Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2013, n. 18334
CASS
Sentenza 31 luglio 2013

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Il medico-chirurgo viene meno all'obbligo a suo carico in ordine all'ottenimento del cosiddetto consenso informato ove non fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili sull'intervento chirurgico che intende eseguire e, soprattutto, sul bilancio rischi/vantaggi dell'intervento stesso, "a fortiori" ove ricorrano fattori di pericolo che sconsiglino l'intervento, neppure cogentemente necessario.

Commentario1

  • 1Azione improponibile per decadenza? L’avvocato non va pagato se non dissuade il clienteAccesso limitato
    Carmine Lattarulo · https://www.altalex.com/ · 28 settembre 2017
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2013, n. 18334
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18334
Data del deposito : 31 luglio 2013

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