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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2415/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2415/2023 Rg.G./F avente per oggetto la modifica delle condizioni divorzili promossa da:
Parte_1 nato a [...] il [...], C.F. , titolo di studio licenza C.F._1 elementare, operaio, residente in [...]6 elettivamente domiciliato in TORINO, CORSO VINZAGLIO 3 presso lo studio dell'Avvocato ALESSANDRO LESCA che lo rappresenta e difende per delega in atti Parte ricorrente contro
Controparte_1 nata a [...] in data [...], titolo di studio diploma, in attesa di occupazione, residente in GASSINO TORINESE VIA LORENZINI 17 Parte Resistente Non costituita Non comparsa Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 18.12.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Conclusioni come da note depositate in PCT dalla Parte ricorrente in data 2.9.2024 del seguente letterale tenore:
“(…) ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e reietta riservato ogni altro diritto, previa occorrendo ogni declaratoria di rito, voglia l'Illustrissimo Tribunale di IVREA Nel merito confermare, per tutti i motivi di cui in atti, le statuizioni portate nell'ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c. del TRIBUNALE DI IVRA del 25.04.2024 e per l'effetto modificare, per i motivi di cui al presente ricorso, le condizioni portate nella sentenza del TRIBUNALE DI IVREA numero 79 pubblicata il 19.01.2021 e passata in giudicato il 20.07.2021 e conseguentemente
pagina 1 di 3 revocare l'obbligo a carico del Signor di corrispondere alla Signora Parte_1 un to dei figli e Controparte_1 Per_1
pari ad € 375,00 mensile, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, Persona_2 entro il giorno 5 di ogni mese, ordinare alla Signora di corrispondere al Signor Controparte_1 Pt_1
un contributo al mantenimento dei figli e pari a
[...] Per_1 Persona_2
300,00 mensile (€ 150,00 per ciascu ta l'indice ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli richiamato sul punto il “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Con vittoria di compensi professionali e spese, oltre rimborso forfetario, ed accessori di legge.(…)” Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 28/11/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso nelle forme ex art 473 bis. 29 cpc ritualmente notificato parte ricorrente ha rappresentato che le parti sono divorziate con sentenza n. 79/2021 (in atti): ha dato conto e dimostrato che i figli maggiorenni non autonomi (n. 13.9.2003) e Per_1 (n. 27.6.2005) si sono definitivamente trasferiti a viv adre, lasciando la Per_2 casa materna. Parte ricorrente ha – per l'effetto – richiesto in totale modifica del titulus divorzile le conseguenti modifiche in punto economico, conclusivamente poste come sopra indicato. All'udienza del 19.4.2024 il GR ha audito la parte ricorrente (non comparsa né costituita la resistente), e nella successiva ordinanza ex art 473 bis 22 cpc ha revocato il contributo al mantenimento paterno (posto in sentenza divorzile) onerando la madre (allo stato del provvedimento non occupata lavorativamente) di versare al padre € 150,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. A seguito di fissazione dell'udienza ex art 473 bis 28 cpc la causa viene ora a decisione, e il Collegio ritiene di accogliere le conclusioni della parte ricorrente che ricalcano quelle della citata ordinanza monocratica. In particolare, il ricorrente ha dimostrato (come da certificati di residenza in atti cfr docc. 2-3-4 attorei) che i figli risiedono stabilmente in Gassino Torinese 6 presso l'abitazione del padre. Le spese di lite non vengono accollate alla parte convenuta poiché quest'ultima non si è opposta alle richieste attoree, scaturite da una scelta dei figli maggiorenni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando tra le Parti ed anche a modifica delle condizioni della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 79/2021, pubblicata il 19.1.2021 in causa RG n. 4020/2019 del Tribunale di Ivrea, passata in giudicato:
- Dispone che a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo, dunque da settembre 2023 incluso, sia revocato il contributo al mantenimento dovuto dal padre alla madre per i figli stabilito nella Sentenza divorzile n. 79/2021 emessa tra le Parti dal Tribunale di Ivrea;
- Dispone che sino al raggiungimento dell'autonomia economica della prole ciascun genitore mantenga in via diretta i figli quando li ha con sé, disponendo a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo, dunque da settembre 2023 incluso, parte convenuta ia tenuta al versamento a parte ricorrente Controparte_1 ciascun figlio stabilito in € 150,00 mensili Parte_1 cadauno rivalutabili annualmente agli Indici Istat da versarsi al ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli richiamato sul punto il pagina 2 di 3 protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Non accolla alla parte convenuta le spese di lite Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 18.12.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2415/2023 Rg.G./F avente per oggetto la modifica delle condizioni divorzili promossa da:
Parte_1 nato a [...] il [...], C.F. , titolo di studio licenza C.F._1 elementare, operaio, residente in [...]6 elettivamente domiciliato in TORINO, CORSO VINZAGLIO 3 presso lo studio dell'Avvocato ALESSANDRO LESCA che lo rappresenta e difende per delega in atti Parte ricorrente contro
Controparte_1 nata a [...] in data [...], titolo di studio diploma, in attesa di occupazione, residente in GASSINO TORINESE VIA LORENZINI 17 Parte Resistente Non costituita Non comparsa Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 18.12.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Conclusioni come da note depositate in PCT dalla Parte ricorrente in data 2.9.2024 del seguente letterale tenore:
“(…) ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e reietta riservato ogni altro diritto, previa occorrendo ogni declaratoria di rito, voglia l'Illustrissimo Tribunale di IVREA Nel merito confermare, per tutti i motivi di cui in atti, le statuizioni portate nell'ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c. del TRIBUNALE DI IVRA del 25.04.2024 e per l'effetto modificare, per i motivi di cui al presente ricorso, le condizioni portate nella sentenza del TRIBUNALE DI IVREA numero 79 pubblicata il 19.01.2021 e passata in giudicato il 20.07.2021 e conseguentemente
pagina 1 di 3 revocare l'obbligo a carico del Signor di corrispondere alla Signora Parte_1 un to dei figli e Controparte_1 Per_1
pari ad € 375,00 mensile, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, Persona_2 entro il giorno 5 di ogni mese, ordinare alla Signora di corrispondere al Signor Controparte_1 Pt_1
un contributo al mantenimento dei figli e pari a
[...] Per_1 Persona_2
300,00 mensile (€ 150,00 per ciascu ta l'indice ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli richiamato sul punto il “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Con vittoria di compensi professionali e spese, oltre rimborso forfetario, ed accessori di legge.(…)” Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 28/11/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso nelle forme ex art 473 bis. 29 cpc ritualmente notificato parte ricorrente ha rappresentato che le parti sono divorziate con sentenza n. 79/2021 (in atti): ha dato conto e dimostrato che i figli maggiorenni non autonomi (n. 13.9.2003) e Per_1 (n. 27.6.2005) si sono definitivamente trasferiti a viv adre, lasciando la Per_2 casa materna. Parte ricorrente ha – per l'effetto – richiesto in totale modifica del titulus divorzile le conseguenti modifiche in punto economico, conclusivamente poste come sopra indicato. All'udienza del 19.4.2024 il GR ha audito la parte ricorrente (non comparsa né costituita la resistente), e nella successiva ordinanza ex art 473 bis 22 cpc ha revocato il contributo al mantenimento paterno (posto in sentenza divorzile) onerando la madre (allo stato del provvedimento non occupata lavorativamente) di versare al padre € 150,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. A seguito di fissazione dell'udienza ex art 473 bis 28 cpc la causa viene ora a decisione, e il Collegio ritiene di accogliere le conclusioni della parte ricorrente che ricalcano quelle della citata ordinanza monocratica. In particolare, il ricorrente ha dimostrato (come da certificati di residenza in atti cfr docc. 2-3-4 attorei) che i figli risiedono stabilmente in Gassino Torinese 6 presso l'abitazione del padre. Le spese di lite non vengono accollate alla parte convenuta poiché quest'ultima non si è opposta alle richieste attoree, scaturite da una scelta dei figli maggiorenni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando tra le Parti ed anche a modifica delle condizioni della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 79/2021, pubblicata il 19.1.2021 in causa RG n. 4020/2019 del Tribunale di Ivrea, passata in giudicato:
- Dispone che a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo, dunque da settembre 2023 incluso, sia revocato il contributo al mantenimento dovuto dal padre alla madre per i figli stabilito nella Sentenza divorzile n. 79/2021 emessa tra le Parti dal Tribunale di Ivrea;
- Dispone che sino al raggiungimento dell'autonomia economica della prole ciascun genitore mantenga in via diretta i figli quando li ha con sé, disponendo a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo, dunque da settembre 2023 incluso, parte convenuta ia tenuta al versamento a parte ricorrente Controparte_1 ciascun figlio stabilito in € 150,00 mensili Parte_1 cadauno rivalutabili annualmente agli Indici Istat da versarsi al ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli richiamato sul punto il pagina 2 di 3 protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Non accolla alla parte convenuta le spese di lite Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 18.12.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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