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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/09/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 09/09/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3583/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
assistita e difesa dall'Avv. MAGALDI RENATO, con il quale elettivamente domicilia in Sant'Anastasia, alla via Raffaele Viviani 21, presso lo studio dell'Avv. MAIONE VINCENZO, appellante
e
, assistita e difesa dall'Avv. NAPOLITANO PAOLINO, CP_1
con il quale elettivamente domicilia in Nola, alla via On.le Francesco
Napolitano 112, appellato nonché
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. DI NUZZO ANTONIO, con il quale elettivamente domicilia in Maddaloni, alla via
Roma 11, appellata/appellante incidentale avente ad OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 4972/2019, pubblicata il 22.10.2019, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo), con l'omissione di ogni questione ritenuta assorbita.
o0o
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva CP_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
07120189038046209000, con la quale l'agente della riscossione le intimava, ex art. 50 DPR 602/73, il pagamento della somma di € 2.855,70,
a fronte di cartella di pagamento n. 07120140115839167000, nascente da un recupero crediti in rivalsa ex d.lgs. 209 /2005 per somme versate dal
Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
L'opponente deduceva, al riguardo, che l'intimazione le era stata notificata in data 27.9.2018 a fronte dell'asserita notifica della cartella in data
23.2.2015 (relativa ad addebito, come risultante dal ruolo, risalente al pag. 2/8 2008), pertanto chiedeva che ne venisse dichiarata l'inefficacia e la nullità per sopravvenuta prescrizione del credito presupposto.
Si costituivano nel giudizio di prime cure l Controparte_3
e l'ente creditore quale gestore ex lege del FGVS,
[...] Pt_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza, oggetto di impugnativa, il Giudice di Pace di Nola, in accoglimento dell'opposizione spiegata dalla parte privata, annullava il ruolo e relativa cartella di pagamento ivi indicata per intervenuta prescrizione, in applicazione dell'art. 28 legge 689/81.
Con atto di appello tempestivamente notificato, ha censurato Pt_1
l'operato del primo giudice per aver accolto la domanda sul presupposto della intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa esattoriale, ad onta della prova dell'interruzione del relativo termine di decorrenza.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, mentre CP_1
l' si è costituito spiegando appello incidentale adesivo, Controparte_4
ovvero limitandosi sostanzialmente ad aderire all'appello proposto, senza esplicitare proprie autonome ragioni di censura della sentenza gravata.
o0o
In via del tutto preliminare, va rilevata l'inammissibilità dell'appello incidentale interposto da per i motivi che seguono. CP_5
Ed, infatti, ove non sia rispettato il termine per il deposito in cancelleria della comparsa contenente l'appello incidentale, di cui all'art. 343 c.p.c.,
l'appello è inammissibile ed a nulla rileverà che, per l'appellante, non sia ancora spirato il termine di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c. (cfr., ex multis,
Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza n. 20963 del 22/08/2018).
pag. 3/8 Nel caso in esame, trattasi di impugnazione incidentale tardiva, ovvero proposta a termine ex art. 327 c.p.c. ampiamente spirato;
cionondimeno, a fronte della vocatio in ius fissata per il 19.11.2020, l'appellante incidentale si costituiva soltanto in data 12.11.2020, in violazione del suddetto termine di cui all'art. 343 c.p.c..
In via parimenti preliminare, deve poi evidenziarsi che, con riguardo all'appello principale, risulta pienamente rispettato il disposto dell'art. 342
c.p.c..
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, i motivi sono specifici quando, nell'indicare le questioni su cui si chiede una determinata decisione al giudice di appello, espongono anche le ragioni per cui tale decisione è domandata mostrando quali errori logici e giuridici sottostanno al fatto che il giudice di primo grado o non abbia affatto deciso la questione o su di essa abbia preso una decisione diversa (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773, in motivazione), sottolineandosi, altresì, che “il requisito della specificità dei motivi d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese” (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781).
Ne deriva che, nella specie, il tenore letterale della citazione introduttiva – laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si censura l'operato del primo giudice essenzialmente per errata valutazione delle pag. 4/8 risultanze istruttorie con riguardo all'applicazione delle norme sulla prescrizione – consente agevolmente di ritenere osservati i riportati principi.
o0o
Venendo al merito, l'appello è fondato e deve essere accolto, non potendosi condividere le conclusioni cui è giunto il giudice di pace per le ragioni che seguono.
In tema di azione di regresso esercitata da in qualità di Parte_1
gestore del FGVS, surrogatasi all'impresa designata che ha risarcito il danno, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Nella specie, risulta che la cartella esattoriale de qua è stata notificata in data 23.2.2015, come da estratto di ruolo e relata di notifica della stessa, allegati alla produzione di primo grado dell'agente riscossore. Ebbene, la prescrizione in questione non è quella quinquennale delle sanzioni amministrative – erroneamente applicata dal giudice di prime cure – bensì la prescrizione decennale, in quanto concernente il diritto di agire in via di regresso verso il responsabile del sinistro stradale a seguito del pagamento di somma di danaro eseguito dall'impresa designata territorialmente, ai sensi dell'art. 286, co. 1, d. l.vo n. 209/2005. A norma dell'art. 286, co. 2, cit., “Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada …”.
Dunque, in attuazione del disposto normativo ora richiamato, Pt_1
ha nella specie provveduto, in data 7.2.2013, al rimborso della somma
[...]
di cui in narrativa a favore dell'impresa designata, (cfr. attestazione in atti,
pag. 5/8 dalla quale si evince altresì dichiarazione di surrogazione della Pt_1
ai sensi dell'art. 1201 c.c., nei diritti spettanti alla stessa impresa designata nei confronti dei non assicurati e dei responsabili dei sinistri, così come previsto nell'art. 292, co. 1, d. l.vo n. 209/2005, che riconosce all'impresa designata che abbia risarcito il danno, anche a seguito di transazione, oltre che in forza di sentenza di condanna, “azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese”).
Ergo, nel caso che occupa si è surrogata all'impresa designata Pt_1
per il risarcimento delle vittime della strada – che ha risarcito il danno relativamente al sinistro de quo (anno 2008) che vedeva coinvolto autoveicolo di proprietà dell'appellata, privo di copertura assicurativa – nel diritto di regresso verso quest'ultima, quale responsabile del sinistro.
La norma dell'art. 292, co. 1, d. l.vo n. 209/2005 riconosce l'azione di regresso verso il responsabile del sinistro, quale azione specifica e autonoma rispetto all'azione risarcitoria spettante al danneggiato, contemplando un'ipotesi di surrogazione ex lege dell'impresa designata che ha eseguito il pagamento, con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c., in base all'indirizzo giurisprudenziale costante (Cass. civ., 10.03.1997, n. 10176; Cass. civ.,
11.05.2007, n. 10827; Cass. civ. 19.06.2013, n. 15303; Cass. civ.,
17.01.2017, n. 930). Coerentemente con tale ricostruzione, la Suprema
Corte ha individuato il dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione non già dal giorno del sinistro stradale, bensì dal giorno dell'effettivo pagamento, avente effetto estintivo dell'obbligazione solidale risarcitoria (Cass. civ., sentenza n. 518/2003). Invero, in applicazione pag. 6/8 dell'art. 2935 c.c., nella fattispecie concreta il termine decennale di prescrizione deve essere fatto decorrere dalla data del rimborso della somma eseguito dalla a favore dell'impresa designata (7.2.2013) Pt_1
allorché quest'ultima, proprio a seguito del pagamento, ha emesso quietanza liberatoria e, nel contempo, ha surrogato la stessa nei Pt_1
suoi diritti verso il responsabile del sinistro stradale, così ponendo l'odierna appellante nella condizione giuridica e materiale per l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del danneggiante.
Ne deriva che, a seguito e per effetto dell'interruzione del termine decennale di prescrizione da parte dell'ente di riscossione, con la notificazione al debitore, responsabile del sinistro stradale, della cartella esattoriale in data 23.2.2015, l'unico motivo di cui all'opposizione proposta in primo grado, basato sull'asserita estinzione per prescrizione del credito fatto valere dalla è destituito di fondamento e va rigettato, con Pt_1
conseguente caducazione di ogni statuizione di cui alla sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da
[...]
; Controparte_6
b) Accoglie l'appello proposto da
[...]
ed, in riforma della Parte_1
pag. 7/8 sentenza n. 4972/2019 resa dal Giudice di Pace di Nola, rigetta l'opposizione;
c) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1
, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per il
[...]
primo grado in € 457. e, per il presente grado, in € 852. oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
spese compensate tra le parti appellate;
d) condanna , ex art. Controparte_6
13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, al versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Nola, 09/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 09/09/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3583/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
assistita e difesa dall'Avv. MAGALDI RENATO, con il quale elettivamente domicilia in Sant'Anastasia, alla via Raffaele Viviani 21, presso lo studio dell'Avv. MAIONE VINCENZO, appellante
e
, assistita e difesa dall'Avv. NAPOLITANO PAOLINO, CP_1
con il quale elettivamente domicilia in Nola, alla via On.le Francesco
Napolitano 112, appellato nonché
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. DI NUZZO ANTONIO, con il quale elettivamente domicilia in Maddaloni, alla via
Roma 11, appellata/appellante incidentale avente ad OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 4972/2019, pubblicata il 22.10.2019, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo), con l'omissione di ogni questione ritenuta assorbita.
o0o
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva CP_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
07120189038046209000, con la quale l'agente della riscossione le intimava, ex art. 50 DPR 602/73, il pagamento della somma di € 2.855,70,
a fronte di cartella di pagamento n. 07120140115839167000, nascente da un recupero crediti in rivalsa ex d.lgs. 209 /2005 per somme versate dal
Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
L'opponente deduceva, al riguardo, che l'intimazione le era stata notificata in data 27.9.2018 a fronte dell'asserita notifica della cartella in data
23.2.2015 (relativa ad addebito, come risultante dal ruolo, risalente al pag. 2/8 2008), pertanto chiedeva che ne venisse dichiarata l'inefficacia e la nullità per sopravvenuta prescrizione del credito presupposto.
Si costituivano nel giudizio di prime cure l Controparte_3
e l'ente creditore quale gestore ex lege del FGVS,
[...] Pt_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza, oggetto di impugnativa, il Giudice di Pace di Nola, in accoglimento dell'opposizione spiegata dalla parte privata, annullava il ruolo e relativa cartella di pagamento ivi indicata per intervenuta prescrizione, in applicazione dell'art. 28 legge 689/81.
Con atto di appello tempestivamente notificato, ha censurato Pt_1
l'operato del primo giudice per aver accolto la domanda sul presupposto della intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa esattoriale, ad onta della prova dell'interruzione del relativo termine di decorrenza.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, mentre CP_1
l' si è costituito spiegando appello incidentale adesivo, Controparte_4
ovvero limitandosi sostanzialmente ad aderire all'appello proposto, senza esplicitare proprie autonome ragioni di censura della sentenza gravata.
o0o
In via del tutto preliminare, va rilevata l'inammissibilità dell'appello incidentale interposto da per i motivi che seguono. CP_5
Ed, infatti, ove non sia rispettato il termine per il deposito in cancelleria della comparsa contenente l'appello incidentale, di cui all'art. 343 c.p.c.,
l'appello è inammissibile ed a nulla rileverà che, per l'appellante, non sia ancora spirato il termine di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c. (cfr., ex multis,
Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza n. 20963 del 22/08/2018).
pag. 3/8 Nel caso in esame, trattasi di impugnazione incidentale tardiva, ovvero proposta a termine ex art. 327 c.p.c. ampiamente spirato;
cionondimeno, a fronte della vocatio in ius fissata per il 19.11.2020, l'appellante incidentale si costituiva soltanto in data 12.11.2020, in violazione del suddetto termine di cui all'art. 343 c.p.c..
In via parimenti preliminare, deve poi evidenziarsi che, con riguardo all'appello principale, risulta pienamente rispettato il disposto dell'art. 342
c.p.c..
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, i motivi sono specifici quando, nell'indicare le questioni su cui si chiede una determinata decisione al giudice di appello, espongono anche le ragioni per cui tale decisione è domandata mostrando quali errori logici e giuridici sottostanno al fatto che il giudice di primo grado o non abbia affatto deciso la questione o su di essa abbia preso una decisione diversa (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773, in motivazione), sottolineandosi, altresì, che “il requisito della specificità dei motivi d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese” (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781).
Ne deriva che, nella specie, il tenore letterale della citazione introduttiva – laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si censura l'operato del primo giudice essenzialmente per errata valutazione delle pag. 4/8 risultanze istruttorie con riguardo all'applicazione delle norme sulla prescrizione – consente agevolmente di ritenere osservati i riportati principi.
o0o
Venendo al merito, l'appello è fondato e deve essere accolto, non potendosi condividere le conclusioni cui è giunto il giudice di pace per le ragioni che seguono.
In tema di azione di regresso esercitata da in qualità di Parte_1
gestore del FGVS, surrogatasi all'impresa designata che ha risarcito il danno, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Nella specie, risulta che la cartella esattoriale de qua è stata notificata in data 23.2.2015, come da estratto di ruolo e relata di notifica della stessa, allegati alla produzione di primo grado dell'agente riscossore. Ebbene, la prescrizione in questione non è quella quinquennale delle sanzioni amministrative – erroneamente applicata dal giudice di prime cure – bensì la prescrizione decennale, in quanto concernente il diritto di agire in via di regresso verso il responsabile del sinistro stradale a seguito del pagamento di somma di danaro eseguito dall'impresa designata territorialmente, ai sensi dell'art. 286, co. 1, d. l.vo n. 209/2005. A norma dell'art. 286, co. 2, cit., “Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada …”.
Dunque, in attuazione del disposto normativo ora richiamato, Pt_1
ha nella specie provveduto, in data 7.2.2013, al rimborso della somma
[...]
di cui in narrativa a favore dell'impresa designata, (cfr. attestazione in atti,
pag. 5/8 dalla quale si evince altresì dichiarazione di surrogazione della Pt_1
ai sensi dell'art. 1201 c.c., nei diritti spettanti alla stessa impresa designata nei confronti dei non assicurati e dei responsabili dei sinistri, così come previsto nell'art. 292, co. 1, d. l.vo n. 209/2005, che riconosce all'impresa designata che abbia risarcito il danno, anche a seguito di transazione, oltre che in forza di sentenza di condanna, “azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese”).
Ergo, nel caso che occupa si è surrogata all'impresa designata Pt_1
per il risarcimento delle vittime della strada – che ha risarcito il danno relativamente al sinistro de quo (anno 2008) che vedeva coinvolto autoveicolo di proprietà dell'appellata, privo di copertura assicurativa – nel diritto di regresso verso quest'ultima, quale responsabile del sinistro.
La norma dell'art. 292, co. 1, d. l.vo n. 209/2005 riconosce l'azione di regresso verso il responsabile del sinistro, quale azione specifica e autonoma rispetto all'azione risarcitoria spettante al danneggiato, contemplando un'ipotesi di surrogazione ex lege dell'impresa designata che ha eseguito il pagamento, con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c., in base all'indirizzo giurisprudenziale costante (Cass. civ., 10.03.1997, n. 10176; Cass. civ.,
11.05.2007, n. 10827; Cass. civ. 19.06.2013, n. 15303; Cass. civ.,
17.01.2017, n. 930). Coerentemente con tale ricostruzione, la Suprema
Corte ha individuato il dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione non già dal giorno del sinistro stradale, bensì dal giorno dell'effettivo pagamento, avente effetto estintivo dell'obbligazione solidale risarcitoria (Cass. civ., sentenza n. 518/2003). Invero, in applicazione pag. 6/8 dell'art. 2935 c.c., nella fattispecie concreta il termine decennale di prescrizione deve essere fatto decorrere dalla data del rimborso della somma eseguito dalla a favore dell'impresa designata (7.2.2013) Pt_1
allorché quest'ultima, proprio a seguito del pagamento, ha emesso quietanza liberatoria e, nel contempo, ha surrogato la stessa nei Pt_1
suoi diritti verso il responsabile del sinistro stradale, così ponendo l'odierna appellante nella condizione giuridica e materiale per l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del danneggiante.
Ne deriva che, a seguito e per effetto dell'interruzione del termine decennale di prescrizione da parte dell'ente di riscossione, con la notificazione al debitore, responsabile del sinistro stradale, della cartella esattoriale in data 23.2.2015, l'unico motivo di cui all'opposizione proposta in primo grado, basato sull'asserita estinzione per prescrizione del credito fatto valere dalla è destituito di fondamento e va rigettato, con Pt_1
conseguente caducazione di ogni statuizione di cui alla sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da
[...]
; Controparte_6
b) Accoglie l'appello proposto da
[...]
ed, in riforma della Parte_1
pag. 7/8 sentenza n. 4972/2019 resa dal Giudice di Pace di Nola, rigetta l'opposizione;
c) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1
, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per il
[...]
primo grado in € 457. e, per il presente grado, in € 852. oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
spese compensate tra le parti appellate;
d) condanna , ex art. Controparte_6
13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, al versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Nola, 09/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 8/8