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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. NO TO IO Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 642/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 492/2020 del 30 gennaio 2025
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
) e residente a [...], e
[...] Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F.: ) e quivi CodiceFiscale_2
residente in [...], elettivamente domiciliati in Palermo
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Emanuele Greco che li rappresenta e di-
fende per mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio
APPELLANTI
CONTRO
1) (P.I.: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede a Roma in viale Cesare Pavese n. 385 ed elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Paolo Roberto
GE che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di risposta del primo grado del giudizio
2) nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2 [...]
[... [...]
) e residente ad Altofonte in contrada Blandino n. 7 C.F._3
APPELLATI, CONTUMACE IL SECONDO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti
Preliminarmente:
ritenere e dichiarare ammissibile l'atto di appello non sussistendo l'inammissibilità paventata da controparte, di cui all'art. 348-bis, per i motivi tutti trattati nell'atto introduttivo del presente giudizio;
nel merito:
1) in accoglimento del presente appello, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame, e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 492/2020,
del 30 gennaio 2020, emessa dal Tribunale di Palermo, preliminarmente dichia-
rare procedibile la domanda attorea e ammettere i mezzi istruttori di cui al primo grado di giudizio, indicati in atto introduttivo e in memoria ex art. 183,
6° comma, n. 2 Cpc;
2) conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni appellanti e,
in riforma della sentenza appellata, dichiarare che il sinistro per cui è causa si
è verificato per fatto e colpa esclusivi del sig. conducente Controparte_2
dell'autovettura Ford targata BA68YT;
3) per l'effetto, condannare la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di garante per la Rca
dell'autovettura Ford targata BA68YT, in solido con il sig. , Controparte_2
responsabile civile, al risarcimento dei danni fisici e non subiti dal sig.
[...]
, per effetto del sinistro de quo, quantificati sulla scorta delle valuta- Pt_1
zioni formulate dal dott. in €29.376,00 di cui €25.527,00 per Persona_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 danno biologico 10%, €2.880,00 per Ita gg 30, €360,00 per Itp gg 15, €158,00
a titolo di spese mediche, nonché al risarcimento dei danni riportati dal moto-
ciclo Honda tg DR49790 di proprietà della sig. in conse- Parte_2
guenza del sinistro de quo che si quantificano in €500,00 come da perizia;
4) condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cpa, oltre aumento forfettario del 15% di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art . 93 Cpc , in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di averle interamente sostenute e che non ha riscosso l'onorario.
Per Controparte_1
Preliminarmente:
1) ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello non sussi-
stendo la “ragionevole probabilità di accoglimento”;
nel merito:
2) rigettare i motivi di gravame prospettati da parte avversa, in quanto infondati in fatto e in diritto;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento del gravame e conse-
guente esame, nel merito, delle pretese attrici:
4) rigettare tutte le domande e conclusioni formulate dagli attori in ci-
tazione, perché infondate in fatto e in diritto, condannando gli stessi al paga-
mento delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 15 novembre 2017, e Parte_1
esposero che il 23 settembre 2015 il motociclo di proprietà Controparte_3
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 della seconda e condotto dall'altro era stato tamponato da un'autovettura Ford
di proprietà di e condotta dallo stesso, il quale – secondo la Controparte_2
prospettazione attorea – aveva omesso di mantenere la dovuta distanza di sicu-
rezza da quel motociclo.
Poiché benché diffidata, non aveva loro Controparte_1
risarcito i danni, patrimoniali e non, che erano derivati dal sinistro, chiesero quindi al Tribunale di Palermo la condanna della stessa compagnia di assicura-
zioni al pagamento delle relative somme di danaro.
1.1. Con la sentenza n. 492/2020 del 30 gennaio 2020, il Tribunale di
Palermo ha dichiarato improponibile le domande «per mancato decorso dello
spatium deliberandi previsto dall'art. 145, 1° comma, Dlgs 209/2005», e in par-
ticolare perché non era stato riscontrato il fax del 14 dicembre 2015 inviato al
Difensore degli odierni appellanti, con il quale questi ultimi venivano invitati a integrare la documentazione già trasmessa unitamente alla richiesta risarcitoria.
1.2. Per la riforma della sentenza del Tribunale panormita hanno propo-
sto appello e;
dal canto suo, ha Parte_1 Controparte_3 CP_4
chiesto il rigetto del gravame.
Anche in questo grado non si è costituito . Controparte_2
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 17 ottobre 2025 la causa è
stata posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc,
avendone le parti in precedenza già fruito (la causa, infatti, era stata rimessa sul ruolo in conseguenza dell'assenza dall'ufficio del Consigliere che ne era asse-
gnatario).
2. Ciò posto, quanto alla questione relativa all'inammissibilità del gra-
vame ex art. 348-bis Cpc, si osserva che la stessa è stata ritenuta implicitamente
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 infondata allorché, con l'ordinanza fuori udienza del 15 dicembre 2020, la
Corte respinse l'istanza di ammissione di mezzi istruttori e rinviò per la preci-
sazione delle conclusioni a una successiva udienza, nulla osservando sulla
(in)sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. In
ogni caso, la questione non può più esaminarsi in questa sede, essendosi ormai superata la fase prevista dall'art. 350 Cpc (si veda, al riguardo, il 1° comma dell'art. 348-ter dello stesso codice) ed essendo il giudizio pervenuto al mo-
mento conclusivo di cui al 1° comma dell'art. 352 del codice di rito (nella for-
mulazione ancora applicabile, ratione temporis, alla presente controversia): si confronti Cass. 10422/2019, per la quale, allorché il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non rav-
visare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi del richiamato art. 348-bis, la deci-
sione sull'ammissibilità non è ulteriormente sindacabile davanti allo stesso giu-
dice dell'appello e/o al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione.
3. Può, dunque, passarsi all'esame del merito della controversia, con il cui primo motivo gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia accolto l'ec-
cezione di improponibilità sollevata dalla compagnia di assicurazioni;
secondo gli appellanti, il fax, come può non essere ritenuto strumento idoneo alla pro-
posizione della domanda risarcitoria, allo stesso modo non può essere utilizzato dall'impresa di assicurazioni per interloquire con il soggetto che richieda il ri-
sarcimento.
Peraltro – aggiungono gli appellanti –, che il fosse studente si ri- Pt_1
levava dal suo documento personale;
inoltre, l'entità delle lesioni personali si sarebbe potuta evincere dalla documentazione del Pronto soccorso, sicché le integrazioni richieste con il fax in questione «avrebbero costituito un plus
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 rispetto alla documentazione già prodotta».
2.1. La doglianza, così riassunta, va respinta.
2.1.2. Va premesso che non si è rinvenuto il fascicolo cartaceo della compagnia appellata e che, parimenti, nel fascicolo telematico non è inserito il documento attestante l'invio del fax de quo.
Tuttavia, è incontestato che in primo grado la compagnia di assicura-
zioni produsse la ricevuta di invio di un fax diretto al Difensore degli appellanti,
ed è allo stesso modo indiscusso che – come, peraltro, osservato nella comparsa conclusionale della stessa appellata (se ne vedano le pagg. 9 e 10) – in quella ricevuta era indicato il numero 0917843701, relativo a una linea ancora attiva,
secondo quanto può evincersi dal timbro apposto in esergo nella copia dell'atto di appello notificata alla compagnia medesima.
2.1.3. Ciò chiarito, si osserva che il Tribunale ha dichiarato improponi-
bile la domanda, al riguardo così motivando: «È infatti documentalmente pro-
vato che, ricevuta, in data 23 novembre 2015, la richiesta di risarcimento dei
danni, ha trasmesso, a mezzo fax del 14 dicembre Controparte_1
2015, al Procuratore dei danneggiati, l'invito ad integrare quanto trasmesso a
corredo della richiesta risarcitoria, allegando idonea documentazione com-
provante attività e reddito degli aventi diritto al risarcimento, attestazione me-
dica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, di-
chiarazione autografa del danneggiato ai sensi dell'art. 142 Dlgs 209/2005.
È incontroverso che parte attrice non ha in alcun modo riscontrato l'in-
vito in questione né ha dimostrato di non averlo ricevuto, come labialmente
sostenuto, sebbene l'esito positivo del telefax e la corrispondenza del numero
del destinatario con quello dello studio legale dell'avv. Greco riportato sulla
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6 carta intestata del professionista giustifichino la presunzione che la trasmis-
sione sia stata regolarmente ricevuta e che, pertanto, il destinatario (mandata-
rio dei danneggiati) abbia avuto modo di conoscere pienamente il contenuto
della comunicazione.
Ebbene, in caso di danni causati dalla circolazione dei veicoli e natanti
per i quali v'è obbligo di assicurazione, l'azione risarcitoria è proponibile sol-
tanto dopo che siano trascorsi 60 o 90 giorni, rispettivamente in caso di danni
a cose o alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto
all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento, avendo osservato modalità e contenuti pre-
visti dall'art. 148. […]
Il comma 5 del medesimo articolo prevede, poi, testualmente che, nel
caso in cui la richiesta di risarcimento inviata dal danneggiato ai sensi dell'art.
148, commi 1 e 2, codice delle assicurazioni sia incompleta, l'impresa di assi-
curazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della
stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2
decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti inte-
grativi. […]
Nel caso di specie, la lacunosità dei dati contenuti nella richiesta risar-
citoria (carente di ogni informazione circa l'attività e il reddito del danneg-
giato e l'entità delle lesioni subite) e della documentazione allegata – consi-
stente esclusivamente nel verbale di Pronto Soccorso e nelle copie dei docu-
menti di identità degli odierni attori (vedasi l'elenco degli allegati in calce alla
missiva raccomandata a/r del 13 novembre 2015), sebbene a quella data il pro-
curatore dei danneggiati fosse già in possesso di copia dell'intera cartella
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 clinica rilasciata dalla – impediva all'impresa Controparte_5
assicuratrice di avere contezza dell'entità delle lesioni e dei possibili postumi
e della effettiva riconducibilità delle une e degli altri al sinistro ascritto a re-
sponsabilità del proprio assicurato» (grassetto e sottolineatura sono dell'esten-
sore di questa sentenza).
2.1.4. Dunque, in punto di diritto questa Corte è chiamata a valutare se nel caso di specie possa ritenersi che l'uso del telefax (recte: la richiesta conte-
nuta nel fax) ebbe a bloccare il decorso del termine per la proposizione della domanda risarcitoria;
ed è chiaro che, ove a questo quesito dovesse rispondersi affermativamente, ne conseguirebbe che, a causa del mancato riscontro delle richieste (ossia l'invio di documentazione integrativa), non sarebbe decorso quello spatium temporale richiesto dal 1° comma dell'art. 145 del codice delle assicurazioni per la proponibilità dell'azione per il risarcimento (sessanta o no-
vanta decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno), da leggersi in combinato disposto con il 5° comma dell'art. 148 dello stesso codice [In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ri-
cezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 (quelli per formulare «al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento», oppure di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta) decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi].
2.1.5. Al riguardo, mette conto di evidenziare che, secondo il più recente insegnamento della Corte Suprema, una volta dimostrato l'avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del
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8 destinatario, deve presumersene il conseguente ricevimento e la piena cono-
scenza da parte di costui, restando, pertanto, a suo carico l'onere di dedurre e dimostrare eventuali elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione (Cass.
349/2013, 18679/2017 e 14251/2019).
2.1.6. Con riguardo, poi, alle previsioni contenute nel codice della assi-
curazioni, va rilevato che, mentre il richiamato art. 145 dispone che la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione debba essere avanzata «a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento», viceversa il successivo art. 148 non prevede alcuna specifica forma per l'invio della richiesta di integra-
zioni; il che, trattandosi di disposizioni contenute nello stesso provvedimento normativo, impone di ritenere – in ossequio al noto principio ubi lex voluit dixit,
ubi noluit tacuit – che il legislatore delegato ritenesse vincolante il ricorso alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento solo per l'istanza risarcitoria e non anche per la richiesta di integrazioni.
2.1.7. Inoltre, non sembra revocabile in dubbio che quest'ultima richie-
sta fosse necessaria ai fini della formulazione di una congrua proposta da parte della compagnia di assicurazioni: infatti, nell'istanza risarcitoria si affermava
(solo) che il aveva riportato «lesioni fisiche riscontrate per il pronto soc- Pt_1
corso dell'azienda Ospedaliera Buccheri La Ferla di Palermo», il che – com'è
di tutta evidenza – era assolutamente insufficiente ai fini dell'individuazione sia del numero di giorni di invalidità temporanea che sarebbero stati concreta-
mente patiti dallo stesso sia del danno biologico sofferto da quest'ultimo. Pt_1
2.2. In definitiva, la richiesta di integrazioni: non era meramente dilato-
ria; fu veicolata attraverso uno strumento ammesso dall'ordinamento; (deve ri-
tenersi che) giunse al suo destinatario;
non venne riscontrata, sicché non ebbe
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
9 a decorrere quel lasso di tempo previsto dal codice delle assicurazioni per la proposizione dell'azione per il risarcimento.
2.3. Peraltro, benché la questione non sia stata sollevata dagli appellanti,
questo collegio non si esime dall'evidenziare che il mancato rispetto degli ob-
blighi previsti dagli artt. 145 e 148 Cda non poteva essere superato, ai fini della proponibilità della domanda, dal fatto che gli odierni appellanti avessero invi-
tato la compagnia di assicurazioni alla negoziazione assistita.
2.3.1. Infatti, come osservato dalla Corte Costituzionale, la negozia-
zione de qua non può essere ritenuta un “inutile doppione” della “messa in mora” ex artt. 145 e 148 citati, giacché le norme de quibus, «lungi dal sovrap-
porsi inutilmente, hanno contenuto e assolvono funzioni diverse e, utilmente,
complementari» (così la Consulta nella sentenza 162/2016, che prosegue con l'esposizione sia della ratio nelle norme contenute nel codice sia della finalità
della negoziazione).
3. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellante al rim-
borso, alla compagnia appellata, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022;
inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versa-
mento, da parte degli appellanti medesimi, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
10 La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_2
sull'appello proposto da e avverso
[...] Parte_1 Parte_2
la sentenza del Tribunale di Palermo n. 492/2020 del 30 gennaio 2025, respinge il gravame;
condanna gli appellanti al rimborso, a Controparte_1
delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi €1.984,00
per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente rel. est.
NO TO IO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. NO TO IO Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 642/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 492/2020 del 30 gennaio 2025
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
) e residente a [...], e
[...] Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F.: ) e quivi CodiceFiscale_2
residente in [...], elettivamente domiciliati in Palermo
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Emanuele Greco che li rappresenta e di-
fende per mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio
APPELLANTI
CONTRO
1) (P.I.: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede a Roma in viale Cesare Pavese n. 385 ed elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Paolo Roberto
GE che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di risposta del primo grado del giudizio
2) nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2 [...]
[... [...]
) e residente ad Altofonte in contrada Blandino n. 7 C.F._3
APPELLATI, CONTUMACE IL SECONDO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti
Preliminarmente:
ritenere e dichiarare ammissibile l'atto di appello non sussistendo l'inammissibilità paventata da controparte, di cui all'art. 348-bis, per i motivi tutti trattati nell'atto introduttivo del presente giudizio;
nel merito:
1) in accoglimento del presente appello, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame, e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 492/2020,
del 30 gennaio 2020, emessa dal Tribunale di Palermo, preliminarmente dichia-
rare procedibile la domanda attorea e ammettere i mezzi istruttori di cui al primo grado di giudizio, indicati in atto introduttivo e in memoria ex art. 183,
6° comma, n. 2 Cpc;
2) conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni appellanti e,
in riforma della sentenza appellata, dichiarare che il sinistro per cui è causa si
è verificato per fatto e colpa esclusivi del sig. conducente Controparte_2
dell'autovettura Ford targata BA68YT;
3) per l'effetto, condannare la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di garante per la Rca
dell'autovettura Ford targata BA68YT, in solido con il sig. , Controparte_2
responsabile civile, al risarcimento dei danni fisici e non subiti dal sig.
[...]
, per effetto del sinistro de quo, quantificati sulla scorta delle valuta- Pt_1
zioni formulate dal dott. in €29.376,00 di cui €25.527,00 per Persona_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 danno biologico 10%, €2.880,00 per Ita gg 30, €360,00 per Itp gg 15, €158,00
a titolo di spese mediche, nonché al risarcimento dei danni riportati dal moto-
ciclo Honda tg DR49790 di proprietà della sig. in conse- Parte_2
guenza del sinistro de quo che si quantificano in €500,00 come da perizia;
4) condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cpa, oltre aumento forfettario del 15% di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art . 93 Cpc , in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di averle interamente sostenute e che non ha riscosso l'onorario.
Per Controparte_1
Preliminarmente:
1) ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello non sussi-
stendo la “ragionevole probabilità di accoglimento”;
nel merito:
2) rigettare i motivi di gravame prospettati da parte avversa, in quanto infondati in fatto e in diritto;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento del gravame e conse-
guente esame, nel merito, delle pretese attrici:
4) rigettare tutte le domande e conclusioni formulate dagli attori in ci-
tazione, perché infondate in fatto e in diritto, condannando gli stessi al paga-
mento delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 15 novembre 2017, e Parte_1
esposero che il 23 settembre 2015 il motociclo di proprietà Controparte_3
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 della seconda e condotto dall'altro era stato tamponato da un'autovettura Ford
di proprietà di e condotta dallo stesso, il quale – secondo la Controparte_2
prospettazione attorea – aveva omesso di mantenere la dovuta distanza di sicu-
rezza da quel motociclo.
Poiché benché diffidata, non aveva loro Controparte_1
risarcito i danni, patrimoniali e non, che erano derivati dal sinistro, chiesero quindi al Tribunale di Palermo la condanna della stessa compagnia di assicura-
zioni al pagamento delle relative somme di danaro.
1.1. Con la sentenza n. 492/2020 del 30 gennaio 2020, il Tribunale di
Palermo ha dichiarato improponibile le domande «per mancato decorso dello
spatium deliberandi previsto dall'art. 145, 1° comma, Dlgs 209/2005», e in par-
ticolare perché non era stato riscontrato il fax del 14 dicembre 2015 inviato al
Difensore degli odierni appellanti, con il quale questi ultimi venivano invitati a integrare la documentazione già trasmessa unitamente alla richiesta risarcitoria.
1.2. Per la riforma della sentenza del Tribunale panormita hanno propo-
sto appello e;
dal canto suo, ha Parte_1 Controparte_3 CP_4
chiesto il rigetto del gravame.
Anche in questo grado non si è costituito . Controparte_2
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 17 ottobre 2025 la causa è
stata posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc,
avendone le parti in precedenza già fruito (la causa, infatti, era stata rimessa sul ruolo in conseguenza dell'assenza dall'ufficio del Consigliere che ne era asse-
gnatario).
2. Ciò posto, quanto alla questione relativa all'inammissibilità del gra-
vame ex art. 348-bis Cpc, si osserva che la stessa è stata ritenuta implicitamente
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 infondata allorché, con l'ordinanza fuori udienza del 15 dicembre 2020, la
Corte respinse l'istanza di ammissione di mezzi istruttori e rinviò per la preci-
sazione delle conclusioni a una successiva udienza, nulla osservando sulla
(in)sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. In
ogni caso, la questione non può più esaminarsi in questa sede, essendosi ormai superata la fase prevista dall'art. 350 Cpc (si veda, al riguardo, il 1° comma dell'art. 348-ter dello stesso codice) ed essendo il giudizio pervenuto al mo-
mento conclusivo di cui al 1° comma dell'art. 352 del codice di rito (nella for-
mulazione ancora applicabile, ratione temporis, alla presente controversia): si confronti Cass. 10422/2019, per la quale, allorché il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non rav-
visare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi del richiamato art. 348-bis, la deci-
sione sull'ammissibilità non è ulteriormente sindacabile davanti allo stesso giu-
dice dell'appello e/o al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione.
3. Può, dunque, passarsi all'esame del merito della controversia, con il cui primo motivo gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia accolto l'ec-
cezione di improponibilità sollevata dalla compagnia di assicurazioni;
secondo gli appellanti, il fax, come può non essere ritenuto strumento idoneo alla pro-
posizione della domanda risarcitoria, allo stesso modo non può essere utilizzato dall'impresa di assicurazioni per interloquire con il soggetto che richieda il ri-
sarcimento.
Peraltro – aggiungono gli appellanti –, che il fosse studente si ri- Pt_1
levava dal suo documento personale;
inoltre, l'entità delle lesioni personali si sarebbe potuta evincere dalla documentazione del Pronto soccorso, sicché le integrazioni richieste con il fax in questione «avrebbero costituito un plus
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 rispetto alla documentazione già prodotta».
2.1. La doglianza, così riassunta, va respinta.
2.1.2. Va premesso che non si è rinvenuto il fascicolo cartaceo della compagnia appellata e che, parimenti, nel fascicolo telematico non è inserito il documento attestante l'invio del fax de quo.
Tuttavia, è incontestato che in primo grado la compagnia di assicura-
zioni produsse la ricevuta di invio di un fax diretto al Difensore degli appellanti,
ed è allo stesso modo indiscusso che – come, peraltro, osservato nella comparsa conclusionale della stessa appellata (se ne vedano le pagg. 9 e 10) – in quella ricevuta era indicato il numero 0917843701, relativo a una linea ancora attiva,
secondo quanto può evincersi dal timbro apposto in esergo nella copia dell'atto di appello notificata alla compagnia medesima.
2.1.3. Ciò chiarito, si osserva che il Tribunale ha dichiarato improponi-
bile la domanda, al riguardo così motivando: «È infatti documentalmente pro-
vato che, ricevuta, in data 23 novembre 2015, la richiesta di risarcimento dei
danni, ha trasmesso, a mezzo fax del 14 dicembre Controparte_1
2015, al Procuratore dei danneggiati, l'invito ad integrare quanto trasmesso a
corredo della richiesta risarcitoria, allegando idonea documentazione com-
provante attività e reddito degli aventi diritto al risarcimento, attestazione me-
dica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, di-
chiarazione autografa del danneggiato ai sensi dell'art. 142 Dlgs 209/2005.
È incontroverso che parte attrice non ha in alcun modo riscontrato l'in-
vito in questione né ha dimostrato di non averlo ricevuto, come labialmente
sostenuto, sebbene l'esito positivo del telefax e la corrispondenza del numero
del destinatario con quello dello studio legale dell'avv. Greco riportato sulla
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6 carta intestata del professionista giustifichino la presunzione che la trasmis-
sione sia stata regolarmente ricevuta e che, pertanto, il destinatario (mandata-
rio dei danneggiati) abbia avuto modo di conoscere pienamente il contenuto
della comunicazione.
Ebbene, in caso di danni causati dalla circolazione dei veicoli e natanti
per i quali v'è obbligo di assicurazione, l'azione risarcitoria è proponibile sol-
tanto dopo che siano trascorsi 60 o 90 giorni, rispettivamente in caso di danni
a cose o alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto
all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento, avendo osservato modalità e contenuti pre-
visti dall'art. 148. […]
Il comma 5 del medesimo articolo prevede, poi, testualmente che, nel
caso in cui la richiesta di risarcimento inviata dal danneggiato ai sensi dell'art.
148, commi 1 e 2, codice delle assicurazioni sia incompleta, l'impresa di assi-
curazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della
stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2
decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti inte-
grativi. […]
Nel caso di specie, la lacunosità dei dati contenuti nella richiesta risar-
citoria (carente di ogni informazione circa l'attività e il reddito del danneg-
giato e l'entità delle lesioni subite) e della documentazione allegata – consi-
stente esclusivamente nel verbale di Pronto Soccorso e nelle copie dei docu-
menti di identità degli odierni attori (vedasi l'elenco degli allegati in calce alla
missiva raccomandata a/r del 13 novembre 2015), sebbene a quella data il pro-
curatore dei danneggiati fosse già in possesso di copia dell'intera cartella
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7 clinica rilasciata dalla – impediva all'impresa Controparte_5
assicuratrice di avere contezza dell'entità delle lesioni e dei possibili postumi
e della effettiva riconducibilità delle une e degli altri al sinistro ascritto a re-
sponsabilità del proprio assicurato» (grassetto e sottolineatura sono dell'esten-
sore di questa sentenza).
2.1.4. Dunque, in punto di diritto questa Corte è chiamata a valutare se nel caso di specie possa ritenersi che l'uso del telefax (recte: la richiesta conte-
nuta nel fax) ebbe a bloccare il decorso del termine per la proposizione della domanda risarcitoria;
ed è chiaro che, ove a questo quesito dovesse rispondersi affermativamente, ne conseguirebbe che, a causa del mancato riscontro delle richieste (ossia l'invio di documentazione integrativa), non sarebbe decorso quello spatium temporale richiesto dal 1° comma dell'art. 145 del codice delle assicurazioni per la proponibilità dell'azione per il risarcimento (sessanta o no-
vanta decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno), da leggersi in combinato disposto con il 5° comma dell'art. 148 dello stesso codice [In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ri-
cezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 (quelli per formulare «al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento», oppure di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta) decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi].
2.1.5. Al riguardo, mette conto di evidenziare che, secondo il più recente insegnamento della Corte Suprema, una volta dimostrato l'avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del
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8 destinatario, deve presumersene il conseguente ricevimento e la piena cono-
scenza da parte di costui, restando, pertanto, a suo carico l'onere di dedurre e dimostrare eventuali elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione (Cass.
349/2013, 18679/2017 e 14251/2019).
2.1.6. Con riguardo, poi, alle previsioni contenute nel codice della assi-
curazioni, va rilevato che, mentre il richiamato art. 145 dispone che la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione debba essere avanzata «a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento», viceversa il successivo art. 148 non prevede alcuna specifica forma per l'invio della richiesta di integra-
zioni; il che, trattandosi di disposizioni contenute nello stesso provvedimento normativo, impone di ritenere – in ossequio al noto principio ubi lex voluit dixit,
ubi noluit tacuit – che il legislatore delegato ritenesse vincolante il ricorso alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento solo per l'istanza risarcitoria e non anche per la richiesta di integrazioni.
2.1.7. Inoltre, non sembra revocabile in dubbio che quest'ultima richie-
sta fosse necessaria ai fini della formulazione di una congrua proposta da parte della compagnia di assicurazioni: infatti, nell'istanza risarcitoria si affermava
(solo) che il aveva riportato «lesioni fisiche riscontrate per il pronto soc- Pt_1
corso dell'azienda Ospedaliera Buccheri La Ferla di Palermo», il che – com'è
di tutta evidenza – era assolutamente insufficiente ai fini dell'individuazione sia del numero di giorni di invalidità temporanea che sarebbero stati concreta-
mente patiti dallo stesso sia del danno biologico sofferto da quest'ultimo. Pt_1
2.2. In definitiva, la richiesta di integrazioni: non era meramente dilato-
ria; fu veicolata attraverso uno strumento ammesso dall'ordinamento; (deve ri-
tenersi che) giunse al suo destinatario;
non venne riscontrata, sicché non ebbe
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9 a decorrere quel lasso di tempo previsto dal codice delle assicurazioni per la proposizione dell'azione per il risarcimento.
2.3. Peraltro, benché la questione non sia stata sollevata dagli appellanti,
questo collegio non si esime dall'evidenziare che il mancato rispetto degli ob-
blighi previsti dagli artt. 145 e 148 Cda non poteva essere superato, ai fini della proponibilità della domanda, dal fatto che gli odierni appellanti avessero invi-
tato la compagnia di assicurazioni alla negoziazione assistita.
2.3.1. Infatti, come osservato dalla Corte Costituzionale, la negozia-
zione de qua non può essere ritenuta un “inutile doppione” della “messa in mora” ex artt. 145 e 148 citati, giacché le norme de quibus, «lungi dal sovrap-
porsi inutilmente, hanno contenuto e assolvono funzioni diverse e, utilmente,
complementari» (così la Consulta nella sentenza 162/2016, che prosegue con l'esposizione sia della ratio nelle norme contenute nel codice sia della finalità
della negoziazione).
3. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellante al rim-
borso, alla compagnia appellata, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022;
inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versa-
mento, da parte degli appellanti medesimi, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
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10 La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_2
sull'appello proposto da e avverso
[...] Parte_1 Parte_2
la sentenza del Tribunale di Palermo n. 492/2020 del 30 gennaio 2025, respinge il gravame;
condanna gli appellanti al rimborso, a Controparte_1
delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi €1.984,00
per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente rel. est.
NO TO IO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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