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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/06/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 25.06.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 8839 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Dibitonto e Velia Scarnecchia Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'Avvocatura dell' (avv. Paolo Sedda) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 4.11.2022, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato negli anni 2018 (dal 10.7.2018 al 31.12.2018) e 2019 (dal 9.7.2019 al 31.12.2019) per 102 giornate, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze dell' , di Controparte_2 essersi occupato della cernita, selezione e raccolta di prodotti ortofrutticoli, in particolare, di aver provveduto a piantare le piantine di pomodoro e alla raccolta degli stessi, nonché alla raccolta e taglio dei broccoli e a riporli in apposite cassette, ha censurato l'operato dell' laddove ha cancellato CP_3 totalmente tali giornate dagli elenchi OTD con provvedimenti individuali notificatigli in data
22.8.2022.
1 Parte ricorrente ha aggiunto di aver invano impugnato in via amministrativa le suddette cancellazioni ed ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo, anche ai fini contributivi e previdenziali, tra il ricorrente e l' per n. n. 102 giornate lavorate Controparte_2 nell'anno 2018 per il periodo 10.07.2018 al 31.12.2018 e per n. 102 giornate lavorate nell'anno 2019 per il periodo dal 09.07.2019 al 31.12.2019; 2. accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici degli OTD del Comune di Orta Nova per l'anno 2018 per n. 102 giornate e per l'anno 2019 per n. 102 giornate, anche ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art. 9 ter, comma 2, della L.608/96, e per l'effetto 3. condannare l' ad iscrivere il ricorrente negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo CP_3 determinato del Comune di Orta Nova per l'anno 2018 per n. 102 giornate e per l'anno 2019 per n.
102 giornate con le modalità previste alla legge n. 111/2011. Con vittoria nelle spese da distrarre ai sottoscritti procuratori antistatari”. CP_ Tempestivamente costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) -rigettare il ricorso perché inammissibile e/o infondato per i motivi di cui all'espositiva; 2) -condannare il ricorrente alla rifusione in favore dell delle spese di giudizio”. CP_3
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata la prova testimoniale, dopo l'udienza del
25.06.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.127-ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta e di note autorizzate ex art. 429, co. 2 c.p.c. da almeno una delle parti.
2.- In via preliminare, occorre dare atto che il ricorso giudiziario, preceduto dal rimedio amministrativo, risulta depositato nel termine ex art. 22 DL n. 7/1970, conv. con modifiche nella L. n.
83/1970.
3.- Nel merito, la domanda attorea tesa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD è infondata e deve essere respinta sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema
Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti
2 l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa
(v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione. Come affermato dalla
Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_3 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dall'odierno ricorrente, che ne era gravato. CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 2021010735/DDL del 21/01/2022 relativo all'Azienda e riferito al periodo dal 4.07.2017-31.12.2021 (quindi CP_2 Controparte_2 anche alle annualità dedotte nel presente giudizio).
Dalla lettura di tale verbale, in questa sede prodotto dall' ed il cui contenuto è stato richiamato CP_3 nella memoria di costituzione, si evince, in particolare, che:
1) Il 21/01/2022 gli Ispettori di vigilanza in servizio presso la sede di Bari hanno concluso gli CP_3 accertamenti iniziati in data 21/09/2021 nei confronti della società agricola (C.F. Controparte_2
3 ) con sede legale in Orta Nova (FG), via S. D'Acquisto n. 16 SC. B, esercente attività di P.IVA_1 coltivazione di ortaggi in pieno campo dal 04/07/2017 (codice Ateco 01.13.1);
Per lo svolgimento di tale attività l'azienda ha presentato all'Istituto in data 21/07/2017 Denuncia
Aziendale, ottenendo la seguente posizione contributiva: 04144120716 – CIDA 392844.
La società in questione risulta essere iscritta alla Camera di Commercio di Foggia con la qualifica di impresa agricola dal 29/07/2017, con capitale sociale interamente facente capo a , Persona_1 nominato altresì amministratore unico della medesima.
2) Nel corso degli accertamenti, gli Ispettori hanno preso visione della seguente documentazione: libro unico del lavoro, comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporti di lavoro, denunce aziendali e dichiarazioni trimestrale della manodopera occupata, dichiarazioni reddituali e IVA per gli anni dal
2017 al 2020 (queste ultime acquisite dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate), fatture di acquisti o vendite per gli anni dal 2018 al 2021, bolle di accompagnamento per gli anni dal 2017 al 2021, delega al professionista, contratti di fitto dei terreni in possesso dell'azienda, certificato C.C.I.A.A.
3) La verifica ha avuto inizio con la consegna del Verbale di primo accesso ispettivo in data 21/09/2021 nelle mani del Dott. , presso la sede legale della società come supra riportato, luogo Persona_2 peraltro coincidente con l'indirizzo dello studio di consulenza aziendale (del quale Parte_2
è socio). Per_2
In tale occasione gli Ispettori hanno acquisito copia del LUL aziendale da gennaio 2020 a luglio 2021 e parimenti hanno contattato telefonicamente , legale rappresentate della società in Persona_1 oggetto, con il quale hanno fissato un incontro per data successiva.
4) La verifica ispettiva è poi proseguita con la convocazione della quasi totalità dei soggetti denunciati all'Istituto dall'azienda in qualità di OTD, con il riscontro a campione (presso vari clienti e/o fornitori) del fatturato della società, e con l'esame dello stesso (utile, unitamente ad altri elementi di cui si dirà meglio infra, comunque anche con riferimento alla quantificazione oggettiva del fabbisogno giornaliero di manodopera).
5) In data 5/10/2021 il rappresentante legale della società ha consegnato gli originali delle bolle di accompagnamento degli anni 2017/2021, dei cedolini paga, della documentazione sanitaria dell'anno
2018 relativa ai dipendenti, copie della denuncia e relativa integrazione presentate dallo stesso ai
Carabinieri di Orta Nova nel 2020, infine delle bolle e delle fatture relative ad operazioni recenti e non inviate agli Ispettori in data precedente.
In data di poco successiva, i medesimi hanno proceduto inoltre ad acquisire ulteriori informazioni dal in merito alle attività svolte e più precisamente ai terreni nell'attuale disponibilità Persona_1 dell'azienda, alle coltivazioni ivi insistenti, al personale al momento impiegato, ai mezzi agricoli a
4 disposizione della società e infine ai rapporti economici con le diverse società deducibili dalle fatture.
6) In un arco di tempo che va dal 6/10/2021 al 28/12/2021 gli Ispettori hanno proceduto e sentire una moltitudine di soggetti a vario titolo, ovvero sia lavoratori denunciati in qualità di OTD, sia soggetti che avevano intrattenuto rapporti economici con l'azienda, sia infine i proprietari dei terreni affittati dalla Controparte_2
Il dettaglio dei singoli colloqui è rinvenibile alle pagine da 4 a 8 dell'allegato verbale.
Lo stesso ricorrente è stato sentito dagli Ispettori in data 23/11/2021 presso la sede Parte_1
di Cerignola (v. doc. 2 allegato alla memoria di costituzione) . CP_3
Inoltre, tra il 21/09/2021 e il 18/11/2021 gli Ispettori hanno proceduto ad effettuare sopralluoghi sui terreni condotti dall'azienda in questione, così come indicati nella tabella a pagina 9 del verbale.
7) Dall'analisi degli archivi dell' è risultato, in capo alla un debito contributivo CP_1 Controparte_2 pari ad euro 260.743,00 per il periodo che va dal terzo trimestre del 2017 al secondo trimestre del 2021, in considerazione della circostanza che l'unico pagamento risultate è quello riferito al terzo trimestre
2019 ed è pari alla somma di euro 434,00.
8) Gli Ispettori dai documenti esibiti hanno accertato che la produzione agricola, consistita principalmente nelle colture del broccolo e del pomodoro da industria (con l'eccezione dell'anno 2017 nel quale è stata effettuata la produzione del peperone, oltre a quella del pomodoro), è avvenuta su terreni nella disponibilità aziendale per mezzo di regolari contratti di fitto, come da tabella riepilogativa a pagina 9 del verbale.
9) Come dichiarato da , operario della società ispezionata e genero Controparte_4 dell'amministratore e confermato dal , per gli anni 2017 e 2018 l'attività agricola è di fatto Persona_1 avvenuta sui terreni della sig.ra – madre del – per mezzo di acquisti Persona_3 CP_4 del prodotto in blocco.
10) Inoltre, è stato rilevato che a partire dall'anno 2018, oltre all'attività di produzione agricola, veniva effettuata dall'azienda – coi propri mezzi - anche attività di lavorazioni per conto di terzi.
11) Gli Ispettori hanno dedotto dalla denuncia aziendale presentata dalla che la stessa Controparte_5 aveva dichiarato un fabbisogno di manodopera pari a 600 giornate annue, mentre nel corso degli anni il numero di giornate in concreto denunciate era assai maggiore, come da tabella riepilogativa presente a pagina 10 dell'allegato verbale.
In particolar modo, l'azienda in questione aveva denunciato per l'anno 2018 5.606 giornate e per l'anno 2019 addirittura 6630 giornate.
5 12) Per quanto sopra riportato, gli Ispettori verbalizzanti hanno concluso che la società agricola presentava indici di rischiosità elevati, relativamente alla veridicità dei rapporti di Controparte_2 lavoro denunciati all' . CP_3
Infatti, al surplus di giornate denunciate si affiancava una notevole esposizione debitoria.
Con riferimento in particolar modo agli anni 2018 e 2019, veniva evidenziata l'assoluta antieconomicità dell'attività societaria, come da tabella riepilogativa a pagina 10 del verbale che rappresenta come, al netto dei costi, le sole retribuzioni lorde denunciate siano di gran lunga superiori al volume d'affari dichiarato.
13) Gli Ispettori, nella valutazione della veridicità dei rapporti di lavoro denunciati e oggetto dell'accertamento, hanno operato un confronto tra la oggettività delle notizie desunte dalla documentazione fiscale (in particolar modo relativa al prodotto lavorato ed alla tempistica della stessa attività) e le informazioni assunte nel corso della verifica stessa, oltre che dal legale rappresentante della società e dalla quasi totalità dei soggetti denunciati ed ascoltati dagli Ispettori.
A titolo esemplificativo, attraverso tale raffronto è emerso che nel 2020 non si riscontrava raccolta di pomodoro, mentre gli asseriti lavoratori avevano affermato il contrario durante i loro colloqui.
Per quanto riferito, considerato comunque il ciclo biologico normale dei prodotti interessati (pomodoro e ) e l'impiego di macchinari durante le fasi produttive, gli Ispettori non hanno trovato Pt_3 giustificazione all'elevatissimo numero di OTD denunciati, in particolar modo ed a titolo esemplificativo:
• Nell'anno 2017, nella giornata del 19 ottobre sarebbero stati presenti sui campi 29 soggetti;
• Nell'anno 2018, nella giornata del 24 ottobre, sarebbero stati presenti sui campi 52 soggetti;
• Nell'anno 2019, nella giornata del 26 settembre, sarebbero stati presenti sui campi 53 soggetti.
14) In ogni caso, sempre con riguardo alla determinazione del reale fabbisogno aziendale, durante i rilievi sono comunque emersi alcuni soggetti riconosciuti come lavoratori genuini, seppure spesso nemmeno per tutte le giornate in concreto lavorate.
15) gli Ispettori non hanno attribuito importanza dirimente alla modalità di pagamento tracciata
(assegno circolare o bonifico), modalità indicata dal datore di lavoro e riscontrata all'esito degli accertamenti.
Infatti, per gli Ispettori hanno assunto maggiore valenza le informazioni rilevate in fase di acquisizione delle dichiarazioni ad opera dei vari soggetti intervistati in merito al lavoro svolto sui campi ed al personale allo stesso preposto.
6 16) Le informazioni in questo modo raccolte riguardo all'impiego di manodopera dall'audizione personale di tutti i soggetti interessati (datore di lavoro e lavoratori denunciati) hanno quindi fatto emergere svariati rapporti di lavoro in realtà inesistenti.
L'analisi delle informazioni raccolte all'esito dell'ispezione ha permesso agli Ispettori di individuare da un lato alcuni lavoratori fidelizzati dall'azienda, mentre dall'altro una pluralità di soggetti in realtà fittiziamente denunciati: mentre i primi hanno fornito informazioni dettagliate in merito al proprio rapporto di lavoro, i secondi hanno offerto dati vaghi e contraddittori, quasi mai riscontrati nel corso dell'accertamento.
17) Con riguardo ai lavoratori dichiarati poi autentici, gli Ispettori hanno segnalato che alcuni sono in effetti stati citati dal datore di lavoro, , in particolare: , Persona_1 Controparte_4 [...]
, , , , alcuni indicati dallo Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 stesso addirittura come lavoratori “storici” della società.
18) A questo punto, ovvero da pagina 12 del verbale, gli Ispettori hanno riportato dettagliatamente tutte le risultanze dei colloqui intercorsi con i singoli soggetti interrogati, distinguendo gli stessi fra coloro il cui rapporto di lavoro con la è stato riconosciuto e coloro i quali, viceversa, sono stati Controparte_2 considerati fittizi.
19) Il nominativo del ricorrente è presente a pagina 28 dell'allegato verbale, laddove gli Ispettori evidenziano che lo stesso era stato denunciato negli anni 2018 e 2019 per 102 giornate, dal mese di luglio al mese di dicembre e che le informazioni agli stessi rese in data 23/11/2021 dal in Pt_1 merito al suo presunto rapporto di lavoro con la sono risultate in contraddizione con le Controparte_2 risultanze dell'accertamento e, in particolare, con riferimento: - alla presenza sui campi di CP_4
e , avendo il dichiarato agli ispettori che tali soggetti, sempre
[...] Persona_1 Pt_1 insieme, erano presenti in campagna;
- all'ubicazione dei terreni sui quali il avrebbe prestato la Pt_1 propria attività lavorativa, non avendo il stesso saputo indicare in modo specifico l'attività Pt_1 svolta ed avendo indicato uno dei terreni nella disponibilità aziendale (presumibilmente il n. 7 della
“tabella terreni”) in modo totalmente difforme dalla realtà; - al personale presente su detti terreni, avendo il riferito di una trentina di persone al lavoro sui campi, contrariamente a quanto Pt_1 dichiarato dai lavoratori reputati autentici con il verbale oggetto di odierno esame, che hanno invece riferito di un numero assai inferiore di personale;
- alla durata della raccolta del pomodoro e del broccoletto, che, a dire del , sarebbe stata di circa 3 mesi per ciascuno dei suddetti prodotti, Pt_1 contrariamente a quanto dichiarato agli ispettori dai lavoratori reputati genuini, i quali hanno, invece, riferito di una durata di gran lunga inferiore.
7 Infine, gli ispettori valorizzano il fatto che il ha loro dichiarato di aver lavorato per la “Società Pt_1
Agricola Naturagri s.r.l.s.” nel 2015, anno per il quale egli non risulta denunciato da tale società.
20) Pertanto, il rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente è stato totalmente disconosciuto dall' (v. CP_3 elenco dei lavoratori per i quali è stato disposto il disconoscimento totale/parziale allegato verbale ispettivo in atti, nn. 230-235 e 541-546).
A fronte di tali accurate indagini ispettive, le prove offerte dall'odierno ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze dell' Controparte_2
per il numero di giornate rivendicato.
[...]
Quanto alla prova documentale (Modelli Unilav, comunicazioni di assunzione, buste paga e Mod.
DMAG), la stessa non appare idonea, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro agricolo.
Ed invero, sul piano generale, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti. In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di
Appello di Bari), specie nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde (o non sempre corrisponde) il pagamento dei contributi previdenziali.
Conseguentemente, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale.
Ora, nella fattispecie oggetto di odierno scrutinio, il ricorrente è stato ammesso a provare con i testimoni le circostanze fattuali dedotte a sostegno della propria domanda, ma tale prova non ha condotto a risultati appaganti nella prospettiva attorea per le ragioni di seguito esposte.
8 Ed invero, le dichiarazioni dei testi in questa sede escussi come testimoni si appalesano solo apparentemente confermative degli assunti attorei siccome generiche e/o non collimanti con le dichiarazioni rese dai soggetti escussi in sede ispettiva (compreso l'odierno ricorrente) e, in ogni caso, provenienti da soggetti da considerarsi complessivamente inattendibili.
Più nel dettaglio, il teste , ascoltato all'udienza del 4.6.2025, pur avendo dichiarato di Controparte_4 aver lavorato alle dipendenze dell' “che fa capo a Controparte_2 Persona_1
”, insieme al ricorrente, nel 2018 e 2019, sugli stessi fondi, ha precisato che “capitavano
[...] giornate in cui lavoravamo insieme sugli stessi terreni e altre in cui lavoravamo su fondi diversi”, aggiungendo di non ricordare quante giornate ha lavorato insieme al ricorrente medesimo.
Nonostante abbia confermato l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, il teste in questione, che solo in sede ispettiva ha precisato di essere il genero di , nonché “uomo di Persona_1 fiducia” della - addetto alla quantificazione del personale occorrente, in questa sede Controparte_2 ha dichiarato di non ricordare il numero di giornate lavorate dal . Pt_1
Il , dopo aver dichiarato di aver lavorato sui terreni siti in agro di Orta Nova e in agro di CP_4
Incoronata, nel rispondere alla domanda sub 2 dei capitoli di prova, ha confermato che il ricorrente avrebbe lavorato sui terreni aziendali siti in agro di Orta Nova, in Carapelle e in Foggia – località
Borgo Incoronata.
La sua deposizione appare, pertanto, inattendibile con riferimento all'attività lavorativa asseritamente espletata dal ricorrente in Carapelle, dove il teste non ha dichiarato di aver lavorato, avendo egli in precedenza riferito di aver lavorato su terreni in via Carapelle-agro di Orta Nova.
Il teste in discorso ha, poi, confermato l'importo asseritamente percepito dal ricorrente a titolo retributivo (che sarebbe la stessa percepita da esso teste e dagli altri operai della , ma Controparte_2 non le modalità dedotte in giudizio (contanti o bonifico), aggiungendo che la paga era pagata principalmente con assegno.
Del tutto irrilevante è, poi, che il teste abbia riferito di aver assistito ai pagamenti dei braccianti in campagna tramite consegna degli assegni circolari per la semplice ragione che l'odierno ricorrente non ha dedotto di essere stato retribuito con tale mezzo di pagamento.
Quanto al teste , escusso alla medesima udienza del 4.6.2025, egli ha dichiarato di Testimone_1 aver lavorato per la solo nel 2019 per 102-103 giornate insieme al ricorrente, ma non Controparte_2 sempre sugli stessi fondi perché “a volte ci spostavano da una parte all'altra”.
Pertanto, anche in questo caso, la conferma del teste circa lo svolgimento, da parte del ricorrente, di
102 giornate di lavoro agricolo, non può reputarsi attendibile proprio perché è lo stesso ad Tes_1 aver dichiarato di non aver lavorato sempre sugli stessi fondi del ricorrente.
9 Ulteriore motivo di inattendibilità del teste in discorso è che in sede ispettiva egli ha riferito di essersi occupato, nel periodo dei pomodori, della pulizia del terreno, della rimozione dell'erba e della sistemazione dei tubi per l'irrigazione e di non aver partecipato alla raccolta del pomodoro, attività, quest'ultima, che in giudizio ha dichiarato di aver espletato.
Inoltre, a differenza di quanto dichiarato in sede di escussione testimoniale, in sede ispettiva il Tes_1 non ha menzionato il ricorrente come suo compagno di lavoro né per le attività di Pt_1
“lavorazione nel campo dei pomodori”, né per l'attività di raccolta del broccolo, avendo egli indicato nominativamente quali propri compagni di lavoro tali “ , e ”. Per_9 Per_10 Per_11 Per_12
Come se non bastasse, mentre in sede ispettiva il ha dichiarato di raggiungere il campo con il Tes_1 suo mezzo o, a volte, accompagnato da ( ) o dal genero ( ), in Per_1 Persona_1 CP_4 CP_4 sede di escussione testimoniale egli ha riferito di essere andato a lavorare con “con le Parte_1 rispettive macchine, facendo a turno”.
Inoltre, mentre in sede ispettiva il ha dichiarato di aver percepito 52/54 euro al giorno a titolo Tes_1 retributivo dal tramite assegno consegnato il mese successivo, in sede di escussione Persona_1 testimoniale, egli ha confermato l'importo asseritamente percepito dal ricorrente a titolo retributivo, pari ad €. 67 al giorno, precisando che si tratterebbe dello stesso importo percepito da esso teste a titolo retributivo e dichiarando di non sapere se tale importo sarebbe stato corrisposto in contanti o tramite bonifico.
Infine, mentre in sede ispettiva il ha riferito di non aver visto lavorare (“il Tes_1 Controparte_4 genero ”), in sede di escussione testimoniale, egli ha dichiarato di aver lavorato anche con tale CP_4 soggetto, sia pure senza indicare per quante giornate.
Vi è, poi, che mentre il teste ha confermato che il ricorrente sarebbe stato addetto alla CP_4 piantagione delle piantine di pomodoro e alla raccolta del pomodoro, nonché alla raccolta e al taglio dei broccoli e al posizionamento degli stessi in apposite cassette (attività dedotte in ricorso dal ), e Pt_1 che si sarebbe occupato anche degli impianti di irrigazione, delle concimazioni, dei trapianti e del taglio dell'erba (attività non dedotte in ricorso dal , alle quali lo stesso non ha fatto riferimento Pt_1 neppure in sede ispettiva), il teste ha dichiarato che il ricorrente avrebbe svolto le sue stesse Tes_1 mansioni, ovvero solo la raccolta dei prodotti agricoli (pomodori e broccoli) e il taglio dell'erba.
È, pertanto, evidente che le dichiarazioni dei due testi ascoltati non collimano del tutto, essendo priva di portata probatoria l'aggiunta del teste a seguito della domanda formulata dall'avv. Andrea Tes_1
Dibitonto, ovvero che esso teste e il ricorrente si sarebbero occupati anche degli impianti di Pt_1 irrigazione e della concimazione.
10 Trattasi, invero, risposta non genuina, fornita dal teste a seguito di domanda suggestiva, tendente a far confermare al teste mansioni neppure dedotte in ricorso e nei capitoli di prova e a rimediare alla ridetta contraddittorietà delle due deposizioni testimoniali.
Per il resto, le risposte dei testi escussi alle domande contenute nei capitoli di prova consistono in conferme estremamente generiche e, per tale ragione, inidonee ad asseverare gli assunti attorei.
Completano il contraddittorio quadro probatorio appena delineato le dichiarazioni rese dal in Pt_1 sede ispettiva, che si caratterizzano, in parte, per la loro lacunosità (a titolo di esempio, il non è Pt_1 stato in grado di specificare l'ubicazione dei terreni sui quali avrebbe lavorato, non ha saputo indicare il numero di operai stranieri o extracomunitari, non ha saputo indicare il nominativo dei trattoristi) e, in parte, non combaciano con le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio (si pensi all'importo e alle modalità di pagamento della retribuzione: €. 52/55 al giorno con assegno bancario in sede ispettiva;
€. 67 al giorno in contanti o con bonifico nel ricorso introduttivo del giudizio) e con quanto riferito dai testi (si pensi alle modalità di raggiungimento dei terreni da parte del ricorrente: insieme al fratello e al nipote con il “nostro mezzo” secondo quanto riferito agli Per_10 Per_13 ispettori dal , insieme a , con le rispettive macchine, facendo a turno, secondo Pt_1 Testimone_1 quanto riferito in giudizio dal teste ). Tes_1
Per queste ragioni, pur essendo stati entrambi i soggetti ascoltati come testi riconosciuti come lavoratori autentici dagli ispettori dell' , gli stessi non possono reputarsi attendibili. CP_3
Pertanto, i fatti dedotti a sostegno della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato sono rimasti privi del necessario riscontro probatorio, essendo del tutto inadeguata la prova documentale offerta dal ricorrente alla luce considerazioni che si sono svolte ed essendosi rivelato inappagante l'esito della prova testimoniale espletata per le ragioni che si sono esposte.
4. - Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti (v. all. 6 del ricorso) non può considerarsi valida ai fini dell'esenzione poiché il giudizio non è stato promosso “per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”, ma unicamente l'accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi OTD (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676, Cass. Civ. sez. Lav. 11.6.2021, n. 16535/2021).
Pertanto, tali spese devono essere poste a carico del ricorrente, risultato integralmente soccombente. La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata applicando valori prossimi ai minimi e tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €.
5.200 ad €. 26.000, stante la non complessità della controversia ricollegabile anche alla natura seriale del contenzioso alla quale essa
11 appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025), delle fasi in cui si
è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta il ricorso;
-condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_3 complessivi €. 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, come per legge.
Foggia, 25.6.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
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