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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 25/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocino dell'Avv. Debora Parte_1 C.F._1
di Nero, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Viareggio (LU), via Leonida
Repaci n. 16, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), non comparso né rappresentato Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
1 Sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la Sig.ra e il Sig. di cui Parte_1 Controparte_1 sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, con facoltà dei coniugi vivere separati, liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno. Dichiarare i coniugi reciprocamente autosufficienti ed economicamente indipendenti l'uno nei confronti dell'altro. Con vittoria di spese e compensi come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 16.9.2024 e regolarmente notificato, ha Parte_1
dedotto di aver contratto matrimonio con rito civile il 19.3.2011 con Ha aggiunto Controparte_1
che il Tribunale di Lucca, con decreto n. 689 del 29.2.2012, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del
Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile.
ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituto. Controparte_1
All'udienza del 19.2.2025, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, la parte ricorrente ha confermato la volontà di addivenire al divorzio, senza alcuna richiesta di natura economica. Il giudice istruttore ha dato atto che non è stato possibile tentare la conciliazione tra le parti stante la mancanza del resistente, e la causa è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
2 Nel caso in esame, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto n. 689 del 29.2.2012 il Tribunale di Lucca aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, sicché alla data del deposito del ricorso (16.9.2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Stante il lungo tempo decorso dalla separazione, la breve durata del matrimonio e tenuto conto del contegno processuale del resistente, si giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Viareggio (LU), il 19.3.2011 da CP_1
nato a [...], il [...], e nata a [...]
[...] Parte_1
(LU), il 9.5.1965,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011 al n. 15 parte
I
- compensa integralmente le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 21.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocino dell'Avv. Debora Parte_1 C.F._1
di Nero, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Viareggio (LU), via Leonida
Repaci n. 16, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), non comparso né rappresentato Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
1 Sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la Sig.ra e il Sig. di cui Parte_1 Controparte_1 sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, con facoltà dei coniugi vivere separati, liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno. Dichiarare i coniugi reciprocamente autosufficienti ed economicamente indipendenti l'uno nei confronti dell'altro. Con vittoria di spese e compensi come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 16.9.2024 e regolarmente notificato, ha Parte_1
dedotto di aver contratto matrimonio con rito civile il 19.3.2011 con Ha aggiunto Controparte_1
che il Tribunale di Lucca, con decreto n. 689 del 29.2.2012, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del
Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile.
ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituto. Controparte_1
All'udienza del 19.2.2025, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, la parte ricorrente ha confermato la volontà di addivenire al divorzio, senza alcuna richiesta di natura economica. Il giudice istruttore ha dato atto che non è stato possibile tentare la conciliazione tra le parti stante la mancanza del resistente, e la causa è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
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Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
2 Nel caso in esame, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto n. 689 del 29.2.2012 il Tribunale di Lucca aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, sicché alla data del deposito del ricorso (16.9.2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Stante il lungo tempo decorso dalla separazione, la breve durata del matrimonio e tenuto conto del contegno processuale del resistente, si giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Viareggio (LU), il 19.3.2011 da CP_1
nato a [...], il [...], e nata a [...]
[...] Parte_1
(LU), il 9.5.1965,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011 al n. 15 parte
I
- compensa integralmente le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 21.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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