Rigetto
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/05/2025, n. 4542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4542 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 04542/2025REG.PROV.COLL.
N. 02515/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2515 del 2022, proposto da
Stefania Consigliere, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, Mereu Michela, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, Sara Urgeghe, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, Alida Queirolo, in proprio e in qualità di esercente della potestà genitoriale del minore -OMISSIS-, Ghiara Luisa, in proprio e in qualità di esercente della potestà genitoriale del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Dario Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, piazza Cattaneo n.26/11;
contro
Regione Liguria, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aurelio Domenico Masuelli, Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Romanelli in Roma, via Tagliamento, 14;
Ministero dell'Istruzione, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 769/2021, resa tra le parti, con cui è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per l’annullamento, previa sospensiva, dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Liguria n. 17/2021 del 9.4.2021, avente ad oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19. Disposizione urgenti in materia di organizzazione dell'attività didattica sul territorio della Regione Liguria”, nella parte in cui dispone che, dal 12.4.2021 al 30.4.2021, “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del territorio della Regione Liguria devono adottare forme flessibili di organizzazione per garantire l'attività didattica in presenza del 50 per cento della popolazione studentesca mentre il restante 50 per cento della popolazione studentesca si deve avvalere della didattica a distanza”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con conseguente ripristino della didattica in presenza (in tesi al 100% ed in ipotesi al 75%), da attuarsi nel rispetto dei protocolli di sicurezza finalizzati a prevenire la diffusione della epidemia COVID-19.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria e del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti gli avvocati Dario Rossi, Aurelio Masuelli e dello Stato Isabella Bruni in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams".;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In qualità di esercenti la potestà genitoriale su minori studenti della scuola secondaria superiore, i ricorrenti impugnavano dinanzi al TAR Liguria l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.17 del 9 aprile 2021, con la quale si disponeva la riduzione della didattica in presenza, quale misura atta a fronteggiare l’emergenza dovuta alla diffusione del virus Covid-19. Il provvedimento in questione disponeva in particolare la riduzione della didattica in presenza per il 50 per cento della popolazione studentesca, mentre per la restante metà l’attività avrebbe proseguito con adeguate forme di didattica a distanza (DAD). L’ordinanza veniva attuata, fra l’altro, sul presupposto dell’art. 2, comma 2, del DL 1 aprile 2021, n. 44, allora vigente, il quale stabiliva che nelle zone gialla ed arancione (quest’ultima era, alla data di adozione del provvedimento impugnato, la classificazione del territorio ligure), le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché fosse garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si sarebbe avvalsa della didattica a distanza.
L’ordinanza impugnata, che aveva effetto fino al 30 aprile 2021, fu sostituita dal successivo provvedimento n. 18 del 23 aprile 2021 – non impugnato –, recante recepimento, con effetto dal 26 aprile, di quanto disposto dal DL n. 52 del 22 aprile 2021 e fissazione della percentuale di didattica in presenza nel limite del 70 per cento (fissato quale nuova soglia minima anche per le zone gialle e arancioni).
Con successiva ordinanza n. 22 del 6 maggio 2021, fu autorizzato il progressivo aumento della percentuale fin all’80 per cento degli alunni con effetto dal 10 maggio e fino al 22 maggio.
Secondo i ricorrenti la didattica avrebbe dovuto essere garantita, alternativamente, nella misura del 100 per cento o del 75 per cento. Alla prima conclusione (didattica al 100 per cento nelle forme ordinarie) i ricorrenti giungono asserendo che la disposizione del DL sopra riportata, laddove prevedeva una limitazione della didattica in presenza, sarebbe costituzionalmente illegittima avuto riguardo agli artt. 2, 3, 9, 32, 33 e 34, Cost., nonché all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 29 della Convenzione ONU ratificata con L. n. 176/1991, agli artt. 4 e 13 del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonchè del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato con L. n. 881/1977, agli artt. 8 e 2, Prot. 1, della CEDU, ratificata con L. n. 848/1955.
Alla seconda conclusione (didattica in presenza al 75 per cento) giungono contestando invece la legittimità del provvedimento impugnato per asseriti vizi propri.
Con sentenza del TAR Liguria, Sez. I, n. 769 del 24/08/2021 il ricorso veniva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con spese compensate, sul rilievo che l’ordinanza aveva da tempo esaurito i propri effetti e che era mutato il quadro normativo nazionale sulla cui base era stato assunto il provvedimento impugnato.
Avverso detta sentenza, i ricorrenti hanno interposto appello al Consiglio di Stato.
Si sono costituiti in resistenza il Ministero dell’Istruzione e la Regione Liguria.
All’udienza del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Nell’atto di appello sono state articolate diverse censure suddivise in due gruppi di motivi.
1. Con il primo gruppo di motivi la ricorrente propone le questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 44/2021 - il quale prevede che, nelle zone gialle ed arancioni, la didattica in presenza nelle scuole superiori sia garantita da un minimo del 50% ad un massimo del 75% - norma sulla cui base la Regione Liguria ha adottato l'impugnata ordinanza, appunto limitando la didattica in presenza al 50%, evidenziandone la rilevanza e non manifesta infondatezza ai fini della composizione della controversia.
Secondo la prospettazione di parte appellante la norma in questione sarebbe inidonea a garantire l’effettività del diritto all’istruzione, in violazione dell’art. 34 Cost. Il sacrificio imposto, nel bilanciamento con il diritto alla salute, sarebbe sproporzionato e non raggiungerebbe lo scopo che si prefigge perseguire, e questo per una serie di ragioni.
Anzitutto, ai fini della prevenzione della diffusione del virus sarebbe stato sufficiente l’uso dei dispositivi di protezione individuale, per consentire di mantenere la frequenza scolastica in presenza. La misura non sarebbe poi proporzionata rispetto a quanto previsto dal Decreto Ministero Istruzione n. 39 del 26.6.2020 (c.d. “Piano Scuola), il quale prevedeva il rientro in presenza per l’inizio dell’anno scolastico. La misura non sarebbe nemmeno necessaria, poiché a una valutazione postuma, questa non avrebbe inciso sull’andamento dei contagi, i quali hanno seguito un andamento ondivago, apparentemente insensibile alle misure sanitarie normativamente adottate. Anzi: il rischio epidemiologico, alla data di adozione del provvedimento gravato, nemmeno sarebbe stato effettivo e reale. La violazione del parametro di costituzionalità – e il conseguente difetto di proporzionalità e necessità della misura – sarebbe del resto acclarata, nella misura in cui numerosi allegati studi scientifici sugli effetti della DAD sulla popolazione studentesca ne hanno mostrato una grave incidenza negativa, specie se reiterati a più riprese, come è stato nel nostro Paese nella stagione pandemica.
Ne deriverebbe una acclarata incostituzionalità del corpus normativo in rilevo, che si rifletterebbe inevitabilmente sul provvedimento gravato, dimostrando altresì la rilevanza della questione ai fini del giudizio.
2. Con un secondo gruppo di motivi l’appellante si sofferma sui vizi propri dell’ordinanza gravata, denunziandone illegittimità per incompetenza nonché per eccesso di potere dovuto a carenza di istruttoria.
In primo luogo, l’ordinanza sarebbe affetta dal vizio di incompetenza, sotto plurimi profili. Gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 44/2021 rimetterebbero alle singole istituzioni scolastiche l’individuazione della percentuale di frequenza e non alla Regione.
Anche qualora si volesse rinvenire la fonte dell’ordinanza nel potere di adozione di ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art. 32 della L. n. 833/1978, il provvedimento presenterebbe lo stesso vizio, dal momento che il D.L. n. 19/2020 (cfr. artt. 2 e 3) sarebbe chiarissimo nell’escludere che i Presidenti di Regione possano adottare ordinanze contingibili ed urgenti anche “per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente” in tutti quei casi in cui sia intervenuta una regolamentazione nazionale.
Un simile modus procedendi contrasterebbe poi con i principi di legalità di natura sovranazionale, sanciti, ai fini che qui interessano, dagli artt. 4 e 13 del PIDESC, ratificato con L. n. 881/1977, e dall’art. 2, Prot. 1, CEDU.
Da ultimo l’appellante sostiene che il rapido avvicendarsi delle ordinanze in materia abbia altresì compresso eccessivamente l’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale: molte delle stesse hanno avuto un’efficacia persino inferiore al termine di venti giorni che, ai sensi dell’art. 55, comma 5, c.p.a., deve trascorrere dalla notifica del ricorso alla fissazione della Camera di Consiglio per la discussione della domanda cautelare. Il che giustificherebbe peraltro la mancata impugnazione delle ordinanze successive, medio tempore intervenute a regolare il regime della DAD negli istituti didattici regionali.
L’ordinanza gravata si appaleserebbe illegittima anche per eccesso di potere sub specie del difetto di istruttoria e motivazione.
Sotto un primo aspetto l’amministrazione non avrebbe esattamente individuato i presupposti sulla base dei quali adottare il provvedimento. In particolare, difetterebbe una accurata analisi sulla correlazione tra la diffusione del contagio e l’efficacia delle misure in questione alla sua mitigazione. A ulteriore riprova del difetto di istruttoria sarebbe la mancanza di una precisa valutazione sulle criticità relative alla diffusione del virus nel contesto scolastico, e precisamente delle scuole secondarie di secondo grado, corredata da una totale assenza di monitoraggio specifico sull’incidenza dei contagi in ambiente scolastico. Al contrario sostiene l’appellante che dall’unico screening effettuato emergerebbe che il contesto scolastico sarebbe quasi interamente “sicuro”, vista l’incidenza pari a zero nel periodo compreso tra il 25 gennaio e l’8 marzo 2021 – nel quale la didattica in presenza era limitata al 50 percento degli alunni. Ed il vizio di difetto di istruttoria appare tanto più grave se si considera che, nelle premesse dell’ordinanza in esame, non una parola viene spesa per dare atto della “analisi dei rilievi epidemiologici orientata a stabilire, specificamente, il ruolo della riapertura delle scuole nella diffusione del contagio all’interno ed all’esterno del plessi scolastici”, né di qualsivoglia “indagine finalizzata a verificare se sia possibile implementare misure contingenti straordinarie finalizzate a garantire a tutti gli studenti la frequenza in presenza dell’intero monte ore settimanale”.
L’ordinanza in questione insomma muoverebbe da un presupposto erroneo e privo di fondamento, secondo il quale la scuola sia un luogo privilegiato di contagio, senza con ciò avvedersi che la maggiore probabilità di contagio tra i giovani risiedeva al di fuori dell’ambiente scolastico, nel quale invece le misure di sicurezza (i.e. distanziamento, uso dei D.P.I., ecc.) furono efficacemente implementate e monitorate. In questo senso deporrebbero alcuni studi scientifici, i quali persino suggerivano che l’epidemia poteva essere mitigata in modo più efficace rafforzando il controllo della trasmissione tra adulti di questa età piuttosto che chiudendo le scuole. L’assunto secondo il quale le scuole erano sicure e che gli studenti non erano un bacino di virus sarebbe del resto confermato dai dati epidemiologici ministeriali relativi al periodo di riferimento.
La dannosità dell’implementazione della DAD emergerebbe anche dai verbali del CTS, chiamato a esprimersi sulle misure in oggetto, e sarebbe confermata dai verbali e dell’incontro del 19.11.2020 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l’OMS di Ginevra e l’Unesco Sede Centrale di Parigi.
Da quanto premesso sarebbe perciò evidente la sproporzione della misura, giustificabile unicamente dall’insufficiente istruttoria condotta e da un evidente travisamento dei fatti ad essa presupposti, il che ridonderebbe nella sua illegittimità rendendone necessario l’annullamento.
Le censure sono infondate.
Correttamente i giudici di prime cure hanno motivato affermando che “ il provvedimento impugnato ha da lungo tempo cessato i propri effetti. In particolare l’ordinanza impugnata, che aveva effetto fino al 30 aprile 2021, è stata sostituita dal successivo provvedimento n. 18 del 23 aprile 2021, recante recepimento, con effetto dal 26 aprile, di quanto disposto dal d.l. n. 52 del 22 aprile 2021 e fissazione della percentuale di didattica in presenza nel limite del 70 per cento. Con successiva ordinanza n. 22 del 6 maggio 2021, è stato consentito l’aumento della percentuale fin all’80 per cento degli alunni con effetto dal 10 maggio e fino al 22 maggio. Da un lato, l’ordinanza ha da tempo esaurito i propri effetti e, dall’altro, è mutato il quadro normativo nazionale sulla cui base è stato assunto il provvedimento impugnato ”, facendone discendere l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
In ogni caso il ricorso è nel merito infondato.
La questione di illegittimità costituzionale è stata da tempo risolta dalla Corte Costituzionale nel senso opposto a quello auspicato dalla ricorrente (cfr. Corte Cost, sentenza n. 37 del 2021, 14
e 15 del 2022). Anche il Consiglio di Stato in vicenda analoga, in ordine al bilanciamento di proporzionalità tra l’interesse alla salute pubblica e il diritto all’istruzione, con la sentenza n. 4407/2022 ha condivisibilmente affermato che “ Se è vero, come ribadito dalla giurisprudenza formatasi in materia di misure restrittive per contrasto alla pandemia da Covid-19 (Tar Catanzaro, sez. I, 18 dicembre 2020, n. 2075, Tar Piemonte, sez. I, 3 dicembre 2020, n. 580), che il principio di precauzione non può essere invocato oltre ogni limite, ma deve essere contemperato con quello di proporzionalità - come ricordato tanto dall’insegnamento, nelle materie di competenza dell’Unione europea, dalla Corte di Giustizia (sez. I, 9 giugno 2016, in causa C-78/2016, Pesce), quanto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nel caso “Ilva di AR (9 maggio 2013, n. 85, sul bilanciamento tra valori dell’ambiente e della salute da un lato e della libertà di iniziativa economica e del diritto al lavoro dall’altro) - è altrettanto vero che il test di proporzionalità e di stretta necessità delle misure limitative deve ragguagliarsi al livello di rischio – e, quindi, al proporzionale livello di protezione ritenuto necessario – causato dalla straordinaria virulenza e diffusività della pandemia. La prevalenza del principio di precauzione (Cons. St., sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655) è dunque ragionevolmente motivata in relazione al presente contesto di emergenza sanitaria, caratterizzato dalla circolazione di un virus sul cui comportamento non esistono certezze nella stessa comunità scientifica, con la logica conseguenza che, non essendo conosciuti, né prevedibili con certezza i rischi indotti dalla frequenza della scuola in presenza, l’azione dei pubblici poteri ben può e deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, a tutela del valore primario della salute .” - (enfasi aggiunta.).”
Del resto, l’Ordinanza qui impugnata veniva attuata, fra l’altro, sul presupposto dell’art. 2, comma 2, del DL 1 aprile 2021, n. 44, allora vigente, il quale consentiva nelle zone gialla ed arancione (quest’ultima era, alla data di adozione del provvedimento impugnato, la classificazione del territorio ligure), che nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado fossero adottate forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché fosse garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si sarebbe avvalsa della didattica a distanza.
Il secondo gruppo di motivi d’appello, per quanto suggestivo e lungamente articolato, non coglie nel segno essendo la questione controversa - a partire dal 2022 – già stata definita in analoghe vertenze dalla giurisprudenza amministrativa cui questo collegio intende aderire. In particolare Cons. St., Sez. III, sent. n. 4407 del 31 maggio 2022, n. 7547, del 30 agosto 2022 e n. 3604 del 7 aprile 2023. Le decisioni qui richiamate affrontano i profili controversi relativi all’istruttoria e proporzionalità della misura, nel bilanciamento di interessi effettuato alla luce di una conoscenza parziale del patogeno allora diffuso. Così il Cons. Stato 4407/2022 sull’eccesso di potere sub specie della carenza di adeguata istruttoria e motivazione afferma: “Occorre invero collocare realisticamente la valutazione giuridica delle impugnate ordinanze nel loro effettivo e proprio contesto cronologico di riferimento. In tal senso non può non considerarsi che nel primo anno della pandemia, nel 2020, la assoluta novità e l’inusitata gravità di questa emergenza globale, nonché la ancora scarsa conoscenza di questo fenomeno pandemico, hanno comprensibilmente richiesto l’adozione di misure ordinamentali emergenziali particolarmente rapide e duttili, apparendo, in quel contesto, difficilmente praticabile il ricorso alla sola decretazione d’urgenza e dovendo ogni regione adattare le regole decise a livello centrare nella fattispecie locale, alla luce della situazione fattuale. Calando detti principi al caso in esame, nel decidere la momentanea chiusura delle scuole e la didattica a distanza il Presidente della Regione Campania ha considerato non solo la gravità della epidemia in atto ma anche l’intero contesto e, quindi, l’utilizzo dei mezzi di trasporto, l’affollamento per le vie dei ragazzi che si recano a scuola, la situazione dei locali degli edifici scolastici (se consentivano o meno il distanziamento )”.
Altrettanto significativi sono al riguardo i passaggi di Cons. Stato 7547/2022, che esaminano gli aspetti più problematici della questione, risolvendoli in senso favorevole all’amministrazione. Ad avviso del collegio, anche le censure in questa sede formulate dai ricorrenti scontano un difetto di prospettiva, considerato che “-- Inquadrano il fenomeno epidemiologico, nella sua virulenza e potenzialità espansiva, considerando il dato asettico del “luogo” scolastico, ma non anche le sue correlazioni con il mondo esterno e la fitta rete di ricadute che la ripresa della frequentazione in presenza avrebbe determinato sul sistema dei trasporti e dei contatti tra individui;
-- fotografano “l’istantanea” del provvedimento contestato, senza proporzionare la valutazione di congruità alla complessiva sequela di provvedimenti attraverso i quali - in un arco temporale relativamente circoscritto - l’Amministrazione ha progressivamente modulato i suoi interventi, mitigandoli in parallelo al miglioramento degli indicatori e così manifestando un livello di attenzione al fenomeno e di continuità del suo monitoraggio del tutto conforme al parametro dell’azione puntuale e proporzionata che si richiede da parte dell’attore pubblico. È quanto riconosce la stessa parte appellata laddove dà atto, sia pure criticamente, della “successione rapida e imprevedibile di fonti, di durata assai limitata e soggette a rapida modifica”, posta in essere dal Governo per fronteggiare e governare il fenomeno;
-- inquadrano la vicenda, ancora, nell’ottica di una sua analisi postuma che tradisce il carattere necessariamente anticipatorio e prognostico della prospettiva che doveva guidare l’Amministrazione nell’adozione di misure spiccatamente preventive, poiché concepite per scongiurare un fenomeno in divenire, dai contorni opachi (per lo stato di conoscenza dell’epoca) e dai caratteri evolutivi niente affatto prevedibili;
-- trascurano di considerare che il rigore del primo e più restrittivo DPCM prendeva atto dello stato di sostanziale di progressiva saturazione (per crescente occupazione dei posti letto) al quale si approssimavano le strutture ospedaliere e della conseguente incapacità del sistema sanitario di fronteggiare un ulteriore incremento delle infezioni. Di tanto dà significativamente atto il verbale del CTS n. 159 del 26 febbraio 2021 (pag. 3), nel quale si legge della necessità di “ulteriori urgenti misure di mitigazione …al fine di evitare il rapido sovraccarico dei servizi sanitari” e ciò anche “attraverso una riduzione delle interazioni fisiche interpersonali e delle mobilità ”.
I provvedimenti in questa sede gravati presentano oggetto analogo e sono stati adottati nel medesimo quadro emergenziale e sulla base dei medesimi presupposti. Alla luce dei summenzionati principi il Collegio non ritiene persuasive le argomentazioni della parte, nella misura in cui pretende una istruttoria caratterizzata da una completezza tecnicamente e scientificamente non raggiungibile in via prognostica, per le contingenze del caso.
Anche sul difetto di competenza della Regione ad adottare l’ordinanza gravata, la censura non incontra miglior sorte.
Infatti, da un lato il Presidente della Regione Liguria ha speso i poteri riconosciutigli dall’art. 32 L. 833/1978; dall’altro, nell'Ordinanza gravata si legge che, dal 12.4.2021 al 30.4.2021, “ le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del territorio della Regione Liguria devono adottare forme flessibili di organizzazione per garantire l'attività didattica in presenza del 50 per cento della popolazione studentesca mentre il restante 50 per cento della popolazione studentesca si deve avvalere della didattica a distanza”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con conseguente ripristino della didattica in presenza (in tesi al 100% ed in ipotesi al 75%), da attuarsi nel rispetto dei protocolli di sicurezza finalizzati a prevenire la diffusione della epidemia COVID-19”. Trattasi, all’evidenza, di una misura sanitaria che incide sull’organizzazione scolastica e che, per ragioni di omogeneità sull’itero territorio regionale, è stata adottata legittimamente dal Presidente della Regione Liguria. Né i poteri presidenziali attribuiti dalla L. 833/1978 vanno in frizione con l’art. 2 del Decreto legge 01/04/2021, n. 44 là dove dispone che “ Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”, in quanto l’adozione di forme flessibili nelle scuole non collide con i poteri di diposizione della misura sanitaria a livello regionale.
Conseguentemente, l’appello va respinto e infondata è anche la domanda risarcitoria. Spese compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la gravata sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO