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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2024, n. 43439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43439 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SE ND, nato a [...] 1'11/10/1995 avverso il provvedimento del 28/05/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, RA Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Catanzaro, adito in funzione di Giudice del riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 17 aprile 2024 con cui veniva applicata nei confronti di ND SE la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per Penale Sent. Sez. 6 Num. 43439 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 30/10/2024 delinquere dedita al narcotraffico sub capo 1) e per diversi reati-fine di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, di cui alla provvisoria contestazione. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso ND SE, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo: - violazione di legge, in relazione all' art. 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la gravità del quadro indiziario in ordine alla contestata appartenenza al sodalizio criminale nonostante si fosse al cospetto di droga parlata per assenza di recuperi di sostanza stupefacente e nonostante - già dalla mera lettura dei capi di imputazione relativi ai reati fine - emergesse l'assenza di un rapporto di natura stabile tra il SE e il gruppo criminale capeggiato da Francesco CC. Il SE, infatti, acquistava sostanza stupefacente da diversi fornitori, tra cui compariva spesso tale RA RZ, mentre le transazioni con l'MI, intraneo al sodalizio CC, erano episodiche ed occasionali. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non supera il preliminare vaglio di inammissibilità per genericità e per manifesta infondatezza dei suoi motivi. 1.1. Il thema decidendum è limitato alla sola questione relativa alla partecipazione di ND SE al sodalizio criminoso dedito al narcotraffco capeggiato da Francesco CC, che - secondo la ricostruzione operata dai Giudici della cautela - era strutturalmente collegato alla confederazione 'ndranghetista - operante nel territorio cosentino -, contribuendo con i proventi dell'attività di spaccio a implementare la c.d. "bacinella comune", gestita dai vertici delle singole organizzazioni criminali. Il devolutum impone, dunque, di verificare se gli elementi di fatto — posti a fondamento della decisione- assumano la consistenza della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., laddove per indizi si debbono intendere tutti quegli elementi che per la loro consistenza fondano una qualificata probabilità di colpevolezza, e se l'iter logico - argomentativo seguito dai Giudici sia immune da vuoti e lacune motivazionali e non sia inficiato da profili di manifesta illogicità: in 2 tema di misure cautelari personali- allorché si contesti in sede di legittimità la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza- spetta alla Corte il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (così ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiara, Rv. 255460). 1.2. Tale essendo la regula iuris cui attenersi, ritiene la Corte che il Tribunale abbia fatto buon governo di tali principi, non riscontrandosi alcuna violazione di legge o vizio di motivazione: il complessivo corpo motivazionale si presenta esaustivo, congruo, aderente al dato probatorio e privo di salti logici. Nella ipotesi al vaglio, i Giudici del riesame - dopo essersi lungamente e dettagliatamente soffermati (nelle prime 54 pagine del provvedimento) sulla genesi, sulla struttura e sulle modalità operative del sodalizio criminale sub capo 1) e dopo avere evidenziato come detto gruppo fosse a sua volta collegato ad una confederazione criminale che sul territorio cosentino riuniva sette articolazioni 'ndranghetiste, facenti capo a diverse famiglie, alleatesi fra loro al fine di preservare e rinforzare il dominio sul territorio, tanto da creare un vero e proprio sistema - esaminavano singulatim la posizione di ciascun sodale, soffermandosi al §4 (pagg. 55 e ss) sul ruolo dell'attuale ricorrente. 1.3. Nello specifico e per quanto di interesse, i Giudici di merito collocavano il SE nel gruppo facente capo a Francesco CC, il quale - per la gestione dell'attività di spaccio - si avvaleva di AN MI. Era, infatti, il suddetto a coordinare l'attività di spaccio e quella del recupero crediti impartendo direttive e ordini ai vari sodali e a rifornire i pusher che operavano nelle singole piazze di spaccio. Tra gli acquirenti abituali dell'MI compariva anche la figura del SE, il quale periodicamente si riforniva di sostanza stupefacente dal gruppo per poi collocarla sulla piazza di spaccio - avvalendosi nell'attività di vendita al minuto del costante apporto di FI RI ND Granata-; il SE era inoltre tra le poche persone a potere fruire di un rapporto "privilegiato" con l'MI, potendo comunicare in maniera esclusiva e diretta con quest'ultimo per la disponibilità di utenze "citofoniche" (pag. 56 del provvedimento impugnato). Per i Giudici del riesame erano emblematiche alcune intercettazioni telefoniche che - anche per il chiaro tenore delle conversazioni - lasciavano trasparire sia la stabilità del "rapporto di affari" intercorrente tra il SE e il gruppo dell'MI (rectius CC), sia la scientia in capo allo stesso di essere parte ed intraneo ad una struttura organizzativa che operava stabilmente sul territorio 3 nel settore dello stupefacente (cfr pag. 56 e pag. 62 del provvedimento), tanto da averne accettato le regole ( tra cui quella che imponeva ai sodali di rifornirsi dello stupefacente da persone indicate dai vertici dell'associazione , cfr pagg. 66 e ss). 1.4. Le osservazioni del difensore circa la non esclusività del rapporto con l'MI dal momento che il SE si riforniva di sostanza stupefacente anche da altre persone, tra cui tale RZ, non è un argomento ex se in grado di destrutturare l'impianto motivazionale del provvedimento gravato. E' costante l'affermazione, secondo cui l'acquisto costante di sostanza stupefacente di cui un sodalizio fa commercio, determinando la stabilità del rapporto di fornitura, è uno degli indici sintomatici da cui desumere l'inserimento organico nell'associazione. Purtuttavia, non si richiede affatto l'esclusività del rapporto di dare ed avere, potendo l'acquirente rivolgersi anche a diversi e plurimi canali di approvvigionamento (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv 285646; Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2024, Abbattista, Rv 285702). Ma al netto di tale considerazione, l'osservazione difensiva risente di una lettura frammentaria e parziale degli atti investigativi laddove i Giudici del riesame hanno bene evidenziato come una delle regole inderogabili del "sistema Cosenza" - la cui violazione era gravemente punita con violenti pestaggi e pagamenti di cospicue somme di danaro) - fosse quella di acquistare stupefacenti solo dai fornitori "approvati" dai vertici della confederazione (pag. 54 del provvedimento). Ed il SE - come evidenziato nel provvedimento impugnato (pagg. 66 e ss) - era consapevole dell'obbligo di acquistare dal gruppo CC, per il tramite dell'MI, per potere "tenere la zona" nonostante la sostanza fosse meno economica. 1.5. Allo stesso modo è eccentrica e sganciata dal provvedimento l'osservazione difensiva ulteriore relativa all'assenza di riscontri trattandosi di droga parlata: ferma la allarmante chiarezza dei colloqui telefonici - oggetto di captazione - per l'esplicito rifernnento all'erba et similia, numerosi e anche cospicui sono stati i recuperi di sostanza stupefacente, segnalati dai Giudici della cautela, cui è seguito anche l'arresto in flagranza di alcuni sodali. La motivazione adottata è, dunque, esente da censure vieppiù al cospetto di doglianze difensive generiche, basate su una lettura parziale degli elementi indiziari, prive di un reale "dialogo" con l'articolato complesso motivazionale che sottende il decisum del Tribunale della libertà. 2. Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila 4 euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000). Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il tid nte
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, RA Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Catanzaro, adito in funzione di Giudice del riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 17 aprile 2024 con cui veniva applicata nei confronti di ND SE la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per Penale Sent. Sez. 6 Num. 43439 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 30/10/2024 delinquere dedita al narcotraffico sub capo 1) e per diversi reati-fine di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, di cui alla provvisoria contestazione. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso ND SE, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo: - violazione di legge, in relazione all' art. 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la gravità del quadro indiziario in ordine alla contestata appartenenza al sodalizio criminale nonostante si fosse al cospetto di droga parlata per assenza di recuperi di sostanza stupefacente e nonostante - già dalla mera lettura dei capi di imputazione relativi ai reati fine - emergesse l'assenza di un rapporto di natura stabile tra il SE e il gruppo criminale capeggiato da Francesco CC. Il SE, infatti, acquistava sostanza stupefacente da diversi fornitori, tra cui compariva spesso tale RA RZ, mentre le transazioni con l'MI, intraneo al sodalizio CC, erano episodiche ed occasionali. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non supera il preliminare vaglio di inammissibilità per genericità e per manifesta infondatezza dei suoi motivi. 1.1. Il thema decidendum è limitato alla sola questione relativa alla partecipazione di ND SE al sodalizio criminoso dedito al narcotraffco capeggiato da Francesco CC, che - secondo la ricostruzione operata dai Giudici della cautela - era strutturalmente collegato alla confederazione 'ndranghetista - operante nel territorio cosentino -, contribuendo con i proventi dell'attività di spaccio a implementare la c.d. "bacinella comune", gestita dai vertici delle singole organizzazioni criminali. Il devolutum impone, dunque, di verificare se gli elementi di fatto — posti a fondamento della decisione- assumano la consistenza della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., laddove per indizi si debbono intendere tutti quegli elementi che per la loro consistenza fondano una qualificata probabilità di colpevolezza, e se l'iter logico - argomentativo seguito dai Giudici sia immune da vuoti e lacune motivazionali e non sia inficiato da profili di manifesta illogicità: in 2 tema di misure cautelari personali- allorché si contesti in sede di legittimità la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza- spetta alla Corte il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (così ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiara, Rv. 255460). 1.2. Tale essendo la regula iuris cui attenersi, ritiene la Corte che il Tribunale abbia fatto buon governo di tali principi, non riscontrandosi alcuna violazione di legge o vizio di motivazione: il complessivo corpo motivazionale si presenta esaustivo, congruo, aderente al dato probatorio e privo di salti logici. Nella ipotesi al vaglio, i Giudici del riesame - dopo essersi lungamente e dettagliatamente soffermati (nelle prime 54 pagine del provvedimento) sulla genesi, sulla struttura e sulle modalità operative del sodalizio criminale sub capo 1) e dopo avere evidenziato come detto gruppo fosse a sua volta collegato ad una confederazione criminale che sul territorio cosentino riuniva sette articolazioni 'ndranghetiste, facenti capo a diverse famiglie, alleatesi fra loro al fine di preservare e rinforzare il dominio sul territorio, tanto da creare un vero e proprio sistema - esaminavano singulatim la posizione di ciascun sodale, soffermandosi al §4 (pagg. 55 e ss) sul ruolo dell'attuale ricorrente. 1.3. Nello specifico e per quanto di interesse, i Giudici di merito collocavano il SE nel gruppo facente capo a Francesco CC, il quale - per la gestione dell'attività di spaccio - si avvaleva di AN MI. Era, infatti, il suddetto a coordinare l'attività di spaccio e quella del recupero crediti impartendo direttive e ordini ai vari sodali e a rifornire i pusher che operavano nelle singole piazze di spaccio. Tra gli acquirenti abituali dell'MI compariva anche la figura del SE, il quale periodicamente si riforniva di sostanza stupefacente dal gruppo per poi collocarla sulla piazza di spaccio - avvalendosi nell'attività di vendita al minuto del costante apporto di FI RI ND Granata-; il SE era inoltre tra le poche persone a potere fruire di un rapporto "privilegiato" con l'MI, potendo comunicare in maniera esclusiva e diretta con quest'ultimo per la disponibilità di utenze "citofoniche" (pag. 56 del provvedimento impugnato). Per i Giudici del riesame erano emblematiche alcune intercettazioni telefoniche che - anche per il chiaro tenore delle conversazioni - lasciavano trasparire sia la stabilità del "rapporto di affari" intercorrente tra il SE e il gruppo dell'MI (rectius CC), sia la scientia in capo allo stesso di essere parte ed intraneo ad una struttura organizzativa che operava stabilmente sul territorio 3 nel settore dello stupefacente (cfr pag. 56 e pag. 62 del provvedimento), tanto da averne accettato le regole ( tra cui quella che imponeva ai sodali di rifornirsi dello stupefacente da persone indicate dai vertici dell'associazione , cfr pagg. 66 e ss). 1.4. Le osservazioni del difensore circa la non esclusività del rapporto con l'MI dal momento che il SE si riforniva di sostanza stupefacente anche da altre persone, tra cui tale RZ, non è un argomento ex se in grado di destrutturare l'impianto motivazionale del provvedimento gravato. E' costante l'affermazione, secondo cui l'acquisto costante di sostanza stupefacente di cui un sodalizio fa commercio, determinando la stabilità del rapporto di fornitura, è uno degli indici sintomatici da cui desumere l'inserimento organico nell'associazione. Purtuttavia, non si richiede affatto l'esclusività del rapporto di dare ed avere, potendo l'acquirente rivolgersi anche a diversi e plurimi canali di approvvigionamento (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv 285646; Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2024, Abbattista, Rv 285702). Ma al netto di tale considerazione, l'osservazione difensiva risente di una lettura frammentaria e parziale degli atti investigativi laddove i Giudici del riesame hanno bene evidenziato come una delle regole inderogabili del "sistema Cosenza" - la cui violazione era gravemente punita con violenti pestaggi e pagamenti di cospicue somme di danaro) - fosse quella di acquistare stupefacenti solo dai fornitori "approvati" dai vertici della confederazione (pag. 54 del provvedimento). Ed il SE - come evidenziato nel provvedimento impugnato (pagg. 66 e ss) - era consapevole dell'obbligo di acquistare dal gruppo CC, per il tramite dell'MI, per potere "tenere la zona" nonostante la sostanza fosse meno economica. 1.5. Allo stesso modo è eccentrica e sganciata dal provvedimento l'osservazione difensiva ulteriore relativa all'assenza di riscontri trattandosi di droga parlata: ferma la allarmante chiarezza dei colloqui telefonici - oggetto di captazione - per l'esplicito rifernnento all'erba et similia, numerosi e anche cospicui sono stati i recuperi di sostanza stupefacente, segnalati dai Giudici della cautela, cui è seguito anche l'arresto in flagranza di alcuni sodali. La motivazione adottata è, dunque, esente da censure vieppiù al cospetto di doglianze difensive generiche, basate su una lettura parziale degli elementi indiziari, prive di un reale "dialogo" con l'articolato complesso motivazionale che sottende il decisum del Tribunale della libertà. 2. Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila 4 euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000). Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il tid nte