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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 26/01/2026, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 823/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4779/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Sede 80078 Pozzuoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9106/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 21/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4901 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7611/2025 depositato il 12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, presenta ricorso in appello contro il Comune di Pozzuoli al fine di ottenere la riforma della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli che verteva sulla richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento pervenuto in data 22/07/2024 per omesso o parziale versamento relativo al tributo TARI anno 2020 per l'immobile sito in Indirizzo_1 ed interno 4. Il ricorrente non ha mai avuto per il periodo indicato nell'avviso di accertamento alcun possesso dei due immobili. Detta situazione è provata da due visure catastali storiche che provano che nell'annualità di imposizione non ha avuto nè il possesso nè la disponibilità di tale immobile. Pertanto detto atto è nullo e la sentenza va riformata per la insussistenza della qualità di erede di Nominativo_1 dell'appellante. Si costituisce il Comune di Pozzuoli che ribadisce di aver notificato l'atto al ricorrente con la qualifica di erede. Il Comune sostiene che l'appello è inammissibile in quanto il ricorrente ha introdotto un motivo nuovo rispetto al petitum originario in spregio al divieto di ius novorum in quanto avrebbe sostenuto solo in appello di non essere erede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso fondato e pertanto decide di accoglierlo. Il Comune ha confermato di aver inviato l'avviso di accertamento al contribuente in qualità di erede. Orbene ora sostiene che l'appellante ha introdotto un motivo nuovo non consentito dalla legge 546/92. Tale affermazione non corrisponde al vero in quanto parte appellante sin dal ricorso introduttivo ha sostenuto la propria linea difensiva affermando di non essere l'effettivo titolare e possessore degli immobili sottoposti al tributo ma i titolari sono le figlie della deceduta. In effetti risulta l'assenza di qualsiasi collegamento fra la persona dell'appellante e la de cuius Nominativo_1. Il Comune avrebbe dovuto provare allegando apposita documentazione che esiste un qualche atto che provi la qualifica di erede del ricorrente. Nulla di tutto ciò è stato depositato in primo grado e non essendo l'appellante figlio della de cuius che ha dei figli allora andava provata la qualifica di erede. Le spese del doppio grado vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4779/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Sede 80078 Pozzuoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9106/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 21/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4901 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7611/2025 depositato il 12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, presenta ricorso in appello contro il Comune di Pozzuoli al fine di ottenere la riforma della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli che verteva sulla richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento pervenuto in data 22/07/2024 per omesso o parziale versamento relativo al tributo TARI anno 2020 per l'immobile sito in Indirizzo_1 ed interno 4. Il ricorrente non ha mai avuto per il periodo indicato nell'avviso di accertamento alcun possesso dei due immobili. Detta situazione è provata da due visure catastali storiche che provano che nell'annualità di imposizione non ha avuto nè il possesso nè la disponibilità di tale immobile. Pertanto detto atto è nullo e la sentenza va riformata per la insussistenza della qualità di erede di Nominativo_1 dell'appellante. Si costituisce il Comune di Pozzuoli che ribadisce di aver notificato l'atto al ricorrente con la qualifica di erede. Il Comune sostiene che l'appello è inammissibile in quanto il ricorrente ha introdotto un motivo nuovo rispetto al petitum originario in spregio al divieto di ius novorum in quanto avrebbe sostenuto solo in appello di non essere erede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso fondato e pertanto decide di accoglierlo. Il Comune ha confermato di aver inviato l'avviso di accertamento al contribuente in qualità di erede. Orbene ora sostiene che l'appellante ha introdotto un motivo nuovo non consentito dalla legge 546/92. Tale affermazione non corrisponde al vero in quanto parte appellante sin dal ricorso introduttivo ha sostenuto la propria linea difensiva affermando di non essere l'effettivo titolare e possessore degli immobili sottoposti al tributo ma i titolari sono le figlie della deceduta. In effetti risulta l'assenza di qualsiasi collegamento fra la persona dell'appellante e la de cuius Nominativo_1. Il Comune avrebbe dovuto provare allegando apposita documentazione che esiste un qualche atto che provi la qualifica di erede del ricorrente. Nulla di tutto ciò è stato depositato in primo grado e non essendo l'appellante figlio della de cuius che ha dei figli allora andava provata la qualifica di erede. Le spese del doppio grado vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.