CASS
Sentenza 28 marzo 2026
Sentenza 28 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2026, n. 7430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7430 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17238/2024 R.G. proposto da: CA ES, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO FEDERICO VIDETTA;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI TORINO n. 499/2024 depositata il 28/05/2024. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. LORENZO ORILIA - Presidente PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Dott. VINCENZO PICARO - Consigliere Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Ud. 19/03/2026 Dott. STEFANO OLIVA - Consigliere Dott. CRISTINA AMATO - Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 7430 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 28/03/2026 2 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19/03/2026 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. FULVIO TRONCONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati PAOLO FEDERICO VIDETTA per parte ricorrente l’avvocato dello Stato Giuseppe Lillo per l’amministrazione controricorrente;
FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Torino definiva le controversie riunite R. G. nn. 552/2020 e 663/2020 per le quali in data 26.5.2020 AL LÌ aveva ottenuto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con istanza depositata in data 28.2.2023 il difensore Avv. PA DE TA chiedeva la liquidazione del compenso (già dimidiato ex art. 130 D. P. R. 30.5.2002, n. 115) pari ad € 2.900,00 oltre 15% (rimborso spese forfettario), iva e cpa. La Corte d’Appello chiedeva alla parte di “documentare l’esistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di AL LÌ sia all’epoca della proposizione dell’appello e del provvedimento del Consiglio dell’Ordine di Torino del 26.5.2020, sia all’attualità, riservando all’esito di provvedere sull’istanza proposta”. In ottemperanza a tale richiesta, la parte provvedeva alla produzione di documenti tra i quali l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 2020, lo stato di famiglia e reddituale alla data del 7 aprile 2023; - in data 14.4.2023, ad integrazione di quanto depositato il 7 aprile u.s., non essendo ancora disponibile il modello 730 precompilato relativo ai redditi 2022, la parte provvedeva alla produzione di autocertificazione dei 3 redditi 2022 e anche del 2023 sottoscritta anche da LA LÌ (precedentemente era stata depositata quella firmata dalla sola AL LÌ). 2. La Corte d’Appello di Torino, con decreto del 5 maggio 2023, dopo aver dato atto che, con riferimento ai redditi dell’appellante AL LÌ relativi all’anno 2022, la parte aveva prodotto un prospetto riguardante i redditi della stessa per il 2022, revocava “il patrocinio a spese dello Stato a favore di AL LÌ dopo il 1° marzo 2022, confermando il beneficio fino a detta data”. 3. In data 31 luglio 2023, tramite il difensore, la parte chiedeva la revoca del decreto presidenziale del 5.5.2023, nonché la conseguente caducazione della richiesta di pagamento del contributo unificato, allegando il modello 730 precompilato dall’INPS. 4. Con successivo decreto del 5.9.2023 la Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Torino dichiarava tale istanza inammissibile in quanto “volta a provocare la revisione nel merito del provvedimento di parziale revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di AL LÌ, pur se sulla base di elementi documentali che si assumono successivamente acquisiti” e non la mera correzione/modifica dello stesso;
4.1 In data 19.9.2023 veniva chiesta la “riliquidazione” del compenso (già dimidiato ex art. 130 D. P. R. 30.5.2002, n. 115) pari ad € 2.900,00 oltre 15% (rimborso spese forfettario), iva e cpa e la conseguente modifica del ridetto Decreto Presidenziale 5.5.2023 (doc. 11) ritenendo sufficiente la mera modifica (e non la caducazione a seguito di impugnazione) del citato Decreto Presidenziale 5.5.2023 essendo sufficiente dare semplicemente 4 atto del fatto che quanto in un primo momento autocertificato (reddito 2022) era stato successivamente documentato. 4.2 Con decreto 29.9.2023 (doc. 12) la Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Torino dichiarava anche tale istanza inammissibile in quanto “il provvedimento di revoca, anche parziale, dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non era “rebus sic stantibus” 5. Alla luce di tali premesse, e stante il mancato decorso dei termini di legge, la parte impugnava il decreto 5.5.2023 di revoca parziale del beneficio del patrocinio a Spese dello Stato, chiedendo l’ammissione della stessa al beneficio stesso per il periodo successivo al 2.03.2022. 6. La Corte d’Appello, preliminarmente in rito, osservava come il giudizio di opposizione fosse stato formalmente instaurato dalla parte secondo le modalità del c.d. nuovo rito Cartabia, ovvero ai sensi dell’art. 281 decies c.p.c. Il provvedimento impugnato era stato emesso il 5.05.2023 ed il ricorso risultava depositato il 6.11.2023, successivamente, all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, a partire del 28.02.2023. Da tale data decorreva, dunque, la possibilità di avvalersi del rito c.d. Cartabia, oggi disciplinato dagli artt. 281 novies e segg. per chiedere la revoca del decreto impugnato. Ciò posto, e dato che l’opposizione riguardava incontrovertibilmente il solo decreto del 5.05.2023, ne andava dichiarata la inammissibilità, stante la sua tardiva proposizione oltre il termine di legge. Infatti, l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - rimedio estendibile anche al decreto in esame, emesso, ai sensi 5 dell’art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - andava proposta entro il termine di trenta giorni stabilito generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. Nel silenzio della previsione normativa di un termine perentorio per la sua proposizione, doveva richiamarsi (v. in proposito, Cass. 20.11.2017 n. 27418) quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 106 del 12 maggio 2016, con la quale era stata ritenuta infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 17, d.lgs. 10 settembre 2011 n. 150, nella parte in cui sopprimeva il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione, previsto dall'art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, l. 18 giugno 2009 n. 69, in riferimento all'art. 76 cost.. Nel contesto del medesimo arresto, il giudice delle Leggi aveva poi precisato che “l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comportava che il termine per la relativa proposizione fosse quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n. 234/2016). In applicazione di tale principio - sulla cui portata generale non aveva inciso la sottoposizione dell’odierno procedimento al c.d. rito Cartabia – doveva, dunque, ritenersi la tardività del deposito del ricorso. Infatti, pur non essendovi prova della data della comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento impugnato – prova di cui era, peraltro, onerata la 6 parte ricorrente – tale data va collocata, sul piano logico, in data non posteriore al 31.07.2023, giorno del deposito della prima istanza di revoca da parte della ricorrente. Quindi, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini feriali dal 1.08.2023 al 31.08.2023, il provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato entro il 30.09.2023; di contro, il deposito telematico del ricorso risulta effettuato il 6.11.2023. Il ricorso è, dunque, inammissibile 4. AL LÌ ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un unico motivo. 5. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso. 6. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. 7. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 170 d.P.R. 115/2002, art. 15 d.lgs 150/2011, art. 281-terdecies e art. 327 c.p.c Parte ricorrente ritiene che la Corte d’Appello abbia erroneamente ritenuto tardiva l’opposizione contro un decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato proposta entro sei mesi dalla pubblicazione dello stesso. Il ricorrente premette che l’opposizione di cui si discute per espressa previsione dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 “è disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011” il quale al comma 1 attualmente vigente dispone: “Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 7 In sintesi sulla base di tale premessa la tesi del ricorrente è che la riforma del procedimento sommario mediante l’abrogazione degli artt. 702-bis – 702-quater c.p.c. e l’introduzione del rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies – 281- terdecies c.p.c. ha comportato che il termine di trenta giorni per impugnare l’ordinanza ex art. 702-ter decorrente dalla sua comunicazione o notificazione è stato sostituito dalla impugnazione nei modi ordinari prevista dall’art. 281-terdecies c.p.c. Di conseguenza nella specie la mera comunicazione del provvedimento impugnato non sarebbe idonea a far decorrere il termine per appellare l’ordinanza in quanto il rito semplificato fa riferimento ai modi ordinari e la giurisprudenza ritiene la mera comunicazione inidonea a produrre l’effetto di decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c. essendo invece necessaria la notificazione della sentenza (Cassazione n. 23526/2014). Con riferimento al rito semplificato di cognizione, il codice di procedura vigente ante riforma Cartabia all’art. 702-quater prevedeva espressamente un termine di impugnazione di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, mentre il nuovo art. 281-terdecies c. p. c. attualmente vigente dispone che “La sentenza è impugnabile nei modi ordinari”. Dunque, poiché il Decreto 5.5.2023 è stato comunicato con mera comunicazione di cancelleria, lo stesso può essere impugnato con opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 entro il termine semestrale. Il Giudice di legittimità ha da tempo statuito che il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile con la medesima procedura con cui si ricorre contro il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private 8 cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino e cioè l’opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002. Tale opposizione, per espressa previsione dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, “è disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011” il quale al comma 1 attualmente vigente dispone: “Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”. Il rito semplificato di cognizione è normato dagli artt. 281-decies – 281-terdecies c.p.c. introdotti dalla riforma Cartabia, e cioè dal d.lgs 10.10.2022 n. 149 come modificato dal d.lgs 29.12.2022 n. 197, entrato in vigore il 28.2.2023. L’art. 281 terdecies c.p.c. (che, di fatto, sostituisce il citato art. 702 quater c.p.c.) al comma 3 dispone: “La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.” Dunque, se durante la vigenza dell’art. 702 quater c.p.c., il combinato disposto di tale norma con l’art. 15 D.Lgs 150/2011 determinava l’impugnabilità del provvedimento emesso ex art. 170 DPR 115/2002 entro e non oltre 30 giorni, a seguito dell’abrogazione dell’art. 702 quater c.p.c., il combinato disposto tra il vigente art. 281terdecies c.p.c. e l’art. 15 D.Lgs 150/2011 determina l’impugnabilità del provvedimento emesso ex art. 170 DPR 115/2002 “nei modi ordinari” e cioè, in mancanza di notificazione dello stesso, nei termini di cui all’art. 327 c.p.c. e quindi entro sei mesi dalla comunicazione di cancelleria. Nel caso in esame, infatti, il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato non è mai stato notificato, ma è stato solo comunicato dalla cancelleria al difensore della destinataria di tale revoca. 9 Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello di Torino, nel procedimento disciplinato dal nuovo rito, “nel silenzio della previsione normativa di un termine perentorio per la sua proposizione”, ai fini dell’impugnazione si dovrebbe tener conto dei “modi ordinari” di cui all’art. 281-terdecies c.p.c. 1.2 Il ricorso è fondato. Preliminarmente deve osservarsi come questa Corte si sia orientata nel senso della sussistenza della legittimazione della parte a proporre l’opposizione avverso il provvedimento di parziale revoca del beneficio per modifica della situazione reddituale ex art. 136, comma 3, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115 che ha effetto solo dal momento dell’accertamento di tale modifica. Sul punto di recente si è detto che: In tema di patrocinio a spese dello Stato, va riconosciuta alla parte ammessa al beneficio la legittimazione ad impugnare il provvedimento di ammissione al fine di contestarne la decorrenza, trattandosi di parziale mancato riconoscimento del beneficio con riferimento al periodo escluso, e non soltanto di mera contestazione della liquidazione dei compensi, come tale spettante al solo difensore (Cass. Sez. 2, 14/03/2025, n. 6888, Rv. 674535 - 01). 1.3 Ciò premesso e venendo all’esame della questione circa il termine per proporre l’opposizione a seguito della riforma del rito sommario deve osservarsi che, nella specie, risulta incontestato che il decreto di parziale revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato opposto dalla ricorrente sia stato emesso successivamente all’entrata in vigore delle modifiche del codice di procedura civile e, in particolare, dell’abrogazione del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis – 702 quater c.p.c. 10 e l’introduzione del c.d. rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies – 281 terdecies c.p.c. A seguito della riforma è stato modificato anche l’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 che, nell’attuale formulazione, così recita: Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. La modifica nel senso sopra indicato è avvenuta ad opera dell’art. 15, comma 3, lett. f), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022. A norma dell’art. 35, comma 1, del citato d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni dello stesso d.lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Mentre, ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Nella specie la parziale revoca dell’ammissione al beneficio è avvenuta con decreto del maggio 2023 sicché il procedimento di opposizione è successivo all’entrata in vigore del nuovo rito semplificato e del relativo regime impugnatorio. Ciò precisato in termini di disciplina applicabile ratione temporis deve ribadirsi in questa sede che: il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto ai sensi dell’art. 136 d.p.r. 115/2002 è, sempre e soltanto, opponibile con lo speciale procedimento del successivo art. 170 del medesimo d.p.r. 115/2002 (Cass. Sez. 3, 22/07/2025, n. 20780, Rv. 675405 11 – 01 vedi anche Cass., 03/06/2020, n. 10487; Cass., 28/07/2020, n. n.16117; Cass., 06/12/2017, n. 29228). Come si è detto a seguito della riforma l’attuale testo dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che le controversie previste dall'articolo 170 d.P.R. n.115 del 2002 sono regolate dal rito semplificato di cognizione che si caratterizza per essere un procedimento che si conclude con sentenza, il cui regime impugnatorio è quello ordinario ex art. 281 terdecies c.p.c.. Deve prendersi atto, pertanto, del venir meno del regime di deroga previsto dall’art. 702-quater c.p.c. che prevedeva il decorrere del termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza conclusiva. La norma abrogata, infatti, riconosceva un valore equivalente alla comunicazione di cancelleria del provvedimento che, invece, nel regime ordinario non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c. Si trattava, infatti, di una comunicazione avente un carattere di palese specialità rispetto a quella della sentenza, ordinariamente prevista dall’art. 133, comma 2 c.p.c., in quanto produttiva di uno specifico effetto (decorrenza del termine di appellabilità), che la norma citata esclude invece espressamente (“… La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325.”). Nel regime precedente regolato dal rito sommario la comunicazione dell’ordinanza aveva la finalità di veicolare un’informazione chiara e completa della decisione, nel suo testo integrale, ed era stata stabilita ex lege la equipollenza tra la comunicazione (che è atto del cancelliere dell'ufficio giudiziario: art. 136 c.p.c.) e la notificazione (che l'ufficiale giudiziario effettua a 12 richiesta di parte). La giurisprudenza di legittimità aveva anche chiarito che il termine breve d'impugnazione non poteva farsi decorrere dalla sola notizia del dispositivo, per evidenti esigenze di difesa della parte soccombente, essendole necessaria la conoscenza della motivazione al fine di correlare ad essa i motivi a sostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificità (così: Cass. 23 marzo 2017, n. 7401, in motivazione, con ampio richiamo di precedenti). Di conseguenza, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 15 d.lgs. n.150 del 2011 e 170 d.P.R. n.115 del 2002, a seguito dell’abrogazione del rito sommario e dell’introduzione del rito semplificato di cognizione, in mancanza della notifica del provvedimento di revoca il termine per proporre opposizione in applicazione degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’attuale art.281-terdecies c.p.c. è quello ordinario di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento ex art. 327 c.p.c. D’altra parte, anche nel regime precedente si era ritenuto applicabile il termine lungo in caso di mancata comunicazione, può richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: In caso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di cui all'art.170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica il termine impugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la parte contumace che per quella costituita, ove non intervenga la comunicazione del provvedimento. Il decreto di liquidazione viene, infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altri all'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventi 13 carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 c.p.c. (Cass. Sez. 6, 17/10/2022, n. 30432, Rv. 665996 - 01). La tesi dell’Avvocatura dello Stato, nel pur apprezzabile sforzo di offrire un’interpretazione che segni una continuità con il precedente regime di impugnazione di tale tipologia di provvedimenti, non può essere condivisa stante il tenore letterale delle norme sopra citate. Peraltro, non è prospettabile una questione di costituzionalità stante la necessità di offrire interpretazioni che assicurino, in conformità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, un giusto punto di equilibrio tra garanzia individuale e regole di accesso all'impugnazione, tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte EDU. Pertanto, non può ritenersi che il rimando al regime impugnatorio ordinario sia in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali, consentendo di bilanciare la suddetta esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo, da celebrare in tempi ragionevoli e realizzando un equilibrato rapporto tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione per l’esame nel merito dell’opposizione e all’esito per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 19 marzo 2026. 14 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE UC VA OR IA
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI TORINO n. 499/2024 depositata il 28/05/2024. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. LORENZO ORILIA - Presidente PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Dott. VINCENZO PICARO - Consigliere Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Ud. 19/03/2026 Dott. STEFANO OLIVA - Consigliere Dott. CRISTINA AMATO - Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 7430 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 28/03/2026 2 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19/03/2026 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. FULVIO TRONCONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati PAOLO FEDERICO VIDETTA per parte ricorrente l’avvocato dello Stato Giuseppe Lillo per l’amministrazione controricorrente;
FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Torino definiva le controversie riunite R. G. nn. 552/2020 e 663/2020 per le quali in data 26.5.2020 AL LÌ aveva ottenuto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con istanza depositata in data 28.2.2023 il difensore Avv. PA DE TA chiedeva la liquidazione del compenso (già dimidiato ex art. 130 D. P. R. 30.5.2002, n. 115) pari ad € 2.900,00 oltre 15% (rimborso spese forfettario), iva e cpa. La Corte d’Appello chiedeva alla parte di “documentare l’esistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di AL LÌ sia all’epoca della proposizione dell’appello e del provvedimento del Consiglio dell’Ordine di Torino del 26.5.2020, sia all’attualità, riservando all’esito di provvedere sull’istanza proposta”. In ottemperanza a tale richiesta, la parte provvedeva alla produzione di documenti tra i quali l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 2020, lo stato di famiglia e reddituale alla data del 7 aprile 2023; - in data 14.4.2023, ad integrazione di quanto depositato il 7 aprile u.s., non essendo ancora disponibile il modello 730 precompilato relativo ai redditi 2022, la parte provvedeva alla produzione di autocertificazione dei 3 redditi 2022 e anche del 2023 sottoscritta anche da LA LÌ (precedentemente era stata depositata quella firmata dalla sola AL LÌ). 2. La Corte d’Appello di Torino, con decreto del 5 maggio 2023, dopo aver dato atto che, con riferimento ai redditi dell’appellante AL LÌ relativi all’anno 2022, la parte aveva prodotto un prospetto riguardante i redditi della stessa per il 2022, revocava “il patrocinio a spese dello Stato a favore di AL LÌ dopo il 1° marzo 2022, confermando il beneficio fino a detta data”. 3. In data 31 luglio 2023, tramite il difensore, la parte chiedeva la revoca del decreto presidenziale del 5.5.2023, nonché la conseguente caducazione della richiesta di pagamento del contributo unificato, allegando il modello 730 precompilato dall’INPS. 4. Con successivo decreto del 5.9.2023 la Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Torino dichiarava tale istanza inammissibile in quanto “volta a provocare la revisione nel merito del provvedimento di parziale revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di AL LÌ, pur se sulla base di elementi documentali che si assumono successivamente acquisiti” e non la mera correzione/modifica dello stesso;
4.1 In data 19.9.2023 veniva chiesta la “riliquidazione” del compenso (già dimidiato ex art. 130 D. P. R. 30.5.2002, n. 115) pari ad € 2.900,00 oltre 15% (rimborso spese forfettario), iva e cpa e la conseguente modifica del ridetto Decreto Presidenziale 5.5.2023 (doc. 11) ritenendo sufficiente la mera modifica (e non la caducazione a seguito di impugnazione) del citato Decreto Presidenziale 5.5.2023 essendo sufficiente dare semplicemente 4 atto del fatto che quanto in un primo momento autocertificato (reddito 2022) era stato successivamente documentato. 4.2 Con decreto 29.9.2023 (doc. 12) la Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Torino dichiarava anche tale istanza inammissibile in quanto “il provvedimento di revoca, anche parziale, dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non era “rebus sic stantibus” 5. Alla luce di tali premesse, e stante il mancato decorso dei termini di legge, la parte impugnava il decreto 5.5.2023 di revoca parziale del beneficio del patrocinio a Spese dello Stato, chiedendo l’ammissione della stessa al beneficio stesso per il periodo successivo al 2.03.2022. 6. La Corte d’Appello, preliminarmente in rito, osservava come il giudizio di opposizione fosse stato formalmente instaurato dalla parte secondo le modalità del c.d. nuovo rito Cartabia, ovvero ai sensi dell’art. 281 decies c.p.c. Il provvedimento impugnato era stato emesso il 5.05.2023 ed il ricorso risultava depositato il 6.11.2023, successivamente, all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, a partire del 28.02.2023. Da tale data decorreva, dunque, la possibilità di avvalersi del rito c.d. Cartabia, oggi disciplinato dagli artt. 281 novies e segg. per chiedere la revoca del decreto impugnato. Ciò posto, e dato che l’opposizione riguardava incontrovertibilmente il solo decreto del 5.05.2023, ne andava dichiarata la inammissibilità, stante la sua tardiva proposizione oltre il termine di legge. Infatti, l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - rimedio estendibile anche al decreto in esame, emesso, ai sensi 5 dell’art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - andava proposta entro il termine di trenta giorni stabilito generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. Nel silenzio della previsione normativa di un termine perentorio per la sua proposizione, doveva richiamarsi (v. in proposito, Cass. 20.11.2017 n. 27418) quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 106 del 12 maggio 2016, con la quale era stata ritenuta infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 17, d.lgs. 10 settembre 2011 n. 150, nella parte in cui sopprimeva il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione, previsto dall'art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, l. 18 giugno 2009 n. 69, in riferimento all'art. 76 cost.. Nel contesto del medesimo arresto, il giudice delle Leggi aveva poi precisato che “l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comportava che il termine per la relativa proposizione fosse quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n. 234/2016). In applicazione di tale principio - sulla cui portata generale non aveva inciso la sottoposizione dell’odierno procedimento al c.d. rito Cartabia – doveva, dunque, ritenersi la tardività del deposito del ricorso. Infatti, pur non essendovi prova della data della comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento impugnato – prova di cui era, peraltro, onerata la 6 parte ricorrente – tale data va collocata, sul piano logico, in data non posteriore al 31.07.2023, giorno del deposito della prima istanza di revoca da parte della ricorrente. Quindi, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini feriali dal 1.08.2023 al 31.08.2023, il provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato entro il 30.09.2023; di contro, il deposito telematico del ricorso risulta effettuato il 6.11.2023. Il ricorso è, dunque, inammissibile 4. AL LÌ ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un unico motivo. 5. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso. 6. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. 7. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 170 d.P.R. 115/2002, art. 15 d.lgs 150/2011, art. 281-terdecies e art. 327 c.p.c Parte ricorrente ritiene che la Corte d’Appello abbia erroneamente ritenuto tardiva l’opposizione contro un decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato proposta entro sei mesi dalla pubblicazione dello stesso. Il ricorrente premette che l’opposizione di cui si discute per espressa previsione dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 “è disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011” il quale al comma 1 attualmente vigente dispone: “Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 7 In sintesi sulla base di tale premessa la tesi del ricorrente è che la riforma del procedimento sommario mediante l’abrogazione degli artt. 702-bis – 702-quater c.p.c. e l’introduzione del rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies – 281- terdecies c.p.c. ha comportato che il termine di trenta giorni per impugnare l’ordinanza ex art. 702-ter decorrente dalla sua comunicazione o notificazione è stato sostituito dalla impugnazione nei modi ordinari prevista dall’art. 281-terdecies c.p.c. Di conseguenza nella specie la mera comunicazione del provvedimento impugnato non sarebbe idonea a far decorrere il termine per appellare l’ordinanza in quanto il rito semplificato fa riferimento ai modi ordinari e la giurisprudenza ritiene la mera comunicazione inidonea a produrre l’effetto di decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c. essendo invece necessaria la notificazione della sentenza (Cassazione n. 23526/2014). Con riferimento al rito semplificato di cognizione, il codice di procedura vigente ante riforma Cartabia all’art. 702-quater prevedeva espressamente un termine di impugnazione di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, mentre il nuovo art. 281-terdecies c. p. c. attualmente vigente dispone che “La sentenza è impugnabile nei modi ordinari”. Dunque, poiché il Decreto 5.5.2023 è stato comunicato con mera comunicazione di cancelleria, lo stesso può essere impugnato con opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 entro il termine semestrale. Il Giudice di legittimità ha da tempo statuito che il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile con la medesima procedura con cui si ricorre contro il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private 8 cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino e cioè l’opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002. Tale opposizione, per espressa previsione dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, “è disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011” il quale al comma 1 attualmente vigente dispone: “Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”. Il rito semplificato di cognizione è normato dagli artt. 281-decies – 281-terdecies c.p.c. introdotti dalla riforma Cartabia, e cioè dal d.lgs 10.10.2022 n. 149 come modificato dal d.lgs 29.12.2022 n. 197, entrato in vigore il 28.2.2023. L’art. 281 terdecies c.p.c. (che, di fatto, sostituisce il citato art. 702 quater c.p.c.) al comma 3 dispone: “La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.” Dunque, se durante la vigenza dell’art. 702 quater c.p.c., il combinato disposto di tale norma con l’art. 15 D.Lgs 150/2011 determinava l’impugnabilità del provvedimento emesso ex art. 170 DPR 115/2002 entro e non oltre 30 giorni, a seguito dell’abrogazione dell’art. 702 quater c.p.c., il combinato disposto tra il vigente art. 281terdecies c.p.c. e l’art. 15 D.Lgs 150/2011 determina l’impugnabilità del provvedimento emesso ex art. 170 DPR 115/2002 “nei modi ordinari” e cioè, in mancanza di notificazione dello stesso, nei termini di cui all’art. 327 c.p.c. e quindi entro sei mesi dalla comunicazione di cancelleria. Nel caso in esame, infatti, il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato non è mai stato notificato, ma è stato solo comunicato dalla cancelleria al difensore della destinataria di tale revoca. 9 Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello di Torino, nel procedimento disciplinato dal nuovo rito, “nel silenzio della previsione normativa di un termine perentorio per la sua proposizione”, ai fini dell’impugnazione si dovrebbe tener conto dei “modi ordinari” di cui all’art. 281-terdecies c.p.c. 1.2 Il ricorso è fondato. Preliminarmente deve osservarsi come questa Corte si sia orientata nel senso della sussistenza della legittimazione della parte a proporre l’opposizione avverso il provvedimento di parziale revoca del beneficio per modifica della situazione reddituale ex art. 136, comma 3, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115 che ha effetto solo dal momento dell’accertamento di tale modifica. Sul punto di recente si è detto che: In tema di patrocinio a spese dello Stato, va riconosciuta alla parte ammessa al beneficio la legittimazione ad impugnare il provvedimento di ammissione al fine di contestarne la decorrenza, trattandosi di parziale mancato riconoscimento del beneficio con riferimento al periodo escluso, e non soltanto di mera contestazione della liquidazione dei compensi, come tale spettante al solo difensore (Cass. Sez. 2, 14/03/2025, n. 6888, Rv. 674535 - 01). 1.3 Ciò premesso e venendo all’esame della questione circa il termine per proporre l’opposizione a seguito della riforma del rito sommario deve osservarsi che, nella specie, risulta incontestato che il decreto di parziale revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato opposto dalla ricorrente sia stato emesso successivamente all’entrata in vigore delle modifiche del codice di procedura civile e, in particolare, dell’abrogazione del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis – 702 quater c.p.c. 10 e l’introduzione del c.d. rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies – 281 terdecies c.p.c. A seguito della riforma è stato modificato anche l’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 che, nell’attuale formulazione, così recita: Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. La modifica nel senso sopra indicato è avvenuta ad opera dell’art. 15, comma 3, lett. f), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022. A norma dell’art. 35, comma 1, del citato d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni dello stesso d.lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Mentre, ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Nella specie la parziale revoca dell’ammissione al beneficio è avvenuta con decreto del maggio 2023 sicché il procedimento di opposizione è successivo all’entrata in vigore del nuovo rito semplificato e del relativo regime impugnatorio. Ciò precisato in termini di disciplina applicabile ratione temporis deve ribadirsi in questa sede che: il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto ai sensi dell’art. 136 d.p.r. 115/2002 è, sempre e soltanto, opponibile con lo speciale procedimento del successivo art. 170 del medesimo d.p.r. 115/2002 (Cass. Sez. 3, 22/07/2025, n. 20780, Rv. 675405 11 – 01 vedi anche Cass., 03/06/2020, n. 10487; Cass., 28/07/2020, n. n.16117; Cass., 06/12/2017, n. 29228). Come si è detto a seguito della riforma l’attuale testo dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che le controversie previste dall'articolo 170 d.P.R. n.115 del 2002 sono regolate dal rito semplificato di cognizione che si caratterizza per essere un procedimento che si conclude con sentenza, il cui regime impugnatorio è quello ordinario ex art. 281 terdecies c.p.c.. Deve prendersi atto, pertanto, del venir meno del regime di deroga previsto dall’art. 702-quater c.p.c. che prevedeva il decorrere del termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza conclusiva. La norma abrogata, infatti, riconosceva un valore equivalente alla comunicazione di cancelleria del provvedimento che, invece, nel regime ordinario non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c. Si trattava, infatti, di una comunicazione avente un carattere di palese specialità rispetto a quella della sentenza, ordinariamente prevista dall’art. 133, comma 2 c.p.c., in quanto produttiva di uno specifico effetto (decorrenza del termine di appellabilità), che la norma citata esclude invece espressamente (“… La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325.”). Nel regime precedente regolato dal rito sommario la comunicazione dell’ordinanza aveva la finalità di veicolare un’informazione chiara e completa della decisione, nel suo testo integrale, ed era stata stabilita ex lege la equipollenza tra la comunicazione (che è atto del cancelliere dell'ufficio giudiziario: art. 136 c.p.c.) e la notificazione (che l'ufficiale giudiziario effettua a 12 richiesta di parte). La giurisprudenza di legittimità aveva anche chiarito che il termine breve d'impugnazione non poteva farsi decorrere dalla sola notizia del dispositivo, per evidenti esigenze di difesa della parte soccombente, essendole necessaria la conoscenza della motivazione al fine di correlare ad essa i motivi a sostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificità (così: Cass. 23 marzo 2017, n. 7401, in motivazione, con ampio richiamo di precedenti). Di conseguenza, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 15 d.lgs. n.150 del 2011 e 170 d.P.R. n.115 del 2002, a seguito dell’abrogazione del rito sommario e dell’introduzione del rito semplificato di cognizione, in mancanza della notifica del provvedimento di revoca il termine per proporre opposizione in applicazione degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’attuale art.281-terdecies c.p.c. è quello ordinario di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento ex art. 327 c.p.c. D’altra parte, anche nel regime precedente si era ritenuto applicabile il termine lungo in caso di mancata comunicazione, può richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: In caso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di cui all'art.170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica il termine impugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la parte contumace che per quella costituita, ove non intervenga la comunicazione del provvedimento. Il decreto di liquidazione viene, infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altri all'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventi 13 carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 c.p.c. (Cass. Sez. 6, 17/10/2022, n. 30432, Rv. 665996 - 01). La tesi dell’Avvocatura dello Stato, nel pur apprezzabile sforzo di offrire un’interpretazione che segni una continuità con il precedente regime di impugnazione di tale tipologia di provvedimenti, non può essere condivisa stante il tenore letterale delle norme sopra citate. Peraltro, non è prospettabile una questione di costituzionalità stante la necessità di offrire interpretazioni che assicurino, in conformità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, un giusto punto di equilibrio tra garanzia individuale e regole di accesso all'impugnazione, tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte EDU. Pertanto, non può ritenersi che il rimando al regime impugnatorio ordinario sia in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali, consentendo di bilanciare la suddetta esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo, da celebrare in tempi ragionevoli e realizzando un equilibrato rapporto tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione per l’esame nel merito dell’opposizione e all’esito per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 19 marzo 2026. 14 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE UC VA OR IA