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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1821/2024 L.P. Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. TODINI MAURIZIO per la parte ricorrente e visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1821 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA C.F.= , Parte_1 C.F._1 nato in [...] il [...] e residente in Villa San Giovanni in Tuscia (VT), Contrada Prato della Mizia 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Todini (C.F.= ) CodiceFiscale_2 come da procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio in Viterbo, Via Guglielmo Marconi n.7 FAX: 0761-345737); Email_1 RICORRENTE E (P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 apo Email_2 RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: differenze retributive CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.11.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere stato assunto dalla società convenuta con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato (dal 13.10.2023 al 30.12.2023) con mansioni di operaio V livello, per lo svolgimento del servizio di vigilanza notturna e diurna presso un deposito di tabacco sito in Ronciglione (VT) via dell'Artigianato 50; che nel mese di aprile e maggio 2024 il ricorrente aveva prestato attività lavorativa per un numero di ore maggiore rispetto a quelle riportate nella busta paga di aprile 2024; che il rapporto di lavoro era cessato di fatto nel maggio 2024 e la datrice di lavoro era rimasta inadempiente all'obbligo di pagamento delle mensilità di aprile 2024 per € 750,00 e maggio 2024 per € 1.500,00; che, a seguito di diffida inoltrata in data 15.07.24 via PEC per tramite del procuratore, la società convenuta aveva riconosciuto il credito vantato dal lavoratore e si era impegnata a corrispondere il dovuto nel termine di 10 gg;
che, nonostante il successivo sollecito dell'8.09.24, la società aveva persistito nell'inadempimento. Tutto ciò esposto ha concluso chiedendo: “accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate per il periodo aprile 2024 – maggio 2024 e, per l'effetto condannare la società in p.l.r.p.t. a pagare al ricorrente la somma di € 5.000,00 (o Controparte_1 quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti fino al saldo effettivo, oltre al pagamento delle spese legali e di giudizio”. La Società convenuta è rimasta contumace. La causa, istruita con prove documentali e testimoniali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito dell'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso va parzialmente accolto. In via preliminare, va chiarito che, sebbene parte ricorrente assuma l'esistenza di un rapporto alle dipendenze della società convenuta dal 13.10.al 15.07.24, agli atti risulta un regolare contratto di lavoro intermittente a tempo determinato con scadenza al 30.12.2023. Pur tuttavia, la prestazione lavorativa nel periodo considerato può dirsi provata per il mese di aprile dalla busta paga allegata al ricorso e per entrambi i mesi oggetto delle rivendicazioni, dagli estratti di conversazioni whatsapp contenenti i prospetti dei turni di lavoro, dai quali è possibile desumere la continuità delle prestazioni svolte nel periodo considerato. Tali elementi trovano riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste , il quale ha riferito che “vi era una signora che aveva Tes_1 predisposto un gruppo chat e inviava i turni di lavoro su whatsapp ad entrambi”, riconoscendo, inoltre, il prospetto dei turni che gli veniva mostrato in sede di esame. Va altresì rilevato che, come emerge dalla corrispondenza intercorsa in data 15.07.24 tra il procuratore di parte ricorrente e la società convenuta, non risulta contestato il mancato versamento della retribuzione di aprile e maggio 2024. La stessa Società, infatti, ha espressamente ammesso di non aver provveduto al pagamento, per un importo complessivo di € 2.250,00 (€ 750,00 per il mese di aprile ed € 1.500,00 per il mese di maggio 2024). Considerata la contumacia della Società convenuta, i fatti come sopra esposti possono ritenersi prova sufficiente dei suddetti crediti.
SULL'ORARIO DI LAVORO OSSERVATO Parte ricorrente deduce tuttavia di aver fornito una prestazione lavorativa quotidiana significativamente superiore rispetto a quanto indicato nella busta paga del mese di aprile 2024, nella quale risultano contabilizzate 100 ore complessive. A sostegno di tale assunto, deposita estratti di conversazioni whatsapp contenenti prospetti dei turni di lavoro, dai quali risulta che il ricorrente avrebbe svolto un totale di 204 ore nel mese considerato. L'esame dei prospetti, unitamente alle dichiarazioni rese dal teste escusso, consente di delineare un quadro coerente della prestazione lavorativa effettivamente svolta. Dai prospetti allegati nella chat whatsapp si evince che il ricorrente prestava attività lavorativa, dal lunedì al venerdì in giorni alterni, con turni giornalieri generalmente compresi tra le 18.00 e le 6.00 del giorno successivo. Nei giorni di sabato e domenica, invece, il turno era alternato tra la fascia 6.00-18.00 e quella 18.00-6.00, determinando una prestazione giornaliera pari a 12 ore per 17 giornate lavorative, dunque un monte ore mensile complessivo di 204 ore. Sul punto, il teste afferma “lavoravamo di fatto dalle 17.00 alle 7.00 da lunedì a Tes_1 venerdì; sabato e domenica si lavorava a turni alternati diurno e notturno di 7.00-17.00 e 17.00-07.00”, pur indicando un orario leggermente differente, conferma due aspetti sostanziali: la durata dei turni (12 ore continuative) e la sistematicità della rotazione tra i due dipendenti. Questa lieve discrepanza non compromette la ricostruzione complessiva dell'orario di lavoro, in quanto entrambi i mezzi di prova convergono sul dato essenziale. Quanto alle differenze retributive dovute per il mese di aprile, queste corrispondono ad un totale di € 611,52, corrispondente a 104 ore di lavoro non retribuite (ottenute dalla differenza tra le 100 ore indicate in busta paga e le 204 effettivamente prestate) per la paga base di €5,88, come desumibile dalla busta paga relativa ad aprile 2024. A tale importo deve aggiungersi la somma di
€750,00, la cui debenza risulta espressamente riconosciuta dalla società convenuta nella corrispondenza intercorsa con il procuratore del ricorrente, ove la stessa ammette il mancato pagamento della relativa mensilità. Per quanto concerne il mese di maggio, il ricorrente non risulta fornita la relativa busta paga;
inoltre, i prospetti trasmessi tramite whatsapp non consentono di ricostruire con sufficiente organicità la turnazione effettivamente svolta. Sul punto, neppure la deposizione del teste offre elementi idonei a colmare la lacuna, avendo egli dichiarato in termini generici di aver “lavorato per la società convenuta per tre mesi nel corso del 2024”, senza specificare il periodo di riferimento. Ad assumere rilievo dirimente è tuttavia la corrispondenza intercorsa tra il procuratore del ricorrente e la società convenuta, nella quale quest'ultima riconosce espressamente un debito di € 1.500,00 per il mese di maggio, somma che deve ritenersi riferita ad un orario di lavoro sostanzialmente omogeneo rispetto a quello accertato per il mese di aprile. Alla luce delle osservazioni che precedono, la società convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 2.861,52 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. La parziale infondatezza della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese di lite e la condanna della società convenuta al pagamento della residua parte liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il ricorso proposto da nei confronti di e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 co n persona del l.r. icorrente della complessiva somma di € 2.861,52 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna la società convenuta al pagamento della restante parte delle spese, liquidandole per complessivi € 1.300,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 17 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1821/2024 L.P. Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. TODINI MAURIZIO per la parte ricorrente e visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1821 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA C.F.= , Parte_1 C.F._1 nato in [...] il [...] e residente in Villa San Giovanni in Tuscia (VT), Contrada Prato della Mizia 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Todini (C.F.= ) CodiceFiscale_2 come da procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio in Viterbo, Via Guglielmo Marconi n.7 FAX: 0761-345737); Email_1 RICORRENTE E (P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 apo Email_2 RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: differenze retributive CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.11.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere stato assunto dalla società convenuta con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato (dal 13.10.2023 al 30.12.2023) con mansioni di operaio V livello, per lo svolgimento del servizio di vigilanza notturna e diurna presso un deposito di tabacco sito in Ronciglione (VT) via dell'Artigianato 50; che nel mese di aprile e maggio 2024 il ricorrente aveva prestato attività lavorativa per un numero di ore maggiore rispetto a quelle riportate nella busta paga di aprile 2024; che il rapporto di lavoro era cessato di fatto nel maggio 2024 e la datrice di lavoro era rimasta inadempiente all'obbligo di pagamento delle mensilità di aprile 2024 per € 750,00 e maggio 2024 per € 1.500,00; che, a seguito di diffida inoltrata in data 15.07.24 via PEC per tramite del procuratore, la società convenuta aveva riconosciuto il credito vantato dal lavoratore e si era impegnata a corrispondere il dovuto nel termine di 10 gg;
che, nonostante il successivo sollecito dell'8.09.24, la società aveva persistito nell'inadempimento. Tutto ciò esposto ha concluso chiedendo: “accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate per il periodo aprile 2024 – maggio 2024 e, per l'effetto condannare la società in p.l.r.p.t. a pagare al ricorrente la somma di € 5.000,00 (o Controparte_1 quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti fino al saldo effettivo, oltre al pagamento delle spese legali e di giudizio”. La Società convenuta è rimasta contumace. La causa, istruita con prove documentali e testimoniali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito dell'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso va parzialmente accolto. In via preliminare, va chiarito che, sebbene parte ricorrente assuma l'esistenza di un rapporto alle dipendenze della società convenuta dal 13.10.al 15.07.24, agli atti risulta un regolare contratto di lavoro intermittente a tempo determinato con scadenza al 30.12.2023. Pur tuttavia, la prestazione lavorativa nel periodo considerato può dirsi provata per il mese di aprile dalla busta paga allegata al ricorso e per entrambi i mesi oggetto delle rivendicazioni, dagli estratti di conversazioni whatsapp contenenti i prospetti dei turni di lavoro, dai quali è possibile desumere la continuità delle prestazioni svolte nel periodo considerato. Tali elementi trovano riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste , il quale ha riferito che “vi era una signora che aveva Tes_1 predisposto un gruppo chat e inviava i turni di lavoro su whatsapp ad entrambi”, riconoscendo, inoltre, il prospetto dei turni che gli veniva mostrato in sede di esame. Va altresì rilevato che, come emerge dalla corrispondenza intercorsa in data 15.07.24 tra il procuratore di parte ricorrente e la società convenuta, non risulta contestato il mancato versamento della retribuzione di aprile e maggio 2024. La stessa Società, infatti, ha espressamente ammesso di non aver provveduto al pagamento, per un importo complessivo di € 2.250,00 (€ 750,00 per il mese di aprile ed € 1.500,00 per il mese di maggio 2024). Considerata la contumacia della Società convenuta, i fatti come sopra esposti possono ritenersi prova sufficiente dei suddetti crediti.
SULL'ORARIO DI LAVORO OSSERVATO Parte ricorrente deduce tuttavia di aver fornito una prestazione lavorativa quotidiana significativamente superiore rispetto a quanto indicato nella busta paga del mese di aprile 2024, nella quale risultano contabilizzate 100 ore complessive. A sostegno di tale assunto, deposita estratti di conversazioni whatsapp contenenti prospetti dei turni di lavoro, dai quali risulta che il ricorrente avrebbe svolto un totale di 204 ore nel mese considerato. L'esame dei prospetti, unitamente alle dichiarazioni rese dal teste escusso, consente di delineare un quadro coerente della prestazione lavorativa effettivamente svolta. Dai prospetti allegati nella chat whatsapp si evince che il ricorrente prestava attività lavorativa, dal lunedì al venerdì in giorni alterni, con turni giornalieri generalmente compresi tra le 18.00 e le 6.00 del giorno successivo. Nei giorni di sabato e domenica, invece, il turno era alternato tra la fascia 6.00-18.00 e quella 18.00-6.00, determinando una prestazione giornaliera pari a 12 ore per 17 giornate lavorative, dunque un monte ore mensile complessivo di 204 ore. Sul punto, il teste afferma “lavoravamo di fatto dalle 17.00 alle 7.00 da lunedì a Tes_1 venerdì; sabato e domenica si lavorava a turni alternati diurno e notturno di 7.00-17.00 e 17.00-07.00”, pur indicando un orario leggermente differente, conferma due aspetti sostanziali: la durata dei turni (12 ore continuative) e la sistematicità della rotazione tra i due dipendenti. Questa lieve discrepanza non compromette la ricostruzione complessiva dell'orario di lavoro, in quanto entrambi i mezzi di prova convergono sul dato essenziale. Quanto alle differenze retributive dovute per il mese di aprile, queste corrispondono ad un totale di € 611,52, corrispondente a 104 ore di lavoro non retribuite (ottenute dalla differenza tra le 100 ore indicate in busta paga e le 204 effettivamente prestate) per la paga base di €5,88, come desumibile dalla busta paga relativa ad aprile 2024. A tale importo deve aggiungersi la somma di
€750,00, la cui debenza risulta espressamente riconosciuta dalla società convenuta nella corrispondenza intercorsa con il procuratore del ricorrente, ove la stessa ammette il mancato pagamento della relativa mensilità. Per quanto concerne il mese di maggio, il ricorrente non risulta fornita la relativa busta paga;
inoltre, i prospetti trasmessi tramite whatsapp non consentono di ricostruire con sufficiente organicità la turnazione effettivamente svolta. Sul punto, neppure la deposizione del teste offre elementi idonei a colmare la lacuna, avendo egli dichiarato in termini generici di aver “lavorato per la società convenuta per tre mesi nel corso del 2024”, senza specificare il periodo di riferimento. Ad assumere rilievo dirimente è tuttavia la corrispondenza intercorsa tra il procuratore del ricorrente e la società convenuta, nella quale quest'ultima riconosce espressamente un debito di € 1.500,00 per il mese di maggio, somma che deve ritenersi riferita ad un orario di lavoro sostanzialmente omogeneo rispetto a quello accertato per il mese di aprile. Alla luce delle osservazioni che precedono, la società convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 2.861,52 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. La parziale infondatezza della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese di lite e la condanna della società convenuta al pagamento della residua parte liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il ricorso proposto da nei confronti di e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 co n persona del l.r. icorrente della complessiva somma di € 2.861,52 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna la società convenuta al pagamento della restante parte delle spese, liquidandole per complessivi € 1.300,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 17 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO