Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, del principio di legalità, di irretroattività e del divieto di applicazione dell'analogia, comporta l'assoggettamento del comportamento, rilevante ai fini dell'integrazione della violazione, alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e preclusione - in ragione della differenza qualitativa delle situazioni considerate - anche della possibilità dell'applicazione analogica dell'opposta regolamentazione di cui all'art. 2, secondo e terzo comma del codice penale. Il principio dell'applicabilità della legge del tempo, espresso dalla suddetta regola generale, trova, poi, conferma in materia di illeciti valutari nell'art. 23 comma secondo del d. P. R. n. 148 del 1988, in base al quale deve reputarsi ininfluente, se non sia diversamente disposto, che la legge successiva sia favorevole o sfavorevole, rispetto a quella in vigore quando l'illecito sia stato commesso, conseguendone, dunque, che la liberalizzazione valutaria introdotta con il D. M. 27 aprile 1990 non esclude la sanzionabilità del comportamento considerato illecito e posto in essere antecedentemente (nella specie in violazione dell'art. 1 comma secondo del D. L. n. 31 del 1976 convertito nella legge n. 159 del 1976).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/1999, n. 3466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3466 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. IU SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CB RI SpA, HI AT, SI GI, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 22, presso l'avvocato F. SACCO, rappresentati e difesi dall'avvocato ALBERTO ZOLI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2535/96 della Pretura di ROMA, depositata il 19/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/98 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per i resistenti, l'Avvocato Zoli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed eventuale decisione nel merito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 30.12.1994 la C.B. Ferrari s.p.a., con sede in Mornago, nonché AT NC ed GI ER proponevano opposizione avanti al TO di Roma avverso il decreto notificato il 31.8.1993 con cui il Ministero del Tesoro aveva loro ingiunto, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento della somma di L 225.647.385 per avere, in violazione dell'art. 1 comma 2 del D.L.
4.3.1976 n.31, convertito con Legge n.159/76, illecitamente costituito all'estero nel periodo 1978-1986
disponibilità valutarie per un ammontare complessivo di pari importo. Chiedevano l'annullamento dell'opposta ingiunzione in quanto illegittima sotto vari profili.
Si costituiva l'Amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito del giudizio il TO, con sentenza del 2.4 - 19.4.1996, annullava il decreto, rilevando in primo luogo che, a seguito della liberalizzazione relativa all'esportazione di capitali all'estero avvenuta con D.M. 27.4.1990 del Ministero del Commercio con l'Estero e del Ministero del Tesoro, il comportamento contestato non era più punibile, dovendo trovare applicazione per analogia il principio della retroattività della norma più favorevole prevista dall'art. 2 comma 2 C.P.. Sosteneva inoltre la fondatezza del ricorso anche nel merito in quanto le originarie dichiarazioni accusatorie contenute nell'esposto presentato nel 1983 da certo IU ME contro la società Ingersoll Italia, di cui questi era stato dirigente e da cui era stato licenziato per irregolarità amministrative, non avevano trovato alcun riscontro documentale.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero del Tesoro, deducendo un unico motivo.
Resistono con controricorso la C.B. Ferrari s.p.a., AT NC ed GI ER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il Ministero del Tesoro denuncia violazione dell'art. 23 comma 2 del D.P.R. 31.3.1988 n.148 in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Lamenta che il TO abbia negato il principio di ultrattività della norma sanzionatoria valutaria desumibile dall'art. 23 comma 2 del D.P.R. 148/88, secondo cui "le sanzioni amministrative si applicano ai fatti commessi quando le norme valutarie erano in vigore" ed abbia applicato invece il principio di cui all'art. 2 commi 2 e 3 C.P. valevole solo in materia penale. Sostiene poi che, in base agli elementi di fatto acquisiti al procedimento, questa Corte può, in relazione all'art. 384 comma 1 C.P.C., decidere direttamente il merito della causa.
Il presente motivo di ricorso risulta articolato in due distinte censure, riguardanti le rispettive ragioni della decisione, relative, la prima, all'accoglimento del principio della retroattività della norma successiva più favorevole anche in materia di illeciti amministrativi e, la seconda, a questioni di merito. Sul primo punto è sufficiente osservare come il principio accolto dal TO sia in contrasto con la giurisprudenza, ormai consolidata, di questa Corte (per tutte Sez. Un. 20.1.1994 n. 890) secondo cui "in materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, di irretroattività e del divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della Legge 689/81, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2 commi 2 e 3 C.P.". Peraltro il principio in esame dell'applicabilità della legge del tempo risulta confermato, proprio in materia di illeciti valutari, dall'art. 23 comma 2 del D.P.R. 31.3.1988 n.148 in base al quale deve ritenersi indifferente, se non sia disposto diversamente, che la legge successiva sia favorevole o sfavorevole rispetto a quella in vigore quando l'illecito sia stato commesso (Cass. 10595/96; Cass. 4923/96), con la conseguenza che la successiva liberalizzazione valutaria introdotta con il D.M. 27.4.1990 non esclude la sanzionabilità del comportamento considerati illeciti all'epoca in cui sono stati posti in essere.
Il semplice richiamo della giurisprudenza di questa Corte può considerarsi sufficiente nel caso in esame per disattendere la tesi, in punto di diritto, del TO, dovendosi in ogni caso rigettare il ricorso in relazione alla questione di merito, da ritenersi assorbente, che ha costituito oggetto della seconda "ratio decidendi".
Al riguardo il ricorrente non deduce infatti, peraltro nemmeno formalmente, un vizio di motivazione in quanto, a fronte delle considerazioni del TO il quale ha evidenziato come le dichiarazioni accusatorie contenute nell'originario esposto non solo siano sospette perché possibile frutto di ritorsione ma non abbiano trovato nemmeno sufficienti elementi di riscontro, si limita a contestare il giudizio di inattendibilità espresso in relazione a dette dichiarazioni e ad affermare l'esistenza di documenti obiettivi ed inconfutabili.
In altri termini tenta il ricorrente di sostituire, con la propria, la valutazione operata dal TO, senza alcuna specifica censura sul criterio logico seguito dal giudice di merito o sulla sua obiettiva deficienza e con un improprio richiamo peraltro all'art.384 comma 1 C.P.C., pure in assenza di sicuri elementi di fatto che avrebbero potuto desumersi unicamente dalla sentenza impugnata che tali elementi invece esclude.
Avrebbe dovuto invece indicare le ragioni per le quali sono da considerarsi affette da vizi di motivazione, nel senso sopra precisato, le considerazioni di merito espresse dal TO per giungere al convincimento dell'insufficiente presenza di elementi probatori relativi alla contestata violazione di illecita costituzione di capitali all'estero.
Tenuto conto del carattere assorbente, già evidenziato, di tale punto della decisione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ministero al pagamento dell'onorario che liquida in L 6.000.000 oltre a L 120.000 per spese.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 Aprile 1999