Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/03/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
19 febbraio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 6816/2023 RG per controversia in materia di lavoro
PROMOSSA DA
Parte 1
rappresentata e difesa dall' avv. STRANIERI Lucia;
Ricorrente
CONTRO
,in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore
Resistente contumace
OGGETTO: "Carta Elettronica docente ex art. 1, co. 121-123, L. n. 107/2015"
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.07.2023, il sig. Parte 1 conveniva in
,
, per sentirlo condannare al giudizio il Controparte_1
riconoscimento, in suo favore, del diritto ad ottenere il beneficio economico di euro
500,00 annui di cui alla Carta Elettronica ex art. 1, co. 121 Legge n. 107/2015.
,
qualità di docente supplente, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, per i periodi indicati in ricorso.
Lamentava, inoltre, di non aver usufruito del bonus di formazione pari ad euro 500,00 annui di cui all'art. 1, co. 121 della Legge n.107/2015, denominato "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", destinata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, e riservata, in base alla disciplina vigente
(legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, co. 121-123 – DPCM del 23 settembre 2015 –
DPCM 28 novembre 2016), ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato. Deduceva, quindi, che tale disciplina fosse in realtà discriminatoria, in quanto in palese contrasto con i precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia con la disciplina contenuta nel CCNL di settore del 29.11.2007 agli artt. 63 e 64, nonché con le clausole
4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva CE n. 1999/70. Pertanto, chiedeva accertarsi e dichiarare il suo diritto ad ottenere il beneficio economico della "Carta
Elettronica” nella misura di 500,00 euro annui per ciascun anno di servizio prestato, previa disapplicazione della suddetta normativa, nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine, recanti scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo al CP 1 lo stesso non si è costituito né è comparso in giudizio, di conseguenza ne è stata dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'odierna udienza la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*** Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. Cass. SS.UU. 23 luglio 2014 n° 16765 e Cass. SS.UU.
8 febbraio 2011 n° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo Ufficio, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. Cass. Lav. 6 agosto 2002 n° 11831 e succ. conf.) - alla (ultima) sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr.
Cass. Lav. 7 agosto 2004 n° 15344, Cass. Sez. VI-Lav. 8 giugno 2016 n° 11762 e Cass.
Sez. VI-Lav. 21 maggio 2015 n° 10449), nella specie situata in Taranto.
Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'Amministrazione centrale, cioè al 66
Controparte_1
[...] ", in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti fare applicazione dei principi di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. Lav. 21 marzo 2011 n° 6372; conforme anche Cass. Lav. 15 ottobre 2010
n° 21276; si vedano altresì Cass. 10 maggio 2005 n. 9752, 28 luglio 2008 n. 20521 e
26 marzo 2008 n° 7862).
Quanto al merito, si evidenzia quanto segue.
L'art. 1 comma 121 della Legge del 13 luglio 2015, n. 107 ha introdotto la Carta
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente, ovvero la cosiddetta “Carta del Docente", disponendo che: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124» aggiungendo anche che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Il successivo DPCM 28.11.2016, all'art. 3 co. 1, sostitutivo del DPCM 23.09.205, nel dare attuazione alla previsione normativa, chiarisce inoltre che «la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni Scolastiche Statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ssmmi, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». Così posta, la normativa esclude il riconoscimento del beneficio agli insegnanti non di ruolo, assunti con contratto a tempo determinato.
È opportuno evidenziare che l'istituto della carta docenti si colloca nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti, elemento essenziale per l'attività lavorativa del personale docente, la cui importanza viene ribadita anche nell'art. 63 del CCNL di comparto, secondo cui «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane», con l'ulteriore previsione che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio», formazione che si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale». Inoltre, l'art. 64 del medesimo CCNL prevede che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità». È di tutta evidenza che la normativa citata, facendo riferimento al personale docente in servizio, non opera alcuna distinzione tra personale docente di ruolo e personale. docente non di ruolo.
Ebbene, scegliendo di riconoscere il beneficio economico al solo personale di ruolo assunto con contratti a tempo indeterminato, si è dato luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei docenti non di ruolo, considerato anche che l'equiparabilità della natura dei compiti e delle mansioni svolte.
Su questi presupposti, l'emblematica sentenza n. 1842 del 18.3.2022 del Consiglio di
Stato, ha stabilito che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su «tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso>>, sottolineando che «la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato».
Evidenzia inoltre che «l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati».
Ritiene anche che il sistema di formazione “a doppia trazione” - che vede obbligatoria la formazione dei docenti di ruolo, sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, al contrario di quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, di conseguenza, alcun sostegno economico - collide sia con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti», oltre che con i canoni di buona. amministrazione e i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 35 e 97.
Tale esclusione si pone in evidente contrasto anche con la normativa comunitaria, in particolare con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE. La clausola dispone infatti che «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato».
Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, dichiarando che la natura temporanea dei rapporti lavorativi con contratti a termine non può costituire, di per sé, un elemento idoneo a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato;
questo, equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato
(CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio 2022, c-450/21). In questo modo, ha rilevato l'incompatibilità della norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, con l'ordinamento euro-unitario.
Non da ultimo, appaiono rilevanti i principi di diritto enunciati dalla Corte di
Cassazione che, chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto da codesto Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha stabilito con sentenza n. 29961/2023 che:
«1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, 1. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, 1. n.
107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n.
107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio».
La Carta Docenti di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, invece, non spetta per gli anni in cui sono state svolte solo supplenze c.d. brevi o temporanee, avendo la S.C. sottolineato che la ratio del beneficio de quo consiste - sulla base di una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico - nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale”, ovviamente con valutazione ex ante rispetto alla stipulazione contrattuale (dovendosi dunque escludere la comparabilità ex post delle supplenze di durata inferiore, qualunque essa sia, con conseguente inapplicabilità della regola del "pro rata temporis", spettando ovviamente al giudice nazionale stabilire nello specifico i termini della ritenuta comparabilità tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, giusta quanto rimarcato anche da CGUE, SEZIONE VI, 5 Sentenza R.G. n° 7964/22 ORDINANZA 18 MAGGIO
2022, C-450/21, al punto 42).
- sembra ulteriormenteSiffatta prospettiva didattica in termini di “annualità" suffragata alla stregua del D.L. 13 giugno 2023 n° 69 (conv. con modif. dalla L. 10 agosto 2023 n° 103), il cui art. 15 ha previsto che: «1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo
26.»
Infatti, tale norma – sebbene ovviamente ex se inapplicabile ratione temporis al caso di specie, in ragione della limitata efficacia cronologica – pare comunque confermare
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che il legislatore abbia inteso e tuttora intenda ricollegare il beneficio de quo alla specifica finalità di fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale".
Inoltre, ove la parte ricorrente risulti - al momento della presente pronuncia – ancora interna al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritta nelle graduatorie per le supplenze, incaricata di una supplenza o transitata in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, sicché il CP 1 convenuto dovrà porre in essere ogni consequenziale attività per garantire l'effettiva fruizione del beneficio economico. mediante accredito su “Carta docente”, secondo il sistema proprio di essa e con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito; ove invece al momento della presente pronuncia – la parte ricorrente risulti fuoriuscita dal
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sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), il convenuto dovrà pagare una somma a titolo risarcitorio che, sulla base di quanto presuntivamente deducibile alla stregua delle circostanze evidenziate in ricorso (plausibili esborsi per spese di formazione sostenute autonomamente, nonché verosimili perdite di chances formative con conseguente menomazione non patrimoniale della professionalità), con valutazione equitativa deve essere liquidata in euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici per i quali vi è stato inadempimento datoriale, mentre non risulta allegazione né prova specifica di alcun pregiudizio maggiore.
È appena il caso di rilevare che le predette circostanze, dirimenti ai fini della concreta configurabilità dell'obbligo di adempimento in forma specifica ovvero della responsabilità risarcitoria, sono agevolmente riscontrabili in termini di certezza ed inequivocità, non richiedendo ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un eventuale nuovo giudizio di cognizione (essendo in casi siffatti ammissibile, in base al principio di economia processuale, finanche una condanna condizionata ad un evento futuro ed incerto: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 1° FEBBRAIO 2002 N° 1322, CASS.
SEZ. III, 12 OTTOBRE 2010 N° 21013, CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19895
e CASS. SEZ. I, 13 APRILE 2022 N° 11962).
Pertanto, alla luce di quanto chiarito sopra, avendo la ricorrente svolto incarichi di supplenza annuali fino al 30.06 (ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999), con continui contratti a tempo determinato, va riconosciuto il suo diritto ad ottenere il beneficio economico della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, nella misura di € 500,00 annui per agli anni scolastici indicati in ricorso.
Di conseguenza la domanda, in assenza di contestazioni del CP 1 rimasto contumace, va accolta per intero.
***
Le spese del giudizio possono essere nondimeno compensate.
Si deve ovviamente fare applicazione, ratione temporis, dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
Tale norma, tuttavia, deve essere intesa secondo quanto statuito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n° 77 del 7 marzo 19 aprile 2018, in base alla quale
è consentita la compensazione ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano "analoghe" (cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche"), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente): un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”;
"una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza", cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
In sostanza, come pure ex professo affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. VI-
Lav. 9 gennaio 2023 n° 273), ove la fattispecie ricada nell'ultimo regime della compensazione delle spese, di cui all'art. 13, co. 1, d.l. 132/2014 conv. con mod. in L. 162/2014, la sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n. 77 ha statuito «…… sostanzialmente riportando la fattispecie ad un assetto analogo a previgente dell'art. 92, co. 2, quale introdotto dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69», evidentemente in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (sic Cass. Sez. VI-III, 26 luglio 2021 n° 21400): ed in tale contesto già è stata ritenuta circostanza idonea a giustificare la compensazione la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (in termini, Cass. Lav. 7 agosto 2019 n° 21157, richiamata da Cass. Sez. II, 16 maggio 2022 n° 15495).
Deve quindi rimarcarsi che, nella fattispecie in esame, risulta concretamente configurabile al momento della proposizione del presente ricorso, proprio l'ipotesi della oggettiva e marcata incertezza in diritto della lite, avuto riguardo alle notevoli oscillazioni interpretative manifestatesi nella giurisprudenza di merito, determinate all'evidenza dalla complessità delle molteplici questioni dirimenti rilevanti nel giudizio, attinenti sia all'an, sia al quando, sia al quantum, sia al quomodo dell'obbligazione, tali invero da rendere assai difficoltoso per lo stesso debitore individuare la concreta possibilità di una definizione ante litem del contenzioso, ragionevolmente elidendone la responsabilità rispetto alla causazione della lite stessa.
Ed infatti, proprio sulla base di tali contrastanti orientamenti e delle gravi difficoltà ermeneutiche, all'epoca non ancora risolte dalla Corte di cassazione è stata ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cpc., in esito al quale la S.C. ha poi emanato la articolatissima sentenza sopra richiamata, sopravvenuta all'instaurazione del presente giudizio e risolutiva in particolare per i seguenti aspetti controversi: I) individuazione della ratio del beneficio e quindi dei corretti presupposti di equiparazione delle modalità di lavoro quanto a natura e caratteristiche degli
―
incarichi conferiti tra docenti assunti a termine e docenti assunti a tempo indeterminato;
II) necessità o meno, a suo tempo, di una specifica domanda da parte del docente e/o della utilizzazione dei fondi nel termine previsto ex DPCM, eventualmente a pena di decadenza;
III) natura dell'obbligazione, se cioè qualificabile o meno come retributiva, ovvero avente funzione riparatoria di una lesione subita;
IV) configurabilità o meno della obbligazione come pecuniaria, ovvero come obbligazione di fare o di consegnare una cosa mobile determinata;
V) effetti dell'inadempimento, in relazione alle previste modalità attuative, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore non sia più alle dipendenze del CP_1 ; VI) individuazione del termine prescrizionale - quinquennale ovvero decennale – da applicare.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. così provvede:Parte 1
dichiara il diritto della parte ricorrente all'attribuzione del beneficio economico della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente", nella misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dedotti in ricorso;
Condanna il CP_1 convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla carta elettronica, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994,
dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione,
ovvero, ove ciò non fosse possibile per essere la parte ricorrente al momento
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della presente pronuncia - fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, condanna il convenuto CP 1 a pagare in favore di parte ricorrente la complessiva somma di euro 1.000,00 oltre accessori;
Spese compensate.
Taranto, 96.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Di Palma Viviana