Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/1999, n. 3466
CASS
Sentenza 9 aprile 1999

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In materia di illeciti amministrativi, l'adozione, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, del principio di legalità, di irretroattività e del divieto di applicazione dell'analogia, comporta l'assoggettamento del comportamento, rilevante ai fini dell'integrazione della violazione, alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e preclusione - in ragione della differenza qualitativa delle situazioni considerate - anche della possibilità dell'applicazione analogica dell'opposta regolamentazione di cui all'art. 2, secondo e terzo comma del codice penale. Il principio dell'applicabilità della legge del tempo, espresso dalla suddetta regola generale, trova, poi, conferma in materia di illeciti valutari nell'art. 23 comma secondo del d. P. R. n. 148 del 1988, in base al quale deve reputarsi ininfluente, se non sia diversamente disposto, che la legge successiva sia favorevole o sfavorevole, rispetto a quella in vigore quando l'illecito sia stato commesso, conseguendone, dunque, che la liberalizzazione valutaria introdotta con il D. M. 27 aprile 1990 non esclude la sanzionabilità del comportamento considerato illecito e posto in essere antecedentemente (nella specie in violazione dell'art. 1 comma secondo del D. L. n. 31 del 1976 convertito nella legge n. 159 del 1976).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/1999, n. 3466
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3466
    Data del deposito : 9 aprile 1999

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