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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8586 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ROMA
SEZIONE XVIII CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott.ssa luciana NG
, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 56799/2024 del
Ruolo Generale e promossa da
, nato in Brasile il [...], in [...] ed in qualità di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sui minori , nata in [...] il 20 giugno Persona_1
2011 ed , nato in [...] il [...], , nato in Persona_2 Parte_2
Brasile il 29 dicembre 1979, in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , nata in [...], il [...], Persona_3 Parte_3
, nato in [...] il [...], , nata in [...] il 27
[...] Parte_4
settembre 1981, in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
, nato in [...] il [...], Persona_4 Controparte_1
, nato in [...] il [...], e , nato in [...] il 2
[...] Parte_5
gennaio 2013, nato in [...] il [...], Parte_6 Parte_7
, nato in Brasile il [...], in [...] ed in qualità di genitore esercente la
[...]
responsabilità genitoriale sulla minore nata in [...] il [...], Persona_5
, nato in [...] il [...], , nato Parte_8 Parte_9
in Brasile il 19 ottobre 1998, nato in [...] il [...], Parte_10
elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio degli avv.ti Riccardo
De IM e LE IT, dai quali sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di (C.F. ), in persona del Ministro in carica pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
premesso
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da nata in Italia in [...] Parte_11
OS in data 12.11.1892 emigrata nella Stati Uniti ed ivi deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il eccependo l'assenza di documentazione prodotta con il ricorso Controparte_2
e non contestando nel merito le conclusioni del ricorso.
Ciò premesso,
osserva
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies
cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso,
sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-
bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo
comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa
tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i
casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge,
può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della
controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti
giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e
dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente,
coincide con il deposito dell'atto introduttivo (non essendo sufficiente la mera indicazione nell'atto introduttivo del giudizio dei documenti che saranno allegati ). Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite,
risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non
superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore
termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare il '…diritto di parte ricorrente al
riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in qualità di discendente in linea retta
dell'ava italiana . A dispetto del richiamo agli allegati contenuto nello scritto Parte_11
introduttivo del giudizio, la documentazione funzionale a provare tale circostanza risulta prodotta soltanto successivamente al deposito del ricorso (in data 30.5.2025) , in violazione delle prescrizioni sopra richiamate.
Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 30 maggio 2025, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta, ai fini della decisione. CP_2
Inconferente al riguardo appare poi la deduzione di parte ricorrente contenuta nelle note sostitutive di udienza dove viene evidenziata la corretta indicazione dei documenti che saranno successivamente depositati, atteso che tale il tardivo deposito è stato dettato non già da una documentata situazione di impossibilità al deposito ma da una scelta della difesa della parte motivata da mere ragioni di opportunità, come tali insuscettibili di integrare una causa non imputabile ai ricorrenti utile ai fini di una eventuale rimessione in termini, neppure richiesta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti,
così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che CP_2
si liquidano in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge .
Roma, 3.6.2025.
il Giudice
CI NG
SEZIONE XVIII CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott.ssa luciana NG
, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 56799/2024 del
Ruolo Generale e promossa da
, nato in Brasile il [...], in [...] ed in qualità di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sui minori , nata in [...] il 20 giugno Persona_1
2011 ed , nato in [...] il [...], , nato in Persona_2 Parte_2
Brasile il 29 dicembre 1979, in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , nata in [...], il [...], Persona_3 Parte_3
, nato in [...] il [...], , nata in [...] il 27
[...] Parte_4
settembre 1981, in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
, nato in [...] il [...], Persona_4 Controparte_1
, nato in [...] il [...], e , nato in [...] il 2
[...] Parte_5
gennaio 2013, nato in [...] il [...], Parte_6 Parte_7
, nato in Brasile il [...], in [...] ed in qualità di genitore esercente la
[...]
responsabilità genitoriale sulla minore nata in [...] il [...], Persona_5
, nato in [...] il [...], , nato Parte_8 Parte_9
in Brasile il 19 ottobre 1998, nato in [...] il [...], Parte_10
elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio degli avv.ti Riccardo
De IM e LE IT, dai quali sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di (C.F. ), in persona del Ministro in carica pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
premesso
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da nata in Italia in [...] Parte_11
OS in data 12.11.1892 emigrata nella Stati Uniti ed ivi deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il eccependo l'assenza di documentazione prodotta con il ricorso Controparte_2
e non contestando nel merito le conclusioni del ricorso.
Ciò premesso,
osserva
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies
cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso,
sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-
bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo
comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa
tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i
casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge,
può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della
controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti
giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e
dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente,
coincide con il deposito dell'atto introduttivo (non essendo sufficiente la mera indicazione nell'atto introduttivo del giudizio dei documenti che saranno allegati ). Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite,
risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non
superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore
termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare il '…diritto di parte ricorrente al
riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in qualità di discendente in linea retta
dell'ava italiana . A dispetto del richiamo agli allegati contenuto nello scritto Parte_11
introduttivo del giudizio, la documentazione funzionale a provare tale circostanza risulta prodotta soltanto successivamente al deposito del ricorso (in data 30.5.2025) , in violazione delle prescrizioni sopra richiamate.
Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 30 maggio 2025, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta, ai fini della decisione. CP_2
Inconferente al riguardo appare poi la deduzione di parte ricorrente contenuta nelle note sostitutive di udienza dove viene evidenziata la corretta indicazione dei documenti che saranno successivamente depositati, atteso che tale il tardivo deposito è stato dettato non già da una documentata situazione di impossibilità al deposito ma da una scelta della difesa della parte motivata da mere ragioni di opportunità, come tali insuscettibili di integrare una causa non imputabile ai ricorrenti utile ai fini di una eventuale rimessione in termini, neppure richiesta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti,
così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che CP_2
si liquidano in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge .
Roma, 3.6.2025.
il Giudice
CI NG