato i criteri di riparto adottati, rendendo impossibile qualsiasi tipo di controllo in termini di legittimità da parte dei condomini. Con il terzo motivo di gravame rubricato: ”3) Erronea interpretazione ed applicazione delle disposizioni di legge dettate in materia di onere della prova” l'appellante deduce l'erroneità della sentenza in quanto era onere del di fornire la prova dell'effettivo importo della spesa CP_2 sostenuta e la sua imputazione a lavori afferenti un bene comune e ciò al fine di verificarne la regolarità della ripartizione. I detti motivi da trattarsi congiuntamente attesa la loro evidente intima connessione sono infondati e vanno disattesi. Si deve premettere in linea di principio che, la Corte di Cassazione in materia di gestione del condominio ha chiarito che “ciascun condomino ha diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all'assemblea condominiale, e a tale diritto corrisponde l'obbligo dell'amministratore di predisporre un'organizzazione, sia pur minima, che consenta di esercitare lo stesso e di informarne i condomini, sicché, a fronte della richiesta di un singolo condomino di accedere alla predetta documentazione, grava sull'amministratore, ovvero sul condominio che intenda resistere all'impugnazione della delibera assembleare proposta dal condomino dissenziente, l'onere della prova dell'inesigibilità ed incompatibilità della richiesta con le modalità previamente comunicate” (Cfr. Cass. Civ.
n.19799/2014). Nella fattispecie, vi è prova agli atti della comunicazione scritta da parte dell'amministratore ( cfr. doc. 2 del 18.6.2014) dell'avvenuto intervento sulla terrazza a causa delle copiose infiltrazioni che si erano verificate nell'appartamento sottostante, ed a tale comunicazione non risulta che sia stato dato formale riscontro, né contestato alcunché in merito all'utilità e all'urgenza dei lavori. Inoltre nessuna richiesta è stata avanzata all'amministratore in merito alla documentazione relativa ai lavori eseguiti. Il ha, poi, dato prova anche della tempestiva CP_2 trasmissione dell'avviso di convocazione dell'assemblea del 20 settembre 2014 e degli allegati bilanci, con la ripartizione delle spese in merito ai lavori straordinari eseguiti (cfr. doc.3, racc.ta ricevuta il 4.9.2014) ed anche r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 in tale occasione l'appellante è rimasta inerte, omettendo finanche di partecipare all'assemblea. Nel corso del giudizio di prime cure, peraltro, il ha depositato CP_2 la relazione tecnica, a firma del Geom. (i cui onorari per Parte_5
l'attività eseguita sono riportati anche nel bilancio approvato), nella quale sono state descritte (v. capitolo B, pag.2,3) le lavorazioni eseguite per il rifacimento urgente della pavimentazione ed impermeabilizzazione della terrazza di pertinenza dell'unità abitativa ed i testi escussi in data 4.3.2016, e hanno confermato l' urgenza e la necessità non Tes_1 Tes_2 procrastinabile dei lavori che, una volta eseguiti hanno risolto definitivamente le problematiche delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura. Pertanto, si deve ritenere assolto l'onere della prova oltre che dell'urgenza e necessità dei lavori anche della corretta esecuzione degli stessi e non vi è motivo di dubitare sull'effettivo esborso della spesa atteso che, nel bilancio approvato da parte dell'assemblea del 20 settembre 2014, risulta corrisposto da parte della condomina l'importo di Parte_2
€.5.385,77 a favore del , risultando inadempiuto solo il residuo CP_2 importo di € 934,87 dovuto dalla medesima appellante . Peraltro, come rilevato dal primo Giudice, la genericità delle contestazioni sollevate circa gli importi necessari alla corretta esecuzione delle opere necessarie a risolvere definitivamente le infiltrazioni non consente di scrutinare positivamente le ragioni poste a fondamento del motivo di appello che, pertanto, non può essere accolto. Con il quarto motivo di gravame rubricato: “4) Erronea interpretazione delle norme di legge dettate in materia di determinazione del valore della controversia in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014”, l'appellante deduce l'erronea liquidazione delle spese di lite, avendo il giudizio utilizzato lo scaglione da €.
5.200 ad €.26.000, sulla base del valore dell'intera delibera condominiale di spesa, anziché avuto riguardo al solo importo contestato.
Anche tale motivo di appello è infondato e va disatteso. Si deve considerare, in tal senso, l'insegnamento della Cassazione che ha affermato il seguente principio di diritto: “La domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al
e dunque al solo importo contestato, ma si estende CP_2 necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 giudizio promosso da uno o da alcuni di loro”. (Cassazione Civile n.19250/2021). Tale interpretazione è stata fatta propria anche dallo stesso appellante che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ha espressamente dichiarato, ai sensi e per gli effetti della legge 488/99 e succ. mod. che “(…) il presente procedimento ha un valore inferiore ad euro 26.000,00 e pertanto è soggetto al versamento del contributo unificato nella misura di euro 237,00”. Pertanto, la liquidazione delle spese di lite del tribunale di prime cure risulta esente da censura in quanto conforme ai parametri ed allegate tabelle di cui al D.M. 55/2014, ratione temporis in vigore al momento della decisione. In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato con la conferma integrale della sentenza impugnata. Quanto alle spese processuali, alla luce dell'esito del giudizio, esse vanno poste integralmente a carico dell'appellante, in applicazione del principio della soccombenza e si liquidano in favore dell'appellato , nei CP_2 valor medi, come nel dispositivo ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DM n. 55/2014, attualmente vigente, con esclusione della fase decisoria avendo omesso il appellato di precisare le conclusioni e di CP_2 depositare le note conclusionali (valore della causa da € 5.200,01 ad
€.26.000,00 ). Trattandosi di causa iscritta a ruolo dopo il 30 gennaio 2013 va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] nei confronti del Pt_1 Controparte_7 sito in Gaeta, avverso la sentenza n. 440/2019, del Tribunale di Cassino, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore Parte_1 dell'appellato in Controparte_8
Gaeta, che si liquidano in complessivi € 3.898,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 3)dichiara l'appellante , tenuta al versamento dell'ulteriore Parte_1 somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 27.2.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Paola Agresti Dr. Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11