CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3989 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
RG. N. 5740/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. RG 5740/2019, vertente
Tra
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Giovanna Barba
-appellanti-
E
già denominata (c.f. e p. iva Controparte_1 Controparte_2
) quale impresa per la gestione nel Lazio del Fondo di Garanzia per P.IVA_1 le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Roselli
-appellata- E
Pagina 1 (c.f. e p. iva I ), in persona del legale rappresentate pro _3 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Roma, Via Yser n.14 - 00198;
-appellata contumace-
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Gli odierni appellanti hanno dedotto, in primo grado, che il giorno 30.01.2012, alle ore 21:30 circa, percorreva Via Prenestina in direzione G.R.A. alla Parte_1 guida dello scooter Piaggio Beverly di proprietà di e dopo aver Parte_2 superato Largo Preneste e giunto all'altezza dei pali Acea 142/144, detto motociclo sarebbe stato urtato sulla parte posteriore sinistra da un veicolo non identificato poi dileguatosi. In conseguenza del riferito impatto l avrebbe perso il controllo Pt_1 del mezzo rovinando in terra e terminando la corsa contro dei veicoli in sosta, riportando lesioni. Chiedevano quindi gli attori di dichiarare l'esclusiva responsabilità del proprietario e del conducente il veicolo non identificato e conseguentemente condannare la
[...]
e al risarcimento dei danni fisici e materiali subiti. Controparte_4 _3
, nella qualità di Impresa designata per la gestione nel Lazio del Controparte_1
F.G.V.S., si è costituita eccependo preliminarmente l'improponibilità dell'avversa azione, la propria carenza di legittimazione passiva e comunque contestando decisamente le avverse domande sia relativamente all'an che al quantum debeatur. Espletata la prova e la CTU medico legale, il tribunale con sentenza n. 3215/19 ha respinto la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge. Il tribunale ha così motivato:
“Preliminarmente, va osservato come "l'omessa o incompleta denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto "(cfr. Cass. n. 9939/12).
[…] Orbene, nel caso all'esame la regola di giudizio è data dall'art. 2054, 1° comma c.c., in virtù del quale è onere della prova incombente su parte attrice dimostrare che il conducente del veicolo – in questo caso rimasto sconosciuto- abbia cagionato il danno a persone o cose dalla circolazione del mezzo, senza aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Invero -sebbene la prova della verificazione di un sinistro, come rappresentato dall'attore, risulta per tabulas dalla documentazione prodotta, in particolare dalla Relazione della Polizia Municipale di Roma (all. l all'atto di citazione) da cui emerge come l in data 30.01.2012 sia stato effettivamente coinvolto in un Pt_1 sinistro sulla via Prenestina in Roma, e prontamente ricoverato al pronto soccorso
Pagina 2 dell'Ospedale "Madre di San Camillo" di Roma, tuttavia non Persona_1 risulta dimostrata in atti l'incidenza causale del sinistro de quo ad opera del veicolo rimasto sconosciuto.
Dalla stessa relazione infatti emerge come 1a Polizia Municipale sia intervenuta, in data 30.01.2012, alle ore 21 circa, a circa 25 minuti di distanza temporale dalla
verificazione del sinistro, mentre non emerge alcun elemento idoneo a supportare la versione dei fatti esposta dalla parte attrice. Nella medesima relazione il sinistro è
descritto come avvenuto tra "veicolo in marcia contro veicolo in sosta". Le evidenze emerse dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio non hanno consentito di raggiungere la prova sulla dinamica dell'incidente rappresentata dall'attore.
In particolare, non appare assolto l'onere probatorio specifico incombente sulla parte attrice, volto a dimostrare che la dinamica dell'incidente sia avvenuta secondo la propria prospettazione, ovvero che il sinistro sia stato determinato dal conducente di altro veicolo non identificato perché fuggito. Infatti l'unico teste di parte attrice escusso nel corso dell'istruttoria, Testimone_1
pur confermando la versione della dinamica del sinistro
[...] prospettata dall'attore, ha reso una testimonianza che appare, nell'insieme, poco credibile. In particolare, il teste ha dichiarato di aver assistito al sinistro e di essersi fermato a soccorrere l assieme ad altre persone che Pt_1
percorrevano la strada, di aver visto arrivare una pattuglia dei Carabinieri che aveva provveduto a chiamare il 118 e di essersi allontanato senza lasciare a nessuno i propri recapiti ( pur avendo provveduto a chiamare telefonicamente la moglie dell su richiesta di quest'ultimo, usando il proprio Pt_1
cellulare). Ora, si osserva che appare del tutto poco verosimile che la pattuglia dei
Carabinieri intervenuta — della quale si trova riscontro nella relazione della Polizia municipale in atti- in presenza di più testimoni, non abbia provveduto a raccogliere le generalità degli stessi. Inoltre appare insolito che il teste escusso si sia presentato per rendere dichiarazioni spontanee sulla dinamica del sinistro
presso la Polizia Municipale a distanza di oltre un mese dalla verificazione del sinistro.
Pagina 3 Si rileva poi una divergenza tra quanto dichiarato dal teste riguardo al fatto che sarebbero stati i Carabinieri a chiamare il 118 e quanto riferito dall nelle Pt_1 dichiarazioni spontanee riportate nel verbale della Polizia Municipale in atti, riguardo al fatto che l'autombulanza era stata chiamata dai passanti intervenuti per primi. Deve poi valutarsi, assieme agli elementi emersi dall'istruttoria sopra indicati, il fatto che l - pur consapevole, secondo quanto dallo stesso riferito attraverso Pt_1
spontanea dichiarazione e riportato nella relazione della Polizia Municipale in atti- della intervenuta presenza, nell'immediatezza del sinistro, di un pattuglia dei Carabinieri e più persone, non ha presentato denuncia-querela in I ordine al sinistro accaduto. Alla luce di quanto sopra, ed in assenza di altre risultanze istruttorie sul punto, devesi ritenere non raggiunta la prova circa la causazione dell'evento ad opera del veicolo descritto rimasto non identificato. Pertanto la domanda attorea deve essere respinta”.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello gli attori soccombenti, deducendo, con le articolate motivazioni cui integralmente si rinvia:
1) “erroneità ed ingiustizia della sentenza che s'impugna nella parte in cui il Giudice di prime cure ha posto a base della sua decisione delle erronee valutazioni del principio di diritto - omessa e/o insufficiente e/o difetto, contraddittoria. illogica motivazione - violazione di legge”;
2) erroneità ed ingiustizia della sentenza che s'impugna nella parte in cui il Giudice di prime cure ha posto a base della sua decisioni delle erronee valutazioni delle risultanze probatorie, arbitrariamente ricostruite e parzialmente esaminate”, e concludendo affinchè la Corte, in riforma della sentenza, “voglia accogliere tutte le domande di parte appellante e per l'effetto dichiarare la esclusiva responsabilità del proprietario e conducente del
veicolo pirata, in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
condannare, altresì, l'appellata quale impresa designata alla Controparte_1 liquidazione dei sinistri a carico del FGVS per il territorio del Lazio al risarcimento di tutti i danni fisici subiti, al Signor in Parte_1 occasione del sinistro de quo, quantificati in complessivi € 141.878,00 …” e
“…al risarcimento dei danni materiali subiti dalla Signora Parte_2 per l'importo di € 1.000,00”.
Pagina 4 La società appellata si è costituita, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto, e reiterando tutte le eccezioni e difese del primo grado di giudizi, con argomenti cui si rinvia integralmente. All'esito dell'udienza cartolare con ordinanza depositata il 31 luglio 2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello, si censura la sentenza per avere il primo giudice dato rilievo alla circostanza che non era stata presentata denuncia- querela per i fatti di cui è causa, ritenendola contraddittoria rispetto al precedente capo, ove detta mancanza non era ritenuta idonea ad escludere di per sé la verificazione del sinistro. La censura è infondata, in quanto il giudice di prime cure ha dato atto (anche alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità) che la circostanza non è di per sé ostativa a fondare la domanda di risarcimento dei danni nei confronti della società assicuratrice che gestisce il Fondo (nel senso – deve intendersi - che se risulta provato aliunde il fatto, la mancata denunzia non rileva), ma ciò non impedisce tuttavia di valutare la circostanza all'interno del complessivo quadro probatorio (che peraltro già non consente di ritenere sufficiente la prova) , quale elemento liberamente valutabile e meramente indiziario.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti contestano la valutazione delle prove compiuta dal giudice di primo grado, deducendo che il testimone escusso non sarebbe incorso in contraddizioni né sarebbe possibile dubitare della sua presenza sul luogo, anche alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso e rilevando in definitiva gli appellanti che il complesso Pt_1 probatorio acquisito (intervento della autorità pubblica, dichiarazioni del teste, dichiarazioni della coniuge dell'infortunato, insussistenza di elementi rilevanti di contrasto) debba indurre a ritenere provata la verificazione del sinistro con le modalità descritte.
Le censure non appaiono fondate, condividendo la Corte il giudizio del tribunale, per cui all'esito della attività istruttoria orale e documentale non possa ritenersi raggiunta una prova adeguata sulla verificazione del sinistro con le modalità dedotte. Ed invero, come risulta pacifico, gli agenti della Polizia municipale, intervenuti dopo appena 25 minuti dal sinistro, non avevano rinvenuto alcun testimone, né alcun nominativo risulta loro fornito dai Carabinieri, già presenti sul luogo, e il sinistro è stato ricostruito come “veicolo in marcia contro veicolo in sosta”, senza individuare elementi che facessero supporre il coinvolgimento di un veicolo non identificato. La coniuge della parte infortunata, ha poi presentato alla Polizia Parte_2 municipale la dichiarazione scritta del proprio coniuge circa Parte_1
Pagina 5 un mese dopo i fatti e (solo) in quello stesso giorno ( 1° marzo 2012) anche il testimone escusso in primo grado si presentava presso gli uffici competenti a rendere dichiarazioni. Orbene, la Corte condivide la valutazione di non adeguata attendibilità del teste che - a fronte di un sinistro con conseguenze di non scarso rilievo e dovuto all'asserito comportamento illecito di un terzo rimasto sconosciuto - si è recato solo un mese dopo i fatti a rendere dichiarazioni alla pubblica autorità, tenuto anche conto che, come detto sopra, non erano stati reperiti testi oculari, pur essendo intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia municipale. Peraltro, non appare sufficientemente ragionevole, ai fini della attendibilità del teste, quanto dallo stesso riferito sul fatto che avrebbe parlato con i Carabinieri pure interventi sul posto, i quali – in presenza del fatto illecito riferito loro dal teste - ne avrebbero dovuto assumere la denuncia con la sua identificazione, mentre tale circostanza neppure risulta dal verbale della Polizia municipale. A queste valutazioni, si aggiungono le intrinseche diversità di alcune circostanze riferite dal teste nelle dichiarazioni spontaneamente rese ai CC e quelle successive in sede di escussione testimoniale, già rilevate nella sentenza. In tale contesto, esclusa la attendibilità dell'unico teste escusso, i motivi di appello risultano infondati e resta assorbita ogni ulteriore valutazione, nonché eccezione e difesa della società appellata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna e al pagamento delle spese del Parte_1 Parte_2 grado, liquidate in euro 3.473,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 19 giugno 2025
La Cons. est. La Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. RG 5740/2019, vertente
Tra
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Giovanna Barba
-appellanti-
E
già denominata (c.f. e p. iva Controparte_1 Controparte_2
) quale impresa per la gestione nel Lazio del Fondo di Garanzia per P.IVA_1 le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Roselli
-appellata- E
Pagina 1 (c.f. e p. iva I ), in persona del legale rappresentate pro _3 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Roma, Via Yser n.14 - 00198;
-appellata contumace-
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Gli odierni appellanti hanno dedotto, in primo grado, che il giorno 30.01.2012, alle ore 21:30 circa, percorreva Via Prenestina in direzione G.R.A. alla Parte_1 guida dello scooter Piaggio Beverly di proprietà di e dopo aver Parte_2 superato Largo Preneste e giunto all'altezza dei pali Acea 142/144, detto motociclo sarebbe stato urtato sulla parte posteriore sinistra da un veicolo non identificato poi dileguatosi. In conseguenza del riferito impatto l avrebbe perso il controllo Pt_1 del mezzo rovinando in terra e terminando la corsa contro dei veicoli in sosta, riportando lesioni. Chiedevano quindi gli attori di dichiarare l'esclusiva responsabilità del proprietario e del conducente il veicolo non identificato e conseguentemente condannare la
[...]
e al risarcimento dei danni fisici e materiali subiti. Controparte_4 _3
, nella qualità di Impresa designata per la gestione nel Lazio del Controparte_1
F.G.V.S., si è costituita eccependo preliminarmente l'improponibilità dell'avversa azione, la propria carenza di legittimazione passiva e comunque contestando decisamente le avverse domande sia relativamente all'an che al quantum debeatur. Espletata la prova e la CTU medico legale, il tribunale con sentenza n. 3215/19 ha respinto la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge. Il tribunale ha così motivato:
“Preliminarmente, va osservato come "l'omessa o incompleta denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto "(cfr. Cass. n. 9939/12).
[…] Orbene, nel caso all'esame la regola di giudizio è data dall'art. 2054, 1° comma c.c., in virtù del quale è onere della prova incombente su parte attrice dimostrare che il conducente del veicolo – in questo caso rimasto sconosciuto- abbia cagionato il danno a persone o cose dalla circolazione del mezzo, senza aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Invero -sebbene la prova della verificazione di un sinistro, come rappresentato dall'attore, risulta per tabulas dalla documentazione prodotta, in particolare dalla Relazione della Polizia Municipale di Roma (all. l all'atto di citazione) da cui emerge come l in data 30.01.2012 sia stato effettivamente coinvolto in un Pt_1 sinistro sulla via Prenestina in Roma, e prontamente ricoverato al pronto soccorso
Pagina 2 dell'Ospedale "Madre di San Camillo" di Roma, tuttavia non Persona_1 risulta dimostrata in atti l'incidenza causale del sinistro de quo ad opera del veicolo rimasto sconosciuto.
Dalla stessa relazione infatti emerge come 1a Polizia Municipale sia intervenuta, in data 30.01.2012, alle ore 21 circa, a circa 25 minuti di distanza temporale dalla
verificazione del sinistro, mentre non emerge alcun elemento idoneo a supportare la versione dei fatti esposta dalla parte attrice. Nella medesima relazione il sinistro è
descritto come avvenuto tra "veicolo in marcia contro veicolo in sosta". Le evidenze emerse dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio non hanno consentito di raggiungere la prova sulla dinamica dell'incidente rappresentata dall'attore.
In particolare, non appare assolto l'onere probatorio specifico incombente sulla parte attrice, volto a dimostrare che la dinamica dell'incidente sia avvenuta secondo la propria prospettazione, ovvero che il sinistro sia stato determinato dal conducente di altro veicolo non identificato perché fuggito. Infatti l'unico teste di parte attrice escusso nel corso dell'istruttoria, Testimone_1
pur confermando la versione della dinamica del sinistro
[...] prospettata dall'attore, ha reso una testimonianza che appare, nell'insieme, poco credibile. In particolare, il teste ha dichiarato di aver assistito al sinistro e di essersi fermato a soccorrere l assieme ad altre persone che Pt_1
percorrevano la strada, di aver visto arrivare una pattuglia dei Carabinieri che aveva provveduto a chiamare il 118 e di essersi allontanato senza lasciare a nessuno i propri recapiti ( pur avendo provveduto a chiamare telefonicamente la moglie dell su richiesta di quest'ultimo, usando il proprio Pt_1
cellulare). Ora, si osserva che appare del tutto poco verosimile che la pattuglia dei
Carabinieri intervenuta — della quale si trova riscontro nella relazione della Polizia municipale in atti- in presenza di più testimoni, non abbia provveduto a raccogliere le generalità degli stessi. Inoltre appare insolito che il teste escusso si sia presentato per rendere dichiarazioni spontanee sulla dinamica del sinistro
presso la Polizia Municipale a distanza di oltre un mese dalla verificazione del sinistro.
Pagina 3 Si rileva poi una divergenza tra quanto dichiarato dal teste riguardo al fatto che sarebbero stati i Carabinieri a chiamare il 118 e quanto riferito dall nelle Pt_1 dichiarazioni spontanee riportate nel verbale della Polizia Municipale in atti, riguardo al fatto che l'autombulanza era stata chiamata dai passanti intervenuti per primi. Deve poi valutarsi, assieme agli elementi emersi dall'istruttoria sopra indicati, il fatto che l - pur consapevole, secondo quanto dallo stesso riferito attraverso Pt_1
spontanea dichiarazione e riportato nella relazione della Polizia Municipale in atti- della intervenuta presenza, nell'immediatezza del sinistro, di un pattuglia dei Carabinieri e più persone, non ha presentato denuncia-querela in I ordine al sinistro accaduto. Alla luce di quanto sopra, ed in assenza di altre risultanze istruttorie sul punto, devesi ritenere non raggiunta la prova circa la causazione dell'evento ad opera del veicolo descritto rimasto non identificato. Pertanto la domanda attorea deve essere respinta”.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello gli attori soccombenti, deducendo, con le articolate motivazioni cui integralmente si rinvia:
1) “erroneità ed ingiustizia della sentenza che s'impugna nella parte in cui il Giudice di prime cure ha posto a base della sua decisione delle erronee valutazioni del principio di diritto - omessa e/o insufficiente e/o difetto, contraddittoria. illogica motivazione - violazione di legge”;
2) erroneità ed ingiustizia della sentenza che s'impugna nella parte in cui il Giudice di prime cure ha posto a base della sua decisioni delle erronee valutazioni delle risultanze probatorie, arbitrariamente ricostruite e parzialmente esaminate”, e concludendo affinchè la Corte, in riforma della sentenza, “voglia accogliere tutte le domande di parte appellante e per l'effetto dichiarare la esclusiva responsabilità del proprietario e conducente del
veicolo pirata, in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
condannare, altresì, l'appellata quale impresa designata alla Controparte_1 liquidazione dei sinistri a carico del FGVS per il territorio del Lazio al risarcimento di tutti i danni fisici subiti, al Signor in Parte_1 occasione del sinistro de quo, quantificati in complessivi € 141.878,00 …” e
“…al risarcimento dei danni materiali subiti dalla Signora Parte_2 per l'importo di € 1.000,00”.
Pagina 4 La società appellata si è costituita, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto, e reiterando tutte le eccezioni e difese del primo grado di giudizi, con argomenti cui si rinvia integralmente. All'esito dell'udienza cartolare con ordinanza depositata il 31 luglio 2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello, si censura la sentenza per avere il primo giudice dato rilievo alla circostanza che non era stata presentata denuncia- querela per i fatti di cui è causa, ritenendola contraddittoria rispetto al precedente capo, ove detta mancanza non era ritenuta idonea ad escludere di per sé la verificazione del sinistro. La censura è infondata, in quanto il giudice di prime cure ha dato atto (anche alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità) che la circostanza non è di per sé ostativa a fondare la domanda di risarcimento dei danni nei confronti della società assicuratrice che gestisce il Fondo (nel senso – deve intendersi - che se risulta provato aliunde il fatto, la mancata denunzia non rileva), ma ciò non impedisce tuttavia di valutare la circostanza all'interno del complessivo quadro probatorio (che peraltro già non consente di ritenere sufficiente la prova) , quale elemento liberamente valutabile e meramente indiziario.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti contestano la valutazione delle prove compiuta dal giudice di primo grado, deducendo che il testimone escusso non sarebbe incorso in contraddizioni né sarebbe possibile dubitare della sua presenza sul luogo, anche alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso e rilevando in definitiva gli appellanti che il complesso Pt_1 probatorio acquisito (intervento della autorità pubblica, dichiarazioni del teste, dichiarazioni della coniuge dell'infortunato, insussistenza di elementi rilevanti di contrasto) debba indurre a ritenere provata la verificazione del sinistro con le modalità descritte.
Le censure non appaiono fondate, condividendo la Corte il giudizio del tribunale, per cui all'esito della attività istruttoria orale e documentale non possa ritenersi raggiunta una prova adeguata sulla verificazione del sinistro con le modalità dedotte. Ed invero, come risulta pacifico, gli agenti della Polizia municipale, intervenuti dopo appena 25 minuti dal sinistro, non avevano rinvenuto alcun testimone, né alcun nominativo risulta loro fornito dai Carabinieri, già presenti sul luogo, e il sinistro è stato ricostruito come “veicolo in marcia contro veicolo in sosta”, senza individuare elementi che facessero supporre il coinvolgimento di un veicolo non identificato. La coniuge della parte infortunata, ha poi presentato alla Polizia Parte_2 municipale la dichiarazione scritta del proprio coniuge circa Parte_1
Pagina 5 un mese dopo i fatti e (solo) in quello stesso giorno ( 1° marzo 2012) anche il testimone escusso in primo grado si presentava presso gli uffici competenti a rendere dichiarazioni. Orbene, la Corte condivide la valutazione di non adeguata attendibilità del teste che - a fronte di un sinistro con conseguenze di non scarso rilievo e dovuto all'asserito comportamento illecito di un terzo rimasto sconosciuto - si è recato solo un mese dopo i fatti a rendere dichiarazioni alla pubblica autorità, tenuto anche conto che, come detto sopra, non erano stati reperiti testi oculari, pur essendo intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia municipale. Peraltro, non appare sufficientemente ragionevole, ai fini della attendibilità del teste, quanto dallo stesso riferito sul fatto che avrebbe parlato con i Carabinieri pure interventi sul posto, i quali – in presenza del fatto illecito riferito loro dal teste - ne avrebbero dovuto assumere la denuncia con la sua identificazione, mentre tale circostanza neppure risulta dal verbale della Polizia municipale. A queste valutazioni, si aggiungono le intrinseche diversità di alcune circostanze riferite dal teste nelle dichiarazioni spontaneamente rese ai CC e quelle successive in sede di escussione testimoniale, già rilevate nella sentenza. In tale contesto, esclusa la attendibilità dell'unico teste escusso, i motivi di appello risultano infondati e resta assorbita ogni ulteriore valutazione, nonché eccezione e difesa della società appellata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna e al pagamento delle spese del Parte_1 Parte_2 grado, liquidate in euro 3.473,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 19 giugno 2025
La Cons. est. La Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 6