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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/05/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 8 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1750/2023 R.G. e vertente tra
nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'avv. Carlo La Spina e dall'avv. Assunta
Lombardo, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello
Monoriti del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno ordinario d'invalidità
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 28/03/2023, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n. r.g. 4348/2021, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per l'assegno ordinario d'invalidità, ritenendo che le infermità della paziente non determinassero la riduzione a meno di un terzo delle sue capacità lavorative utile al conseguimento della provvidenza economica richiesta.
La ricorrente chiedeva pertanto il riconoscimento dell'invocato diritto, da valutare eventualmente avvalendosi di ctu medico legale, con conseguente condanna dell' al CP_2
pagamento della prestazione e dei compensi di causa, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.
Si costituiva l' chiedendo la conferma delle valutazioni già espresse nell'istruttoria CP_2
amministrativa e il rigetto del ricorso, ritenendo che non fosse in possesso dei requisiti Pt_1
costitutivi del diritto preteso.
Con note del 13/12/2023 la difesa di parte ricorrente allegava ulteriore documentazione medica integrativa delle condizioni sanitarie della procedente di formazione successiva
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita consulenza medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che l'ausiliare non aveva correttamente considerato la documentazione in atti e valutato le patologie da cui la stessa risulta affetta, sottostimandone taluni fattori invalidanti e non riconoscendo il diritto alle prestazioni in suo favore.
Peraltro il consulente non valutava correttamente le patologie della ricorrente e l'incidenza di queste ultime sulla sua capacità lavorativa.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott.
[...]
partendo dalle prime indagini strumentali e riscontrando nella perizianda Per_1
“cistorettocele di II-III grado trattato chirurgicamente in dicembre 2020, artrosi polidistrettuale in pz con osteoporosi e tendinosi del t. sovraspinoso spalla sinistra, depressione reattiva”, ritenendo che nell'insieme tutti detti eventi morbigeni non sono tali da ridurre a meno di un terzo la capacità lavorativa della parte ricorrente (“non determinano, in atto, nella ricorrente la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali”), non riscontrando le condizioni sanitarie necessarie per la concessione del beneficio economico richiesto.
Instaurato il giudizio di opposizione, non si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale, richiedendosi al medico della fase sommaria il deposito di un'integrazione peritale.
Il consulente riteneva, rispondendo ai rilievi di parte, di aver preso in considerazione il disturbo post-traumatico da stress e le affezioni inerenti l'apparato osteoarticolare e, nella presente relazione integrativa, poteva confermare le conclusioni raggiunte con la perizia nel giudizio di Atp, evidenziando come avesse già tenuto conto dello stato invalidante della ricorrente, nel suo complesso, valutando infine la documentazione depositata in ultimo dalla difesa.
Il Ctu riteneva pertanto che le suddette malattie non sarebbero tali da ridurre a meno di un terzo le capacità lavorative. Discende da quanto precede il rigetto del ricorso, non possedendo i requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione dell'assegno ordinario Pt_1
d'invalidità e ciò alla luce degli esiti della integrazione alla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp.att.c.p.c..
Le spese della relazione peritale sono poste a carico dell' in ragione della suddetta CP_2
esenzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità;
- nulla sulle spese giudiziali, stante la dichiarazione di esonero;
- pone a carico dell' le spese di integrazione della relazione di consulenza tecnica, che CP_2
liquida in euro 100,00, oltre accessori, in favore del dott. Persona_1 Messina, 9/05/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando