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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Nel processo civile, iscritto al n. R.G. 3691/2024, il Giudice, lette le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dalla sola parte opponente e visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
MI CC, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 3691/2024 R.G.A.C., pendente tra:
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'Avv. AN Silvana (C.F.:
); C.F._2
OPPONENTE
E Avv. OD RU (CF: , rappresentato e C.F._3
difeso da sé stesso;
OPPOSTO
Oggetto: pagamento compenso avvocato.
Conclusioni:
per l'opponente: “.. - accertare che nessuna attività è stata resa a favore di dall'avv. OD RU nei giudizi n. 103/2019 di Parte_1
R.G. della Corte d'Appello di Lecce e n. 4268/2015 di R.G. del Tribunale di
Lecce e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo;
- accertare che per il giudizio n. 1551/2018 di R.G. della Corte d'appello di Lecce l'avv. RU ha svolto le attività comprese nelle sole fasi di studio ed introduttiva, e, conseguentemente, revocare anche per tale motivo il decreto ingiuntivo;
- accertare e dichiarare che in ogni caso nulla deve Parte_1
all'avv. RU per i giudizi n. 893/2006 di R.G. del Tribunale di Lecce, n.
1007/2011 di R.G. e n. 1551/2018 di R.G. della Corte d'appello di Lecce e
n. 18487/2014 di R.G. della Corte di Cassazione, essendosi perfezionata la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 n. 2) c.c.;
- in ulteriore subordine, qualora risultasse dovuta qualche somma, dichiarare che la stessa, nei rapporti interni con la sorella CP_1
deve intendersi dovuta nella misura del 50%;
- revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese”.
pag. 2/23 Per l'opposto, in difetto di deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., debbono intendersi richiamate le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione: “..
1- Munire di efficacia provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo del 14/4/2024 - Rg. N.
2403/2024-Tribunale di Lecce;
2-Rigettare, inoltre, l'opposizione formulata da controparte avverso il detto decreto ingiuntivo, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva, e per l'effetto condannare , residente in [...]alla Parte_1
Via Pizziccare 6/B, al versamento di euro per un totale di euro 41.128,21
.., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, a favore dello scrivente;
3- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex artt. 633 seguenti c.p.c., l'Avv. OD RU ha dedotto che: “
1- In data 20.6.2006 l'avv. CO RI L'IA, difensore di sé medesimo, deducendo di essere figlio naturale del defunto
, evocava in giudizio innanzi al Tribunale civile di Lecce Parte_2
le due germane e , quali eredi del padre, per ivi CP_1 Parte_1
sentire accertare la sua qualità di erede legittimo.
2- Nel giudizio incardinato in questi termini, avente Rg. n. 893/2006, in data 7.4.2006 si costituivano tempestivamente le germane rappresentate e Pt_1
difese, giusta procura in atti, dagli avvocati OD RU e Nicola
SS, contestando integralmente quanto dedotto dall'attore.
3- Il
pag. 3/23 Tribunale di Lecce, con sentenza non definitiva n. 1454/2011, sulla base di CTU emogenetica, riconosceva l'attore quale figlio naturale del defunto , e quindi fratello unilaterale di e Parte_2 CP_1 Parte_1
condannando le convenute, in solido tra di loro, alla
[...]
corresponsione, in favore di CO RI L'IA, dell'importo corrispondente ad euro 92.000, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
4- Il tribunale, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo, per l'espletamento della CTU volta alla esatta determinazione delle quote ereditarie, e conseguente divisione della massa ereditaria secondo le quote così delineate.
5- Avverso detta decisione non definitiva, con atto di appello notificato a controparte il
15.11.2011, proponevano il mezzo di gravame le germane le Pt_1
stesse rappresentate e difese, giusta procura in atti, dagli avvocati
OD RU e Nicola SS.
6-Nel giudizio così instaurato innanzi alla Corte di Appello di Lecce, sezione promiscua, con Rg. Nr. 1007/2011, resisteva il L'IA, difeso da sé stesso unitamente all'avv. Gaetano
Messuti, depositando peraltro appello incidentale avverso la medesima sentenza non definitiva, formulando richiesta affinché l'importo risarcitorio di 92.000 euro, riconosciuto come dovuto dal Tribunale di
Lecce, fosse elevato fino a 276.000 euro, ritenendo errato il calcolo effettuato dal giudice di prime cure.
7- All'esito della trattazione, la Corte di Appello, con sentenza n.335/2014, rigettava il gravame incidentale formulato da L'IA, accogliendo parzialmente l'appello principale interposto dalle germane Pertanto, riformava parzialmente la Pt_1
sentenza di prime cure, evidenziando che, relativamente alla condanna delle sorelle al risarcimento del danno non patrimoniale, Pt_1
pag. 4/23 ciascuna di esse poteva considerarsi responsabile solo nei limiti della rispettiva quota ereditaria, con conseguente inesistenza tra di esse del vincolo di solidarietà. In ragione della reciproca parziale soccombenza, venivano quindi dichiarate compensate le spese di lite.
8- Avverso la succitata sentenza n. 335/2014, le germane hanno interposto Pt_1
ricorso per cassazione (Rg. N. 18487/2014), rappresentate e difese, giusta procura in atti, dagli avvocati OD RU e Nicola SS. 3
CO RI L'IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo
SE NA e EL AN, resisteva con controricorso, insistendo per l'infondatezza di quanto dedotto dalle ricorrenti.
9- In seguito all'espletamento delle formalità di rito, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22712/2018, ha cassato parzialmente la sentenza n.
335/2014, esclusivamente nella parte relativa alla quantificazione economica del danno morale (pari ad euro 92.000), rinviando la causa alla Corte d' Appello di Lecce, in diversa composizione, per la nuova determinazione dell'importo dovuto a tale titolo, nonché per la disciplina delle spese relative al giudizio di legittimità. 10- Con atto di citazione del
14.9.2020, CO RI L'IA, rappresentato e difeso da sé medesimo ha riassunto la causa innanzi alla Corte di Appello di Lecce
(RG n. 1551/2018). Si è costituito in giudizio CP_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati OD
RU e Nicola SS. si è costituita con l'avv. Parte_1
Cinzia Perrone. 11- Nelle more del giudizio incardinato in questi termini, con atto del 14.9.2020, l'attore ha dichiarato di rinunziare esclusivamente all'azione promossa nei confronti di , la CP_1
quale a sua volta ha accettato tale rinuncia con atto del 16.9.2020, sicché pag. 5/23 la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato estinto il giudizio tra di loro pendente, con compensazione delle relative spese di lite. 12- Quanto al giudizio pendente tra il L'IA e , la Corte di appello, Parte_1
previo esperimento delle formalità di rito, con sentenza del 12.1.2021, ha ridimensionato il quantum risarcitorio relativo al danno non patrimoniale spettante a L'IA, come stabilito dalla Corte di
Cassazione. Pertanto, ha condannato al pagamento, in Parte_1
favore di L'IA, dell'importo corrispondente ad euro 58.500, nei limiti della quota ereditaria a lei spettante, compensando anche le spese del giudizio tenutosi innanzi alla Corte di Cassazione (Rg. n. 18487/2014).
13- Con riferimento al procedimento pendente innanzi al Tribunale di
Lecce, con Rg. 893/2006, la dott. ssa Pellerino Manuela, vista la rinuncia agli atti del giudizio formulata contestualmente dalle parti, che unitamente ai propri difensori avevano raggiunto un accordo in via stragiudiziale anche sulle spese di lite -senza però che venisse consultato lo scrivente difensore-, ha dichiarato l'estinzione del processo con provvedimento del 26.5.2021, compensando le relative spese di lite. 14-
Con atto di precetto del 11.6.2014, sulla base della succitata sentenza n.
335/2014 resa dalla Corte di appello di Lecce, CO RI L'IA ha dato avvio al pignoramento del conto corrente bancario intestato ad
per un importo totale corrispondente ad euro 41.159. CP_1
Quest'ultima, rappresentata e difesa giusta procura in CP_1
atti dagli avvocati OD RU e Nicola SS, ha tempestivamente formulato atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., così avviando un contenzioso innanzi al Tribunale civile di Lecce- sez. Commerciale (RG n. 4268/2015). CO RI L'IA si è pag. 6/23 costituito in giudizio, rapp.to e difeso da sé medesimo unitamente all'avv.
AO UT. Espletate quindi le formalità di rito, il Tribunale, con sentenza del 30.11.2018, ha accolto l'opposizione formulata da
[...]
rilevando che il credito portato dal titolo esecutivo non poteva CP_1
considerarsi certo, né liquido, fino a quando si fosse concluso il giudizio divisorio avente Rg. n. 893/2006. In conseguenza di ciò, parte opposta è stata condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla opponente, liquidate in euro 518 per spese ed euro 7.000 per compensi, oltre iva e cpa. 15 - In data 1.2.2019 CO RI L'IA, rappresentato e difeso da sé stesso, ha proposto gravame avverso tale ultima sentenza, avviando un contenzioso innanzi alla Corte di Appello di
Lecce (RG n. 103/2019). Si è costituita tempestivamente CP_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati OD
RU e Nicola SS. 16- Espletate le formalità di rito, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, preso atto che nessuna delle parti è comparsa, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 309 cpc.
Nonostante la regolare comunicazione di cancelleria, nessuna delle parti
è comparsa alla successiva udienza fissata ai sensi dell'art. 181, c.1, cpc.
Il Collegio, dunque, con provvedimento del 19.5.2021, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando la estinzione della medesima, senza tuttavia pronunciarsi sulle spese di lite. 17- Lo scrivente difensore, successivamente, avendo appreso che le parti in causa avevano raggiunto un accordo transattivo in sua assenza, peraltro avente ad oggetto anche il suo credito da prestazione professionale, ha inutilmente sollecitato e , al fine di ottenere soddisfazione in CP_1 Pt_1
merito alle proprie competenze. In data 17.11.2023 l'Ordine degli pag. 7/23 Avvocati di Lecce, preso atto del ricorso avanzato dal deducente, ha rilasciato un parere di congruità, nel quale è stato liquidato, in favore dell'Avv. OD RU, un importo di euro 28.187
(ventottomilacentoottantasette//00), oltre IVA al 22%, Cpa al 4%, spese forfettarie al 15%, per un totale di euro 41.128,21 .. Il deducente, avendo ricevuto da e solo tre acconti, il primo CP_1 Pt_1
corrispondente ad euro 1.500 (millecinquecento//00) nel novembre
2011, il secondo di euro 200 (duecento//00) nel Maggio 2012, il terzo di euro 250 (duecentocinquanta//00) nel Settembre 2018, per un totale di euro 1.950 (millenovecentocinquanta//00), ad oggi risulta creditore nei loro confronti per un importo di euro 39.178,21”.
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente ha chiesto ingiungersi ad e , in solido tra di loro, la CP_1 Parte_1
corresponsione, in suo favore, dell'importo di euro 39.178,21, con interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo, oltre spese, competenze e onorari della presente fase monitoria.
L'adito Tribunale ha emesso, in data 14.4.2024, il decreto ingiuntivo con il quale, in accoglimento del ricorso, ha ordinato, ad CP_1
e , il pagamento, in favore del ricorrente, della Parte_1
“somma di € 39.178,21; gli interessi come da domanda;
le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 286,00 per spese ed in € 1200,00 per competenze, oltre il 15 % per rimborso spese forfettario ed accessori di legge”.
Avverso il predetto decreto, ad essa notificato il 22.4.2024, Parte_1
ha proposto opposizione, per i motivi appresso
[...]
pag. 8/23 analiticamente esposti, con citazione tempestivamente notificata il
27.5.2024, con la quale ne ha sollecitato la revoca in conformità delle conclusioni dinanzi trascritte.
Si è costituito l'avv. OD RU, resistendo all'opposizione e sollecitandone il rigetto.
Alla prima udienza del 6.11.2024, l'opposto ha rinunciato all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed il
G.I. ha rinviato la causa all'udienza del 9/4/2025, con trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 16.10.2025, il fascicolo è stato rimesso allo scrivente quale Magistrato applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L.
n. 117/2025.
Con proprio provvedimento del 20.10.2025, lo scrivente ha disposto
“..a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 10.11.2025, per il deposito di sintetiche note conclusionali e fino alle ore 09.00 del giorno 19.11.2025, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni ed eventuali brevi repliche alle avverse conclusionali”.
Depositate dalla sola opponente le note difensive autorizzate, scaduto il termine accordato alle parti, questo Giudice ha deciso la causa.
§ 2.
pag. 9/23 Preliminarmente deve rilevarsi che il mancato deposito, ad opera dell'opposto, di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, non consenta di ritenere tacitamente rinunciata la domanda, in conformità a quel consolidato orientamento secondo cui “La rinuncia ad una domanda si può configurare soltanto quando la parte, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, utilizzi la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all'udienza ex art. 189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di abbandonare le domande non espressamente riproposte. Nell'ipotesi in cui, invece, il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in maniera generica, vale la presunzione che la parte medesima abbia voluto tenere ferme le precedenti conclusioni” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18027 del
09/07/2018).
§ 3.
Venendo al merito, con il primo motivo, l'opponente ha contestato la pretesa creditoria, sostenendo che essa nulla deve all'avv. RU con riferimento ai procedimenti n. 4268/2015 di R.G. del Tribunale e n.
103/2019 R.G. della Corte d'Appello, i quali erano stati promossi da, o contro, la sola e che, nel giudizio di rinvio n. 1551/2018 CP_1
di R.G. della Corte d'Appello, l'opposto aveva redatto e depositato solo pag. 10/23 la comparsa di risposta, avendo subìto, dopo il deposito di tale atto difensivo, la revoca del mandato.
Al riguardo, l'opponente ha dedotto che la causa n. 4268/2015 di R.G. del Tribunale, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, era stata promossa dalla sola
contro
L'IA CO, che la CP_1
causa n. 103/2019 di R.G. della Corte d'Appello era stata introdotta da
L'IA CO contro la sola che, nel giudizio n. CP_1
1551/2018 di R.G. della Corte d'Appello, era stata Parte_1
inizialmente difesa dagli avv.ti SS e RU, che, in data
24.06.2020, a costoro era subentrata l'avv. Cinzia Perrone e che, alla data del 13.1.2019, aveva già revocato l'incarico Parte_1
conferito all'avv. RU, con la conseguenza che per tale giudizio dovrebbe, semmai, corrispondere solo il compenso Parte_1
per la fase di studio e introduttiva, non l'intero importo liquidato, riferito a tutte le fasi del processo.
Nel replicare a tale motivo di opposizione, l'avv. RU ha sostenuto che, sebbene, nei giudizi con RG. n. 1551/2018-Corte di Appello di
Lecce, RG. n. 4268/2015-Tribunale di Lecce, RG. n. 103/2019-Corte di
Appello di Lecce, aveva ricevuto il mandato solo da CP_1
nondimeno tra le sorelle, e , sussisterebbe un CP_1 Parte_1
vincolo di solidarietà ex art 1292 e ss. c.c., quale conseguenza del mandato collettivo conferito dalle stesse in favore di esso avvocato, in data 15/2/2006, per la difesa in ogni fase e grado del giudizio con RG.
n. 893/2006, avviato dal L'IA davanti al Tribunale civile di Lecce.
pag. 11/23 Siccome i suddetti giudizi con RG. n. 1551/2018-Corte di Appello di
Lecce, RG. n. 4268/2015-Tribunale di Lecce, RG. n. 103/2019-Corte di
Appello di Lecce, erano singole fasi e gradi del giudizio principale con
RG. n. 893/2006, per le obbligazioni da essi derivanti sarebbe ravvisabile il vincolo di solidarietà ex art. 1292 c.c..
§ 4.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Risulta, invero, dalla stessa documentazione allegata al ricorso monitorio, nuovamente depositata dall'opposto nel presente giudizio di opposizione sub. n. 3 della sua produzione di parte, che, come sostenuto dall'opponente, quest'ultima non sia stata nemmeno parte della causa n. 4268/2015 di R.G. del Tribunale di Lecce e della causa n.
103/2019 di R.G. della Corte d'Appello.
Infatti, il primo di tali giudizi era stato introdotto da nei CP_1
confronti di L'IA CO RI, affinché fosse accertata l'illegittimità di un pignoramento presso terzi per un importo totale di euro 41.159,59 notificatole da L'IA CO, in forza di sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 335/2014. Quindi, rispetto a tale giudizio, definito con sentenza del 30 novembre 2018 del Tribunale di
Lecce, l'odierna opponente è completamente estranea.
Analogamente, l'opponente non è stata parte nemmeno del giudizio, di cui al n. 103/2019 di R.G. della Corte d'Appello, che veniva proposto da
L'IA CO RI, nei soli confronti di per CP_1
pag. 12/23 impugnare la sentenza del 30.11.2018 del Tribunale di cui si è appena detto.
Quanto precede emerge, in maniera inequivoca, dalla documentazione allegata al ricorso monitorio e, in specie, dalla lettura della citata sentenza del 30.11.2018 del Tribunale di Lecce e del verbale, relativo all'udienza del 2.5.2019, concernente il giudizio n. 103/2019 di R.G. della Corte d'Appello, documenti che attestano come parte di tali processi fosse, appunto, la sola e non anche CP_1 Pt_1
.
[...]
Né, in contrario, soccorre il rilievo dell'opposto, circa un preteso vincolo solidale esistente tra le germane in forza della procura alle liti dalle stesse rilasciata all'avv. RU a margine della comparsa di costituzione nel giudizio con RG. n. 893/2006, avviato dal L'IA davanti al Tribunale civile di Lecce. Se, infatti, è vero che tale procura abilitava il difensore a rappresentare le sorelle anche nelle Pt_1
fasi e gradi successivi della causa, nondimeno è evidente che alcuna pretesa creditoria possa avanzare il professionista nei confronti di per attività difensive svolte nell'esclusivo interesse Parte_1
di e rispetto a processi di cui l'odierna opponente non è CP_1
stata parte.
Ne segue che alcun compenso spetti all'opposto in relazione alla causa n. 4268/2015 di R.G. del Tribunale di Lecce ed alla causa n. 103/2019 di R.G. della Corte d'Appello.
pag. 13/23 Ciò premesso, occorre rilevare che, nel ricorso monitorio, in effetti,
l'avv. RU non aveva chiesto alcun compenso in ordine al giudizio n. 103/2019 di R.G. della Corte d'Appello. Infatti, nella richiesta di parere di congruità, dallo stesso depositata presso l'Ordine degli
Avvocati di Lecce, sulla base del quale è stato poi azionato il procedimento monitorio, in relazione al predetto giudizio alcuna somma era chiesta dal professionista. Del pari, alcuna somma era, per tale giudizio, ritenuta come dovuta nel parere emesso dal COA di Lecce in data 8.11.2023.
In relazione, invece, alla causa n. 4268/2015 di R.G. del Tribunale di
Lecce, l'importo di euro 7.795,00 per compenso, oltre accessori di legge, indicato come dovuto dal COA e richiesto dal RU in sede monitoria, deve essere senz'altro detratto dal complesso della somma ingiunta, trattandosi, come detto, di credito che non poteva essere azionato contro . Parte_1
§ 5.
In relazione al giudizio n. 1551/2018 di R.G. della Corte d'Appello, per il quale il COA stimava come congruo un compenso di euro 1.992,00, poi oggetto di ingiunzione, si ricava, sempre dall'allegato 3 del fascicolo dell'opposto, che, nello stesso, l'avv. RU abbia inizialmente rappresentato entrambe le germane depositando, Pt_1
nell'interesse delle stesse, la comparsa di costituzione (cfr. pag. 96 del detto allegato). Successivamente a tale atto, tuttavia, come emerge anche dalla lettura della sentenza emessa dalla Corte di Appello di
Lecce, in data 17.2.2021, a definizione del predetto giudizio di rinvio, pag. 14/23 revocava il mandato all'avv. RU, nominando in Parte_1
sostituzione dello stesso l'avv. Cinzia Perrone.
Ne segue che il compenso spettante all'opposto debba essere limitato alla sola attività difensiva dallo stesso espletata.
Orbene, venendo in rilievo una causa definita, come detto, in data
17.2.2021, la liquidazione del compenso deve essere operata a norma del D.M. n. 55/14 nella versione aggiornata con D.M. 8 marzo 2018, n.
37.
Riguardo al valore della causa, cui commisurare il compenso, deve aversi riguardo all'importo di euro 58.500,00, che rappresenta il decisum, avendo in detta misura la Corte di Appello, nella sopra indicata sentenza, determinato il quantum che Parte_1
doveva all'originario attore, L'IA CO RI.
Quindi, avuto riguardo alle sole fasi di studio ed introduttiva, applicando lo scaglione relativo ai giudizi di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, riconoscendo i compensi minimi, da ritenersi adeguati in ragione della non elevata complessità delle questioni trattate e del ridotto numero delle stesse, discutendosi nel giudizio di rinvio n. 1551/2018 di R.G. della Corte d'Appello della sola quantificazione del danno, sulla base del principio di diritto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 22712/18, il compenso debba determinarsi come segue: tabelle: 2014-2018; competenza: Corte
d'Appello; valore della causa: da € 26.001 a € 52.000; fase di studio della controversia, valore minimo: € 980,00; fase introduttiva del pag. 15/23 giudizio, valore minimo: € 675,00; compenso tabellare (valori minimi)
€ 1.655,00, oltre accessori come per legge, in luogo della maggiore somma di € 1.992,00, ritenuta congrua dal COA ed oggetto del ricorso monitorio.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'opponente ha eccepito che, in relazione ai giudizi n. 893/2006 di R.G. del Tribunale di Lecce, n. 1007/2011 di R.G. della Corte d'appello di Lecce e n. 18487/2014 di R.G. della Corte di
Cassazione, ella nulla deve, essendosi perfezionata la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 n. 2) c.c..
Al riguardo, ha dedotto che, essendosi il rapporto professionale esaurito nel 2018, con la pronuncia della sentenza n. 22712/2018 della
S.C., essa aveva regolato ogni rapporto economico con l'avv. RU, prima di rivolgersi all'avv. Cinzia Perrone. Quindi, cominciando la prescrizione a decorrere da tale epoca, il termine triennale di cui all'art. 2956 c.c., alla data della messa in mora del 9.1.2024, era ormai compiuto.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che, come ritenuto dalla Cassazione, ”.. pur dovendosi ribadire l'orientamento di questa Suprema Corte espresso con sentenza
n. 2409 e 6180 del 1981 e n. 1358 del 1983, secondo cui la eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata se il debitore sostenga di aver soddisfatto il creditore in riferimento ad un rapporto di contenuto
pag. 16/23 diverso o ridotto rispetto a quello oggetto della controversia, con implicita negazione del credito sia pure limitatamente ad una parte di esso, devesi precisare che quando si tratta di rapporti di credito distinti ancorché aventi ad oggetto analoghe prestazioni (nella specie: professionali da ritenersi nel difetto di prova di un unico continuativo mandato) la pluralità dei crediti fatti valere comporta, per l'autonomia dei rapporti stessi, la possibilità di riferire la prescrizione presuntiva anche soltanto ad alcuni di essi” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 10332 del 1993).
Ciò premesso, si osserva che, nel caso al vaglio di questo Giudice, si è al cospetto di un credito nascente da una pluralità di prestazioni professionali, rese dal difensore, ancorché in giudizi distinti, nell'ambito di un unico rapporto contrattuale, originato dal procedimento n. RG n. 893/2006 del Tribunale di Lecce, da cui, poi, sono scaturiti gli altri ad esso conseguenziali.
Tanto chiarito, si deve rilevare che l'opponente, nel resistere all'avversa pretesa creditoria, ha, come dinanzi visto, negato che l'avv.
RU avesse espletato prestazioni difensive per suo conto nei giudizi n. 103/2019 R.G. della Corte d'Appello e n. 4268/2015 di R.G. del Tribunale, eccependo, altresì, che, per il giudizio n. 1551/2018 di
R.G. della Corte d'appello, il difensore aveva redatto solo l'atto di comparsa di risposta, con la conseguenza che, in ordine a tale giudizio, il compenso non era dovuto nella misura richiesta, ma in una inferiore.
Risulta, allora, evidente che, nella specie, l'opponente abbia, in sostanza, negato la sussistenza o contestato la misura del credito, pag. 17/23 rispetto ad una parte delle prestazioni professionali rese dall'opposto in esecuzione dell'incarico.
Tale difesa, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale dinanzi richiamato, deve ritenersi incompatibile con la prescrizione presuntiva, in quanto implica che, almeno rispetto ai giudizi n.
4268/2015, n. 1551/2018 e n. 103/2019 R.G., il credito non sia stato estinto.
Quanto precede comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, esonerando, ovviamente, dall'esame delle ulteriori questioni connesse, quali, in specie, quella attinente all'avvenuta produzione, da parte dell'opposto, di tempestivi atti interruttivi.
Da ultimo è appena il caso di osservare che, in relazione ai citati giudizi n. 893/2006 di R.G. del Tribunale di Lecce, n. 1007/2011 di R.G. della
Corte d'appello di Lecce e n. 18487/2014 di R.G. della Corte di
Cassazione, l'opponente non abbia sollevato alcuna specifica contestazione rispetto alla misura del corrispettivo oggetto dell'ingiunzione, sicché, sul punto, qualsivoglia valutazione esula dal thema decidendum.
§ 8.
Quindi, detraendo dall'importo di euro 28.187,1, pari al totale del compenso, al netto degli accessori di legge, oggetto di domanda e riconosciuto con il decreto opposto, le somme non dovute, quali dinanzi quantificate, di euro 7.795,00 e di euro 1.992,00, residua un credito di euro 18.400,1, cui occorre aggiungere la somma di euro pag. 18/23 1.655,00, dovuta in relazione al giudizio n. 1551/2018 di R.G. della
Corte d'Appello, così pervenendosi ad un totale di euro 20.055,1. Da tale importo occorre detrarre gli acconti, di complessivi euro 1.950,00, pacificamente ricevuto dal professionista, con la conseguenza che permane un credito di euro 18.105,1, cui aggiungere il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, l'IVA e la CPA come per legge.
§ 9.
L'accoglimento, sia pure parziale dell'opposizione, determina, nei soli riguardi di la revoca del decreto ingiuntivo e Parte_1
comporta che, in accoglimento, per quanto di ragione della domanda originariamente proposta dal professionista, l'opponente debba essere condannata a pagare, in favore dell'avv. RU, la minore somma di euro 18.105,1, oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, l'IVA e la CPA come per legge.
Di tale somma, l'opponente, tenuta in solido con la germana
[...]
nei confronti del professionista, risponde, nei rapporti interni CP_1
con la coobbligata (per la quale, invece, il decreto è divenuto definitivo in difetto di opposizione), nei limiti del 50%.
Sul predetto importo, in conformità alla richiesta avanzata dal professionista, sin dal ricorso monitorio, vanno riconosciuto gli interessi legali dal 22.4.2024, data di notifica del ricorso monitorio,
(cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 12905 del 14/05/2025), al soddisfo.
pag. 19/23 Riguardo alla misura di tali interessi, reputa il Tribunale che gli stessi debbano computarsi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., in ossequio al principio secondo cui “In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del
d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr.
Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024).
Va, invece, disattesa la richiesta di riconoscimento della rivalutazione monetaria, avanzata dal professionista, venendo, nella specie, in rilievo un credito pacificamente di valuta ed essendo risultata carente finanche l'allegazione, da parte del creditore, del prodursi, per effetto della svalutazione monetaria, di un danno maggiore rispetto a quello compensato mediante il riconoscimento degli interessi moratori, per giunta nella misura dinanzi indicata.
§ 10.
Venendo a disciplinare le spese processuali, giova rammentare che “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con
pag. 20/23 il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (cfr. Cass. civ.
Sez. 2 - , Sentenza n. 24482 del 09/08/2022).
Nel caso di specie, all'esito del presente giudizio, è stata, comunque, accertata la sussistenza, sia pure in misura inferiore rispetto a quanto oggetto dell'originaria domanda, del credito azionato dal professionista, sicché l'opponente, risultando soccombente, deve rifondere alla controparte anche le spese della fase monitoria.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, secondo lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, nel quale rientra il decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi per la fase monitoria e minimi per il giudizio di opposizione, tenuto conto del modesto numero e della ridotta complessità delle questioni controverse.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lecce, a
[...]
definizione del procedimento monitorio n. RG 2403/2024, in data
14.4.2024, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca, nei confronti di , il decreto ingiuntivo;
Parte_1
pag. 21/23 b) in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna a pagare, in favore dell'avv. OD RU, Parte_1
l'importo di euro 18.105,1, oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, l'IVA e la CPA come per legge, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal
22.4.2024 al soddisfo;
c) condanna alla rifusione, in favore dell'avv. Parte_1
OD RU, delle spese processuali, che liquida, per la fase monitoria, in euro 286,00 per esborsi, euro 567,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al giudizio di opposizione, in euro 26,14 per esborsi, euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, il 20.11.2025.
Il Giudice
dott. MI CC
pag. 22/23 pag. 23/23
Nel processo civile, iscritto al n. R.G. 3691/2024, il Giudice, lette le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dalla sola parte opponente e visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
MI CC, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 3691/2024 R.G.A.C., pendente tra:
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'Avv. AN Silvana (C.F.:
); C.F._2
OPPONENTE
E Avv. OD RU (CF: , rappresentato e C.F._3
difeso da sé stesso;
OPPOSTO
Oggetto: pagamento compenso avvocato.
Conclusioni:
per l'opponente: “.. - accertare che nessuna attività è stata resa a favore di dall'avv. OD RU nei giudizi n. 103/2019 di Parte_1
R.G. della Corte d'Appello di Lecce e n. 4268/2015 di R.G. del Tribunale di
Lecce e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo;
- accertare che per il giudizio n. 1551/2018 di R.G. della Corte d'appello di Lecce l'avv. RU ha svolto le attività comprese nelle sole fasi di studio ed introduttiva, e, conseguentemente, revocare anche per tale motivo il decreto ingiuntivo;
- accertare e dichiarare che in ogni caso nulla deve Parte_1
all'avv. RU per i giudizi n. 893/2006 di R.G. del Tribunale di Lecce, n.
1007/2011 di R.G. e n. 1551/2018 di R.G. della Corte d'appello di Lecce e
n. 18487/2014 di R.G. della Corte di Cassazione, essendosi perfezionata la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 n. 2) c.c.;
- in ulteriore subordine, qualora risultasse dovuta qualche somma, dichiarare che la stessa, nei rapporti interni con la sorella CP_1
deve intendersi dovuta nella misura del 50%;
- revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese”.
pag. 2/23 Per l'opposto, in difetto di deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., debbono intendersi richiamate le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione: “..
1- Munire di efficacia provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo del 14/4/2024 - Rg. N.
2403/2024-Tribunale di Lecce;
2-Rigettare, inoltre, l'opposizione formulata da controparte avverso il detto decreto ingiuntivo, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva, e per l'effetto condannare , residente in [...]alla Parte_1
Via Pizziccare 6/B, al versamento di euro per un totale di euro 41.128,21
.., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, a favore dello scrivente;
3- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex artt. 633 seguenti c.p.c., l'Avv. OD RU ha dedotto che: “
1- In data 20.6.2006 l'avv. CO RI L'IA, difensore di sé medesimo, deducendo di essere figlio naturale del defunto
, evocava in giudizio innanzi al Tribunale civile di Lecce Parte_2
le due germane e , quali eredi del padre, per ivi CP_1 Parte_1
sentire accertare la sua qualità di erede legittimo.
2- Nel giudizio incardinato in questi termini, avente Rg. n. 893/2006, in data 7.4.2006 si costituivano tempestivamente le germane rappresentate e Pt_1
difese, giusta procura in atti, dagli avvocati OD RU e Nicola
SS, contestando integralmente quanto dedotto dall'attore.
3- Il
pag. 3/23 Tribunale di Lecce, con sentenza non definitiva n. 1454/2011, sulla base di CTU emogenetica, riconosceva l'attore quale figlio naturale del defunto , e quindi fratello unilaterale di e Parte_2 CP_1 Parte_1
condannando le convenute, in solido tra di loro, alla
[...]
corresponsione, in favore di CO RI L'IA, dell'importo corrispondente ad euro 92.000, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
4- Il tribunale, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo, per l'espletamento della CTU volta alla esatta determinazione delle quote ereditarie, e conseguente divisione della massa ereditaria secondo le quote così delineate.
5- Avverso detta decisione non definitiva, con atto di appello notificato a controparte il
15.11.2011, proponevano il mezzo di gravame le germane le Pt_1
stesse rappresentate e difese, giusta procura in atti, dagli avvocati
OD RU e Nicola SS.
6-Nel giudizio così instaurato innanzi alla Corte di Appello di Lecce, sezione promiscua, con Rg. Nr. 1007/2011, resisteva il L'IA, difeso da sé stesso unitamente all'avv. Gaetano
Messuti, depositando peraltro appello incidentale avverso la medesima sentenza non definitiva, formulando richiesta affinché l'importo risarcitorio di 92.000 euro, riconosciuto come dovuto dal Tribunale di
Lecce, fosse elevato fino a 276.000 euro, ritenendo errato il calcolo effettuato dal giudice di prime cure.
7- All'esito della trattazione, la Corte di Appello, con sentenza n.335/2014, rigettava il gravame incidentale formulato da L'IA, accogliendo parzialmente l'appello principale interposto dalle germane Pertanto, riformava parzialmente la Pt_1
sentenza di prime cure, evidenziando che, relativamente alla condanna delle sorelle al risarcimento del danno non patrimoniale, Pt_1
pag. 4/23 ciascuna di esse poteva considerarsi responsabile solo nei limiti della rispettiva quota ereditaria, con conseguente inesistenza tra di esse del vincolo di solidarietà. In ragione della reciproca parziale soccombenza, venivano quindi dichiarate compensate le spese di lite.
8- Avverso la succitata sentenza n. 335/2014, le germane hanno interposto Pt_1
ricorso per cassazione (Rg. N. 18487/2014), rappresentate e difese, giusta procura in atti, dagli avvocati OD RU e Nicola SS. 3
CO RI L'IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo
SE NA e EL AN, resisteva con controricorso, insistendo per l'infondatezza di quanto dedotto dalle ricorrenti.
9- In seguito all'espletamento delle formalità di rito, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22712/2018, ha cassato parzialmente la sentenza n.
335/2014, esclusivamente nella parte relativa alla quantificazione economica del danno morale (pari ad euro 92.000), rinviando la causa alla Corte d' Appello di Lecce, in diversa composizione, per la nuova determinazione dell'importo dovuto a tale titolo, nonché per la disciplina delle spese relative al giudizio di legittimità. 10- Con atto di citazione del
14.9.2020, CO RI L'IA, rappresentato e difeso da sé medesimo ha riassunto la causa innanzi alla Corte di Appello di Lecce
(RG n. 1551/2018). Si è costituito in giudizio CP_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati OD
RU e Nicola SS. si è costituita con l'avv. Parte_1
Cinzia Perrone. 11- Nelle more del giudizio incardinato in questi termini, con atto del 14.9.2020, l'attore ha dichiarato di rinunziare esclusivamente all'azione promossa nei confronti di , la CP_1
quale a sua volta ha accettato tale rinuncia con atto del 16.9.2020, sicché pag. 5/23 la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato estinto il giudizio tra di loro pendente, con compensazione delle relative spese di lite. 12- Quanto al giudizio pendente tra il L'IA e , la Corte di appello, Parte_1
previo esperimento delle formalità di rito, con sentenza del 12.1.2021, ha ridimensionato il quantum risarcitorio relativo al danno non patrimoniale spettante a L'IA, come stabilito dalla Corte di
Cassazione. Pertanto, ha condannato al pagamento, in Parte_1
favore di L'IA, dell'importo corrispondente ad euro 58.500, nei limiti della quota ereditaria a lei spettante, compensando anche le spese del giudizio tenutosi innanzi alla Corte di Cassazione (Rg. n. 18487/2014).
13- Con riferimento al procedimento pendente innanzi al Tribunale di
Lecce, con Rg. 893/2006, la dott. ssa Pellerino Manuela, vista la rinuncia agli atti del giudizio formulata contestualmente dalle parti, che unitamente ai propri difensori avevano raggiunto un accordo in via stragiudiziale anche sulle spese di lite -senza però che venisse consultato lo scrivente difensore-, ha dichiarato l'estinzione del processo con provvedimento del 26.5.2021, compensando le relative spese di lite. 14-
Con atto di precetto del 11.6.2014, sulla base della succitata sentenza n.
335/2014 resa dalla Corte di appello di Lecce, CO RI L'IA ha dato avvio al pignoramento del conto corrente bancario intestato ad
per un importo totale corrispondente ad euro 41.159. CP_1
Quest'ultima, rappresentata e difesa giusta procura in CP_1
atti dagli avvocati OD RU e Nicola SS, ha tempestivamente formulato atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., così avviando un contenzioso innanzi al Tribunale civile di Lecce- sez. Commerciale (RG n. 4268/2015). CO RI L'IA si è pag. 6/23 costituito in giudizio, rapp.to e difeso da sé medesimo unitamente all'avv.
AO UT. Espletate quindi le formalità di rito, il Tribunale, con sentenza del 30.11.2018, ha accolto l'opposizione formulata da
[...]
rilevando che il credito portato dal titolo esecutivo non poteva CP_1
considerarsi certo, né liquido, fino a quando si fosse concluso il giudizio divisorio avente Rg. n. 893/2006. In conseguenza di ciò, parte opposta è stata condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla opponente, liquidate in euro 518 per spese ed euro 7.000 per compensi, oltre iva e cpa. 15 - In data 1.2.2019 CO RI L'IA, rappresentato e difeso da sé stesso, ha proposto gravame avverso tale ultima sentenza, avviando un contenzioso innanzi alla Corte di Appello di
Lecce (RG n. 103/2019). Si è costituita tempestivamente CP_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati OD
RU e Nicola SS. 16- Espletate le formalità di rito, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, preso atto che nessuna delle parti è comparsa, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 309 cpc.
Nonostante la regolare comunicazione di cancelleria, nessuna delle parti
è comparsa alla successiva udienza fissata ai sensi dell'art. 181, c.1, cpc.
Il Collegio, dunque, con provvedimento del 19.5.2021, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando la estinzione della medesima, senza tuttavia pronunciarsi sulle spese di lite. 17- Lo scrivente difensore, successivamente, avendo appreso che le parti in causa avevano raggiunto un accordo transattivo in sua assenza, peraltro avente ad oggetto anche il suo credito da prestazione professionale, ha inutilmente sollecitato e , al fine di ottenere soddisfazione in CP_1 Pt_1
merito alle proprie competenze. In data 17.11.2023 l'Ordine degli pag. 7/23 Avvocati di Lecce, preso atto del ricorso avanzato dal deducente, ha rilasciato un parere di congruità, nel quale è stato liquidato, in favore dell'Avv. OD RU, un importo di euro 28.187
(ventottomilacentoottantasette//00), oltre IVA al 22%, Cpa al 4%, spese forfettarie al 15%, per un totale di euro 41.128,21 .. Il deducente, avendo ricevuto da e solo tre acconti, il primo CP_1 Pt_1
corrispondente ad euro 1.500 (millecinquecento//00) nel novembre
2011, il secondo di euro 200 (duecento//00) nel Maggio 2012, il terzo di euro 250 (duecentocinquanta//00) nel Settembre 2018, per un totale di euro 1.950 (millenovecentocinquanta//00), ad oggi risulta creditore nei loro confronti per un importo di euro 39.178,21”.
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente ha chiesto ingiungersi ad e , in solido tra di loro, la CP_1 Parte_1
corresponsione, in suo favore, dell'importo di euro 39.178,21, con interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo, oltre spese, competenze e onorari della presente fase monitoria.
L'adito Tribunale ha emesso, in data 14.4.2024, il decreto ingiuntivo con il quale, in accoglimento del ricorso, ha ordinato, ad CP_1
e , il pagamento, in favore del ricorrente, della Parte_1
“somma di € 39.178,21; gli interessi come da domanda;
le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 286,00 per spese ed in € 1200,00 per competenze, oltre il 15 % per rimborso spese forfettario ed accessori di legge”.
Avverso il predetto decreto, ad essa notificato il 22.4.2024, Parte_1
ha proposto opposizione, per i motivi appresso
[...]
pag. 8/23 analiticamente esposti, con citazione tempestivamente notificata il
27.5.2024, con la quale ne ha sollecitato la revoca in conformità delle conclusioni dinanzi trascritte.
Si è costituito l'avv. OD RU, resistendo all'opposizione e sollecitandone il rigetto.
Alla prima udienza del 6.11.2024, l'opposto ha rinunciato all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed il
G.I. ha rinviato la causa all'udienza del 9/4/2025, con trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 16.10.2025, il fascicolo è stato rimesso allo scrivente quale Magistrato applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L.
n. 117/2025.
Con proprio provvedimento del 20.10.2025, lo scrivente ha disposto
“..a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 10.11.2025, per il deposito di sintetiche note conclusionali e fino alle ore 09.00 del giorno 19.11.2025, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni ed eventuali brevi repliche alle avverse conclusionali”.
Depositate dalla sola opponente le note difensive autorizzate, scaduto il termine accordato alle parti, questo Giudice ha deciso la causa.
§ 2.
pag. 9/23 Preliminarmente deve rilevarsi che il mancato deposito, ad opera dell'opposto, di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, non consenta di ritenere tacitamente rinunciata la domanda, in conformità a quel consolidato orientamento secondo cui “La rinuncia ad una domanda si può configurare soltanto quando la parte, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, utilizzi la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all'udienza ex art. 189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di abbandonare le domande non espressamente riproposte. Nell'ipotesi in cui, invece, il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in maniera generica, vale la presunzione che la parte medesima abbia voluto tenere ferme le precedenti conclusioni” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18027 del
09/07/2018).
§ 3.
Venendo al merito, con il primo motivo, l'opponente ha contestato la pretesa creditoria, sostenendo che essa nulla deve all'avv. RU con riferimento ai procedimenti n. 4268/2015 di R.G. del Tribunale e n.
103/2019 R.G. della Corte d'Appello, i quali erano stati promossi da, o contro, la sola e che, nel giudizio di rinvio n. 1551/2018 CP_1
di R.G. della Corte d'Appello, l'opposto aveva redatto e depositato solo pag. 10/23 la comparsa di risposta, avendo subìto, dopo il deposito di tale atto difensivo, la revoca del mandato.
Al riguardo, l'opponente ha dedotto che la causa n. 4268/2015 di R.G. del Tribunale, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, era stata promossa dalla sola
contro
L'IA CO, che la CP_1
causa n. 103/2019 di R.G. della Corte d'Appello era stata introdotta da
L'IA CO contro la sola che, nel giudizio n. CP_1
1551/2018 di R.G. della Corte d'Appello, era stata Parte_1
inizialmente difesa dagli avv.ti SS e RU, che, in data
24.06.2020, a costoro era subentrata l'avv. Cinzia Perrone e che, alla data del 13.1.2019, aveva già revocato l'incarico Parte_1
conferito all'avv. RU, con la conseguenza che per tale giudizio dovrebbe, semmai, corrispondere solo il compenso Parte_1
per la fase di studio e introduttiva, non l'intero importo liquidato, riferito a tutte le fasi del processo.
Nel replicare a tale motivo di opposizione, l'avv. RU ha sostenuto che, sebbene, nei giudizi con RG. n. 1551/2018-Corte di Appello di
Lecce, RG. n. 4268/2015-Tribunale di Lecce, RG. n. 103/2019-Corte di
Appello di Lecce, aveva ricevuto il mandato solo da CP_1
nondimeno tra le sorelle, e , sussisterebbe un CP_1 Parte_1
vincolo di solidarietà ex art 1292 e ss. c.c., quale conseguenza del mandato collettivo conferito dalle stesse in favore di esso avvocato, in data 15/2/2006, per la difesa in ogni fase e grado del giudizio con RG.
n. 893/2006, avviato dal L'IA davanti al Tribunale civile di Lecce.
pag. 11/23 Siccome i suddetti giudizi con RG. n. 1551/2018-Corte di Appello di
Lecce, RG. n. 4268/2015-Tribunale di Lecce, RG. n. 103/2019-Corte di
Appello di Lecce, erano singole fasi e gradi del giudizio principale con
RG. n. 893/2006, per le obbligazioni da essi derivanti sarebbe ravvisabile il vincolo di solidarietà ex art. 1292 c.c..
§ 4.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Risulta, invero, dalla stessa documentazione allegata al ricorso monitorio, nuovamente depositata dall'opposto nel presente giudizio di opposizione sub. n. 3 della sua produzione di parte, che, come sostenuto dall'opponente, quest'ultima non sia stata nemmeno parte della causa n. 4268/2015 di R.G. del Tribunale di Lecce e della causa n.
103/2019 di R.G. della Corte d'Appello.
Infatti, il primo di tali giudizi era stato introdotto da nei CP_1
confronti di L'IA CO RI, affinché fosse accertata l'illegittimità di un pignoramento presso terzi per un importo totale di euro 41.159,59 notificatole da L'IA CO, in forza di sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 335/2014. Quindi, rispetto a tale giudizio, definito con sentenza del 30 novembre 2018 del Tribunale di
Lecce, l'odierna opponente è completamente estranea.
Analogamente, l'opponente non è stata parte nemmeno del giudizio, di cui al n. 103/2019 di R.G. della Corte d'Appello, che veniva proposto da
L'IA CO RI, nei soli confronti di per CP_1
pag. 12/23 impugnare la sentenza del 30.11.2018 del Tribunale di cui si è appena detto.
Quanto precede emerge, in maniera inequivoca, dalla documentazione allegata al ricorso monitorio e, in specie, dalla lettura della citata sentenza del 30.11.2018 del Tribunale di Lecce e del verbale, relativo all'udienza del 2.5.2019, concernente il giudizio n. 103/2019 di R.G. della Corte d'Appello, documenti che attestano come parte di tali processi fosse, appunto, la sola e non anche CP_1 Pt_1
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[...]
Né, in contrario, soccorre il rilievo dell'opposto, circa un preteso vincolo solidale esistente tra le germane in forza della procura alle liti dalle stesse rilasciata all'avv. RU a margine della comparsa di costituzione nel giudizio con RG. n. 893/2006, avviato dal L'IA davanti al Tribunale civile di Lecce. Se, infatti, è vero che tale procura abilitava il difensore a rappresentare le sorelle anche nelle Pt_1
fasi e gradi successivi della causa, nondimeno è evidente che alcuna pretesa creditoria possa avanzare il professionista nei confronti di per attività difensive svolte nell'esclusivo interesse Parte_1
di e rispetto a processi di cui l'odierna opponente non è CP_1
stata parte.
Ne segue che alcun compenso spetti all'opposto in relazione alla causa n. 4268/2015 di R.G. del Tribunale di Lecce ed alla causa n. 103/2019 di R.G. della Corte d'Appello.
pag. 13/23 Ciò premesso, occorre rilevare che, nel ricorso monitorio, in effetti,
l'avv. RU non aveva chiesto alcun compenso in ordine al giudizio n. 103/2019 di R.G. della Corte d'Appello. Infatti, nella richiesta di parere di congruità, dallo stesso depositata presso l'Ordine degli
Avvocati di Lecce, sulla base del quale è stato poi azionato il procedimento monitorio, in relazione al predetto giudizio alcuna somma era chiesta dal professionista. Del pari, alcuna somma era, per tale giudizio, ritenuta come dovuta nel parere emesso dal COA di Lecce in data 8.11.2023.
In relazione, invece, alla causa n. 4268/2015 di R.G. del Tribunale di
Lecce, l'importo di euro 7.795,00 per compenso, oltre accessori di legge, indicato come dovuto dal COA e richiesto dal RU in sede monitoria, deve essere senz'altro detratto dal complesso della somma ingiunta, trattandosi, come detto, di credito che non poteva essere azionato contro . Parte_1
§ 5.
In relazione al giudizio n. 1551/2018 di R.G. della Corte d'Appello, per il quale il COA stimava come congruo un compenso di euro 1.992,00, poi oggetto di ingiunzione, si ricava, sempre dall'allegato 3 del fascicolo dell'opposto, che, nello stesso, l'avv. RU abbia inizialmente rappresentato entrambe le germane depositando, Pt_1
nell'interesse delle stesse, la comparsa di costituzione (cfr. pag. 96 del detto allegato). Successivamente a tale atto, tuttavia, come emerge anche dalla lettura della sentenza emessa dalla Corte di Appello di
Lecce, in data 17.2.2021, a definizione del predetto giudizio di rinvio, pag. 14/23 revocava il mandato all'avv. RU, nominando in Parte_1
sostituzione dello stesso l'avv. Cinzia Perrone.
Ne segue che il compenso spettante all'opposto debba essere limitato alla sola attività difensiva dallo stesso espletata.
Orbene, venendo in rilievo una causa definita, come detto, in data
17.2.2021, la liquidazione del compenso deve essere operata a norma del D.M. n. 55/14 nella versione aggiornata con D.M. 8 marzo 2018, n.
37.
Riguardo al valore della causa, cui commisurare il compenso, deve aversi riguardo all'importo di euro 58.500,00, che rappresenta il decisum, avendo in detta misura la Corte di Appello, nella sopra indicata sentenza, determinato il quantum che Parte_1
doveva all'originario attore, L'IA CO RI.
Quindi, avuto riguardo alle sole fasi di studio ed introduttiva, applicando lo scaglione relativo ai giudizi di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, riconoscendo i compensi minimi, da ritenersi adeguati in ragione della non elevata complessità delle questioni trattate e del ridotto numero delle stesse, discutendosi nel giudizio di rinvio n. 1551/2018 di R.G. della Corte d'Appello della sola quantificazione del danno, sulla base del principio di diritto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 22712/18, il compenso debba determinarsi come segue: tabelle: 2014-2018; competenza: Corte
d'Appello; valore della causa: da € 26.001 a € 52.000; fase di studio della controversia, valore minimo: € 980,00; fase introduttiva del pag. 15/23 giudizio, valore minimo: € 675,00; compenso tabellare (valori minimi)
€ 1.655,00, oltre accessori come per legge, in luogo della maggiore somma di € 1.992,00, ritenuta congrua dal COA ed oggetto del ricorso monitorio.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'opponente ha eccepito che, in relazione ai giudizi n. 893/2006 di R.G. del Tribunale di Lecce, n. 1007/2011 di R.G. della Corte d'appello di Lecce e n. 18487/2014 di R.G. della Corte di
Cassazione, ella nulla deve, essendosi perfezionata la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 n. 2) c.c..
Al riguardo, ha dedotto che, essendosi il rapporto professionale esaurito nel 2018, con la pronuncia della sentenza n. 22712/2018 della
S.C., essa aveva regolato ogni rapporto economico con l'avv. RU, prima di rivolgersi all'avv. Cinzia Perrone. Quindi, cominciando la prescrizione a decorrere da tale epoca, il termine triennale di cui all'art. 2956 c.c., alla data della messa in mora del 9.1.2024, era ormai compiuto.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che, come ritenuto dalla Cassazione, ”.. pur dovendosi ribadire l'orientamento di questa Suprema Corte espresso con sentenza
n. 2409 e 6180 del 1981 e n. 1358 del 1983, secondo cui la eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata se il debitore sostenga di aver soddisfatto il creditore in riferimento ad un rapporto di contenuto
pag. 16/23 diverso o ridotto rispetto a quello oggetto della controversia, con implicita negazione del credito sia pure limitatamente ad una parte di esso, devesi precisare che quando si tratta di rapporti di credito distinti ancorché aventi ad oggetto analoghe prestazioni (nella specie: professionali da ritenersi nel difetto di prova di un unico continuativo mandato) la pluralità dei crediti fatti valere comporta, per l'autonomia dei rapporti stessi, la possibilità di riferire la prescrizione presuntiva anche soltanto ad alcuni di essi” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 10332 del 1993).
Ciò premesso, si osserva che, nel caso al vaglio di questo Giudice, si è al cospetto di un credito nascente da una pluralità di prestazioni professionali, rese dal difensore, ancorché in giudizi distinti, nell'ambito di un unico rapporto contrattuale, originato dal procedimento n. RG n. 893/2006 del Tribunale di Lecce, da cui, poi, sono scaturiti gli altri ad esso conseguenziali.
Tanto chiarito, si deve rilevare che l'opponente, nel resistere all'avversa pretesa creditoria, ha, come dinanzi visto, negato che l'avv.
RU avesse espletato prestazioni difensive per suo conto nei giudizi n. 103/2019 R.G. della Corte d'Appello e n. 4268/2015 di R.G. del Tribunale, eccependo, altresì, che, per il giudizio n. 1551/2018 di
R.G. della Corte d'appello, il difensore aveva redatto solo l'atto di comparsa di risposta, con la conseguenza che, in ordine a tale giudizio, il compenso non era dovuto nella misura richiesta, ma in una inferiore.
Risulta, allora, evidente che, nella specie, l'opponente abbia, in sostanza, negato la sussistenza o contestato la misura del credito, pag. 17/23 rispetto ad una parte delle prestazioni professionali rese dall'opposto in esecuzione dell'incarico.
Tale difesa, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale dinanzi richiamato, deve ritenersi incompatibile con la prescrizione presuntiva, in quanto implica che, almeno rispetto ai giudizi n.
4268/2015, n. 1551/2018 e n. 103/2019 R.G., il credito non sia stato estinto.
Quanto precede comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, esonerando, ovviamente, dall'esame delle ulteriori questioni connesse, quali, in specie, quella attinente all'avvenuta produzione, da parte dell'opposto, di tempestivi atti interruttivi.
Da ultimo è appena il caso di osservare che, in relazione ai citati giudizi n. 893/2006 di R.G. del Tribunale di Lecce, n. 1007/2011 di R.G. della
Corte d'appello di Lecce e n. 18487/2014 di R.G. della Corte di
Cassazione, l'opponente non abbia sollevato alcuna specifica contestazione rispetto alla misura del corrispettivo oggetto dell'ingiunzione, sicché, sul punto, qualsivoglia valutazione esula dal thema decidendum.
§ 8.
Quindi, detraendo dall'importo di euro 28.187,1, pari al totale del compenso, al netto degli accessori di legge, oggetto di domanda e riconosciuto con il decreto opposto, le somme non dovute, quali dinanzi quantificate, di euro 7.795,00 e di euro 1.992,00, residua un credito di euro 18.400,1, cui occorre aggiungere la somma di euro pag. 18/23 1.655,00, dovuta in relazione al giudizio n. 1551/2018 di R.G. della
Corte d'Appello, così pervenendosi ad un totale di euro 20.055,1. Da tale importo occorre detrarre gli acconti, di complessivi euro 1.950,00, pacificamente ricevuto dal professionista, con la conseguenza che permane un credito di euro 18.105,1, cui aggiungere il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, l'IVA e la CPA come per legge.
§ 9.
L'accoglimento, sia pure parziale dell'opposizione, determina, nei soli riguardi di la revoca del decreto ingiuntivo e Parte_1
comporta che, in accoglimento, per quanto di ragione della domanda originariamente proposta dal professionista, l'opponente debba essere condannata a pagare, in favore dell'avv. RU, la minore somma di euro 18.105,1, oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, l'IVA e la CPA come per legge.
Di tale somma, l'opponente, tenuta in solido con la germana
[...]
nei confronti del professionista, risponde, nei rapporti interni CP_1
con la coobbligata (per la quale, invece, il decreto è divenuto definitivo in difetto di opposizione), nei limiti del 50%.
Sul predetto importo, in conformità alla richiesta avanzata dal professionista, sin dal ricorso monitorio, vanno riconosciuto gli interessi legali dal 22.4.2024, data di notifica del ricorso monitorio,
(cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 12905 del 14/05/2025), al soddisfo.
pag. 19/23 Riguardo alla misura di tali interessi, reputa il Tribunale che gli stessi debbano computarsi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., in ossequio al principio secondo cui “In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del
d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr.
Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024).
Va, invece, disattesa la richiesta di riconoscimento della rivalutazione monetaria, avanzata dal professionista, venendo, nella specie, in rilievo un credito pacificamente di valuta ed essendo risultata carente finanche l'allegazione, da parte del creditore, del prodursi, per effetto della svalutazione monetaria, di un danno maggiore rispetto a quello compensato mediante il riconoscimento degli interessi moratori, per giunta nella misura dinanzi indicata.
§ 10.
Venendo a disciplinare le spese processuali, giova rammentare che “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con
pag. 20/23 il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (cfr. Cass. civ.
Sez. 2 - , Sentenza n. 24482 del 09/08/2022).
Nel caso di specie, all'esito del presente giudizio, è stata, comunque, accertata la sussistenza, sia pure in misura inferiore rispetto a quanto oggetto dell'originaria domanda, del credito azionato dal professionista, sicché l'opponente, risultando soccombente, deve rifondere alla controparte anche le spese della fase monitoria.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, secondo lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, nel quale rientra il decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi per la fase monitoria e minimi per il giudizio di opposizione, tenuto conto del modesto numero e della ridotta complessità delle questioni controverse.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lecce, a
[...]
definizione del procedimento monitorio n. RG 2403/2024, in data
14.4.2024, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca, nei confronti di , il decreto ingiuntivo;
Parte_1
pag. 21/23 b) in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna a pagare, in favore dell'avv. OD RU, Parte_1
l'importo di euro 18.105,1, oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, l'IVA e la CPA come per legge, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal
22.4.2024 al soddisfo;
c) condanna alla rifusione, in favore dell'avv. Parte_1
OD RU, delle spese processuali, che liquida, per la fase monitoria, in euro 286,00 per esborsi, euro 567,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al giudizio di opposizione, in euro 26,14 per esborsi, euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, il 20.11.2025.
Il Giudice
dott. MI CC
pag. 22/23 pag. 23/23