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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15603 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16873/2025 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in Pakistan in [...] 15 marzo Parte_1
1979 ( ), elettivamente domiciliato in Modena, C.F._1
Via Begarelli n. 13, presso lo studio dell'Avv. Davide Ascari, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente – nei confronti di
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
[...]
Stato;
- resistente – conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…[si] chiede che l'On.le Tribunale adito, Giudice designato, voglia dichiarare la cessata materia del contendere e disporre la compensazione integrale delle spese di lite';
Per parte resistente:
'…la Difesa erariale insiste per la declaratoria di cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio';
pagina 1 fatto e diritto
Con la presente azione chiede di Parte_1
'…annullare il silenzio-rifiuto serbato dall'Ambasciata d'Italia a
Islamabad intimata con ordine al rilascio dell'appuntamento per formalizzare la richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di famiglia ai sigg.ri (coniuge), (figlia), Parte_2 Persona_1 [...]
(figlio) e (figlio)'. Premette il Per_2 Persona_3
ricorrente che '…presentava istanza di richiesta nulla osta al ricongiungimento famigliare a favore di: • , nata a [...]
AL (Pakistan) in data 15.04.1990 (coniuge); • Per_1
, nata a [...] in data [...] (figlia); •
[...] [...]
, nato a [...] in data [...]; • Per_2 [...]
nato a [...] in data [...]; Persona_3
[che] la Prefettura di Modena, in data 20.12.2024, rilasciava la ricevuta relativa alla comunicazione di avvenuto rilascio del nulla osta alla Rappresentanza Diplomatico-Consolare di Ambasciata
d'Italia-Islamabad – PROT. N. P-MO/F/N/2024/112030 –
MO1410126396; [che] il 04.03.2025, […] procedeva diligentemente ad ottenere la legalizzazione della documentazione presso l'Ambasciata di Islamabad, i quali venivano tradotti in lingua italiana;
[che] successivamente, […] tentava di prendere il suddetto appuntamento per tutte le incombenze relative al rilascio del relativo visto di ingresso in Italia per motivi di famiglia;
[che] nonostante il decorso di un lasso temporale considerevole, l'appuntamento per il rilascio del visto non veniva fissato;
[che] in data 01.04.2025, infine,
pagina 2 veniva trasmessa un'ulteriore PEC all'Ambasciata e anch'essa non riceveva alcun riscontro'. Si duole del silenzio serbato dall'Amministrazione laddove il medesimo '…determina un pregiudizio grave ed irreparabile per [lo stesso], costringendolo a subire le conseguenze delle inefficienze della Pubblica
Amministrazione e privandolo, di fatto, della tutela costituzionale, internazionale e comunitaria del diritto all'unità familiare'. Con le note depositate in data 31 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., rappresenta, tuttavia, che '…in data 26 Settembre 2025,
l'Amministrazione ha comunicato al difensore il rilascio dell'appuntamento per formalizzare la richiesta del visto, fissato per l'11 Marzo 2026 [e] che pertanto l'interesse azionato in giudizio deve ritenersi soddisfatto' chiedendo, dunque, che venga dichiarata '…la cessata materia del contendere e dispo[sta] la compensazione integrale delle spese di lite'.
Si è costituito il Controparte_1
evidenziando l'intervenuta fissazione
[...]
dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
***
In via assorbente di ogni altra questione, deve evidenziarsi l'intervenuta soddisfazione del diritto azionato dal ricorrente in forza dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto e la conseguente richiesta avanzata da pagina 3 entrambe le parti di pronuncia della cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 5 novembre 2025.
il Giudice dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 4
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16873/2025 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in Pakistan in [...] 15 marzo Parte_1
1979 ( ), elettivamente domiciliato in Modena, C.F._1
Via Begarelli n. 13, presso lo studio dell'Avv. Davide Ascari, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente – nei confronti di
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
[...]
Stato;
- resistente – conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…[si] chiede che l'On.le Tribunale adito, Giudice designato, voglia dichiarare la cessata materia del contendere e disporre la compensazione integrale delle spese di lite';
Per parte resistente:
'…la Difesa erariale insiste per la declaratoria di cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio';
pagina 1 fatto e diritto
Con la presente azione chiede di Parte_1
'…annullare il silenzio-rifiuto serbato dall'Ambasciata d'Italia a
Islamabad intimata con ordine al rilascio dell'appuntamento per formalizzare la richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di famiglia ai sigg.ri (coniuge), (figlia), Parte_2 Persona_1 [...]
(figlio) e (figlio)'. Premette il Per_2 Persona_3
ricorrente che '…presentava istanza di richiesta nulla osta al ricongiungimento famigliare a favore di: • , nata a [...]
AL (Pakistan) in data 15.04.1990 (coniuge); • Per_1
, nata a [...] in data [...] (figlia); •
[...] [...]
, nato a [...] in data [...]; • Per_2 [...]
nato a [...] in data [...]; Persona_3
[che] la Prefettura di Modena, in data 20.12.2024, rilasciava la ricevuta relativa alla comunicazione di avvenuto rilascio del nulla osta alla Rappresentanza Diplomatico-Consolare di Ambasciata
d'Italia-Islamabad – PROT. N. P-MO/F/N/2024/112030 –
MO1410126396; [che] il 04.03.2025, […] procedeva diligentemente ad ottenere la legalizzazione della documentazione presso l'Ambasciata di Islamabad, i quali venivano tradotti in lingua italiana;
[che] successivamente, […] tentava di prendere il suddetto appuntamento per tutte le incombenze relative al rilascio del relativo visto di ingresso in Italia per motivi di famiglia;
[che] nonostante il decorso di un lasso temporale considerevole, l'appuntamento per il rilascio del visto non veniva fissato;
[che] in data 01.04.2025, infine,
pagina 2 veniva trasmessa un'ulteriore PEC all'Ambasciata e anch'essa non riceveva alcun riscontro'. Si duole del silenzio serbato dall'Amministrazione laddove il medesimo '…determina un pregiudizio grave ed irreparabile per [lo stesso], costringendolo a subire le conseguenze delle inefficienze della Pubblica
Amministrazione e privandolo, di fatto, della tutela costituzionale, internazionale e comunitaria del diritto all'unità familiare'. Con le note depositate in data 31 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., rappresenta, tuttavia, che '…in data 26 Settembre 2025,
l'Amministrazione ha comunicato al difensore il rilascio dell'appuntamento per formalizzare la richiesta del visto, fissato per l'11 Marzo 2026 [e] che pertanto l'interesse azionato in giudizio deve ritenersi soddisfatto' chiedendo, dunque, che venga dichiarata '…la cessata materia del contendere e dispo[sta] la compensazione integrale delle spese di lite'.
Si è costituito il Controparte_1
evidenziando l'intervenuta fissazione
[...]
dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
***
In via assorbente di ogni altra questione, deve evidenziarsi l'intervenuta soddisfazione del diritto azionato dal ricorrente in forza dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto e la conseguente richiesta avanzata da pagina 3 entrambe le parti di pronuncia della cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 5 novembre 2025.
il Giudice dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 4