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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/06/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3286 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Nunnari e dall'avv. Cesare Parte_4
Greco, per procura in calce all'atto di opposizione;
-OPPONENTI –
CONTRO rappresentata da giusta procura Controparte_1 Controparte_2 notarile numero di repertorio e raccolta 33134/22224, in persona del procuratore speciale in virtù di procura notarile numero repertorio e raccolta Controparte_3
8698/5041, registrata al n. 26729 il 16.03.2022 alla serie 1T, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente dagli Avv.ti Giulia Galati, Manuela Consoli e Stefano
Menghini, come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-OPPOSTA-
con sede legale in IN, piazza San Carlo – 156 e sede Controparte_4 secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte della Pietà – 8, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di IN , partita IVA (di P.IVA_1
Gruppo) ; P.IVA_2
1 - CONVENUTA NON COSTITUITA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, nullità parziale fideiussione;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13.02.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di udienza depositate telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione, ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2
e , hanno citato in giudizio Parte_3 Parte_4 Controparte_5
rappresentata da per sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_2 conclusioni: “Salvo il diritto di precisare domande, eccezioni e deduzioni, anche nuove alla luce della futura ed incerta nuova produzione documentale di controparte, si chiede sin da ora che Voglia
l'On. Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione
PRELIMINARMENTE 1) Rigettare qualsivoglia eventuale richiesta di rilascio della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO 2) Dichiarare la nullità dell'atto di fidejussione omnibus del 10/04/2017 e dell'atto di fideiussione specifica del 11/04/2017, ovvero delle singole clausole nn. 2 (reviviscenza della garanzia), 5 (informativa sull'andamento del conto garantito), nn. 6 (dispensa azione nei termini dell'art. 1957 c.c.), 7 (pagamento a semplice richiesta),
8 (non opponibilità eccezioni e deroga 1939 cod. civ.) e 10 (limitazione dei diritti), per violazione dell'art. 2 co. 2 lettera a) della legge 287/90 e del D.Lgs. 206/2005; 3) Dichiarare l'avvenuta decadenza della banca dall'agire nei confronti dei fideiussori per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 c.c.; 4) In subordine in caso di rigetto delle due precedenti eccezioni, dichiarare il difetto di astrattezza della fideiussione o delle fideiussioni prestate rispetto ai contratti di conto corrente, di apertura di credito e degli altri contratti collegati al conto corrente nonché ai contratto di finanziamento e conseguentemente dichiarare i fideiussori obbligati al pagamento delle somme dovute dal debitore principale escluse quelle derivanti dalla violazione di norme imperative ovvero non più dovute per estinzione o venir meno dell'obbligazione principale per l'adempimento ovvero per altre causali. 5)In subordine dichiarare che la previsione di un piano di ammortamento alla francese senza
l'indicazione del regime di capitalizzazione composta praticata costituisce violazione dell'art. 1283
c.c. e 120 TUB nonché degli artt. 1325-1346 e 1318 c.c. e dell'art. 117 4° co. TUB;
di conseguenza dichiarare la nullità degli interessi applicati e disporre la sostituzione degli stessi o col
2 tasso previsto dall'art. 117 7° co. TUB o dal TAN dichiarato in contratto secondo un piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice da disporsi mediante idonea CTU;
6) Infine, per effetto di quanto sopra, revocare/annullare il Decreto Ingiuntivo n.533/2021 del 12/05/2021, emesso dal Tribunale di Catanzaro nell'ambito del procedimento monitorio RG n. 1391/2021 in persona della Dott.ssa Francesca Rinaldi, in accoglimento di tutti i motivi di diritto esposti7.
7)Condannare la convenuta alla refusione delle spese di giudizio, oltre spese vive, IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 %, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori.”.
A sostegno delle su riportate conclusioni gli opponenti hanno dedotto i seguenti motivi:
a) nullità della fideiussione omnibus e di quella specifica nonché delle clausole distinte ai numeri 6, 7, 8 e 10 per violazione della normativa antitrust, così come disposto dai provvedimenti n. 12/1994 e 55/2005 adottati dalla NC d'LI;
b) decadenza ex art. 1957 c.c. per decorrenza del relativo termine;
c) difetto di astrattezza della fideiussione e conseguente diritto a sollevare eccezioni sulla validità del rapporto fondamentale;
d) nullità clausola anatocistica che richiami usi negoziali e non normativi;
e) nullità del finanziamento per mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta.
Non si è costituita la nonostante la regolarità della notifica dell'atto Controparte_4 di opposizione.
Con comparsa depositata il 27/6/2022 si è costituita rappresentata da Controparte_1
in persona del procuratore speciale la quale ha Controparte_2 Controparte_3 eccepito: che le disposizioni di cui gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI poste in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, riguardano nello specifico le sole fideiussioni cd. “omnibus” in quanto l'istruttoria è stata compiuta solo su questa garanzia e nel periodo ricompreso dal 2002 al 2005; l'inammissibile applicazione in via analogica dell'illiceità delle clausole per fideiussioni sottoscritte fuori da detto periodo temporale;
l'inestensibilità della nullità parziale all'intero contratto, se permane l'utilità dello stesso in relazione agli interessi perseguiti;
che entrambe le fideiussioni sono finalizzate al soddisfacimento integrale in virtù dell'obbligo di pagamento a prima richiesta e, pertanto, non sono assoggettate al termine di decadenza ex art. 1957 c.c.; che l'ammortamento alla francese non comporta né indeterminatezza del tasso di interesse, né
3 applicazione di un tasso superiore a quello pattuito in contratto, né tantomeno di interessi anatocistici;
la genericità della contestazione sull'usurarietà dei tassi applicati.
All'udienza del 04.07.2022 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, rilevata il mancato esperimento della mediazione, è stato assegnato alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Con provvedimento del 18/01/2023, rilevata l'irregolarità della notifica della convocazione della mediazione al difensore e non alla parte personalmente per vizio imputabile all'organismo di mediazione, parte opposta è stata rimessa nei termini per la proposizione di nuova istanza di mediazione.
Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione per mancata comparizioni degli opponenti, sono stati assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..
La causa istruita mediante le allegazioni documentali delle parti, all'udienza del 13/2/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, si dichiara la contumacia di e si rileva che Controparte_4 CP_1
rappresentata da è titolare della posizione giuridica vantata nel
[...] Controparte_2 presente processo nei confronti degli attori in qualità di cessionaria del credito vantato originariamente da Controparte_5
Anzitutto, in tema di legittimazione attiva, occorre precisare che è chiara e netta la differenza tra legittimazione ad agire e titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio.
Infatti, la legittimazione ad agire attiene il diritto all'azione la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d'ufficio, con il solo limite del giudicato e deve essere valutata dal Giudice solo sulla base di quanto esposto dalle parti.
Viceversa, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene al merito e ciascuna parte è onerata all'allegazione e prova, con la conseguenza che può essere negata dalla controparte con una mera difesa senza essere sottoposta a decadenza, risultando pertanto rilevabile d'ufficio. (cfr. Cass. Sez. Un. sent. 2951/2016).
Premessa la rilevabilità d'ufficio della carenza o meno della titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, deve osservarsi che ai fini della prova dell'intervenuta cessione di credito l'art. 58 T.U.B. prevede, in deroga alla disciplina codicistica della cessione e del trasferimento delle garanzie: a) la notificazione della cessione mediante pubblicazione nella
4 Gazzetta Ufficiale;
b) l'iscrizione della cessione presso il Registro delle Imprese;
c) la conservazione dei privilegi e delle garanzie ipotecarie stabilite a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità (vi è, dunque, l'esonero della disposizione di cui all'art. 2843 c.c.).
È poi pacifico che l'onere della prova della titolarità del credito gravi sulla cessionaria che agisca in giudizio per il recupero del credito.
Ebbene, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della NC d'LI (Cass. 22/04/2024, n.10860; Cass.
9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n. 17944).” (cfr. Cass., Civ., Sez. III, ord. n.
29872/2024).
Pertanto, dall'applicazione di questi principi alla fattispecie, risulta che Controparte_1 cessionaria del credito vantato da nei confronti degli attori in virtù di Controparte_5 fideiussione omnibus del 10.04.2017 e di fideiussione specifica dell'11.04.2017, abbia assolto all'onere della prova della titolarità del credito, attraverso la produzione della Gazzetta
Ufficiale dalla quale emerge senza alcuna incertezza l'avvenuta cessione e l'inclusione del credito nell'oggetto della cessione (cfr. all. D alla comparsa di costituzione e risposta).
Infatti, dalla lettura dell'estratto pubblicato sulla G.U. tra i crediti oggetto di cessione rientrano crediti di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_5 chirografari, saldi debitori di conti correnti, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1°gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza e segnalati in Centrale dei Rischi.
Ciò posto, deve esaminarsi il vizio di nullità dei contratti di fideiussione per conformità allo schema predisposto dall'ABI e oggetto del provvedimento della NC d'LI n. 55/2005.
Dall'esame delle schede contrattuali risulta che nelle fideiussioni firmate dagli opponenti dette clausole sono distinte ai nn. 2 (reviviscenza della garanzia), 5 (informativa
5 sull'andamento del conto), 6 (dispensa azione nei termini dell'art. 1957 c.c.), 7 (pagamento a semplice richiesta), 8 ( invalidità dell'obbligazione garantita) e 10 (rinunzia e limitazione dei diritti) - corrispondenti ai numeri 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione ABI, oggetto del provvedimento n. 55/2005, ed ai numeri 4, 9 e 7 corrispondenti allo schema di fideiussione
ABI oggetto del provvedimento n. 12/94 distinti ai numeri 9 e 10 (riguardanti la deroga agli artt. 1949 e 1950 con restrizione delle azioni di regresso del fideiussore).
Di recente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021, ha risolto il conflitto di giurisprudenza creatosi tra le Sezioni semplici ed ha affermato il seguente principio: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n.
287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Così enucleato il principio di diritto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite sulla nullità parziale dei contratti di fideiussione a valle conformi allo schema ABI, va affrontata la questione se la normativa antitrust sia applicabile anche alle fideiussioni specifiche, rilasciate per un singolo finanziamento o a una specifica transazione finanziaria, o sia operante solo per le fideiussioni omnibus che coprono tutte le obbligazioni del debitore verso la banca, incluse quelle future, indipendentemente dalla loro natura.
Questo tema è assai dibattuto nella giurisprudenza sia di merito sia di legittimità.
In materia si registrano due diversi orientamenti: il primo, che esclude la violazione della normativa antitrust in caso di fideiussione specifica, dando prevalenza alla circostanza che la violazione della normativa antitrust riguarda esclusivamente le fideiussioni omnibus che riproducono le clausole di deroga all'archetipo codicistico concertate in sede ABI;
il secondo, si fonda sulla considerazione che la Suprema Corte, nell'affermare la illiceità delle clausole di cui allo schema ABI, non avrebbe distinto tra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche, quindi, la nullità delle clausole sanzionate dalla NC d'LI riguarderebbe anche le fideiussioni specifiche, non limitandosi a quelle omnibus.
La Cassazione di recente, con alcuni provvedimenti del 2024, ha affermato posizioni contrastanti sul punto.
6 Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha adottato alcune pronunce che hanno escluso la possibilità di estendere alle fideiussioni specifiche i principi di SS.UU. n. 41994/2021 (ord. n.
19401 del 15.07.2024; ord. n. 30383 del 25.11.2024), ma si è anche espressa in segno contrario, come l'ordinanza n. 27243 del 21.10.2024, mediante la quale la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha osservato, incidenter tantum, “che – e questo è dirimente – S.U.
41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima”, riferendosi alla natura omnibus della fideiussione.
In seguito, la Corte di Cassazione, stessa Sezione Terza Civile, con tre provvedimenti nn.
657, 660 e 675 ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI. Nello stesso senso si è pronunciata la Prima Sezione Civile con l'ordinanza n. 1170 del 17.01.2025, con la quale ha affermato chiaramente che “il provvedimento della NC d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione NCria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”.
In effetti, come già sostenuto da codesto Tribunale la ragione dell'esclusione delle fideiussioni specifiche dall'ambito di operatività della normativa antitrust poggia sulla considerazione che lo schema contrattuale analizzato dalla NC era stato predisposto dall'Associazione bancaria italiana nel corso del 2003 e riguardava unicamente le fideiussioni omnibus rilasciate a garanzia di operazioni bancarie. Dunque, la mera corrispondenza di alcune clausole contenute in una fideiussione specifica allo schema ABI non determina la nullità delle clausole, in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo che la fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata, cioè non può avvalersi del valore di prova privilegiata del provvedimento sanzionatorio della NC d'LI n. 55 del 2 maggio
2005. (cfr. Tribunale di Catanzaro Sezione Specializzata in materia di Imprese, sentenza n.
1272/2024).
Richiamato il quadro giurisprudenziale attuale, codesto Tribunale ritiene di continuare ad aderire all'orientamento della Corte di Cassazione recentemente confermato dalle sopra citate pronunce, secondo cui il contratto a valle di cui le citate Sezioni Unite hanno predicato
7 la nullità parziale – limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza – è soltanto quello di fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica.
Nel caso di specie, le fideiussioni oggetto di causa sono pacificamente una specifica e l'altra omnibus.
In ogni caso, anche avendo riguardo al contratto di fideiussione omnibus la domanda di nullità parziale per conformità allo schema ABI non può comunque essere accolta, avendo la giurisprudenza chiarito anche che, con il provvedimento da ultimo citato n. 1170 del
17.01.2025, la fideiussione deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della NC d'LI. Ciò in quanto è evidente che essendo avvenuto l'accertamento nel 2005 non può affatto consentirsi di ritenere esistente, e cioè persistente, per un periodo successivo il pregresso accordo anticoncorrenziale.
Quindi, in caso di presenza delle tre clausole successivamente al 2005 l'interessato può certamente provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale ma non attraverso il provvedimento della NC d'LI, ritenuto “prova privilegiata”.
Ebbene, nella specie occorre rilevare che gli opponenti non hanno dimostrato la partecipazione dell' ad intese restrittive della concorrenza né alcuno specifico Controparte_5 pregiudizio alle loro libertà contrattuali.
Parimenti è rigettato il motivo di opposizione relativo alla decadenza ex art. 1957 c.c., perché infondato per le ragioni di seguito esposte.
Infatti, ritenuta la validità della clausola di cui all'art. 6 di entrambe le fideiussioni, deve precisarsi che nei casi in cui la durata di una fideiussione sia collegata al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/09/2023, n.26906).
Gli opponenti eccepiscono un'asserita decadenza ex art. 1957 c.c.. Tale norma, tuttavia, non è applicabile al caso di specie in quanto la fideiussione in oggetto prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale”. Pertanto, il termine di decadenza di sei mesi non inizia a decorrere dalla scadenza dell'obbligazione, poiché la clausola predetta prevede espressamente che la fideiussione permanga sino alla totale estinzione dell'obbligazione.
8 Dunque, risultando l'obbligazione del fideiussore sganciata dalla scadenza dell'obbligazione principale, ma essendo collegata all'integrale soddisfacimento della stessa, l'azione del creditore non è soggetta a termini di decadenza.
A ciò va aggiunto che la previsione di cui all'art. 6 delle fideiussioni non può neanche qualificarsi come vessatoria ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..
Infatti, la giurisprudenza ha ritenuto vessatoria la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi previsto per intimare il pagamento al debitore principale nei confronti del consumatore.
Tuttavia, deve rilevarsi che nella fattispecie gli opponenti non rivestono tale qualifica.
Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha di recente affermato che: “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C- Per_1
534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo Per_2 una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).
(Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica).” (cfr. Cass., Civ. Sez. Un., ord. n. 5868/2023).
Nella fattispecie, dalla lettura della visura Cerved allegata agli atti è emerso che Parte_2
è amministratore unico della titolare di una quota pari al 50%,
[...] Controparte_6 mentre e sono a loro volta soci e titolari del 25% Parte_3 Parte_4 ciascuno delle quote societarie;
mentre appare presente nella visura senza Parte_1 specificazione degli incarichi assunti, facendo comunque presumere che abbia prestato la sua garanzia in qualità di professionista (cfr. all. n. 1 al doc. n. 2 dell'opposta).
9 Del resto, si osserva che gli opponenti avrebbero dovuto provare la propria qualità di fideiussore consumatore, ai fini dell'applicabilità della disciplina.
Ne consegue che gli opponenti hanno stipulato le fideiussioni quali soci della società
[...]
rientrando perfettamente la prestazione della garanzia nell'attività del socio, CP_6 trattandosi di fideiussioni sul conto intestato alla e a fidi concessi alla Controparte_6 medesima e, comunque, in qualità di professionisti.
Da ciò ne discende che la clausola di esclusione dell'operatività della decadenza del termine ex art. 1957 c.c. è legittima e, pertanto, sia la fideiussione specifica n. 1/2017 dell'11.04.2017 che la fideiussione omnibus 1/2017 del 10.04.2017 devono ritenersi validamente stipulate così come predisposte dalle parti contrattuali (cfr. all. nn. 6 e 7 al doc. n. 2 dell'opposta).
Ciò posto, deve essere esaminata l'eccezione di violazione degli artt. 1283, 1325, 1346 e 1418
c.c. per omessa specificazione del regime di capitalizzazione composta e del criterio di calcolo degli interessi del piano di ammortamento alla francese.
L'eccezione è infondata e, pertanto, va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Premesso che sia per la fideiussione che per il contratto autonomo di garanzia il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative e quindi anche l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, deve rilevarsi che l'applicazione del metodo di ammortamento alla francese nel finanziamento non comporta violazione del divieto di anatocismo (cfr. Cass., Civ., Sez. I, ord. n. 371/2018).
Orbene, occorre considerare quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite sulla fattispecie di mutuo a tasso fisso, applicabile anche alla fattispecie del finanziamento che sul punto ha dichiarato che: “ In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti… la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non
10 ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si
è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul
TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.”. (Cass. Civ. Sez.
Un., sent. n. 15130/2024).
Pertanto, deve dichiararsi che l'omessa indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta sugli interessi debitori non è causa di nullità del contratto di finanziamento.
In conclusione, alla luce di quanto sinora esposto, si respinge la presente opposizione e si conferma il provvedimento monitorio opposto, oltre interessi moratori dalla data della messa in mora (19.11.2020 cfr. all. n. 8 al doc. n. 2 dell'opposta) da calcolarsi secondo le disposizioni contrattuali contenute nei rispettivi contratti, in conformità a quanto sancito dall'art. 7 della fideiussione omnibus e della fideiussione specifica (cfr. all. nn. 6 e 7 del doc. 2 dell'opposta).
In relazione agli interessi moratori deve precisarsi che la Corte di Cassazione ha chiarito come: “Il tetto contrattualmente previsto alla prestazione della garanzia fideiussioria è funzionalizzato a limitare la responsabilità del fideiussore nei confronti del debito del debitore garantito e non può essere utilmente richiamato al diverso scopo di determinare la massima cifra esigibile dal fideiussore anche a fronte di ritardi nel pagamento del fideiussore stesso. Ovvero, il limite massimo alla obbligazione del fideiussore per i debiti altrui serve a porre appunto un tetto alla responsabilità del fideiussore per il fatto del terzo, che sfugge al suo controllo (al di là degli obblighi del fideiussore di controllare l'operato del debitore principale) ma non per consentire al garante di non rispondere per la sua mora. Sussiste quindi il diritto del creditore garantito di escutere il fideiussore anche oltre il limite garantito, quando il superamento dello stesso è determinato da obbligazioni proprie del garante, del tutto svincolate dall'obbligazione di garanzia del debito principale e a cui non si applicheranno i limiti previsti per quest'ultima.” (cfr. Cass., Civ., Sez. III, Sent. n. 8955/2016).
In punto di spese, atteso il rigetto della presente opposizione, Parte_1 Parte_2
e vanno condannati a rifondere le spese del presene Parte_3 Parte_4
11 giudizio, sulla base del principio della soccombenza, spese che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa.
Alcuna statuizione in ordine alle spese di lite viene disposta in favore della Controparte_4 in quanto contumace.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte;
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 533/2021 che si dichiara ex art. 653 c.p.c.;
- condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
alla rifusione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €
14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.v.a. e C.p.a., in favore della rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
- nulla sulle spese nei confronti di Controparte_4
Catanzaro, lì 21 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
12
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3286 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Nunnari e dall'avv. Cesare Parte_4
Greco, per procura in calce all'atto di opposizione;
-OPPONENTI –
CONTRO rappresentata da giusta procura Controparte_1 Controparte_2 notarile numero di repertorio e raccolta 33134/22224, in persona del procuratore speciale in virtù di procura notarile numero repertorio e raccolta Controparte_3
8698/5041, registrata al n. 26729 il 16.03.2022 alla serie 1T, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente dagli Avv.ti Giulia Galati, Manuela Consoli e Stefano
Menghini, come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-OPPOSTA-
con sede legale in IN, piazza San Carlo – 156 e sede Controparte_4 secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte della Pietà – 8, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di IN , partita IVA (di P.IVA_1
Gruppo) ; P.IVA_2
1 - CONVENUTA NON COSTITUITA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, nullità parziale fideiussione;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13.02.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di udienza depositate telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione, ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2
e , hanno citato in giudizio Parte_3 Parte_4 Controparte_5
rappresentata da per sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_2 conclusioni: “Salvo il diritto di precisare domande, eccezioni e deduzioni, anche nuove alla luce della futura ed incerta nuova produzione documentale di controparte, si chiede sin da ora che Voglia
l'On. Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione
PRELIMINARMENTE 1) Rigettare qualsivoglia eventuale richiesta di rilascio della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO 2) Dichiarare la nullità dell'atto di fidejussione omnibus del 10/04/2017 e dell'atto di fideiussione specifica del 11/04/2017, ovvero delle singole clausole nn. 2 (reviviscenza della garanzia), 5 (informativa sull'andamento del conto garantito), nn. 6 (dispensa azione nei termini dell'art. 1957 c.c.), 7 (pagamento a semplice richiesta),
8 (non opponibilità eccezioni e deroga 1939 cod. civ.) e 10 (limitazione dei diritti), per violazione dell'art. 2 co. 2 lettera a) della legge 287/90 e del D.Lgs. 206/2005; 3) Dichiarare l'avvenuta decadenza della banca dall'agire nei confronti dei fideiussori per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 c.c.; 4) In subordine in caso di rigetto delle due precedenti eccezioni, dichiarare il difetto di astrattezza della fideiussione o delle fideiussioni prestate rispetto ai contratti di conto corrente, di apertura di credito e degli altri contratti collegati al conto corrente nonché ai contratto di finanziamento e conseguentemente dichiarare i fideiussori obbligati al pagamento delle somme dovute dal debitore principale escluse quelle derivanti dalla violazione di norme imperative ovvero non più dovute per estinzione o venir meno dell'obbligazione principale per l'adempimento ovvero per altre causali. 5)In subordine dichiarare che la previsione di un piano di ammortamento alla francese senza
l'indicazione del regime di capitalizzazione composta praticata costituisce violazione dell'art. 1283
c.c. e 120 TUB nonché degli artt. 1325-1346 e 1318 c.c. e dell'art. 117 4° co. TUB;
di conseguenza dichiarare la nullità degli interessi applicati e disporre la sostituzione degli stessi o col
2 tasso previsto dall'art. 117 7° co. TUB o dal TAN dichiarato in contratto secondo un piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice da disporsi mediante idonea CTU;
6) Infine, per effetto di quanto sopra, revocare/annullare il Decreto Ingiuntivo n.533/2021 del 12/05/2021, emesso dal Tribunale di Catanzaro nell'ambito del procedimento monitorio RG n. 1391/2021 in persona della Dott.ssa Francesca Rinaldi, in accoglimento di tutti i motivi di diritto esposti7.
7)Condannare la convenuta alla refusione delle spese di giudizio, oltre spese vive, IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 %, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori.”.
A sostegno delle su riportate conclusioni gli opponenti hanno dedotto i seguenti motivi:
a) nullità della fideiussione omnibus e di quella specifica nonché delle clausole distinte ai numeri 6, 7, 8 e 10 per violazione della normativa antitrust, così come disposto dai provvedimenti n. 12/1994 e 55/2005 adottati dalla NC d'LI;
b) decadenza ex art. 1957 c.c. per decorrenza del relativo termine;
c) difetto di astrattezza della fideiussione e conseguente diritto a sollevare eccezioni sulla validità del rapporto fondamentale;
d) nullità clausola anatocistica che richiami usi negoziali e non normativi;
e) nullità del finanziamento per mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta.
Non si è costituita la nonostante la regolarità della notifica dell'atto Controparte_4 di opposizione.
Con comparsa depositata il 27/6/2022 si è costituita rappresentata da Controparte_1
in persona del procuratore speciale la quale ha Controparte_2 Controparte_3 eccepito: che le disposizioni di cui gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI poste in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, riguardano nello specifico le sole fideiussioni cd. “omnibus” in quanto l'istruttoria è stata compiuta solo su questa garanzia e nel periodo ricompreso dal 2002 al 2005; l'inammissibile applicazione in via analogica dell'illiceità delle clausole per fideiussioni sottoscritte fuori da detto periodo temporale;
l'inestensibilità della nullità parziale all'intero contratto, se permane l'utilità dello stesso in relazione agli interessi perseguiti;
che entrambe le fideiussioni sono finalizzate al soddisfacimento integrale in virtù dell'obbligo di pagamento a prima richiesta e, pertanto, non sono assoggettate al termine di decadenza ex art. 1957 c.c.; che l'ammortamento alla francese non comporta né indeterminatezza del tasso di interesse, né
3 applicazione di un tasso superiore a quello pattuito in contratto, né tantomeno di interessi anatocistici;
la genericità della contestazione sull'usurarietà dei tassi applicati.
All'udienza del 04.07.2022 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, rilevata il mancato esperimento della mediazione, è stato assegnato alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Con provvedimento del 18/01/2023, rilevata l'irregolarità della notifica della convocazione della mediazione al difensore e non alla parte personalmente per vizio imputabile all'organismo di mediazione, parte opposta è stata rimessa nei termini per la proposizione di nuova istanza di mediazione.
Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione per mancata comparizioni degli opponenti, sono stati assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..
La causa istruita mediante le allegazioni documentali delle parti, all'udienza del 13/2/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, si dichiara la contumacia di e si rileva che Controparte_4 CP_1
rappresentata da è titolare della posizione giuridica vantata nel
[...] Controparte_2 presente processo nei confronti degli attori in qualità di cessionaria del credito vantato originariamente da Controparte_5
Anzitutto, in tema di legittimazione attiva, occorre precisare che è chiara e netta la differenza tra legittimazione ad agire e titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio.
Infatti, la legittimazione ad agire attiene il diritto all'azione la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d'ufficio, con il solo limite del giudicato e deve essere valutata dal Giudice solo sulla base di quanto esposto dalle parti.
Viceversa, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene al merito e ciascuna parte è onerata all'allegazione e prova, con la conseguenza che può essere negata dalla controparte con una mera difesa senza essere sottoposta a decadenza, risultando pertanto rilevabile d'ufficio. (cfr. Cass. Sez. Un. sent. 2951/2016).
Premessa la rilevabilità d'ufficio della carenza o meno della titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, deve osservarsi che ai fini della prova dell'intervenuta cessione di credito l'art. 58 T.U.B. prevede, in deroga alla disciplina codicistica della cessione e del trasferimento delle garanzie: a) la notificazione della cessione mediante pubblicazione nella
4 Gazzetta Ufficiale;
b) l'iscrizione della cessione presso il Registro delle Imprese;
c) la conservazione dei privilegi e delle garanzie ipotecarie stabilite a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità (vi è, dunque, l'esonero della disposizione di cui all'art. 2843 c.c.).
È poi pacifico che l'onere della prova della titolarità del credito gravi sulla cessionaria che agisca in giudizio per il recupero del credito.
Ebbene, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della NC d'LI (Cass. 22/04/2024, n.10860; Cass.
9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n. 17944).” (cfr. Cass., Civ., Sez. III, ord. n.
29872/2024).
Pertanto, dall'applicazione di questi principi alla fattispecie, risulta che Controparte_1 cessionaria del credito vantato da nei confronti degli attori in virtù di Controparte_5 fideiussione omnibus del 10.04.2017 e di fideiussione specifica dell'11.04.2017, abbia assolto all'onere della prova della titolarità del credito, attraverso la produzione della Gazzetta
Ufficiale dalla quale emerge senza alcuna incertezza l'avvenuta cessione e l'inclusione del credito nell'oggetto della cessione (cfr. all. D alla comparsa di costituzione e risposta).
Infatti, dalla lettura dell'estratto pubblicato sulla G.U. tra i crediti oggetto di cessione rientrano crediti di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_5 chirografari, saldi debitori di conti correnti, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1°gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza e segnalati in Centrale dei Rischi.
Ciò posto, deve esaminarsi il vizio di nullità dei contratti di fideiussione per conformità allo schema predisposto dall'ABI e oggetto del provvedimento della NC d'LI n. 55/2005.
Dall'esame delle schede contrattuali risulta che nelle fideiussioni firmate dagli opponenti dette clausole sono distinte ai nn. 2 (reviviscenza della garanzia), 5 (informativa
5 sull'andamento del conto), 6 (dispensa azione nei termini dell'art. 1957 c.c.), 7 (pagamento a semplice richiesta), 8 ( invalidità dell'obbligazione garantita) e 10 (rinunzia e limitazione dei diritti) - corrispondenti ai numeri 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione ABI, oggetto del provvedimento n. 55/2005, ed ai numeri 4, 9 e 7 corrispondenti allo schema di fideiussione
ABI oggetto del provvedimento n. 12/94 distinti ai numeri 9 e 10 (riguardanti la deroga agli artt. 1949 e 1950 con restrizione delle azioni di regresso del fideiussore).
Di recente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021, ha risolto il conflitto di giurisprudenza creatosi tra le Sezioni semplici ed ha affermato il seguente principio: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n.
287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Così enucleato il principio di diritto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite sulla nullità parziale dei contratti di fideiussione a valle conformi allo schema ABI, va affrontata la questione se la normativa antitrust sia applicabile anche alle fideiussioni specifiche, rilasciate per un singolo finanziamento o a una specifica transazione finanziaria, o sia operante solo per le fideiussioni omnibus che coprono tutte le obbligazioni del debitore verso la banca, incluse quelle future, indipendentemente dalla loro natura.
Questo tema è assai dibattuto nella giurisprudenza sia di merito sia di legittimità.
In materia si registrano due diversi orientamenti: il primo, che esclude la violazione della normativa antitrust in caso di fideiussione specifica, dando prevalenza alla circostanza che la violazione della normativa antitrust riguarda esclusivamente le fideiussioni omnibus che riproducono le clausole di deroga all'archetipo codicistico concertate in sede ABI;
il secondo, si fonda sulla considerazione che la Suprema Corte, nell'affermare la illiceità delle clausole di cui allo schema ABI, non avrebbe distinto tra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche, quindi, la nullità delle clausole sanzionate dalla NC d'LI riguarderebbe anche le fideiussioni specifiche, non limitandosi a quelle omnibus.
La Cassazione di recente, con alcuni provvedimenti del 2024, ha affermato posizioni contrastanti sul punto.
6 Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha adottato alcune pronunce che hanno escluso la possibilità di estendere alle fideiussioni specifiche i principi di SS.UU. n. 41994/2021 (ord. n.
19401 del 15.07.2024; ord. n. 30383 del 25.11.2024), ma si è anche espressa in segno contrario, come l'ordinanza n. 27243 del 21.10.2024, mediante la quale la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha osservato, incidenter tantum, “che – e questo è dirimente – S.U.
41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima”, riferendosi alla natura omnibus della fideiussione.
In seguito, la Corte di Cassazione, stessa Sezione Terza Civile, con tre provvedimenti nn.
657, 660 e 675 ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI. Nello stesso senso si è pronunciata la Prima Sezione Civile con l'ordinanza n. 1170 del 17.01.2025, con la quale ha affermato chiaramente che “il provvedimento della NC d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione NCria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”.
In effetti, come già sostenuto da codesto Tribunale la ragione dell'esclusione delle fideiussioni specifiche dall'ambito di operatività della normativa antitrust poggia sulla considerazione che lo schema contrattuale analizzato dalla NC era stato predisposto dall'Associazione bancaria italiana nel corso del 2003 e riguardava unicamente le fideiussioni omnibus rilasciate a garanzia di operazioni bancarie. Dunque, la mera corrispondenza di alcune clausole contenute in una fideiussione specifica allo schema ABI non determina la nullità delle clausole, in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo che la fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata, cioè non può avvalersi del valore di prova privilegiata del provvedimento sanzionatorio della NC d'LI n. 55 del 2 maggio
2005. (cfr. Tribunale di Catanzaro Sezione Specializzata in materia di Imprese, sentenza n.
1272/2024).
Richiamato il quadro giurisprudenziale attuale, codesto Tribunale ritiene di continuare ad aderire all'orientamento della Corte di Cassazione recentemente confermato dalle sopra citate pronunce, secondo cui il contratto a valle di cui le citate Sezioni Unite hanno predicato
7 la nullità parziale – limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza – è soltanto quello di fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica.
Nel caso di specie, le fideiussioni oggetto di causa sono pacificamente una specifica e l'altra omnibus.
In ogni caso, anche avendo riguardo al contratto di fideiussione omnibus la domanda di nullità parziale per conformità allo schema ABI non può comunque essere accolta, avendo la giurisprudenza chiarito anche che, con il provvedimento da ultimo citato n. 1170 del
17.01.2025, la fideiussione deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della NC d'LI. Ciò in quanto è evidente che essendo avvenuto l'accertamento nel 2005 non può affatto consentirsi di ritenere esistente, e cioè persistente, per un periodo successivo il pregresso accordo anticoncorrenziale.
Quindi, in caso di presenza delle tre clausole successivamente al 2005 l'interessato può certamente provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale ma non attraverso il provvedimento della NC d'LI, ritenuto “prova privilegiata”.
Ebbene, nella specie occorre rilevare che gli opponenti non hanno dimostrato la partecipazione dell' ad intese restrittive della concorrenza né alcuno specifico Controparte_5 pregiudizio alle loro libertà contrattuali.
Parimenti è rigettato il motivo di opposizione relativo alla decadenza ex art. 1957 c.c., perché infondato per le ragioni di seguito esposte.
Infatti, ritenuta la validità della clausola di cui all'art. 6 di entrambe le fideiussioni, deve precisarsi che nei casi in cui la durata di una fideiussione sia collegata al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/09/2023, n.26906).
Gli opponenti eccepiscono un'asserita decadenza ex art. 1957 c.c.. Tale norma, tuttavia, non è applicabile al caso di specie in quanto la fideiussione in oggetto prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale”. Pertanto, il termine di decadenza di sei mesi non inizia a decorrere dalla scadenza dell'obbligazione, poiché la clausola predetta prevede espressamente che la fideiussione permanga sino alla totale estinzione dell'obbligazione.
8 Dunque, risultando l'obbligazione del fideiussore sganciata dalla scadenza dell'obbligazione principale, ma essendo collegata all'integrale soddisfacimento della stessa, l'azione del creditore non è soggetta a termini di decadenza.
A ciò va aggiunto che la previsione di cui all'art. 6 delle fideiussioni non può neanche qualificarsi come vessatoria ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..
Infatti, la giurisprudenza ha ritenuto vessatoria la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi previsto per intimare il pagamento al debitore principale nei confronti del consumatore.
Tuttavia, deve rilevarsi che nella fattispecie gli opponenti non rivestono tale qualifica.
Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha di recente affermato che: “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C- Per_1
534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo Per_2 una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).
(Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica).” (cfr. Cass., Civ. Sez. Un., ord. n. 5868/2023).
Nella fattispecie, dalla lettura della visura Cerved allegata agli atti è emerso che Parte_2
è amministratore unico della titolare di una quota pari al 50%,
[...] Controparte_6 mentre e sono a loro volta soci e titolari del 25% Parte_3 Parte_4 ciascuno delle quote societarie;
mentre appare presente nella visura senza Parte_1 specificazione degli incarichi assunti, facendo comunque presumere che abbia prestato la sua garanzia in qualità di professionista (cfr. all. n. 1 al doc. n. 2 dell'opposta).
9 Del resto, si osserva che gli opponenti avrebbero dovuto provare la propria qualità di fideiussore consumatore, ai fini dell'applicabilità della disciplina.
Ne consegue che gli opponenti hanno stipulato le fideiussioni quali soci della società
[...]
rientrando perfettamente la prestazione della garanzia nell'attività del socio, CP_6 trattandosi di fideiussioni sul conto intestato alla e a fidi concessi alla Controparte_6 medesima e, comunque, in qualità di professionisti.
Da ciò ne discende che la clausola di esclusione dell'operatività della decadenza del termine ex art. 1957 c.c. è legittima e, pertanto, sia la fideiussione specifica n. 1/2017 dell'11.04.2017 che la fideiussione omnibus 1/2017 del 10.04.2017 devono ritenersi validamente stipulate così come predisposte dalle parti contrattuali (cfr. all. nn. 6 e 7 al doc. n. 2 dell'opposta).
Ciò posto, deve essere esaminata l'eccezione di violazione degli artt. 1283, 1325, 1346 e 1418
c.c. per omessa specificazione del regime di capitalizzazione composta e del criterio di calcolo degli interessi del piano di ammortamento alla francese.
L'eccezione è infondata e, pertanto, va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Premesso che sia per la fideiussione che per il contratto autonomo di garanzia il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative e quindi anche l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, deve rilevarsi che l'applicazione del metodo di ammortamento alla francese nel finanziamento non comporta violazione del divieto di anatocismo (cfr. Cass., Civ., Sez. I, ord. n. 371/2018).
Orbene, occorre considerare quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite sulla fattispecie di mutuo a tasso fisso, applicabile anche alla fattispecie del finanziamento che sul punto ha dichiarato che: “ In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti… la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non
10 ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si
è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul
TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.”. (Cass. Civ. Sez.
Un., sent. n. 15130/2024).
Pertanto, deve dichiararsi che l'omessa indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta sugli interessi debitori non è causa di nullità del contratto di finanziamento.
In conclusione, alla luce di quanto sinora esposto, si respinge la presente opposizione e si conferma il provvedimento monitorio opposto, oltre interessi moratori dalla data della messa in mora (19.11.2020 cfr. all. n. 8 al doc. n. 2 dell'opposta) da calcolarsi secondo le disposizioni contrattuali contenute nei rispettivi contratti, in conformità a quanto sancito dall'art. 7 della fideiussione omnibus e della fideiussione specifica (cfr. all. nn. 6 e 7 del doc. 2 dell'opposta).
In relazione agli interessi moratori deve precisarsi che la Corte di Cassazione ha chiarito come: “Il tetto contrattualmente previsto alla prestazione della garanzia fideiussioria è funzionalizzato a limitare la responsabilità del fideiussore nei confronti del debito del debitore garantito e non può essere utilmente richiamato al diverso scopo di determinare la massima cifra esigibile dal fideiussore anche a fronte di ritardi nel pagamento del fideiussore stesso. Ovvero, il limite massimo alla obbligazione del fideiussore per i debiti altrui serve a porre appunto un tetto alla responsabilità del fideiussore per il fatto del terzo, che sfugge al suo controllo (al di là degli obblighi del fideiussore di controllare l'operato del debitore principale) ma non per consentire al garante di non rispondere per la sua mora. Sussiste quindi il diritto del creditore garantito di escutere il fideiussore anche oltre il limite garantito, quando il superamento dello stesso è determinato da obbligazioni proprie del garante, del tutto svincolate dall'obbligazione di garanzia del debito principale e a cui non si applicheranno i limiti previsti per quest'ultima.” (cfr. Cass., Civ., Sez. III, Sent. n. 8955/2016).
In punto di spese, atteso il rigetto della presente opposizione, Parte_1 Parte_2
e vanno condannati a rifondere le spese del presene Parte_3 Parte_4
11 giudizio, sulla base del principio della soccombenza, spese che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa.
Alcuna statuizione in ordine alle spese di lite viene disposta in favore della Controparte_4 in quanto contumace.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte;
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 533/2021 che si dichiara ex art. 653 c.p.c.;
- condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
alla rifusione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €
14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.v.a. e C.p.a., in favore della rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
- nulla sulle spese nei confronti di Controparte_4
Catanzaro, lì 21 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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