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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/06/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1364 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione giudiziale tra
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. MERCONE SILVESTRO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
e
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. MARRONCELLI ROSA presso la quale elettivamente domicilia
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 17/06/2025 la resistente ha chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status;
il ricorrente non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni,
è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale. Va, dunque, emessa la sentenza parziale e, con separata ordinanza, la causa va rimessa in istruttoria dovendo proseguire per le pronunce accessorie ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1) dichiara la separazione tra nato il [...] a [...] Parte_1
(CE), e , nata ad [...] il [...]; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ASOLO (TV) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 22, parte II, serie A, anno 2013);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 17/06/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1364 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione giudiziale tra
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. MERCONE SILVESTRO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
e
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. MARRONCELLI ROSA presso la quale elettivamente domicilia
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 17/06/2025 la resistente ha chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status;
il ricorrente non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni,
è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale. Va, dunque, emessa la sentenza parziale e, con separata ordinanza, la causa va rimessa in istruttoria dovendo proseguire per le pronunce accessorie ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1) dichiara la separazione tra nato il [...] a [...] Parte_1
(CE), e , nata ad [...] il [...]; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ASOLO (TV) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 22, parte II, serie A, anno 2013);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 17/06/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio