Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato, Dr. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 7207 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 21.11.2024 e vertente
TRA
Sig. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Campagna ed elettivamente domiciliato presso Parte_1 il suo studio in Latina, Corso della Repubblica n. 283 – poi Via Monti n. 35, come da procura alle liti in atti;
- Attore
E
Sig. rappresentato e difeso dall'Avv. Antonietta Di Ponte ed elettivamente domiciliato Controparte_1 presso il suo studio in Aprilia, Via Ugo Foscolo n. 54, come da mandato in atti.
- Convenuto
OGGETTO: richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da sinistro;
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.11.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Si premette che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità del dedotto committente in relazione agli asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore come conseguenza delle fratture e lesioni scaturite dal presunto sinistro domestico avvenuto in data
03.10.2012, in Località Campo di Carne Aprilia, presso la residenza privata del sig. ove CP_1
l'attore, secondo le sue prospettazioni, mentre effettuava lavori di ristrutturazione del barbecue esterno all'abitazione del convenuto, veniva travolto a seguito del crollo del medesimo barbecue dalle relative
“Città di Aprilia”.
L'attore ascriveva l'esclusiva responsabilità del sinistro dedotto al convenuto, in qualità di garante della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, anche alla luce della mancata nomina di un responsabile dei lavori, di cui alla definizione contenuta nell'art. 89, comma I, lett. c) del d. lgs. N. 81/2008 riguardante il
Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nelle conclusioni del proprio atto introduttivo parte attrice chiedeva di “accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro di cui in premessa è ascrivibile in capo al committente dei lavori di ristrutturazione e rifacimento cementizi sig. e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni fisici occorsi ed occorrendi Controparte_1 all'attore, oltre al danno patrimoniale, che si determinano in € 26.000,00 o nella misura ritenuta di giustizia, maggiorata di una congrua rivalutazione dell'Euro, in base agli indici ISTAT, e sul tutto gli interessi legali dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo di “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della citazione perché risulta assolutamente incerta l'indicazione dell'autorità giudiziaria adita, emettendo al contempo ogni consequenziale provvedimento di legge;
nel merito a) respingere la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, , emettendo al contempo ogni altra consequenziale decisione di legge;
b) condannare controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc;
in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, maggiorando i relativi importi del 15% per spese forfettarie, nonché delle percentuali normativamente previste a titolo di I.V.A. e C.A.P. ”.
La causa veniva istruita mediante prove orali, tra cui l'interrogatorio formale del convenuto e l'escussione di testi sia dell'attore sia del convenuto;
all'udienza del 21.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale in atti e il giudice tratteneva la causa in decisione.
In via preliminare, con riferimento all' eccezione di nullità della citazione sollevata da convenuto, si osserva quanto segue.
Invero, circa la asserita nullità dell'atto di citazione in ragione dell'assoluta incertezza dell'indicazione dell'autorità giudiziaria adita, la stessa non risulta accoglibile. Ai sensi dell'art. 164 c.p.c., infatti,
l'indicazione del giudice al quale si rivolge la domanda non deve necessariamente risultare dall'intestazione dell'atto, bensì può essere semplicemente inserita nel contesto dello stesso;
nella fattispecie in esame l'attore ha comunque segnalato nella vocatio in ius il Tribunale di Latina, la cui competenza era peraltro facilmente desumibile anche in relazione al valore della causa, nonché dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario avente timbro e intestazione del Tribunale di Latina. La costituzione in giudizio del convenuto, infine ai sensi dell' art 164 terzo comma cpc , ha sanato retroattivamente i vizi della citazione e ha fatto salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale, in quanto l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non è stato violato il principio del contraddittorio Venendo al merito, anche per il principio della ragione più liquida, ancorché la domanda dell'attore nei confronti del convenuto possa qualificarsi, in astratto, come richiesta di risarcimento danni per responsabilità dell'appaltatore di cui artt. 1655 e ss., l'attore, in concreto, non ha prodotto né un contratto di appalto né alcuna prova documentale volta a comprovare l'esistenza di un vincolo contrattuale tra le odierne parti in causa, né tantomeno- pur volendo ricondurre la fattispecie nell' ambito applicativo della responsabilità aquiliana di cui il contratto d' appalto costituirebbe l'a mera occasione del sinistro -
l'esistenza del fatto storico dedotto in giudizio, ivi compresa la asserita presenza del convenuto sig. sui luoghi di causa al momento del presunto sinistro. Controparte_1
Dalla disamina delle dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento, emerge che il fatto storico dedotto in giudizio è stato riportato dal solo teste di parte attrice, sig. , durante la deposizione del Testimone_1
04.05.2021, ove questi asserisce che il sig. fosse in casa al momento del sinistro e, Controparte_1 successivamente, il sig. fosse stato trasportato al nosocomio di Aprilia dal sig. Pt_1 Persona_1 fratello del convenuto. Tale deposizione si pone in contrasto con quanto emerso dalle testimonianze sia dello stesso sig. sia dall'altro teste di parte convenuta sig. . Questi Persona_1 Testimone_2 ultimi, al riguardo, riferiscono che né il sig. né lo stesso sig. fossero in Controparte_1 Persona_1 casa durante il lasso di tempo in cui si sarebbe verificato l'asserito sinistro e, di conseguenza, negano l'esistenza dell'asserito accadimento dei fatti come dedotto in giudizio dall'attore.
In particolare, durante la deposizione del 30.04.2019, il sig. riferisce che il convenuto Testimone_2 fosse insieme a lui a un funerale – precisamente del sig. – proprio tra le ore 14,00 e le ore Persona_2
15,00 del 03.10.2012, in un torno di tempo incompatibile con la possibile presenza del sig. CP_1
nel momento del presunto sinistro;
a comprova della verosimiglianza di tale affermazione, parte
[...] convenuta ha prodotto la documentazione relativa all'autorizzazione alla cremazione del defunto sig. per quello stesso giorno, al fine di valutare l'attendibilità del teste Persona_2 Tes_2
Non è stato purtroppo possibile compiere un auspicato confronto tra il teste dell'attore e il teste Tes_1 del convenuto in quanto il primo è deceduto durante il corso del procedimento. Sul punto è Tes_2 stato possibile convocare il solo teste a chiarimenti dal Giudice, il quale in data Testimone_2
05.10.2023 ha confermato la sua versione circa la partecipazione del convenuto al funerale del sig.
[...]
precisando che in data 03.10.2012, la casa del sig. fosse stata chiusa dalle ore Per_2 Controparte_1
9,00 della mattina sino al pomeriggio inoltrato, quando i sig.ri e hanno rincasato dopo Tes_2 CP_1 il funerale e hanno trovato la casa in ordine come l'avevano lasciata, compreso il barbecue posto all'esterno dell'abitazione.
Quanto alla testimonianza del sig. fratello del convenuto escusso in data 20.02.2024, Persona_1 questi ha confermato di non essere a casa del fratello il giorno del presunto sinistro – ove peraltro ha rappresentato che presenzia di rado a causa di alcune incomprensioni familiari con la cognata – e, pertanto, di non aver mai accompagnato l'attore al nosocomio di Aprilia, come invece riferito dal teste di parte attrice , con il quale anche in questo caso è stato impossibile compiere un confronto a Tes_1 causa del suo decesso in costanza di procedimento.
Nella fattispecie in esame, gli elementi probatori offerti in giudizio ed esaminati non hanno assolto a pieno a tale onere. In particolare l'attore non ha mai segnalato, né nel corpo degli atti in giudizio né nell'articolazione dei capitoli di prova, che il convenuto fosse in casa durante il sinistro dedotto;
l'unico a sostenere tale tesi è stato il teste di parte attrice, sig. , le cui affermazioni sono state Testimone_1 tuttavia contraddette dai testi di parte convenuta, sig. e sig. ; la Persona_1 Testimone_2 testimonianza di quest'ultimo, in particolare, ha trovato degli indiretti riscontri documentali, come la documentazione relativa alla cremazione del sig. al cui funerale avrebbero partecipato la parte Per_2 convenuta con il sig. Tes_2
Da ciò scaturisce un complessivo quadro istruttorio tale da non consentire di ritenere come provata la dinamica del sinistro, la presenza del sig. in casa il 03.10.2012, l'eventuale rapporto Controparte_1 obbligatorio sorto tra le odierne parti in giudizio o un'eventuale responsabilità extracontrattuale ascrivibile al convenuto, ma soprattutto l'effettivo accadimento del fatto storico.
Ne consegue il rigetto della domanda, sulla base delle incomplete e contraddittorie prove che sono state offerte in giudizio da parte attrice.
Quanto alla richiesta del convenuto di condannare parte attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., la stessa deve essere rigettata, giacché è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte, o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Ex multis, Cass.
Civ., 15 aprile 2013 n. 9080). In mancanza, nonché qualora dagli atti non risultino gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno. Nella fattispecie in esame, peraltro, parte convenuta ha fatto riferimento sia al primo sia al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. senza mai discernere le diverse ipotesi di responsabilità aggravata a carico dell'attore.
Le spese di causa seguono la soccombenza, sicché sono a carico della parte attrice nei confronti del convenuto.
PQM
Il Tribunale di Latina, Sezione II, in persona del giudice unico Dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
Rigetta la domanda risarcitoria proposta dal Sig. nei confronti del Sig. Parte_1 Controparte_1
Condanna il Sig. al pagamento delle spese processuali liquidate in favore del Sig. Parte_1 CP_1
in € 4550,00 per competenze, oltre accessori di legge ai sensi del d.m. 55/2014 aggiornato sulla
[...] base del d.m. 147/2022. Latina, 2.01.2025
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli