Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di PATTI, riunito in Camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice giudice rel. dott.ssa Serena Andaloro riunito in camera di consiglio;
nel procedimento, iscritto al n. 935/2024 R.G.A.C., proposto da
(C.F.: C.F. 1 elettivamente Parte 1
domiciliato in Patti, c.so G. Matteotti n. 63, presso lo studio dell'avv. Giacomo Prinzi che lo rappresenta e difende, il quale ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all' indirizzo pec: Email 1 ricorrente, contro
1) elettivamente (C.F.: C.F. 2 Controparte_1 domiciliata in Noto, via S. Spaventa n. 2 presso lo studio dell'avv. Amalia Lo Giudice che la rappresenta e difende, la quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec:
Email 2
resistente, ha emesso la seguente
SENTENZA regolamentazione dell'esercizio della responsabilità OGGETTO: genitoriale.
Le parti hanno concluso come da verbale del 28 febbraio 2025;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO Parte 1 haCon ricorso depositato in data 5 settembre 2024, premesso quanto segue: per circa 15 anni, aveva avuto una stabile relazione dalla loro unione in data 5 novembre 2016, eracon Controparte_1 ; Persona_1 ; la figlia era sempre vissuta nata la minore
nel mese di luglio 2024, la resistente, approfittando dell'assenza di esso ricorrente, fuori per lavoro per alcuni giorni a Vibo Valentia, era andata via di casa portando con sé la minore Per 1 ; la resistente, successivamente, aveva comunicato di essersi trasferita nella città di Noto (o comuni limitrofi) unitamente al nuovo compagno era stata formulata richiesta di nullaosta Parte 2
per il trasferimento della minore all'Istituto Comprensivo di Noto con dichiarazione sottoscritta falsamente anche per suo conto, per i quali fatti, egli ricorrente aveva già sporto denuncia - querela agli organi competenti. Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto di emettere provvedimento urgente al fine di disporre il rientro della figlia minore in Patti, l'affidamento esclusivo in proprio favore e la collocazione della bambina presso la propria abitazione, con vittoria di spese e compensi. Con comparsa di risposta depositata in data 23 ottobre 2024, si è costituita la quale ha evidenziato che, già dall'inizio del mese Controparte 1 di settembre, aveva fatto ritorno a Patti unitamente alla figlia la quale aveva ripreso la scuola già frequentata precedentemente. Ha chiesto il rigetto della domanda di affidamento esclusivo in favore del padre deducendo, in ogni caso, il possibile raggiungimento di un accordo per regolamentare le relative condizioni di mantenimento ed affidamento della minore.
All'udienza del 24 ottobre 2024, i procuratori delle parti hanno dato atto del rientro della minore presso l'abitazione paterna in Patti, evidenziando il venir meno dell'interesse all'emissione del provvedimento urgente richiesto.
Il giudice ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza urgente rinviando ad una successiva udienza per la comparizione delle parti. Con nota depositata in data 10 gennaio 2025, il ricorrente ha prodotto l'accordo raggiunto in corso di causa. All'udienza del 6 febbraio 2025, il giudice delegato ha proposto di modificare il medesimo accordo nel senso di prevedere un minimo contributo (di almeno 100,00 euro) a carico della madre per il mantenimento della figlia collocata prevalentemente presso l'abitazione paterna, rinviando per tale adempimento. Con note depositate in data 21 febbraio 2025, è stato depositato la dichiarazione di rinuncia delle parti alla comparizione personale in udienza, nonché l'accordo rimodulato come segue: 1) La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata presso il domicilio del padre, nell'abitazione di Patti, Via Peculio, n. 1;
2) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, ovvero quelle relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute della minore, saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni rilevanti relative alla figlia, ma con espresso divieto di molestia.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sulla figlia minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) L'affidamento sarà così regolato: durante il periodo scolastico (dal 16
Settembre al 15 Giugno), la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Sempre nel suddetto periodo il padre si occuperà di accompagnare la figlia a scuola la mattina e di riprenderla all'uscita, tenendola con sé per il pranzo e poi la condurrà dai nonni materni curando di mantenere costante il rapporto con essi.
3.1) Durante la stagione estiva (dal 16 Giugno al 15 Settembre), ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, previo accordo tra le parti che dovranno individuare i giorni di permanenza presso ciascuno di essi almeno 15
giorni prima osservando in ogni caso il criterio dell'alternanza annuale.
Qualora ciascuno dei genitori decidesse di trascorrere dei periodi di vacanza fuori sede, ma sempre entro il territorio nazionale, dovrà concordarlo con congruo preavviso con l'altro genitore, indicando la località di destinazione e la struttura ricettiva, nonché le date di partenza e ritorno.
3.2) Nel periodo delle vacanze natalizie, la minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, l'intero giorno della Vigilia di Natale o quello di Natale e lo stesso avverrà per il giorno di San Silvestro o per quello di Capodanno.
3.3) Allo stesso modo, nel periodo Pasquale la minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, l'intero giorno di Pasqua o quello del Lunedi
dell'Angelo. Il tutto salvo diverso espresso accordo tra le parti.
3.4) Analogo criterio di alternanza annuale dovrà essere adottato dalle parti per tutte le altre festività del Calendario.
3.5) Il giorno del suo compleanno, la minore verrà festeggiata preferibilmente insieme ad entrambi i genitori che potranno decidere di comune accordo dove organizzare la festa, con i compagni della minore, gli amici e i parenti prossimi di entrambi i genitori, provvedendo a contribuire nella misura del
50% ciascuno alle spese.
2 Se ciò non fosse possibile, ciascun genitore terrà con sé la figlia per mezza giornata, in occasione del pranzo o della cena, ad anni alterni.
La minore trascorrerà con il padre l'intero giorno del compleanno dello stesso e quello della festa del papà e con la madre il giorno del compleanno della stessa e quello della festa della mamma.
3.6) Qualora i genitori dovessero intrattenere nuove relazioni, gli stessi dovranno autorizzare espressamente i nuovi compagni a tenere con sé e/o accompagnare la minore LI ER IR.
4) Le condizioni di affido sopra concordate potranno, in ogni caso, essere modificate su espresso accordo tra le parti e per meglio essere adattate alle esigenze di salute o di studio della minore e delle parti stesse.
5) L'immobile già adibito a casa familiare, sito a Patti (ME), Via Peculio,
n. 1 resterà assegnato al Sig. AM SI.
6) Entrambe le parti si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o di domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e, dopo il compimento del decimo anno di età della minore, nel caso in cui ciascun genitore intenda provvedere all'iscrizione della figlia sul proprio passaporto e/o richiedere la necessaria autorizzazione per il rilascio del documento di identità
valido per l'espatrio della figlia minore, dovrà chiedere l'espressa autorizzazione all'altro genitore.
7) La Sig.ra IO AL CA si impegna a versare entro il giorno 10 di ogni mese, al Sig. IA SI quale genitore collocatario, l'importo di
€ 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della minore, fermo restando che entrambi i genitori, in ogni caso, provvederanno al mantenimento della figlia in via diretta, ciascuno nei tempi di permanenza presso di sé della minore.
8) Le parti contribuiranno, ciascuno in ragione del 50%, alle spese straordinarie necessarie per la figlia LI.
8.1) Ciascun genitore rimborserà all'altro nella misura pari al 50% tutte le spese straordinarie concordate e anticipate per l'intero, nell'interesse della figlia, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa dietro presentazione del documento fiscale/fattura comprovante la relativa spesa. Resta in ogni caso inteso che per la individuazione delle spese straordinarie, le parti si riportano alle Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli adottate dal CNF.
9) L'assegno unico spettante per la minore sarà percepito in ragione del 50% per ciascun genitore, come per legge.
10) Ciascun genitore dovrà avvertire tempestivamente l'altro ogni qualvolta si rendesse necessario condurre la figlia presso Ospedali pubblici o strutture sanitarie private.
11) Le parti danno atto di avere regolato come sopra ogni rapporto di carattere economico e di non avere altre pretese o richieste da avanzare, fatto salvo il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte nel presente atto.
12) I genitori si impegnano a crescere ed educare la figlia con equilibrio affinché
provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi. Si
impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale prevedendo sin d'ora che, in caso contrario, quindi qualora uno di essi dovesse assumere condotte che possano turbare la serenità di LI ER IR,
l'affidamento non sarà più condiviso bensì esclusivo in danno di chi si sarà reso responsabile di quelle condotte.
13) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
All'udienza del 28 febbraio 2025, la causa è stata, dunque, assunta in decisione.
L'accordo alle condizioni indicate e trascritte come modificato, previo accordo delle parti, va recepito ai fini della presente decisione, attesa la conformità dello stesso agli interessi della prole e la non contrarietà a norme di ordine pubblico.
Attesa la tenera età della bambina e l'accordo raggiunto dalle parti, non risulta necessaria l'audizione della figlia. La regolamentazione dei rapporti tra le parti e con la minore va, dunque, disposta in linea con quanto sopra. Le spese del giudizio, tenuto conto delle richieste delle parti e dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 935/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. dispone che i rapporti tra le parti e con la figlia minore
[...] siano regolati secondo le condizioni indicate nell'accordo Persona 1
depositato in data 21 febbraio 2025 e trascritte in parte motiva;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio 3 marzo 2025 Il giudice rel. Il presidente Serena Andaloro Mario Samperi