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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 21383/2021 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Francesco Crisafulli, nella causa in epigrafe proposta da
, rapp. e dif. dall'avv. SBERNINI MASSIMILIANO Parte_1
parte attrice
contro contumace;
Controparte_1
parte convenuta
sulle conclusioni come precisate a verbale del giorno 19/06/2024,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
agisce nei confronti di per il risarcimento del danno Parte_1 Controparte_1
per diffamazione aggravata dal mezzo del social network Facebook, chiedendone la condanna al pagamento della somma ritenuta di giustizia.
Deduce l'attore che il intervenendo in una conversazione con altra persona, CP_1
all'interno di un gruppo chiuso del quale entrambe le parti sono membri, avrebbe adoperato nei suoi confronti espressioni gravemente ingiuriose e minatorie, ledendo la sua onorabilità e la sua reputazione umana e professionale.
Il convenuto è rimasto contumace, con quanto ne consegue in punto di oneri probatori in capo all'attore. Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Devesi preliminarmente riqualificare la fattispecie da diffamazione ad ingiuria, posto che l'attore, in quanto membro del gruppo chiuso nel quale si sono svolti gli scambi di messaggi, deve considerarsi “presente” al momento (imprecisato) della commissione del fatto illecito dedotto.
Può qui tralasciarsi ogni considerazione in ordine, sia – da un lato – alla manifesta e gratuita volgarità e offensività delle espressioni adoperate dal con perfettibile senso dell'eleganza, CP_1
sia, d'altro lato, il difetto di prova del fatto (posto che gli screeenshot depositati non possono ritenersi probanti in quanto privi di elementi che ne possano asseverare la genuinità), né della loro provenienza, che non risulta né dall'indirizzo IP del computer (non fornito dall'attore), né da altri indizi rilevanti, in quanto la causa si presta ad essere decisa sulla base della ragione più liquida.
È ormai jus receptum che, anche in tema di diritti della personalità, il danno va costruito come danno-evento e non è mai in re ipsa. Ciò non toglie che, una volta accertato, anche sulla base di presunzioni semplici, nei suoi elementi costitutivi, esso possa – e, nel caso del danno non patrimoniale, debba – essere liquidato in via equitativa. Ma presupposto di tale esercizio di discrezionalità equitativa è pur sempre l'accertamento della sussistenza del danno quale evento lesivo, avvinto da un nesso causale alla condotta antigiuridica dell'agente (ma da essa distinto) e perciò
«ingiusto». In tal senso si esprime ripetutamente la Corte di legittimità, da ultimo con l'ordinanza del
31/03/2021, n° 8861; particolarmente esplicita è peraltro l'ordinanza n° 31537 del 06/12/2018, la quale chiarisce che «In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato» (v. anche, nello stesso senso, ex pluribus, Cass.
n° 4005/20 e n° 13153/17).
Nel caso di specie, già sul piano meramente assertorio, ed a fortiori su quello probatorio, mancano del tutto l'allegazione e la prova dell'evento dannoso in quanto tale – a prescindere dalla sua entità e quantificazione, sui cui criteri l'attore si diffonde – che sarebbe conseguenza della condotta antigiuridica ascritta alla convenuta. Tale “vuoto” assertorio – ancor prima che probatorio – nell'esposizione delle ragioni della domanda preclude financo il ricorso a presunzioni semplici.
L'impossibilità di riconoscere un danno risarcibile per difetto assoluto di prova (e ancor prima di compiuta allegazione) assorbe ogni questione sull'accertamento del fatto illecito. La presente
Sentenza n° 21383/2021 r.g. p. 2 di 3 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile azione, infatti, non si qualifica come azione di accertamento mero, bensì come domanda risarcitoria.
Non vi è dubbio che ogni sentenza di condanna presupponga il previo accertamento del fatto dannoso;
ma ciò non significa che un'azione risarcitoria possa, in corso di causa, trasformarsi in mero accertamento sol perché non si rivela possibile accogliere la domanda di risarcimento.
In conclusione, la domanda va rigettata.
Non deve farsi luogo a liquidazione di spese stante la contumacia del convenuto vittorioso.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, 19/02/2025. Il giudice
Francesco Crisafulli
Sentenza n° 21383/2021 r.g. p. 3 di 3
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 21383/2021 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Francesco Crisafulli, nella causa in epigrafe proposta da
, rapp. e dif. dall'avv. SBERNINI MASSIMILIANO Parte_1
parte attrice
contro contumace;
Controparte_1
parte convenuta
sulle conclusioni come precisate a verbale del giorno 19/06/2024,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
agisce nei confronti di per il risarcimento del danno Parte_1 Controparte_1
per diffamazione aggravata dal mezzo del social network Facebook, chiedendone la condanna al pagamento della somma ritenuta di giustizia.
Deduce l'attore che il intervenendo in una conversazione con altra persona, CP_1
all'interno di un gruppo chiuso del quale entrambe le parti sono membri, avrebbe adoperato nei suoi confronti espressioni gravemente ingiuriose e minatorie, ledendo la sua onorabilità e la sua reputazione umana e professionale.
Il convenuto è rimasto contumace, con quanto ne consegue in punto di oneri probatori in capo all'attore. Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Devesi preliminarmente riqualificare la fattispecie da diffamazione ad ingiuria, posto che l'attore, in quanto membro del gruppo chiuso nel quale si sono svolti gli scambi di messaggi, deve considerarsi “presente” al momento (imprecisato) della commissione del fatto illecito dedotto.
Può qui tralasciarsi ogni considerazione in ordine, sia – da un lato – alla manifesta e gratuita volgarità e offensività delle espressioni adoperate dal con perfettibile senso dell'eleganza, CP_1
sia, d'altro lato, il difetto di prova del fatto (posto che gli screeenshot depositati non possono ritenersi probanti in quanto privi di elementi che ne possano asseverare la genuinità), né della loro provenienza, che non risulta né dall'indirizzo IP del computer (non fornito dall'attore), né da altri indizi rilevanti, in quanto la causa si presta ad essere decisa sulla base della ragione più liquida.
È ormai jus receptum che, anche in tema di diritti della personalità, il danno va costruito come danno-evento e non è mai in re ipsa. Ciò non toglie che, una volta accertato, anche sulla base di presunzioni semplici, nei suoi elementi costitutivi, esso possa – e, nel caso del danno non patrimoniale, debba – essere liquidato in via equitativa. Ma presupposto di tale esercizio di discrezionalità equitativa è pur sempre l'accertamento della sussistenza del danno quale evento lesivo, avvinto da un nesso causale alla condotta antigiuridica dell'agente (ma da essa distinto) e perciò
«ingiusto». In tal senso si esprime ripetutamente la Corte di legittimità, da ultimo con l'ordinanza del
31/03/2021, n° 8861; particolarmente esplicita è peraltro l'ordinanza n° 31537 del 06/12/2018, la quale chiarisce che «In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato» (v. anche, nello stesso senso, ex pluribus, Cass.
n° 4005/20 e n° 13153/17).
Nel caso di specie, già sul piano meramente assertorio, ed a fortiori su quello probatorio, mancano del tutto l'allegazione e la prova dell'evento dannoso in quanto tale – a prescindere dalla sua entità e quantificazione, sui cui criteri l'attore si diffonde – che sarebbe conseguenza della condotta antigiuridica ascritta alla convenuta. Tale “vuoto” assertorio – ancor prima che probatorio – nell'esposizione delle ragioni della domanda preclude financo il ricorso a presunzioni semplici.
L'impossibilità di riconoscere un danno risarcibile per difetto assoluto di prova (e ancor prima di compiuta allegazione) assorbe ogni questione sull'accertamento del fatto illecito. La presente
Sentenza n° 21383/2021 r.g. p. 2 di 3 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile azione, infatti, non si qualifica come azione di accertamento mero, bensì come domanda risarcitoria.
Non vi è dubbio che ogni sentenza di condanna presupponga il previo accertamento del fatto dannoso;
ma ciò non significa che un'azione risarcitoria possa, in corso di causa, trasformarsi in mero accertamento sol perché non si rivela possibile accogliere la domanda di risarcimento.
In conclusione, la domanda va rigettata.
Non deve farsi luogo a liquidazione di spese stante la contumacia del convenuto vittorioso.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, 19/02/2025. Il giudice
Francesco Crisafulli
Sentenza n° 21383/2021 r.g. p. 3 di 3