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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/11/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri Giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Dott. Ilario Ottobrino Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 13.11.25, sentita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1553 dell'anno 2023, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: avv. TONGIANI ELENA
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
CONTUMACE
- PARTE RESISTENTE -
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Con le conclusioni così precisate:
PER PARTE RICORRENTE come da verbale di udienza del 24.10.25: Parte_1
“chiede l'affidamento esclusivo alla madre della minore, tenuto conto dell'aggiornamento dei SS, e con conferma del regime delle frequentazioni con il padre come da ultima ordinanza di questo Giudice”; si riporta nel resto alle conclusioni di cui al ricorso che di seguito si riportano nella parte non modificata:
“All'Ill.mo Giudice Istruttore del Tribunale di Massa, affinché, Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti conclusioni:
P a g . 1 | 5 1) autorizzare i coniugi a vivere separati sotto ogni più ampio profilo, libero ognuno di fissare la propria residenza ove crederà, con il solo obbligo di darsene reciproca comunicazione;
2) assegnare la casa coniugale alla Sig.ra con tutto il mobilio e l'arredo ivi presente Parte_1 ove la stessa abiterà con i figli minori e;
Persona_1 Persona_2
[…]
5)l'assegno unico ed universale sarà percepito in misura totale dalle Sig.ra Parte_1
[…]
7) la vettura Fiat QUBO tg. EG913RV di proprietà della Sig.ra resterà alla Sig.ra Parte_1 [...] che si assumerà l'onere e obbligo del pagamento del relativo finanziamento, Pt_1 dell'assicurazione e delle tasse relative.”
MOTIVI DELLA DECISIONE adiva l'intestato Tribunale per sentire accogliere le conclusioni come in epigrafe. Parte_1 rimaneva contumace. Controparte_1
Con ordinanza del 26.4.2024 il Giudice disponeva in via provvisoria come di seguito: “Autorizza i coniugi a vivere separati;
dispone l'affido condiviso a entrambi i genitori di Persona_3
n. a Massa il 18.2.20; dispone collocazione della minore presso la madre
[...] Parte_1 assegna la casa familiare sita a Carrara (MS) in via San Nicolò n. 16 a dispone Parte_1 come di seguito in ordine al regime delle frequentazioni del padre con la figlia: mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 19.00; sabato e domenica alterni (senza pernottamento) dalle ore 14.00 alle 19.00; pone a carico di il contributo al mantenimento nei confronti della prole Controparte_1 minore di € 300 mensili, soggetti a rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, a partire dalla data della domanda, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto dal Tribunale di Massa;
fissa termine a di mesi 5 dalla presente Controparte_1 ordinanza per lasciare l'abitazione familiare e reperire nuovo domicilio”.
Si dà atto che risulta pendente dinanzi al Tribunale di Massa procedimento penale n.r.g. dib. 324/25 a carico del resistente, imputato del reato di cui all'art. 572 c. 2 c.p. ai danni della (fatti Pt_1 compiuti alla presenza della figlia minore).
In seguito all'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla p.o., con prescrizione di non avvicinarsi alla figlia, con ordinanza del 16.7.2025 erano disposti incontri protetti tra il e la minore. CP_1
All'udienza del 24.10.2025, parte ricorrente chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione, rinunciando ai termini per memorie e il Giudice riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
***
espone di aver contratto matrimonio civile con in data 22.2.2019 a Parte_1 Controparte_1 Carrara, trascritto nei registri di stato civile del predetto comune al n. 10, parte I, anno 2019.
Da tale unione era nata (18.2.2020). Persona_1
Posto che le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una irreversibile crisi del rapporto coniugale, di talché sussistono i presupposti per la separazione personale, deve a questo punto darsi atto della situazione familiare, anche sotto il profilo economico - reddituale, ai fini della pronuncia in ordine all'affidamento e al mantenimento della prole.
Dalla relazione dei SS di Carrara, incaricati del monitoraggio del nucleo, risulta che, pur avendo mostrato adesione alle prescrizioni impartite, emergono elementi di criticità nel rapporto con CP_1 la figlia, di cui è necessario tenere conto. In particolare, il resistente ha mostrato aperta ostilità nei confronti del coniuge e della suocera, a suo dire colpevole del fallimento dell'unione, ciò che si riverbera anche nella relazione con la minore. Il riferimento è, in primo luogo, ad atteggiamenti oppositivi nei confronti della e della madre, che sulla minore si ripercuotono (i servizi Pt_1 riferiscono di un episodio in cui si è rifiutato di vedere la figlia per ritorsione nei confronti di CP_1
P a g . 2 | 5 comportamenti non graditi della e della suocera;
o, ancora del suo rifiuto di prelevare la Pt_1 minore, se la stessa è accompagnata dalla suocera), e, secondariamente, in una condotta ritenuta non rispettosa delle esigenze della bambina. Risultano, poi, un contegno oppositivo, tradottosi nella manifestata contrarietà alla predisposizione di incontri protetti, uno stile genitoriale reputato dai servizi inadeguato, alla luce delle esternazioni negative nei confronti della madre volte a sminuirne la figura di fronte alla figlia, nonché un aperto rifiuto del a contribuire al mantenimento della CP_1 minore, perché la “non se lo merita”. Mette conto, altresì, evidenziare che il resistente ha Pt_1 riferito ai SS di aver nascosto nell'abitazione familiare dispositivi di videoregistrazione al fine di controllare gli incontri tra la moglie e il padre di Nicolò, l'altro figlio della donna, avuto dal suo ex compagno.
I servizi, infine, danno atto di una vita sregolata del il quale, a detta della ricorrente, sarebbe CP_1 affetto da ludopatia (lo stesso ha confermato di giocare d'azzardo, il che, peraltro, trova CP_1 riscontro nei numerosi conti – gioco di cui dà conto la relazione della GdF).
Quanta alla situazione economica di sono in atti estratti conto bancari Postepay Parte_1 Evolution n. 5333171119298285, con riferimento al periodo gennaio 2021 - agosto 2023, Certificazione Unica 2021, 2022 e 2023, da cui risultano erogazioni INPS, e dichiarazioni del datore di lavoro, , di aver corrisposto nel 2021 retribuzione netta di € 7.052, 93, nel 2022 di € Testimone_1 7.488,32 e, da gennaio a maggio 2023 di € 4.109,00.
La ricorrente produce, altresì, la busta paga di giugno 2023 (€ 414,09), maggio 2023 (€ 850,00), aprile 2023 (€ 850,90) e marzo 2023 ( € 850,00.)
Riferisce, poi, che l'abitazione ove vive è oggetto di contratto di locazione, in virtù del quale la stessa versa un canone pari a € 400,00 mensili, pur non essendo allegato alcun documento ciò comprovante.
Quanto al è in atti relazione dalla Guardia di Finanza, da cui risulta che lo stesso è CP_1 attualmente assunto da Stella Yatch s.r.l.s. come lavoratore a tempo determinato con la qualifica professionale di “carrozziere”.
ha percepito i seguenti redditi: CP_1
- Anno 2022, relativo all'anno 2021; € 14.985,71.
- Anno 2023, relativo all'anno 2022: € 14.205,17.
- Anno 2024, relativo all'anno 2023: € 18.483,38.
Da gennaio a novembre dell'anno 2021, ha inoltre beneficiato del reddito di cittadinanza per un importo pari € 5.885,40.
Risultano, infine, contratto di locazione agevolata a uso abitativo, registrato in data 26.3.2021, per un valore dichiarato di 4.800,00, dal 1.4.2021 al 31.3.2022, oltre a numerosi conti gioco, con movimentazioni anche dell'ordine di migliaia di euro nel 2023.
Tanto premesso, deve trovare accoglimento la domanda di affidamento esclusivo della minore, in quanto rispondente all'interesse della stessa. L'attuale situazione di criticità nel rapporto con il padre - ferma restando l'opportunità di garantire frequentazioni continuative, seppur in modalità protetta, visto il permanere della misura cautelare e la pendenza del processo penale- impone la predetta soluzione. Se, infatti, risultano evidenti le difficoltà del nel ricoprire il ruolo genitoriale, sia in punto di CP_1 inadeguato rapportarsi con la minore, sia in relazione all'aperta condotta denigratoria non solo della madre, ma anche di altre figure di riferimento della bambina, d'altro canto non constano criticità di sorta rispetto alla Pt_1
Anche sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive situazioni, come emerse dall'istruttoria e sopra sinteticamente riportate, deve reputarsi congruo il contributo richiesto di € 300 mensili, oltre il 50% delle come da protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Massa Carrara, applicabile per uniformità di trattamento con casi analoghi.
P a g . 3 | 5 Di contro, non può trovare ingresso in questa sede la domanda di condanna al pagamento del finanziamento del veicolo intestato alla soggetta al rito ordinario, che deve ritenersi Pt_1 inammissibile.
Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza – e dunque, alla luce di quanto sopra, con la compensazione di un quinto - come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
Totale variazioni in diminuzione per art. 4 c.1 ult.parte - € 3.808,00
Compenso totale € 3.808,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1553 dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Controparte_1
n. a Massa il 18.2.20 in via esclusiva alla madre Parte_2 [...]
Pt_1
DISPONE collocazione della minore presso la madre Parte_1
ASSEGNA la casa familiare sita a Carrara (MS) in via San Nicolò n. 16 a Parte_1
PONE a carico di il contributo al mantenimento nei confronti della prole Controparte_1 minore di € 300 mensili, soggetti a rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Massa;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico e il monitoraggio del nucleo familiare a opera dei Servizi Sociali di Carrara, con l'attivazione dell'educativa territoriale, disponendo la prosecuzione degli incontri con il padre in modalità protetta, in ambiente neutro, secondo il calendario e le modalità in concreto definite dai servizi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, con l'accortezza di predisporre idonee misure al fine di evitare i contatti tra e Controparte_1 [...] a tutela di quest'ultima; Pt_1
DISPONE che i Servizi Sociali, di concerto con gli altri enti eventualmente attivati provvedano a organizzare ogni utile misura di supporto psicologico quanto alla prole e ai genitori;
che gli enti di cui
P a g . 4 | 5 sopra provvedano ad articolare nel concreto le cadenze dei vari interventi di sostegno, sia ai genitori, che alla prole;
DISPONE che gli enti in questione provvedano a depositare relazione al GT ogni semestre;
in caso di verificatesi criticità gli enti si attiveranno per il deposito della relazione con la sollecitudine del caso;
DICHIARA inammissibile la domanda sub 7);
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, operata la compensazione per 1/5, liquidate in € 3.808,00 a titolo di compenso professionale,
[...] oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
MANDA alla Cancelleria per quanto di propria competenza, ivi compresa la trasmissione all'ufficiale di stato civile del Comune ove l'atto di matrimonio fu trascritto della sentenza di separazione giudiziale.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 5 | 5