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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati:
RI ES NU Presidente
TE RU Consigliere relatore
Grazia RI Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: appalto e altre ipotesi ex art. 1655 e seguenti c.c.
Nelle cause riunite iscritte la prima al n. 429 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili per l'anno 2022, promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Cagliari nella Via A. Scano n. 46, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Frenda, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa in calce all'atto di appello;
la seconda al n. 430 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili per l'anno 2022, promossa da:
, residente in [...], C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Cagliari alla Via Fara, CodiceFiscale_2
7, presso lo studio degli avv.ti Antonio Cabriolu e Stefano Cabriolu, che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura speciale resa in calce all'atto di appello
APPELLANTI
ENTRAMBE CONTRO
C.F. con sede in Domusnovas, in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via Sonnino n. 177, presso lo studio dell'avv. Margherita Lallai che la rappresenta e difende giusta procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e riposta;
APPELLATA
All'udienza del 28 febbraio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto d'appello): Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
2. Nel merito, in totale riforma della sentenza appellata, rigettare tutte le Contr domande proposte dalla soc. e per l'effetto mandare assolto l'odierno appellante da ogni pretesa vantata dalla stessa soc. CP_1
Con vittoria di spese e competenze.”
Nell'interesse dell'appellante (come da atto d'appello): Parte_2
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
2. Nel merito, in totale riforma della sentenza appellata, rigettare tutte le Contr domande proposte dalla soc. e per l'effetto mandare assolto l'odierno appellante da ogni pretesa vantata dalla stessa soc. CP_1
Con vittoria di spese e competenze.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, domanda e conclusione,
In via preliminare e pregiudiziale di rito, disporre la riunione al presente procedimento di altro promosso innanzi a Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari per la riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n.
1870/2022 dall'Ing. iscritto al R.G. con il n. 430 /2022, Parte_2
Giudice Relatore, Dott.ssa Bagella e prima udienza fissata per il giorno
03.03.2023
In Via preliminare e pregiudiziale Rigettare l'istanza di sospensione della esecuzione provvisoria della sentenza n. 1870/2022 del Tribunale Ordinario di Cagliari, siccome infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte nella espositiva che precede, nonché totalmente carente dei presupposti previsti ex lege (fumus e periculum);
In via di mero subordine, sempre in Via preliminare e pregiudiziale, nella denegata ipotesi di accoglimento della istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1870/2022, porre a carico dell'Appellante il versamento di una cauzione in favore della società a socio unico, per l'importo che verrà ritenuto equo e di CP_1 ragione;
In via Principale, nel merito
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1870/2022 pronunciata dal Tribunale di Cagliari (RG 2000043/2012);
In via Subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso appello si chiede che la Corte d'Appello adita, in accoglimento per quanto di ragione delle conclusioni rassegnate dalla società in primo CP_1 grado, voglia contenere al minimo la riduzione del risarcimento spettante all'odierna società Appellata.
Il tutto oltre interessi maturati e maturandi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1226 cc;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, del primo grado di giudizio e del procedimento per ATP celebrato innanzi al Tribunale di Cagliari (RG 6799/2010), oltre spese generali, CPA
e IVA se dovuta, ponendo a carico dell'Appellato i compensi liquidati ai
CTU in sede di ATP e al CTU per l'attività svolta nel procedimento celebrato in primo grado, come da decreti di liquidazione in atti.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9 marzo 2012 la società CP_1 ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari, gli ingegneri e , esponendo che: Parte_2 Parte_1
- in data 11.12.2006 aveva conferito a l'incarico di progettista Parte_1
e direttore dei lavori e a l'incarico di progettista e responsabile Parte_2 del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nell'ambito dei lavori di costruzione e vendita di un complesso Residenziale da ubicarsi in Domusnovas alla via Sauro s.n.;
- il progetto, approvato con concessione edilizia n. 106/06/07 del
19.04.2007, prevedeva la costruzione di 5 fabbricati, individuati in planimetria generale come complessi residenziali n. 1, 2, 3 Sud e Nord ed era stato successivamente integrato da una variante in corso d'opera;
- in data 22.09.2009 i convenuti avevano formalmente rinunciato all'incarico professionale di cui sopra e, per l'effetto di tale rinuncia, i lavori non erano proseguiti;
- nel mese di giugno 2010 la società attrice aveva conferito al geometra l'incarico di procedere alla verifica dello stato dei luoghi e CP_2 dei lavori realizzati sino a tale data e, all'esito del sopralluogo, il geometra aveva rilevato vizi e difformità nelle opere realizzate, ovverosia:
“- la non conformità delle strutture portanti verticali dei complessi residenziali 1, 2 e 3, già realizzati, rispetto alle norme di cui ai d.lgs.
192/2005, 311/2006 e 115/2008, poiché realizzate con pilastri in cemento armato e mattoni Poroton Termotek DL 250 dello spessore di cm 25;
- la non conformità del complesso Residenziale Nord rispetto alle norme di cui ai d.lgs. 192/2005, 311/2006 e 115/2008 per la presenza di ponti termici;
- differenze sensibili nelle dimensioni dei vani finestra, porta finestra e portoncini di ingresso rispetto al progetto e alla variante;
- la presenza di anomalie progettuali relative alle rampe di ingresso ai garage seminterrati dei complessi residenziali nn. 1 e 2, poiché inadeguate, per inclinazione, a coprire il dislivello altimetrico e tali da rendere le autorimesse inaccessibili per qualsiasi autovettura e comunque non conformi alla legge 13/89 sulle barriere architettoniche”;
- con ricorso dell'8 agosto 2010 aveva promosso un procedimento per
A.T.P. dinanzi al Tribunale di Cagliari, contraddistinto al n. 6799/2010, che si era concluso con il deposito della CTU dell'ingegnere , Persona_1 dalla quale era emersa la presenza di vizi e difetti afferenti sia alla progettazione che alla fase esecutiva di realizzazione del complesso
Residenziale de quo. Tanto premesso, l'attrice ha chiesto di accertare la responsabilità dei convenuti per inadempimento contrattuale nonché, “la condanna dei medesimi al pagamento dei costi sostenuti e/o da sostenere per
l'eliminazione dei vizi e delle difformità e al risarcimento dei danni subiti e subendi conseguenti all'inadempimento, nella misura non inferiore a €
250.000,00, oltre agli interessi dalla domanda fino al saldo, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1226 c.c.”
Si sono costituiti in giudizio l'ing. e l'ing. Parte_2 Parte_1
i quali, in via pregiudiziale, hanno eccepito la nullità dell'atto di
[...] citazione per violazione dell'art. 698 c.p.c., avendo l'attrice richiamato i processi verbali dell'accertamento tecnico preventivo disposto dal Tribunale di Cagliari prima che tale mezzo di prova venisse dichiarato ammissibile in giudizio;
nel merito hanno contestato le conclusioni del consulente nel procedimento di ATP sia sotto il profilo tecnico sia in quanto le opere esaminate dal consulente erano state eseguite dalla società attrice dopo il loro recesso dall'incarico, avvenuto in data 22.09.2009.
L'ing. ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in Parte_2 causa la presso la quale era assicurato contro i rischi Parte_3 derivanti dall'attività professionale e i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attrice e, in subordine, che la Parte_3 venisse condannata a garantire e manlevare il da ogni relativa Pt_2 conseguenza pregiudizievole.
La regolarmente costituita in giudizio, ha aderito Parte_3 alle argomentazioni difensive dell'ing. e ha eccepito Parte_2
l'inoperatività della garanzia assicurativa in ordine ai danni lamentati dall'attrice quale conseguenza della colpa professionale dell'ingegnere convenuto. In subordine, accertato il grado di colpa imputabile all'ing. in ordine alla determinazione dell'evento lesivo, ha concluso Parte_2 per essere condannata a tenere indenne l'assicurato in misura proporzionale, con liquidazione degli eventuali danni subiti dall'attrice con le modalità e nei limiti pattuiti nella polizza.
Acquisito il fascicolo del procedimento di istruzione preventiva, la causa, istruita mediante prova per testi, prova documentale e consulenza tecnica d'ufficio con la nomina quale ausiliario dell'ing. è Persona_2 stata decisa con la sentenza n.1870/2022 emessa in data 12 luglio 2021 e pubblicata in data 14 luglio 2021, con la quale il Tribunale di Cagliari ha così statuito: “definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da CP_1
[...
condanna i convenuti e al pagamento, in Parte_2 Parte_1 solido tra loro, in favore dell'attrice, della somma di euro 129.870,82, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
2) rigetta la domanda di manleva formulata dal nei confronti della Pt_2
Parte_3
3) condanna i convenuti e , in solido fra loro, Parte_2 Parte_1 alla rifusione, in favore di delle spese processuali relative al CP_1 presente giudizio che liquidano in complessivi € 13.430,00, oltre le spese generali e gli accessori come per legge, e spese per contributo unificato, iscrizione della causa a ruolo, e notifiche, con distrazione al procuratore della parte dichiaratosi antistatario;
e delle spese processuali del giudizio di ATP - RG 6799/2010- che liquida in complessivi euro 3.645,00, e alla rifusione delle spese per la consulenza tecnica d'ufficio nel medesimo procedimento come liquidate dal giudice e sostenute dalla controparte;
4) condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_2 Parte_3 spese processuali che liquida in complessivi € 8.030,00, oltre le spese generali e gli accessori come per legge;
5) pone definitivamente le spese della ctu resa nel presente procedimento, a carico dei convenuti e , in solido.” Pt_2 Pt_1
Con atti di citazione in data 25 novembre 2022, iscritti al Rac. n.
429/2022 e n. 430/2022, hanno rispettivamente proposto appello l'ing.
e l'ing. rassegnando le conclusioni in epigrafe Parte_1 Parte_2 trascritte.
La regolarmente costituita in entrambi i procedimenti, ha CP_1 concluso per il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza impugnata.
Disposta la riunione delle due cause, accolta con ordinanza del 15 aprile 2023 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata n. 1870/2022, pubblicata il 20 luglio 2022, del Tribunale di Cagliari, all'udienza del 28 febbraio 2025 la Corte ha trattenuto la causa a decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Deve in primo luogo rilevarsi che non è oggetto di impugnazione il rigetto della domanda dell'ing. nei confronti della propria Parte_2 assicurazione per non rientrare l'evento fra i rischi assicurati, pronuncia pertanto oramai definitiva.
Il percorso motivazionale seguito dal Tribunale può essere riassunto nei termini che seguono.
Sull' accertamento dei vizi e difetti allegati dalla società attrice
Preliminarmente, ha rilevato che per l'accertamento dei vizi e dei difetti allegati dalla società attrice nelle opere realizzate in virtù del progetto redatto dagli ingegneri e e per la quantificazione dei danni Pt_2 Pt_1 prodottisi in conseguenza dei primi, era necessario fare riferimento sia alla consulenza redatta in sede di ATP, che a quella svolta dal CTU, in quanto gli accertamenti del consulente erano avvenuti in un momento nel quale lo stato dei luoghi era totalmente mutato rispetto al termine dei lavori e alcuni difetti, accertati dall'ingegnere in sede di istruzione preventiva, non Per_1 erano più presenti al momento degli accertamenti del CTU, ing. Per_2
[...]
Descritto lo stato delle opere al momento del recesso degli ingegneri e dei lavori eseguiti dalla società successivamente a detto momento, il
Tribunale ha ritenuto accertato che i vizi e le difformità denunciati dalla società fossero riconducibili alla condotta imperita degli ingegneri e Pt_2
in qualità, rispettivamente, di progettista e direttore dei lavori e di Pt_1 progettista e responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dovendosi, in ragione della esaustività, congruità e logicità delle argomentazioni esposte dal CTU, ing. Per_2
accogliersi le conclusioni alle quali era giunto il medesimo,
[...] maggiormente condivisibili rispetto a quelle cui era giunto l'ing. Per_1
.
[...]
Ha poi evidenziato che:
- non era stato provato dai convenuti l'assunto secondo il quale le opere sarebbero state eseguite dalla società attrice mediante maestranze prive di alcuna qualificazione e senza un direttore dei lavori in data successiva al loro recesso;
infatti sia l'ing. che l'ing. , Persona_2 Persona_1 avevano accertato che le opere interessate dai vizi allegati, difformi alla normativa edilizia e urbanistica vigente, anche in materia di risparmio energetico, erano state tutte già realizzate al momento del recesso, fatta eccezione per il fabbricato Sud, non edificato, ed i vizi erano da ascrivere principalmente alla fase progettuale;
- non era stato provato che le opere in variante rispetto al progetto originario sarebbero state eseguite dall'appaltatore su autonoma iniziativa del committente;
ciò si poneva peraltro in contraddizione con quanto previsto nel contratto di prestazione d'opera professionale che legava l'attrice agli ingegneri convenuti e, come evidenziato dall'ing. non era Persona_2 stato riscontrato nessun provvedimento della direzione lavori “atto a contestare l'utilizzo di un materiale difforme da quanto previsto nel
Contratto d'Appalto e non idoneo a soddisfare i requisiti normativi per il risparmio energetico” (pag. 26 CTU).
Ha quindi concluso che i vizi riscontrati nelle opere “sono costituiti principalmente da errori progettuali relativi alla non conformità delle strutture, così come progettate e realizzate sotto la direzione lavori degli odierni convenuti, alle prescrizioni di cui ai D.Lgs, 192/2005, D.Lgs.
311/2006 e D.Lgs. 115/2008, recanti disposizioni in materia di risparmio energetico;
differenze sensibili nelle dimensioni dei vani finestra, porta finestra e portoncini di ingresso;
anomalie progettuali relative alle rampe di ingresso al garage seminterrati dei complessi residenziali nn. 1 e 2, poiché inadeguate, per inclinazione e comunque non conformi alla L. 13/89
(barriere architettoniche).”
Sulla quantificazione dei danni
In relazione alla quantificazione dei danni subiti dalla committente in conseguenza dei difetti accertati, il Tribunale ha ritenuto di dover partire dalla quantificazione operata dall'ing. integrando la Persona_2 medesima con alcune voci non ricomprese nell'indagine oggetto dell'incarico peritale, e calcolati invece in sede di ATP dall'ing. Per_1
, che di seguito si riportano.
[...]
“Premesso che l'attrice non aveva prodotto documenti contabili attestanti maggiori spese per le opere edili sostenute”, l'ing. Persona_2 ha proceduto alla quantificazione stimata dei costi sostenuti a causa delle carenze progettuali e di controllo sull'andamento dei lavori, nei seguenti termini:
1) Costi di realizzazione delle coibentazioni esterne dei complessi residenziali 1, 2 e 3 con sistema a cappotto: “ha operato la stima computando la superficie dell'involucro opaco verticale, di confine con
l'esterno, relativa alle unità abitative dei complessi edilizi realizzati, moltiplicata per il prezzo di applicazione del rivestimento esterno in materiale termoisolante con sistema a cappotto”, sulla base del RE
Regionale della Sardegna in vigore negli anni in cui tali lavorazioni sono state effettuate, per un totale di euro 45.146,63.
Relativamente ai costi sostenuti per la coibentazione di alcuni ponti termici del complesso NORD, ha stimato a corpo il valore di euro 1.500,00.
2) Maggiori costi per la realizzazione delle scale in luogo delle rampe carrabili inizialmente previste in progetto e non conformi alla buona prassi progettuale riportata nella letteratura tecnica: “sulla base dei prezzi elementari del Prezziario Regionale della Sardegna in vigore negli anni in cui tali lavorazioni sono state effettuate”, ha calcolato un importo pari a euro 9.957.18.
3) Costi di progettazione per l'ottenimento dei titoli abilitativi in accertamento di conformità per i complessi residenziali 1, 2, 3 e NORD: ha rilevato che gli unici costi che potevano essere addebitati ai convenuti erano quelli indicati nella fattura 4 del 19/02/2015 per euro 1.700,48, “relativa ad attività resa necessaria dai maggiori volumi per la realizzazione delle coibentazioni termiche”.
4) Oneri concessori per l'ottenimento dei titoli abilitativi in accertamento di conformità per i complessi residenziali 1, 2, 3 e NORD, ha riconosciuto
“parte degli oneri concessori relativi agli accertamenti di conformità dei complessi residenziali n. 2 e NORD, come di seguito esplicitato:
Complesso n. 2: totale dovuto di € 765.81.
Complesso NORD: la somma di € 258,00.”
Conclusivamente, il CTU, ing. ha quantificato i Persona_2 maggiori costi sostenuti dalla società attrice in conseguenza dei vizi progettuali riscontrati nella somma complessiva di euro 59.328,1. Il Tribunale ha ritenuto la risarcibilità anche delle ulteriori voci di danno, come indicate dal CTU ing. , per ulteriori complessivi Persona_1
48.792,00:
- Diminuzione della superficie commerciale nel complesso Residenziale
SUD. Come evidenziato dall'ingegnere, “la necessità di procedere alla realizzazione del cappotto termico per rendere le strutture conformi, ha determinato un incremento della cubatura, con conseguente necessità di procedere alla riprogettazione ex novo del complesso SUD e diminuzione dei volumi previsti per detto fabbricato in concessione edilizia, atteso che parte dei volumi disponibili nell'intero lotto sono stati utilizzati per aumentare gli spessori delle murature esterne di tutti i fabbricati”; per un totale di euro 6.000,00 per il danno dovuto alla differenza di valore che avrebbe avuto il bene per la mancata realizzazione di 25 mq di fabbricato, oltre ad ulteriori euro 6.000,00 per la riprogettazione.
- Danni per mancata realizzazione di posto auto scoperto: euro 17.792,00, oltre ad euro 1.500,00 per la riprogettazione.
- Adeguamento delle rampe del Complesso Residenziale n. 2: euro
3.500,00.
- Adeguamenti alle norme igienico sanitarie, alle norme per l'abbattimento barriere architettoniche e alle prescrizioni del regolamento edilizio comunale:
1) euro 1.500,00 incremento superfici finestrate;
2) euro 7.500,00 per adeguamento rampe Nord;
3) euro 3.000,00 per adeguamento larghezza delle rampe di scale
Complesso Residenziale n. 3;
4) euro 2.000 per adeguamento corridoi negli appartamenti W, Z, T_2, S_2.
Rivalutata all'attualità la somma di euro 59.328,1 dal 13.9.2019
(data della relazione peritale dell'ing. e la somma di euro Persona_2
48.792,00 dal 11.2.2011 (data indicata nella relazione dell'ing. Per_1
) e calcolato il danno da ritardato adempimento pari agli interessi
[...] legali calcolati sulla somma via via rivalutata, ha quantificato il risarcimento complessivamente spettante alla società in euro 129.870,82 oltre gli interessi legali dalla data della decisione al saldo, al cui pagamento ha condannato in solido i convenuti. *****
Deve in via preliminare rilevarsi che gli appelli proposti dai due progettisti sono perfettamente sovrapponibili con riguardo alle contestazioni delle singole voci di danno in relazione alle quali è stato quantificato il risarcimento posto a loro carico in solido. Essi sono pertanto trattati unitariamente.
L'ing. impugna, altresì, la sentenza evidenziando, in Parte_2 primo luogo, che egli aveva pacificamente svolto solo il ruolo di progettista e di coordinatore della sicurezza, non tenuto, in tale qualità, nella fase esecutiva, alla vigilanza e alla direzione dei lavori, talché non potevano essere poste a suo carico le voci di costo relative a vizi e difetti ad essa inerenti.
Con il quarto motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha posto a loro carico le voci di danno indicate in sede di ATP dall'ing. , in quanto non erano Persona_1 ricomprese nell'indagine oggetto dell'incarico peritale conferito all'ing.
e, comunque, in quanto alcuni difetti non sussistevano più Persona_2 alla data dell'espletamento di quest'ultimo incarico.
Gli appellanti evidenziano, in primo luogo, che il Tribunale aveva conferito al CTU ing. l'incarico di determinare “gli effettivi Persona_2
Contr maggiori costi di costruzione sostenuti dall'impresa , in conseguenza degli asseriti errori (progettazione, vigilanza, qui espressamente contestati) addebitati agli odierni convenuti”, sicché, in realtà, le suindicate voci di danno non erano state considerate dal consulente in ragione del loro mancato riscontro e/o della mancata produzione da parte dell'attrice dei relativi documenti di spesa. Osservano, altresì, che in sede di ATP alcune delle voci di danno erano state quantificate in via meramente ipotetica e, pertanto, non potevano essere fatte proprie dal Giudice.
Venendo ad esaminare le singole voci di danno si osserva quanto segue.
A. SUI COSTI DELLE COIBENTAZIONI ESTERNE
Primo motivo di appello dell'ing. e dell'ing. Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha posto a loro carico “i costi di realizzazione delle coibentazioni esterne dei complessi residenziali 1,2 e 3 con sistema a cappotto”, pari ad euro 45.146,63, nonché i criteri applicati per la loro determinazione.
Essi, nelle diverse articolazioni del motivo, rilevano che:
I. il CTU, ing. aveva escluso che il progetto da essi Persona_2 realizzato presentasse dei vizi rispetto alla normativa in materia di risparmio energetico all'epoca vigente (D.Lgs. n. 192/05), affermando che: “vista la normativa vigente all'epoca e viste le tecnologie disponibili, sarebbe stato possibile rispettare i requisiti normativi con lo spessore dell'involucro previsto nel progetto presentato per l'ottenimento del titolo abilitativo (25 cm)”; pertanto, non sussisteva alcuna loro responsabilità, quali progettisti, per i vizi allegati;
II. non corrispondeva al vero “che le opere interessate dai vizi allegati, difformi alla normativa edilizia e urbanistica vigente, anche in materia di risparmio energetico, erano state tutte già realizzate al momento del recesso degli ingegneri” e che, attraverso i lavori posti in essere successivamente, tali vizi fossero stati eliminati. Tale affermazione era smentita dai documenti agli atti, dalla stessa CTU nonché dai riscontri operati nella sentenza impugnata. Essi, in particolare, deducono che:
a) alla data del recesso per quanto concerne le murature perimetrali dei complessi residenziali 1, 2 e 3 di cui si discute, erano stati posati i soli laterizi e, segnatamente “i mattoni Poroton Termotek DL 250”, e le predette opere non erano state ancora completate prima del recesso, “come documentato dalle positive fotografiche allegate al verbale di sopralluogo degli ispettori della ASL”;
b) le opere eseguite dalla società successivamente a tale data CP_1 erano consistite nella sola coibentazione esterna dei predetti complessi, senza l'esecuzione di lavori di demolizione delle opere precedentemente eseguite;
c) all'esito dei lavori di coibentazione le strutture verticali in discorso non presentavano alcun vizio o difetto;
d) la soluzione concretamente adottata (struttura a cappotto: mattone più coibentazione), che era quella a cui si ricorreva all'epoca dei fatti ai fini dell'osservanza della normativa in materia di risparmio energetico, era semplicemente difforme rispetto a quella descritta nel progetto approvato, che prevedeva l'utilizzo di materiali tecnologicamente avanzati, mono corpo
- gas beton/legno cemento - di recente introduzione nel mercato ma anche più onerosi, al fine di contenere la struttura muraria verticale entro lo spessore di 25 cm.;
e) in sede di esecuzione dei lavori si era optato per l'esecuzione di opere diverse rispetto a quelle previste dal progetto approvato (struttura a doppio corpo o a cappotto) come si evinceva dal contratto di appalto concluso dalla società e l'impresa EL in data 8 novembre 2007 e CP_1 segnatamente dal computo metrico ad esso allegato che prevedeva una muratura a doppio corpo “da 25 cm. + 8 cm. + 3 cm. di isolante camera
d'aria”. Premesso che la società attrice aveva specificato, con la clausola 1) del contratto di appalto, che i lavori dovevano essere eseguiti “secondo gli elaborati progettuali sopra menzionati e meglio specificati nel computo metrico di massima e l'offerta prezzi, che sottoscritto dalle parti ed allegato al presente contratto, ne forma parte integrante.”, essa aveva optato, con espressa dichiarazione scritta, per l'esecuzione della struttura perimetrale verticale con una tecnica differente rispetto a quella prevista in progetto, segnatamente, come detto, con quella della struttura a doppio corpo o cosiddetto cappotto, la quale non avrebbe consentito il rispetto degli spessori murari previsti dalla concessione edilizia n. 106/2007;
f) la società non aveva provato che i costi di realizzazione della CP_1 soluzione progettuale (struttura mono corpo - gas beton/legno cemento) sarebbero stati inferiori rispetto a quelli dell'opera difforme (mattone poroton termotek 250 DL + coibentazione).
Invero, le opere eseguite non erano viziate, ma semplicemente difformi rispetto al progetto, di talché il Tribunale aveva imputato erroneamente ad essi appellanti i costi di realizzazione delle coibentazioni, anche considerato che esso, ing. , quale direttore lavori, era Parte_1 tenuto a vigilare sull'esecuzione da parte dell'appaltatore dei lavori ordinati in contratto dal committente che prevedevano, per le strutture verticali, la soluzione del cosiddetto cappotto.
Considerato che le opere eseguite fino alla data del recesso di essi appellanti, secondo la diversa soluzione tecnica prevista in contratto dallo stesso committente (cd cappotto o doppio corpo), erano risultate all'esito del loro completamento prive di vizi e/o difetti di sorta, ed erano idonee, una volta ultimate, a soddisfare i requisiti normativi per il risparmio energetico, la sentenza aveva ingiustamente posto a loro carico i costi relativi alla coibentazione.
III. la stipula del contratto di appalto, avente ad oggetto una soluzione tecnica diversa da quella prevista in progetto, così come rilevato nel caso di specie, integrava gli estremi del “concorso del fatto colposo del creditore”, di talché il Tribunale, ai sensi dell'art. 1227 c.c. avrebbe dovuto escludere la loro responsabilità per i danni lamentati dalla società appaltante o, perlomeno, limitare l'eventuale risarcimento.
L'ing. e l'ing. altresì contestano che: Parte_1 Parte_2
IV. il Giudice di primo grado li avesse ritenuti responsabili per vizi e/o per difformità di un'opera non ultimata, rilevando che, nel caso in esame, le opere ultimate erano esenti da vizi e/o difetti, dei quali peraltro rispondeva l'appaltatore se erano ravvisabili al momento della consegna delle opere.
L'attuazione degli interessi del committente da parte del direttore lavori non poteva che essere traguardata al momento dell'ultimazione e della consegna delle opere, dovendosi escludere la responsabilità di esso appellante quale direttore lavori per vizi e/o difformità di lavorazioni antecedenti all'ultimazione delle opere.
V. il Tribunale avesse quantificato i danni lamentati dalla società attrice, in relazione agli asseriti vizi delle strutture murarie verticali di cui si discute, sulla base del solo RE della Regione Autonoma della Sardegna. In merito, osservano che la società attrice non poteva lamentare la sussistenza di un danno effettivo, in quanto le opere ultimate non presentavano alcun vizio e le opere di coibentazione non potevano integrare il danno da essa asseritamente subito;
inoltre, la stessa società non aveva allegato né tantomeno provati i costi sostenuti per l'esecuzione delle opere di coibentazione, di talché il Giudice avrebbe dovuto rigettare l'avversa domanda per mancato assolvimento dell'onere della prova, al quale non poteva supplire la consulenza tecnica d'ufficio. Gli appellanti rilevano, altresì, che attraverso l'applicazione del RE Regionale non era possibile determinare i costi reali sostenuti per la coibentazione, non avendo il Tribunale tenuto conto che era notorio che negli appalti fra privati, nonché in quelli pubblici, i ribassi applicati suddetto RE fossero prossimi al
35%, e che, difatti, tali ribassi erano applicati anche nel caso in esame, come Contr CP_ risultava dal contratto di appalto stipulato dalla società . Inoltre, non era stato considerato che la mancata produzione dei documenti relativi ai costi sostenuti per l'esecuzione di tali lavori potesse alludere ad acquisti e/o remunerazioni delle maestranze cd. “in nero”, con un ulteriore risparmio di spesa. In sintesi, in ogni caso, il danno riconosciuto era stato quantificato in misura superiore rispetto a quello effettivo.
In conclusione, la sentenza era viziata per contrasto con l'art. 2697
c.c. (in punto di onere della prova), gli artt. 2729 c.c. (in materia di presunzioni), l'art. 61 c.p.c. (in punto di CTU) e gli artt. 115, 116 c.p.c. (in punto di valutazione della prova), con sua totale ingiustizia.
Quarto motivo di appello dell'ing. e dell'ing. Parte_1 Pt_2
[...]
Correlata al primo motivo di impugnazione è la prima articolazione del quarto motivo di gravame laddove gli appellanti censurano la sentenza per aver riconosciuto la voce di danno accertata dall'ing. in Persona_1 sede di ATP per la diminuzione della superficie commerciale nel complesso
Residenziale SUD in quanto, come evidenziato dall'ingegnere, “la necessità di procedere alla realizzazione del cappotto termico per rendere le strutture conformi, ha determinato un incremento della cubatura, con conseguente necessità di procedere alla riprogettazione ex novo del complesso SUD e diminuzione dei volumi previsti per detto fabbricato in concessione edilizia, atteso che parte dei volumi disponibili nell'intero lotto sono stati utilizzati per aumentare gli spessori delle murature esterne di tutti i fabbricati”; il risarcimento era stato quantificato in euro 6.000,00 per il danno dovuto alla differenza di valore che avrebbe avuto il bene per la mancata realizzazione di 25 mq di fabbricato, oltre ad ulteriori euro 6.000,00 per la riprogettazione.
Gli appellanti censurano la decisione in quanto:
- la difformità delle strutture verticali non era riconducibile alla loro responsabilità in quanto la soluzione tecnica del doppio corpo era stata prevista dalla società attrice nel contratto d'appalto concluso con l'impresa
EL;
- la quantificazione operata dall'ing. era di mera stima e non Persona_1 aveva ricevuto un riscontro documentale in giudizio da parte della società che non aveva prodotto alcuna fattura e/o ricevuta per la riprogettazione;
- il complesso Sud non era stato realizzato, nonostante il decorso di oltre 10 anni e, pertanto, era evidente che la società non avrebbe provveduto alla sua costruzione, di talché essa non aveva subito alcun reale pregiudizio;
- il giudice di prime cure aveva disapplicato la disposizione di cui all'art. 1227 c.c., dovendosi considerare che i danni erano conseguenza della stessa condotta della società committente che aveva affidato in appalto l'esecuzione dei lavori secondo una soluzione tecnica diversa da quella prevista nel progetto redatto da essi appellanti.
Primo motivo e quarto motivo di appello dell'ing. Parte_2
Oltre alle contestazioni sopra esposte, l'ing. premesso Parte_2 che secondo il CTU il progetto realizzato da essi appellanti non presentava alcun vizio rispetto alla normativa vigente in materia di risparmio energetico, mentre, viceversa il computo metrico estimativo allegato al contratto di appalto era palesemente in contrasto con gli spessori murari previsti nel progetto, evidenzia che il computo metrico estimativo, che era sottoscritto esclusivamente dalla società e dall'impresa EL CP_1 quale appaltatore e non dai progettisti, atteneva alla fase esecutiva delle opere in relazione alla quale poteva teorizzarsi la sola responsabilità del direttore dei lavori talché nessuna responsabilità gli poteva essere ascritta considerato che mai tale posizione aveva assunto, non avendo, quale mero coordinatore della sicurezza, alcun obbligo di vigilare sull'esecuzione dei lavori.
Di conseguenza, doveva affermarsi l'ingiustizia della sentenza laddove aveva posto a suo carico il danno costituito dai costi di realizzazione delle coibentazioni esterne dei complessi residenziali 1, 2 e 3 con sistema a cappotto nonché la voce di danno accertata dall'ing. Per_1
in sede di ATP per la diminuzione della superficie commerciale nel
[...] complesso Residenziale SUD, quantificato in euro 6.000,00 per il danno dovuto alla differenza di valore che avrebbe avuto il bene per la mancata realizzazione di 25 mq di fabbricato, oltre ad ulteriori euro 6.000,00 per la riprogettazione, costi che sarebbero, comunque, conseguenti all'eventuale violazione degli obblighi gravanti sul direttore dei lavori.
*****
La società appellata, costituitasi in giudizio, ha contestato gli appelli deducendo che:
- non corrispondeva al vero che il CTU avesse affermato la conformità delle murature verticali come previste in progetto alla normativa allora vigente in materia di risparmio energetico;
infatti sia nel giudizio di accertamento tecnico preventivo che nel giudizio di merito gli ausiliari avevano accertato i vizi e le difformità denunciati da essa committente e, d'altronde, il fatto che, in sede di accertamenti peritali effettuati nell'ambito del giudizio di merito, determinati vizi non fossero più rilevabili era da imputare al fatto che essa committente aveva eseguito i lavori necessari per regolarizzare sotto il profilo edilizio ed urbanistico gli immobili de quibus, svolgendo i lavori necessari ed espletando le pratiche afferenti agli accertamenti di conformità.
Il giudice di primo grado non era incorso, pertanto, in alcun errore nel ritenere che le opere incomplete fossero viziate e che i successivi lavori di completamento fossero diretti all'eliminazione di tali vizi in quanto entrambe le relazioni peritali fondanti il giudizio avevano “confermato in maniera incontrovertibile la difformità delle strutture verticali del complesso Residenziale de quo presenti in progetto e nella successiva
Variante e di quelle effettivamente realizzate alla data del recesso degli
Ingg. e rispetto alla normativa all'epoca vigente in materia di Pt_2 Pt_1 risparmio energetico, non essendo stati rispettati i valori di trasmittanza termica previsti per la zona climatica di riferimento”;
- ha allegato la tardività delle deduzioni dei convenuti che, solo nella seconda memoria dell'art. 183 c.p.c., avevano allegato un nuovo fatto ovvero che la struttura a cappotto era stata decisa in autonomia dalla società come evidenziato dal computo metrico parte integrante del contratto di appalto da essa stipulato con l'impresa EL. Nel merito, ha rilevato l'assurdità dell'assunto difensivo de quo, se si considerava la consistenza dell'incarico conferito ai due professionisti, che andava dalla progettazione alla vendita delle unità immobiliari, talché appariva impossibile ritenere che qualsiasi soluzione tecnica e materiale diversa da quella di cui al progetto non fosse stata da essi vagliata. Premesso che il computo metrico era stato sottoscritto da entrambi i convenuti, la voce era in esso descritta in termini così generici da non poter consentire alcuna valutazione in ordine alla idoneità dell'opera ivi descritta a soddisfare i parametri previsti dalla normativa sul risparmio energetico;
- ha rilevato che gli elaborati progettuali non prevedevano la realizzazione di una struttura a cappotto, nella relazione tecnico descrittiva allegata al progetto non era precisata la tipologia di materiale che avrebbe dovuto costituire la muratura portante con spessore complessivo di 25 cm., nel computo metrico, redatto e predisposto dai due professionisti, la descrizione, e relativo spessore, della stratigrafia muraria era in palese contrasto con gli spessori murari previsti in progetto;
- ha evidenziato che non era stata offerta la prova che l'utilizzo di materiali diversi da quelli in progetto fosse stata richiesta da essa committente e non era stato provato che la Direzione Lavori avesse contestato l'utilizzo di detti materiali in difformità rispetto a quelli previsti dal contratto di appalto.
*****
I motivi di appello ora scrutinati sono fondati per quanto di ragione.
In primo luogo, deve essere precisato, alla luce dell'eccezione di novità e tardività dell'allegazione sollevata dalla società appellata sia nella comparsa di costituzione che nella comparsa conclusionale, che l'allegazione dei professionisti che nel computo metrico l'esecuzione delle murature verticali era prevista con la struttura del cosiddetto cappotto è una mera difesa che, come tale, non era soggetta a termini di decadenza.
A differenza di quanto sostenuto dall'ing. il computo Parte_2 metrico prodotto dalla società attrice (allegato doc. n. 47) è sottoscritto anche dai progettisti e d'altronde non può revocarsi in dubbio che la sua redazione rientrasse nell'amplissimo incarico di progettazione conferito con la convenzione stipulata l'11 dicembre 2006 prodotta quale doc. n. 3 dalla società.
Tanto premesso, dagli accertamenti peritali eseguiti in sede di accertamento preventivo e nell'ambito del giudizio di merito, ad avviso della Corte emerge un vizio dell'attività di progettazione espletata dagli odierni appellanti inerente le murature verticali. Infatti:
- “La relazione tecnico descrittiva allegata al progetto presentato dai
Convenuti prevedeva la realizzazione “di una struttura portante di tipo misto: parte in muratura e parte in cemento armato”, senza ulteriore precisazione circa la tipologia di materiale che avrebbe dovuto costituire la muratura portante. Dall'esame degli elaborati grafici quotati di progetto, per tutti i corpi di fabbrica, le chiusure opache verticali erano previste di spessore complessivo pari a 25 cm (comprensivo di intonaco e tinteggiatura)” (pag. 10/11 CTU ing. . Su tale spessore è stata chiesta Per_2 ed ottenuta la concessione edilizia n. 106/2007 e la successiva variante;
- nella scheda tecnica MR1 allegata alla relazione di cui alla L. n. 192/95
(allegato P CTU ing. ) “è descritta la muratura di “tamponatura con Per_1 camera d'aria, realizzata con entrambi i paramenti costituiti da mattoni forati”: si tratta di una parete realizzata con un blocco di laterizio di spessore 250 mm., rivestito sul lato esterno con uno strato di polistirene espanso estruso di spessore 30 mm. a sua volta rivestito con un tabellone laterizio di spessore 40 mm, il tutto rifinito su ambo i lati (interno ed esterno) con uno strato di intonaco di 15 mm.” (così CTU ing. pag. Per_1
17). Lo spessore finito della parete appena descritta nella scheda tecnica
MR1 è pari a cm. 35, marcatamente differente da quello di cui al progetto;
- nel computo metrico allegato al contratto di appalto, di cui costituisce per espressa clausola contrattuale (art.1) parte integrante, è prevista una
“muratura in blocchi in laterizio di tamponamento doppio corpo (da 25 + 8
+ 3 cm)”, dicitura che, senza alcun dubbio, descrive una struttura a cappotto della muratura, dovendosi disattendere la contestazione della società che essa fosse generica. Si evidenzia che detto computo metrico non era stato prodotto in sede di accertamento tecnico preventivo e pertanto non è stato esaminato dall'ing. (pag. 6 della valutazione delle Persona_1 osservazioni del consulente di parte dei progettisti).
Ora se è vero, come dedotto dagli appellanti, che l'ing. Per_2 ha accertato che “vista la normativa vigente all'epoca e viste le
[...] tecnologie disponibili, sarebbe stato possibile rispettare i requisiti normativi con lo spessore dell'involucro previsto nel progetto presentato per l'ottenimento del titolo abilitativo (25 cm.)” (pag.12 CTU), è altrettanto vero che non può revocarsi in dubbio che la difformità tra quanto indicato nel progetto, in base al quale è stato richiesto il titolo concessorio, e quanto indicato nella scheda tecnica MR1 e nel computo metrico costituisca un inadempimento degli obblighi di progettazione gravanti sugli odierni appellanti a cui è riferibile sia detta scheda che il computo metrico talché non può condividersi il loro assunto di “scaricare” tale difformità alla committente in quanto frutto di una sua autonoma scelta al momento della stipula del contratto di appalto con l'impresa.
Tuttavia, ad avviso della Corte, il danno conseguente a detto inadempimento non è il costo della coibentazione così come ritenuto dal
Tribunale, dovendosi al riguardo accogliere l'impugnazione dei professionisti.
Infatti l'esecuzione di una struttura a cappotto delle murature verticali era prevista nella scheda tecnica MR1 e nel computo metrico (si ricorda sottoscritto dalla committente e parte integrante del contratto di appalto) e, pertanto, era un costo già a carico della società in CP_1 forza del contratto di appalto. In altre parole, la struttura a cappotto delle murature verticali era già stata prevista dai progettisti nel computo metrico e la sua esecuzione era stata oggetto del contratto di appalto.
Alla data alla quale gli odierni appellanti sono receduti dal loro incarico le lavorazioni relative alle murature verticali, così come esse dovevano essere eseguite in forza del contratto di appalto, non erano state ancora completate, essendo state realizzate solamente le murature in laterizio, e pertanto non è corretto sostenere la loro non corrispondenza alle normative sul risparmio energetico al tempo in vigore, dovendo tale accertamento essere compiuto dopo il completamento della lavorazione, ovvero dopo il completamento della stratigrafia della muratura come prevista nel computo metrico e nella scheda tecnica. Eseguite le opere di coibentazione, le murature erano corrispondenti alle normative sul risparmio energetico al tempo in vigore (vedasi CTU ing. pag. 6). Per_2
La società committente non ha d'altronde allegato né risulta provato che: - l'utilizzazione di materiali speciali che avrebbero consentito il rispetto dello spessore di cm. 25 di cui al progetto avrebbe comportato un costo inferiore rispetto a quello sostenuto per la elevazione delle murature come da computo metrico;
- i costi di coibentazione delle murature verticali, a causa delle caratteristiche di quelle erette prima del recesso dei professionisti, fossero stati superiori rispetto a quanto riportato nel computo metrico.
Deve invece ritenersi che costituisca - astrattamente - un danno ascrivibile al suddetto inadempimento dei progettisti, quello determinato dal fatto che il maggiore spessore delle murature verticali rispetto a quello di progetto determina un incremento volumetrico che l'ing. ha Persona_1 quantificato in 68,41 mc corrispondente a circa 25 mq, cubatura che, nella sua ridistribuzione, deve essere sottratta al Complesso Residenziale Sud che deve essere, pertanto, riprogettato a seguito della riduzione della cubatura disponibile, utilizzata dall'incremento dello spessore delle pareti dei complessi residenziali n.1, n.2, n.3 (pagg. 32-33 CTU ing. ). Per_1
Tale danno è stato quantificato dall'ing. a corpo in Persona_1 euro 6.000,00 per la progettazione ex novo, sia architettonica che strutturale, del Complesso Residenziale Sud e in euro 6.000,00 per la mancata realizzazione di 25 mq. di fabbricato (mq. 20 commerciali), pari alla differenza di valore del Complesso ad essa riferibile, differenza calcolata dal
CTU sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio. È, infatti, di tutta evidenza che senza l'errore nell'indicazione in 25 cm. dello spessore delle murature verticali in progetto, la cubatura sarebbe stata correttamente ripartita ab origine.
Tuttavia, poiché è pacifico che il Complesso Residenziale Sud non è stato realizzato e la società non ha offerto la prova di aver proceduto alla riprogettazione, si deve condividere la censura degli odierni appellanti laddove contestano per tale motivo la sussistenza di un danno risarcibile.
La risarcibilità di un danno futuro richiede che esso “si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale ed alla stregua di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto”, (così Cass., n. 5099/2020 in altra materia). Nel caso di specie, il lasso di tempo trascorso dai fatti di causa senza che la società committente abbia allegato e comprovato di aver assunto una qualche iniziativa diretta a realizzare il suddetto Complesso Residenziale laddove gli altri corpi di fabbrica distinti in progetto con i nomi Complesso
1, Complesso 2, Complesso 3 e Complesso Nord risultano ultimati da diversi anni, impongono di ritenere - con ogni ragionevole presunzione - che il progetto costruttivo sia stato abbandonato e che, pertanto, il danno conseguente alla necessità di una sua riprogettazione ed alla necessaria riduzione della sua cubatura non appare seriamente prospettabile.
Deve pertanto, in conclusione rigettarsi la domanda della società di vedersi risarcire la somma di euro 45.146,63 per le spese di CP_1 coibentazione nonché la somma di euro 12.000,00 per la diminuzione della superficie commerciale nel Complesso Residenziale Sud.
Rimane assorbito il motivo di appello che l'ing. ha Parte_2 spiegato avverso il riconoscimento della sua responsabilità, sebbene le contestazioni fossero inerenti alla fase esecutiva rispetto alla quale esso non aveva alcuna responsabilità.
*****
B. SUI NT CI
Secondo motivo di appello dell'ing. e dell'ing. Parte_1 Pt_2
[...]
Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha posto a loro carico i costi sostenuti dall'attrice per la coibentazione di alcuni ponti termici del Complesso Nord, identificati in particolare con i quattro pilastri d'angolo sul prospetto sud, per un importo pari ad euro 1.500,00, rilevando che: a) anche in questo caso le opere eseguite non erano viziate e la coibentazione costituiva una mera opera di completamento di quanto eseguito sino alla data del recesso di essi appellanti, b) il danno lamentato non poteva coincidere con i costi sostenuti per la coibentazione;
difatti le uniche voci di danno ipotizzabili, non allegate né tantomeno provate dall'attrice, potevano essere costituite dai costi per eventuali demolizioni ovvero dal differenziale tra la realizzazione dell'opera tecnicamente corretta e quelli sostenuti per l'opera in concreto eseguita), c) l'attrice e tantomeno la CTU non avevano fornito la prova dei danni effettivamente subiti, d) la CTU non poteva sostituirsi alla parte nella prova del danno;
f) le conclusioni del consulente erano “apodittiche e prive di motivazione alcuna”.
Anche con riguardo a tale vizio l'ing. precisa che esso Parte_2 atterrebbe alla fase esecutiva, di talché non potrebbe essergli imputato in qualità di progettista e coordinatore della sicurezza.
*****
La società, costituitasi in giudizio, ha contestato l'avversa impugnazione affermando che il vizio costituito dai ponti termici sussisteva alla data di recesso dei professionisti ed essa non aveva eseguito mere opere di completamento delle strutture ma opere edilizie con relative pratiche di accertamenti in conformità per rendere conformi i fabbricati de quibus alla normativa edilizia e urbanistica in materia di risparmio energetico. I costi erano stati determinati dal CTU a corpo.
*****
L'appello è fondato.
Sia l'ing. che l'ing. hanno indicato la Persona_1 Persona_2 soluzione dei ponti termici nel Complesso Residenziale Nord nella coibentazione degli stessi.
Dalla consulenza dell'ing. risulta che nel Complesso Persona_1
Residenziale Nord era stata utilizzata per la parete perimetrale esterna una tipologia di laterizio che era rispondente alle prescrizioni normative in vigore all'epoca. Ed infatti dalla consulenza dell'ing. risulta Persona_2 che le murature non sono state coibentate mentre sono stati coibentati, come riscontrato dalla CTU, i quattro pilastri d'angolo sul prospetto sud.
Se così è, poiché la società non ha allegato che la presenza di questi ponti termici avesse comportato lavori di coibentazione maggiori rispetto a quanto già previsto nel computo metrico con, conseguente, aumento dei costi, la domanda di risarcimento dei relativi danni individuati in detti costi deve essere rigettata.
C. SUI VIZI DELLE RAMPE CARRABILI
Con riguardo ai vizi progettuali relativi alle rampe carrabili la sentenza ha riconosciuto diverse voci di danno: - i maggiori costi per la realizzazione delle scale di accesso ai seminterrati in luogo delle rampe previste, quantificandoli in euro 9.957.18 (CTU ing.
; Per_2
- i danni per la mancata realizzazione di posti auto coperti quantificati in euro 17.792,00 oltre euro 1.500,00 per la riprogettazione (CTU ing. ); Per_1
- i costi per l'adeguamento delle rampe del Complesso Residenziale n. 2 pari ad euro 3.500,00 (CTU ing. ) Per_1
Terzo motivo di appello dell'ing. e dell'ing. Parte_1 Parte_2
Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale,
“in considerazione del vizio progettuale relativo alle 4 rampe del complesso
n. 2 e alla rampa del complesso n. 1, ha posto a carico dell'odierno appellante i maggiori costi per la realizzazione delle scale di accesso ai seminterrati in luogo delle rampe previste, quantificandoli in € 9.957.18”.
Essi lamentano il mancato assolvimento in capo alla committente dell'onere di allegazione e di prova del danno e che il consulente avesse utilizzato i prezzi elementari del Prezziario Regionale della Sardegna, in vigore negli anni in cui tali lavorazioni erano state effettuate, sebbene fosse notorio che negli appalti fra privati, nonché in quelli pubblici, i ribassi applicati su di esso sono prossimi al 35% e che, difatti, tali ribassi erano applicati anche nel caso in esame, come risultava dal contratto di appalto Contr CP_ stipulato dalla società . Inoltre, non era stato considerato che la mancata produzione dei documenti relativi ai costi sostenuti per l'esecuzione di tali lavori potesse alludere ad acquisti e/o remunerazioni delle maestranze cd. “in nero”, con un ulteriore risparmio di spesa. In sintesi, in ogni caso, il danno riconosciuto era stato quantificato in misura superiore rispetto a quello effettivo.
In conclusione, la sentenza era viziata per contrasto con l'art. 2697
c.c. (in punto di onere della prova), gli artt. 2729 c.c. (in materia di presunzioni), l'art. 61 c.p.c. (in punto di CTU) e gli artt.115, 116 c.p.c. (in punto di valutazione della prova), con sua totale ingiustizia.
Quarto motivo di appello dell'ing. e dell'ing. Parte_1 Pt_2
[...]
Nell'ambito del quarto motivo di impugnazione essi censurano la sentenza nei seguenti termini: - Sui danni per la mancata realizzazione di posto auto coperto quantificati in euro 17.792,00 oltre euro 15.00,00 per la riprogettazione, essi evidenziano che la controparte non aveva prodotto alcun documento, ivi compresa la fattura del professionista per la riprogettazione. Inoltre, non aveva prodotto i documenti di vendita delle unità abitative con posto auto coperto e di quelle senza posto auto coperto, divenuto un mero garage a causa della mancata esecuzione delle rampe. L'importo di euro 17.792,00 non era una quantificazione esatta della concreta diminuzione patrimoniale subita dalla società ma una mera stima dell'ing. che non avrebbe potuto Persona_1 essere utilizzata dal Tribunale per la quantificazione del danno asseritamente subito dalla committente.
2, il Parte_4
Tribunale non aveva considerato che il CTU ing. aveva Persona_2
Pt_ accertato che le rampe del Complesso Residenziale non erano state realizzate, talché nessun importo poteva essere stato sostenuto dalla società per il loro adeguamento, fondandosi in tal modo la decisione su circostanze inesistenti.
*****
La società ha concluso per il rigetto del motivo di appello richiamandosi alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che aveva condiviso le conclusioni dell'ausiliario elaborate nel procedimento di istruzione preventiva, avendo entrambi i consulenti accertato gli errori progettuali compiuti dagli appellanti con la conseguente necessità di procedere alla modifica del progetto originario ed all'adozione di una soluzione progettuale differente rispetto a quella originaria con conseguente sopportazione di ulteriori costi. Rispetto a tali costi, la società ha ribadito che il risarcimento era stato correttamente quantificato sulla base dei parametri oggettivi raccolti dagli ausiliari, che invece delle rampe carrabili si era reso necessario realizzare delle scale con conseguenti maggiori costi di realizzazione stimati “per differenza” dall'ing. e Persona_2 conseguenti oneri di riprogettazione riquantificati dall'ing. Persona_1
*****
Ad avviso della Corte il motivo è fondato per quanto di ragione. Deve in primo luogo rilevarsi che non sono contestati dagli appellanti gli errori progettuali delle rampe di accesso ai garage seminterrati nei Complessi Residenziali n.1 e n.2 in relazione alla loro eccessiva pendenza, censurando essi esclusivamente la quantificazione del risarcimento di cui alla sentenza.
Alla data dell'accertamento tecnico preventivo le tre rampe del
Complesso Residenziale n. 1 non erano state ancora realizzate (pag. 26 CTU
). L'ing. ha quantificato il danno conseguente alla Per_1 Persona_1 mancata realizzazione delle rampe, che conducevano ai posti auto coperti nel seminterrato del Complesso n.1, nella differenza di valore tra i previsti posti auto coperti e gli scantinati, senza accesso carrabile stante la mancata realizzazione delle rampe, differenza di valore quantificata alla pag. 35 della relazione in euro 17.792,00, facendo riferimento ai dati ricavati dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, dati non contestati specificamente dagli appellanti.
Dalla relazione dell'ing. risulta invece che nel Persona_2
Complesso Residenziale 1, coerentemente a quanto previsto nel progetto per l'accertamento di conformità delle opere, sono state realizzate due delle tre rampe inizialmente previste a servizio delle unità immobiliari B e C, mentre non è stata realizzata la rampa individuata nella sezione A-A Tav. n. 2 a servizio dell'unità immobiliare A (pag. 7 CTU . Per_2
Di conseguenza, solo per detta unità immobiliare si è realizzata la diminuzione di valore per non poter essere usato quale garage, per difetto dell'accesso carrabile, il relativo locale del seminterrato. Tale diminuzione di valore viene quantificata in via equitativa nella somma di euro 5.730,00
(pari ad 1/3 della somma di euro 17.792,00 quantificata dal CTU sulla base di dati oggettivi per tre unità immobiliari).
Non può infatti revocarsi in dubbio l'esistenza di un danno in relazione alla differenza di valore tra un posto auto coperto ed una cantina nonché la rilevante difficoltà di provare il danno, potendo la differenza di prezzo tra l'unità immobiliare con posto auto e l'unità immobiliare con cantina, che a dire degli appellanti sarebbe stato il parametro da utilizzare non fornito dalla controparte, essere ascrivibile ad ulteriori differenze tra le due unità immobiliari. Si ritiene, pertanto, che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. come da ultimo individuati dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 21607/2025 alla cui esauriente motivazione si richiama.
Non si ritiene, invece, di riconoscere i costi della (eventuale) riprogettazione, alla luce dei principi sanciti dall'ordinanza appena richiamata di cui si riporta il chiaro passo motivazionale: “
2.4. Il secondo presupposto per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. è che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno sia: (a) oggettiva, cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta;
(b) incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova. La liquidazione equitativa del danno costituisce infatti un rimedio fondato sull'equità c.d. “integrativa” o “suppletiva”: l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. L'equità integrativa costituisce, per l'opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi. Se dunque
l'equità integrativa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che essa fallirebbe del tutto il suo scopo, se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile, ma soltanto difficile;
ovvero quando la stima del danno non siasi potuta compiere per la pigrizia od il mal talento delle parti o dei loro procuratori. In simili casi, infatti, non vi sono contrapposti interessi da contemperare, tutti egualmente meritevoli di tutela: al contemperamento degli interessi si sostituisce qui
l'applicazione rigorosa del principio di autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve subire le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni. Qualsiasi diversa interpretazione dell'art. 1226 c.c. si porrebbe, a tacer d'altro, in contrasto col precetto costituzionale che garantisce la parità delle parti e la terzietà del giudice (art. 111 cost.; sulla impossibilità che la liquidazione equitativa possa essere utilizzata per colmare lacune istruttorie imputabili alle parti si vedano, ex permultis, Sez.
1, Sentenza n. 10850 del 10/07/2003; Sez. 3, Sentenza n. 6056 del
16/06/1990; Sez. 3, Sentenza n. 3176 del 16/12/1963).”
Nel caso di specie non è dato sapere se la realizzazione delle due rampe del Complesso Residenziale n.1 abbia richiesto una nuova progettazione, rispetto a quella originaria, e comunque della stessa la società avrebbe senza alcuna difficoltà potuto offrire la prova del relativo costo.
In parziale accoglimento dell'appello, pertanto, il risarcimento del danno conseguente all'errore progettuale relativo alle rampe d'ingresso ai garage nel Complesso Residenziale n.1 si quantifica in euro 5.730,00.
Con riguardo al Complesso Residenziale n.2 dalla consulenza dell'ing. risulta che alla data del recesso degli odierni Persona_2 appellanti le rampe non erano state realizzate ed erano state invece realizzate, in luogo delle stesse, scale di accesso ai seminterrati. Per il vero tale conclusione non trova riscontro nella relazione dell'ing. Persona_1 che afferma che le rampe sono state realizzate come da fotografia n. 28
(pag. 24 CTU).
La sentenza ha quantificato in euro 9.957,18, aderendo alle conclusioni dell'ing. il risarcimento del danno spettante alla Persona_2 committente pari alla differenza tra il costo per la realizzazione delle scale e della pavimentazione ed il costo per la realizzazione delle rampe carrabili.
Ha poi riconosciuto a titolo di risarcimento del danno la somma di euro
3500,00 indicata dall'ing. per la riprogettazione architettonica e Per_1 strutturale delle nuove rampe.
Ad avviso della Corte, con riguardo ai vizi di progettazione ora scrutinati deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata dalla committente.
Dalla relazione dell'ing. risulta che, seppure le rampe Persona_1 come progettate, se realizzate, avrebbero presentato una pendenza sensibilmente superiore al 20%, parametro di riferimento utile anche nel caso in esame (pag. 25 CTU), era possibile, al fine di garantire un accesso alle autovetture nei garage, ampliare la lunghezza delle rampe, eventualmente ipotizzando un loro andamento non rettilineo (pagg. 35-36
CTU).
Se così è, non può essere posto a carico dei progettisti il maggior costo di una soluzione tecnica diversa, l'esecuzione di scalini di accesso agli scantinati, al posto delle rampe, nuova soluzione tecnica la cui scelta non è stata in alcun modo giustificata. Né, d'altronde, è stato provato che l'esecuzione degli scalini di accesso importassero costi pari o, addirittura, inferiori a quelli delle nuove rampe progettate e realizzate secondo le indicazioni dell'ing. , dovendosi peraltro rilevare che, si Persona_1 ripete, egli aveva attestato l'esecuzione delle rampe del Complesso
Residenziale n.2 (pag. 24 CTU ). Per_1
Con riguardo alla somma di euro 3.500,00 si rileva che l'ing.
aveva così quantificato il costo della riprogettazione delle Persona_1 rampe del Complesso Residenziale n. 2 che la società committente non ha tuttavia provato di aver sostenuto avendo, peraltro, come sopra detto, scelto una diversa soluzione progettuale, dovendosi richiamare quanto sopra esposto in relazione alla possibilità di una quantificazione di un danno in via equitativa secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
*****
Quarto motivo di appello dell'ing. e dell'ing. Parte_1 Pt_2
[...]
Con il quarto motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza laddove aveva riconosciuto diverse voci di danno accertate dall'ing. in sede di accertamento tecnico preventivo. Persona_1
Rimandandosi a quanto sopra esposto per le varie voci di danno già scrutinate, essi censurano la sentenza laddove il Tribunale aveva riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per “Adeguamenti alle norme igienico sanitarie, alle norme per l'abbattimento barriere architettoniche e alle prescrizioni del regolamento edilizio comunale” le seguenti somme:
1) euro 1.500,00 incremento superfici finestrate;
2) euro 7.500,00 per adeguamento rampe Nord;
3) euro 3.000,00 per adeguamento larghezza delle rampe di scale
Complesso Residenziale n. 3;
4) euro 2.000,00 adeguamento corridoi negli appartamenti W, Z, T_2, S_2.
Essi deducono:
- per quanto concerne l'importo di euro 1.500,00 per l'incremento delle superfici finestrate, il direttore lavori non poteva ritenersi responsabile dell'approssimativa realizzazione dei vani in cui erano posizionati gli infissi, di cui era responsabile soltanto l'impresa appaltatrice;
in ogni caso, si trattava di un comune modo di operare delle imprese in cantiere che generalmente procedono ad eseguire delle aperture più piccole, da sagomare non appena arrivano gli infissi da montare, talché quello scrutinato non poteva ritenersi un vizio, tanto che la società non aveva prodotto alcun documento attestante gli oneri sostenuti per far fronte a detti vizi. Inoltre, il
CTU ing. aveva espressamente riferito di non aver valutato le Persona_2 dimensioni delle aperture finestrate in quanto “non più confrontabili con il progetto originario (ormai superato) e le attività di Direzione Lavori dei convenuti”;
- per quanto concerne l'importo di euro 7.500,00 per l'adeguamento delle rampe Nord, ne contestano la debenza in quanto, come evidenziato nella
CTU dell'ing. la società attrice non aveva eseguito i lavori di Persona_2 adeguamento talché non aveva diritto ad avere il rimborso dei costi sostenuti;
- per quanto concerne l'importo di euro 3.000,00 per l'adeguamento della larghezza delle rampe di scale del e l'importo Parte_6 di euro 2.000,00 per l'adeguamento dei corridoi negli appartamenti W, Z,
T_2, S_2, gli appellanti, oltre a richiamare le censure esposte nei punti di cui sopra, ovvero la mancata prova dei costi sostenuti per gli adeguamenti, lamentano che le partizioni interne delle unità abitative e le rampe delle Pt_ scale del Complesso Residenziale erano state pacificamente eseguite dalla società attrice successivamente al loro recesso, come emergeva dalla consulenza dell'ing. In ogni caso essi non potevano ritenersi Persona_2 responsabili per vizi e/o difformità di un'opera non ultimata, specie come nel caso scrutinato in cui le opere ultimate erano esenti da vizi e difformità.
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La società ha dedotto che i costi per gli adeguamenti alle norme igienico sanitarie, alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche e alle prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale erano stati liquidati a fronte di vizi delle lavorazioni eseguite anteriormente alla data del recesso degli appellanti, che essi erano riconducibili alla condotta negligente ed imperita del direttore lavori, solidalmente responsabile con l'impresa esecutrice dei lavori, e che la somma di euro 7.500,00 si riferiva all'adeguamento non delle rampe di accesso ai garage del Complesso
Residenziale Nord ma all'adeguamento della larghezza delle scale del Complesso Residenziale Nord di cui alle pagine 29 e 36 della relazione a firma ing. . Persona_1
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Con riguardo a tali voci di danno deve in primo luogo accogliersi l'appello dell'ing. in quanto esse, essendo inerenti a vizi Parte_2 nell'esecuzione delle opere, non possono essergli ascritte, essendo la responsabilità di tali vizi del direttore dei lavori, ovvero dell'ing. Parte_1
[...]
Non può condividersi l'assunto di costui secondo cui di essi sarebbe responsabile esclusivamente l'impresa appaltatrice.
Si richiama da ultimo Cass., n. 16987/2025: “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.”
Venendo ad esaminare le singole voci di danno si osserva quanto segue:
- è dovuta la somma di euro 1.500,00 per il ripristino dei vani murari delle finestre avendo l'ing. accertato che le misure di alcuni di Persona_1 essi non erano risultate corrispondenti né al progetto iniziale né al progetto di variante, venendo a determinare in alcuni casi, specificamente indicati,
(vedasi pagg. 18-23 CTU ), che la superficie finestrata dell'ambiente Per_1 era inferiore al minimo prescritto dal DM 05.07.1975 e dal Regolamento
Edilizio Comunale. Si evidenzia che le differenze di misura rilevate non erano minime ed è risultato totalmente indimostrato l'assunto degli appellanti che corrispondessero al modus operandi normalmente utilizzato dalle imprese;
- è dovuto l'importo di euro 7.500,00 per l'adeguamento delle rampe nord, essendo tale somma dovuta per l'adeguamento della larghezza delle rampe di scale del Complesso Residenziale Nord, previa demolizione del parapetto in muratura. Infatti il CTU ing. (pag. 29 CTU) ha rilevato Persona_1 che detta larghezza non è adeguata alle prescrizioni riportate al p.to 8.1.10 del D.M.236/1989 ed al Regolamento Edilizio Comunale (art. 62) (pag. 29
CTU ); non è pertanto conferente la difesa degli appellanti che ne Per_1 contestano la debenza in quanto, come evidenziato nella CTU dell'ing.
la società attrice non aveva eseguito i lavori di adeguamento Persona_2 talché non aveva diritto ad avere il rimborso dei costi sostenuti, facendo riferimento alle rampe carrabili;
- è dovuto l'importo di euro 3.000,00 per l'adeguamento della larghezza delle rampe di scale del Complesso Residenziale n. 3, larghezza non adeguata alle disposizioni normative di cui al punto che precede (pag. 29
CTU ); Per_1
- è dovuto l'importo euro 2.000,00 per l'adeguamento dei corridoi negli appartamenti W, Z, T_2, S_2 del Complesso Residenziale Nord in quanto la presenza di un pilastro determinava un restringimento della larghezza di 20 cm. (pag. 29 CTU ). Per_1
La necessità di effettuare i suddetti adeguamenti per eliminare i vizi costruttivi evidenziati dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo configura sicuramente un danno conseguito alla società a causa della violazione degli obblighi gravanti sul direttore dei lavori (l'ausiliario non li ha collegati ad un errore progettuale), danno che sotto il profilo del quantum si ritiene provato alla luce della stima a corpo effettuata dal CTU, considerato che non pare potersi pretendere le specifiche pezze giustificative di spesa per ogni minima, singola lavorazione volta a rimediare i vizi delle opere accertati nel corso della realizzazione dei complessi residenziali che, alla data del recesso degli odierni appellanti, erano edificati al rustico e che pertanto sono stati oggetto di una complessiva, profonda trasformazione ai fini di completarli. Rispetto a tali importi deve pertanto essere disatteso l'assunto degli appellanti secondo cui la società attrice non aveva dato la prova dei costi effettivamente sostenuti, dovendosi condividere la stima effettuata dal CTU.
Deve altresì rigettarsi la difesa degli appellanti secondo cui i vizi relativi alle rampe delle scale del Complesso Residenziale n. 3 e dei corridoi negli appartamenti W, Z, T_2, S_2 del Complesso Residenziale Nord sarebbero stati riferibili a lavorazioni eseguite dopo il loro recesso, essendo, al contrario, accertate dal CTU come esistenti alla data del loro recesso.
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In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, i progettisti devono essere condannati in solido al risarcimento dei seguenti danni:
- maggiori costi di progettazione per l'ottenimento dei titoli abilitativi in accertamento di conformità per i Complessi Residenziali n.1, n.2, n.3 e
Nord pari ad euro 1.700,48;
- oneri concessori relativi agli accertamenti in conformità dei Complessi
Residenziali n. 2 e Nord pari ad euro 1.023,81 (euro 765,81 + euro 258,00);
- euro 5.730,00 a fronte del minor valore dello scantinato rispetto ad un posto auto coperto (CTU ). Per_1
Si evidenzia che le prime due voci di danno, accertate nella consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. e riconosciute in Persona_2 sentenza, non sono state oggetto di impugnazione.
Su tali somme, come operato dal giudice di prime cure, deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria per le prime due voci dalla data di deposito della relazione ing. 13.9.2019, e per la terza voce Persona_2 dalla data indicata nella relazione dell'ing. (11.2.2011) Persona_1 nonché il danno da ritardato adempimento pari agli interessi legali calcolati sulla somma via via rivalutata, come riconosciuto dal Tribunale senza alcuna impugnazione delle parti.
Per le prime due voci spetta pertanto un risarcimento pari ad euro
3.564,91 e per la terza voce pari ad euro 8.655,78, somme comprensive di rivalutazione monetaria e del danno da ritardato adempimento calcolato come sopra esposto fino alla data della presente decisione, per complessivi euro 12.220,69 al cui pagamento, oltre gli interessi dalla data della presente decisione al saldo, devono essere condannati in solido i due progettisti.
Deve invece essere condannato il solo direttore lavori, ing. Parte_1 al pagamento della somma di euro 14.000,00 oltre rivalutazione
[...] monetaria a decorrere dall'11.2.2011 e danno da ritardato adempimento, essendo i vizi emendabili con detta somma riferibili alla fase dell'esecuzione dei lavori, per un totale di euro 21.148,54, oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo,
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L'esito complessivo della lite impone la riliquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che devono essere liquidate a carico dei due appellanti secondo il principio della soccombenza in relazione all'ammontare del decisum, applicando quindi lo scaglione da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00.
Si applicano i valori medi per le quattro fasi del giudizio di primo grado oltre spese vive, spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto che nella comparsa conclusionale nel presente giudizio la società ha chiesto la revoca della distrazione delle spese del giudizio di primo grado in favore del suo difensore con la precisazione che detta richiesta doveva, ad ogni effetto di legge, ritenersi rinunciata.
Si pongono, altresì, a carico degli odierni appellanti in solido le spese del giudizio di ATP, come liquidate come dal Tribunale in euro
3.645,00.
Si pongono a carico di ciascuna parte per la metà (progettisti/società) le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate come in atti, espletate nel giudizio di istruzione preventiva e nel giudizio di merito, essendo esse espletate nel comune interesse e non avendo nessuna delle parti visto accogliere le originarie pretese.
Si applicano, per le spese del giudizio di appello, i valori medi per le fasi di studio e introduttiva ed i valori minimi per la fase di trattazione e decisionale, considerato che è stata solo decisa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e che gli atti difensivi finali sono perlopiù ripetitivi delle difese già formulate negli atti introduttivi, oltre spese vive, spese generali ed accessori di legge.
Considerato che l'ing. è stato condannato in solido Parte_2 limitatamente al risarcimento dei danni ascrivibili all'attività di progettazione, si ritiene che egli sia responsabile in solido per il pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado del giudizio limitatamente agli importi determinati, con i medesimi criteri, in relazione allo scaglione euro 5201,00 - euro 26.000,00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1. Condanna l'ing. e l'ing. nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 progettisti, in solido al pagamento in favore della società della CP_1 somma di euro 12.220,69 a titolo di risarcimento del danno oltre gli interessi dalla data della presente decisione al saldo;
2. Condanna l'ing. , nella sua qualità di direttore lavori, al Parte_1 pagamento in favore della società della somma di euro CP_1
21.148,54 oltre gli interessi dalla data della presente decisione al saldo;
3. Condanna l'ing. e l'ing. in solido, Parte_1 Parte_2 quest'ultimo fino alla concorrenza di euro 5.077,00, alla rifusione delle spese di lite del primo grado del giudizio in favore della società CP_1 spese che liquida in euro 7.616,00 oltre spese vive, spese generali Iva e cpa;
4. Condanna l'ing. e l'ing. in solido, Parte_1 Parte_2 quest'ultimo fino alla concorrenza di euro 3.933,00, alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della società spese CP_1 che liquida in euro 6.734,00 oltre spese vive, spese generali Iva e cpa;
5. Condanna l'ing. e l'ing. in solido alla Parte_1 Parte_2 rifusione delle spese processuali del giudizio di ATP che liquida in complessivi euro 3645,00;
6. Pone definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nel procedimento di istruzione preventiva e nel giudizio di merito, liquidate come in atti. Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 19 novembre 2025
Il Presidente
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Il Consigliere relatore
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