TRIB
Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
1777/2021 R.G.
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle, nel procedimento n. 1777 degli affari civili contenziosi dell'anno 2021,
TRA
L'avv. SALVATORE BATTAGLIA, rappresentato e difeso come in atti;
RICORRENTE
E
Il , in persona del Ministro “pro tempore”. Controparte_1
RESISTENTE NON COSTITUITO ha pronunciato la seguente
ORDINANZA lette le note depositate in sostituzione dell'udienza; letta la documentazione in atti;
rilevato che, con ricorso del 15.06.2021, l'avv. Salvatore Battaglia promuoveva opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Termini Imerese rigettava l'istanza di liquidazione dei compensi dallo stesso avanzata per aver prestato attività difensiva in favore di nel Controparte_2 procedimento n. 1542/2017 V.G., stante la pretesa ammissione del proprio assistito al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del 23.05.2017 (Prat. n. 1028/2017). considerato che, nello specifico, il ricorrente censurava l'impugnato provvedimento per non avere il primo giudice considerato l'identità dei soggetti e delle questioni risultanti dalla richiamata delibera con quelle che avevano costituito oggetto del procedimento n. 1542/2017 V.G. e, dunque, per avere ritenuto che l'istanza di liquidazione appariva “corredata da una delibera relativa ad altro giudizio, essendo stata la relativa domanda presentata prima che venisse proposto l'odierno giudizio e al fine di intraprendere un procedimento nei confronti della ricorrente”; rilevata la mancata costituzione in giudizio del;
Controparte_1 osservato che, ai sensi dell'art. 75, comma I, D.P.R. n. 115 del 2002, “L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”; rilevato che, con delibera del 23.05.2017 (n. prat. 1028/2017), veniva ammesso Controparte_2 in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a spese dello Stato “per iniziare un giudizio nei confronti del sig. / sig.ra avanti il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, avente ad oggetto CP_3
Ricorso per affidamento e mantenimento del figlio” (cfr. All 1- delibera in atti); rilevato, altresì, che veniva, nelle more tra l'ammissione al suindicato beneficio Controparte_2
e il deposito del relativo ricorso, convenuto in giudizio da nel procedimento n. CP_3
1542/2017 V.G., per la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del minore _1
, figlio delle parti in causa, ove lo stesso si costituiva regolarmente;
[...] ritenuta, in ragione di quanto sopra esposto e della documentazione in atti, l'identità dei soggetti e delle questioni sottese alla citata delibera con quelle che hanno successivamente costituito oggetto del procedimento n. 1542/2017 V.G. e quindi la sussistenza di motivi di connessione;
ritenuto, invece, irrilevante la circostanza della anteriorità dell'ammissione di al Controparte_2 beneficio del Patrocinio a spese dello Stato rispetto al momento della proposizione della domanda giudiziale da parte di;
CP_3 considerata, pertanto, meritevole di accoglimento l'opposizione formulata dall'avv. Salvatore
Battaglia; ritenuto, quindi, di dover procedere alla liquidazione degli onorari spettanti al ricorrente per l'attività dallo stesso prestata in favore di nel procedimento n. 1542/2017 V.G.; Controparte_2 tenuto conto dell'opera professionale svolta dal difensore come risultante dagli atti di causa e secondo i limiti previsti dall'art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002; ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio debbano in applicazione del criterio della soccombenza, essere poste a carico del , e liquidate, in applicazione del DM Controparte_1
n. 55/2014 e ss.mm. ai parametri minimi, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta;
P.Q.M.
− in riforma del decreto emesso dal primo giudice, liquida in favore dell'avv. Salvatore Battaglia la somma di € 1.097,00 (mille novantasette, /00), oltre IVA (se dovuta), C.P.A. e spese generali come per legge;
− condanna il al pagamento delle spese di lite nei confronti del Controparte_1 ricorrente, quantificate in complessivi € 381,00, di cui € 332 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre IVA (se dovuta), CPA e spese generali come per legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza, anche al PM.
11.04.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Quintavalle
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle, nel procedimento n. 1777 degli affari civili contenziosi dell'anno 2021,
TRA
L'avv. SALVATORE BATTAGLIA, rappresentato e difeso come in atti;
RICORRENTE
E
Il , in persona del Ministro “pro tempore”. Controparte_1
RESISTENTE NON COSTITUITO ha pronunciato la seguente
ORDINANZA lette le note depositate in sostituzione dell'udienza; letta la documentazione in atti;
rilevato che, con ricorso del 15.06.2021, l'avv. Salvatore Battaglia promuoveva opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Termini Imerese rigettava l'istanza di liquidazione dei compensi dallo stesso avanzata per aver prestato attività difensiva in favore di nel Controparte_2 procedimento n. 1542/2017 V.G., stante la pretesa ammissione del proprio assistito al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del 23.05.2017 (Prat. n. 1028/2017). considerato che, nello specifico, il ricorrente censurava l'impugnato provvedimento per non avere il primo giudice considerato l'identità dei soggetti e delle questioni risultanti dalla richiamata delibera con quelle che avevano costituito oggetto del procedimento n. 1542/2017 V.G. e, dunque, per avere ritenuto che l'istanza di liquidazione appariva “corredata da una delibera relativa ad altro giudizio, essendo stata la relativa domanda presentata prima che venisse proposto l'odierno giudizio e al fine di intraprendere un procedimento nei confronti della ricorrente”; rilevata la mancata costituzione in giudizio del;
Controparte_1 osservato che, ai sensi dell'art. 75, comma I, D.P.R. n. 115 del 2002, “L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”; rilevato che, con delibera del 23.05.2017 (n. prat. 1028/2017), veniva ammesso Controparte_2 in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a spese dello Stato “per iniziare un giudizio nei confronti del sig. / sig.ra avanti il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, avente ad oggetto CP_3
Ricorso per affidamento e mantenimento del figlio” (cfr. All 1- delibera in atti); rilevato, altresì, che veniva, nelle more tra l'ammissione al suindicato beneficio Controparte_2
e il deposito del relativo ricorso, convenuto in giudizio da nel procedimento n. CP_3
1542/2017 V.G., per la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del minore _1
, figlio delle parti in causa, ove lo stesso si costituiva regolarmente;
[...] ritenuta, in ragione di quanto sopra esposto e della documentazione in atti, l'identità dei soggetti e delle questioni sottese alla citata delibera con quelle che hanno successivamente costituito oggetto del procedimento n. 1542/2017 V.G. e quindi la sussistenza di motivi di connessione;
ritenuto, invece, irrilevante la circostanza della anteriorità dell'ammissione di al Controparte_2 beneficio del Patrocinio a spese dello Stato rispetto al momento della proposizione della domanda giudiziale da parte di;
CP_3 considerata, pertanto, meritevole di accoglimento l'opposizione formulata dall'avv. Salvatore
Battaglia; ritenuto, quindi, di dover procedere alla liquidazione degli onorari spettanti al ricorrente per l'attività dallo stesso prestata in favore di nel procedimento n. 1542/2017 V.G.; Controparte_2 tenuto conto dell'opera professionale svolta dal difensore come risultante dagli atti di causa e secondo i limiti previsti dall'art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002; ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio debbano in applicazione del criterio della soccombenza, essere poste a carico del , e liquidate, in applicazione del DM Controparte_1
n. 55/2014 e ss.mm. ai parametri minimi, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta;
P.Q.M.
− in riforma del decreto emesso dal primo giudice, liquida in favore dell'avv. Salvatore Battaglia la somma di € 1.097,00 (mille novantasette, /00), oltre IVA (se dovuta), C.P.A. e spese generali come per legge;
− condanna il al pagamento delle spese di lite nei confronti del Controparte_1 ricorrente, quantificate in complessivi € 381,00, di cui € 332 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre IVA (se dovuta), CPA e spese generali come per legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza, anche al PM.
11.04.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Quintavalle